Il 27 ottobre 2026 Johan Hardoy ha pubblicato su Polémia un’analisi del libro di Martin Sellner sulla remigrazione. La natura della fonte conta: si tratta di una recensione politica, favorevole all’esame di quella prospettiva, e non della consultazione diretta del volume. Il testo attribuisce a Sellner due posizioni che, lette insieme, aprono una domanda tutt’altro che marginale. Da una parte viene contestata l’idea che uno Stato di polizia e sorveglianza possa rappresentare la soluzione alle trasformazioni demografiche; dall’altra si descrive, fra gli strumenti della remigrazione, la registrazione biometrica centralizzata di tutti gli immigrati irregolari, accompagnata da programmi di ritorno e dall’ipotesi di insediamenti in Paesi terzi. La contraddizione non sta nell’esistenza di una banca dati: identificare una persona priva di documenti può essere necessario e legittimo. Sta nel rapporto fra il potere pubblico richiesto e il fine politico che dovrebbe orientarlo. Se lo scopo non è soltanto applicare la legge sul soggiorno, ma ricomporre deliberatamente la popolazione secondo un ideale identitario, chi stabilisce quali vite debbano rientrare in quel disegno e chi impedisce allo Stato di oltrepassare il confine?
Per comprendere il problema occorre distinguere con precisione ciò che la fonte sostiene da ciò che se ne può ragionevolmente dedurre. Hardoy riferisce che il progetto vuole invertire i flussi migratori in funzione di una politica demografica e identitaria; riporta inoltre una critica a forme di sorveglianza considerate oppressive e la proposta di registrare biometricamente gli immigrati irregolari. Non ne consegue, e non sarebbe corretto affermarlo, che Sellner abbia dichiarato di voler costruire uno Stato totalitario o di schedare biometricamente tutti i cittadini. La deduzione politica, più circoscritta ma assai seria, è un’altra: quanto più il risultato desiderato è definito dalla composizione culturale della popolazione, tanto maggiore diviene la pressione affinché la macchina amministrativa non si limiti a conoscere gli status giuridici, ma sappia distinguere le appartenenze ritenute desiderabili da quelle giudicate problematiche. In una politica ordinaria del soggiorno, il dato decisivo è se una persona possieda un titolo valido e quali limiti giuridici ostino all’allontanamento. In una politica di riequilibrio identitario, quello stesso dato può apparire insufficiente, perché un soggetto pienamente regolare potrebbe non contribuire all’obiettivo demografico prefissato. È qui che il criterio politico rischia di dilatare l’ambito del controllo.
Il paradosso diviene evidente quando si prova a immaginare la traduzione amministrativa di parole come assimilazione, appartenenza e riequilibrio. Chi vive stabilmente in un Paese non coincide sempre con la categoria astratta attraverso la quale viene descritto. Vi sono residenti di lungo periodo, famiglie con status differenti, cittadini naturalizzati, figli cittadini dalla nascita, persone con protezione internazionale e individui il cui ritorno è giuridicamente impossibile. Ciascuna situazione impone distinzioni che un censimento delle origini non può cancellare. Se l’obiettivo resta l’esecuzione di decisioni individuali legittime, l’autorità deve identificare il destinatario, provare i presupposti e rispettare le garanzie. Se invece la misura del successo politico diventa la diminuzione di una popolazione culturalmente definita, emerge un incentivo opposto: considerare le garanzie e gli status consolidati come ostacoli a una cifra da raggiungere. Non è la prova che ogni movimento identitario perseguirà tale esito; è il problema istituzionale che una proposta seria deve affrontare prima, non dopo, aver ottenuto potere. Il punto più delicato non è quanto lo Stato possa sorvegliare, ma per quale scopo gli si domandi di classificare le persone.
Su ReImmigrazione.com la differenza fra nazione culturale e posizione giuridica è stata già affrontata nell’articolo del 21 ottobre 2026 sull’origine e sulla responsabilità individuale. Il passaggio ulteriore consiste ora nel chiedere non soltanto chi possa essere considerato appartenente, ma quali poteri lo Stato debba acquisire per imporre quella risposta. Ogni filosofia dell’appartenenza genera una propria architettura istituzionale. Un modello che giudica le persone in funzione delle condotte e dei titoli legali richiede amministrazioni capaci di accertare fatti, garantire accesso alle opportunità, decidere con motivazione e accettare il controllo del giudice. Un modello orientato a un risultato demografico predeterminato rischia invece di attribuire all’amministrazione il compito di realizzare una trasformazione collettiva, anche quando le vicende individuali raccontano storie diverse. Il precedente approfondimento del 20 settembre sulla Slovenia del 1992 aveva già spiegato perché non si debba creare amministrativamente l’irregolarità per rendere possibile un’espulsione. La nuova questione riguarda ciò che precede persino questa scelta: quale fine assegniamo alle istituzioni e come tale fine modifica la natura del potere che esercitano.
Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di governare gli ingressi, creare opportunità effettive, esigere i doveri applicabili e verificare individualmente la traiettoria delle persone. La ReImmigrazione può costituire una conseguenza soltanto nei casi in cui il soggiorno non sia consentito e l’allontanamento risulti giuridicamente possibile; non è un metodo per produrre una composizione desiderata della popolazione. Anche la proposta di una Polizia dell’Immigrazione specializzata deve essere letta dentro questo perimetro: un corpo professionalmente competente nell’identificazione, nel coordinamento degli accertamenti e nell’attuazione di provvedimenti legittimi, non un’autorità chiamata a certificare la conformità etnica o culturale delle persone. È una differenza che investe formazione, controlli, competenze e responsabilità pubblica, non soltanto il nome degli uffici. Il Consiglio dell’Unione europea, il 1° ottobre 2026, ha annunciato l’adozione definitiva di nuove regole sui ritorni, riferite espressamente a cittadini di Paesi terzi privi del diritto di rimanere e accompagnate dal richiamo ai diritti fondamentali. Si tratta di una disciplina europea da distinguere, nelle sue date di entrata in vigore e applicazione, dalle proposte politiche ancora da realizzare. Essa dimostra comunque che l’effettività dei ritorni può essere discussa in termini di presupposti giuridici anziché di provenienze collettive.
Un’obiezione merita una risposta non evasiva. Senza identificazione affidabile, gli ordini di rimpatrio rischiano di restare sulla carta; strumenti biometrici circoscritti possono evitare identità fittizie, proteggere persone da errori di attribuzione e rendere verificabili decisioni che altrimenti sarebbero arbitrarie. L’uso della tecnologia non rende di per sé repressivo uno Stato. Ma proprio questa obiezione obbliga a definire preventivamente il fine, il perimetro soggettivo, la durata della conservazione, le possibilità di rettifica e gli organi che controllano l’accesso ai dati. L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea richiede finalità determinate, base legittima, accesso e rettifica, nonché vigilanza indipendente. Non si tratta di paralizzare l’identificazione dello straniero irregolare, ma di impedirne l’evoluzione in una sorveglianza generalizzata dell’origine o dell’identità culturale. La distinzione fra strumenti eguali e fini differenti è decisiva: una banca dati destinata a eseguire un provvedimento individuale non ha la stessa giustificazione politica di una banca dati utilizzata per misurare il contributo di persone e famiglie a un obiettivo di trasformazione demografica. Le garanzie possono limitare il primo potere; non possono rendere neutro il secondo obiettivo.
Vi è poi la critica speculare, che non va ignorata: la continuità linguistica, culturale e storica di una nazione costituisce un bene politico legittimamente discutibile; una comunità può chiedere alle proprie istituzioni di conservarne la memoria e la coesione, e può rifiutare un modello nel quale gli immigrati siano trattati soltanto come forza lavoro. Questo argomento non è, da solo, un invito alla discriminazione. Diventa però incompatibile con un ordinamento di eguali diritti quando pretende di convertire la distanza culturale in una condizione amministrativa di precarietà per chi possiede uno status garantito. La via alternativa è impegnativa: istruzione comune, conoscenza della lingua, rispetto di un unico ordinamento, libertà effettiva delle donne e dei minori, possibilità di partecipare senza dover rinnegare ogni tradizione privata. La Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione, formulata il 6 settembre 2026, ricorda perché l’onere non possa essere trasferito interamente sulla persona. Lo Stato dispone del potere di organizzare scuole, servizi, accesso legale e strumenti di partecipazione; l’individuo risponde delle proprie scelte e condotte. Confondere i due piani produce cattiva integrazione anche quando i controlli funzionano perfettamente.
La domanda iniziale, dunque, non va archiviata come una disputa semantica fra «remigrazione» e «ReImmigrazione». Una politica che respinge retoricamente lo Stato di sorveglianza deve spiegare come impedire che il proprio obiettivo identitario allarghi progressivamente i poteri di classificazione pubblica. Una politica che propone istituzioni più efficaci, come il Paradigma, deve assumersi un obbligo altrettanto rigoroso: dimostrare perché ciascun potere sia necessario, su chi possa essere esercitato, con quali limiti e quale autorità possa fermarlo. La differenza più profonda non è fra uno Stato forte e uno Stato debole, ma fra uno Stato forte perché applica regole generali a situazioni individuali e uno Stato che cerca nelle singole persone il materiale per raggiungere un risultato demografico stabilito in anticipo. Il primo può identificare, decidere ed eseguire ritorni nei limiti della legge, riconoscendo nel contempo l’integrazione effettivamente realizzata. Il secondo rischia di non considerare mai conclusa la verifica dell’appartenenza. Perciò la garanzia fondamentale non è soltanto il controllo sul dato raccolto, ma il controllo sul fine per cui lo Stato pretende di raccoglierlo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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