La storia può diventare un argomento politico formidabile, ma soltanto se la si lascia parlare anche quando contraddice la tesi per la quale viene convocata. Il 22 ottobre 2026 Michel Leblay, in una recensione pubblicata su Polémia del libro di Jean-Yves Le Gallou dedicato alla remigrazione, ha richiamato fra i precedenti di grandi spostamenti di popolazione l’espulsione dei moriscos dalla Spagna nel 1609. Il riferimento, contenuto in un testo politico di parte e non in una ricerca storica, pone una domanda che supera la controversia sull’immigrazione contemporanea: che cosa accade quando uno Stato giudica un gruppo non assimilato anche dopo che alcuni suoi componenti hanno adottato le pratiche pubbliche richieste dalla maggioranza? Non è necessario trasformare la Spagna del Seicento in una metafora dell’Europa di oggi per cogliere il problema. Basta verificare se l’esempio storico impiegato a sostegno dell’espulsione confermi davvero l’idea che l’assimilazione fosse un requisito misurabile e raggiungibile.
I moriscos erano discendenti di musulmani iberici convertiti al cristianesimo, spesso in seguito a imposizioni. Tra il 1609 e il 1614 la monarchia spagnola ne dispose l’espulsione su vasta scala. Il dato generalmente richiamato dagli studi è nell’ordine delle centinaia di migliaia di persone: in un articolo del 2007 sul Journal of Global History, Már Jónsson parla di circa 300.000 espulsi e ricostruisce il peso dei sospetti e delle assunzioni ostili nei confronti di quella popolazione. La conversione formale non aveva eliminato la diffidenza istituzionale; per molte autorità, la pratica religiosa o culturale familiare veniva interpretata come prova dell’impossibilità di appartenere pienamente alla comunità dominante. È importante non semplificare: esistevano differenze territoriali, comportamenti individuali diversi e conflitti politici reali. Ma già questo quadro mostra il limite di un programma che pretende di verificare l’identità interiore con strumenti esteriori: il risultato dell’esame può essere dichiarato insufficiente anche quando la trasformazione visibile è avvenuta.
La verifica storiografica rende la contraddizione ancora più netta. Nel volume Tolerance and Coexistence in Early Modern Spain, pubblicato nel 2014, lo storico Trevor J. Dadson osserva, nella sintesi accessibile del capitolo «Rewriting History», che furono espulsi anche i moriscos della Castiglia, in larga parte assimilati, e che gli ultimi destinatari dell’espulsione, nella valle di Ricote, erano ritenuti completamente assimilati da diversi osservatori contemporanei. La stessa ricerca, nel capitolo «Those Who Stayed», documenta inoltre l’esistenza di persone che riuscirono a restare e di altre che fecero ritorno dopo l’espulsione. Queste sono conclusioni storiografiche, non dati ricavati dalla lettura integrale del libro qui non disponibile. Il punto non è quantificare oggi il livello di integrazione di ogni morisco. È rilevare che la formula «non assimilati, dunque espulsi» non descrive adeguatamente nemmeno il precedente che viene invocato: in alcuni casi l’espulsione sopravvisse alla stessa assimilazione che avrebbe dovuto scongiurarla.
Questo passaggio permette di distinguere due concezioni della politica migratoria che possono impiegare parole simili ma producono risultati opposti. Un progetto fondato sulla conservazione di una composizione storica o religiosa della nazione può continuare a considerare insufficiente qualunque condotta del singolo, perché il criterio ultimo è un’origine che nessuno può modificare. Un progetto fondato sull’integrazione verificabile, invece, deve poter riconoscere sia gli inadempimenti sia i risultati raggiunti. Il criterio più serio per giudicare un dovere d’integrazione è domandarsi quali fatti potrebbero dimostrarne l’adempimento. Se a quella domanda non esiste risposta, l’obbligo non orienta un comportamento possibile: produce una condizione permanente di estraneità. Il confronto non serve a equiparare moralmente ogni proposta odierna alla monarchia spagnola del 1609, bensì a sottoporre a un test logico le proposte contemporanee che assumono assimilazione, appartenenza ed espulsione come elementi dello stesso meccanismo.
Nel Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» questa esigenza ha una conseguenza precisa. Lingua, rispetto dell’ordinamento, autonomia, partecipazione civica e lavoro autentico possono concorrere a descrivere una traiettoria individuale; il lavoro, però, resta un indicatore e non la definizione dell’appartenenza, così come la religione o la genealogia non diventano criteri negativi automatici. La Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione impone inoltre una duplice verifica: quali opportunità lo Stato ha reso effettivamente accessibili e quali scelte la persona ha realmente compiuto. La proposta riformatrice dovrebbe dunque prevedere anche una conclusione positiva del percorso, riconoscibile e motivata, non soltanto l’elenco delle condizioni che possono ostacolare la permanenza. Non si tratta di promettere una naturalizzazione automatica né di trasformare qualsiasi livello di partecipazione in un diritto incondizionato al soggiorno: gli effetti giuridici dipendono dalla disciplina vigente e da eventuali future riforme costituzionalmente legittime. Si tratta di impedire che l’amministrazione chieda una prova e, quando la prova viene offerta, ne cambi arbitrariamente il significato.
L’obiezione più importante non va aggirata. Una società politica non è soltanto una somma di prestazioni individuali; ha lingua pubblica, istituzioni, tradizioni e un interesse legittimo alla continuità. Neppure un attestato linguistico, un impiego o l’assenza di condanne dimostrano da soli una partecipazione profonda alla vita comune. Chi critica i modelli puramente procedurali ricorda dunque un problema reale: l’integrazione può essere formalmente certificata e socialmente fragile. Ma da questa difficoltà non discende che lo Stato possa spostare il giudizio dalle condotte verificabili all’identità ancestrale. Piuttosto, una riforma seria deve interrogarsi sulla qualità delle opportunità civiche, sulle relazioni effettive, sulla durata della presenza e sulla possibilità di valutare fatti individuali senza pretendere una conversione culturale totale. La memoria spagnola mette in guardia proprio dalla tentazione di dichiarare insufficiente qualsiasi esito quando l’obiettivo politico è stato formulato in modo da non poter essere mai raggiunto.
Resta inoltre un limite che la comparazione storica non può cancellare. I moriscos del Seicento vivevano in un ordinamento radicalmente diverso dalle democrazie costituzionali europee; non sarebbe corretto trasferire meccanicamente la loro posizione negli status oggi riconosciuti a cittadini, residenti regolari, richiedenti asilo e stranieri destinatari di un provvedimento di ritorno. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 19, vieta le espulsioni collettive e stabilisce limiti inderogabili all’allontanamento verso determinati rischi; analogamente, il Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo vieta l’espulsione collettiva degli stranieri. L’esecuzione di un ritorno legittimo richiede una posizione giuridica individuale, il rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie procedurali e dei vincoli relativi alla vita privata e familiare. Il confronto con il 1609 ha dunque una funzione critica e culturale, non quella di ricavare una norma attuale da un episodio del passato.
Un articolo del 21 ottobre 2026 su ReImmigrazione.com aveva distinto l’assimilazione culturale dalla responsabilità individuale. Il riferimento ai moriscos aggiunge una prova storica e una domanda nuova: una politica che non sa riconoscere l’integrazione riuscita è davvero una politica dell’integrazione? Se un sistema registra soltanto i fallimenti e attribuisce sempre nuove ragioni di esclusione a chi supera le condizioni iniziali, non sta misurando una traiettoria: sta amministrando una distanza permanente. La distinzione fra ReImmigrazione individuale e remigrazione identitaria si decide anche qui, nella capacità dello Stato di vincolare se stesso al significato delle prove che richiede. L’integrazione deve comportare responsabilità reali; proprio per questo il suo successo non può essere reso irrilevante. Altrimenti l’appartenenza cessa di essere una possibilità civica e diventa una promessa che nessuno è autorizzato a mantenere.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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