L’ampio intervento di Tim Dieppe, “The challenge of Islam to British society”, pubblicato da Spiked il 19 settembre 2026, pone una questione che le società europee non possono più permettersi di affrontare oscillando tra generalizzazioni indiscriminate e reticenze dettate dal timore di essere accusate di discriminazione: all’interno delle trasformazioni prodotte dall’immigrazione proveniente da Paesi a maggioranza musulmana esistono fenomeni profondamente differenti, alcuni dei quali appartengono pienamente alla libertà religiosa garantita dallo Stato democratico, mentre altri devono essere riconosciuti come problemi politici e istituzionali da contrastare.
Proprio per questa ragione, tuttavia, occorre separare con molta maggiore precisione Islam, islamismo e segregazione, perché soltanto distinguendo ciò che deve essere garantito da ciò che deve essere prevenuto o contrastato è possibile costruire una politica della sicurezza che non trasformi l’appartenenza religiosa in una categoria collettiva di sospetto e, contemporaneamente, non utilizzi la libertà religiosa come argomento per rinunciare a difendere la supremazia dell’ordinamento civile.
L’articolo di Dieppe accumula questioni demografiche, concentrazione territoriale, orientamenti religiosi conservatori, scuole, Sharia councils, islamismo politico, radicalizzazione e terrorismo, cercando di ricondurle all’interno di una riflessione complessiva sulla presenza islamica nel Regno Unito. Alcune delle questioni sollevate meritano di essere prese molto sul serio, anche se la base empirica utilizzata dall’autore richiede cautela, dal momento che accanto ai dati del censimento del 2021 e ad alcune informazioni più recenti vengono richiamati, per descrivere determinati atteggiamenti dei musulmani britannici, anche studi e sondaggi risalenti al 2015 e al 2016, che non possono essere automaticamente utilizzati come fotografia della popolazione musulmana britannica nel 2026.
Questa cautela metodologica non deve però diventare un modo elegante per evitare la questione sostanziale, perché il problema posto dall’articolo rimane: quale rapporto deve avere uno Stato democratico con movimenti, organizzazioni e concezioni politiche che utilizzano la religione non semplicemente come fede personale, ma come fondamento di un progetto alternativo rispetto alla supremazia dell’ordinamento civile?
La risposta, a mio avviso, richiede innanzitutto di liberare il campo da un equivoco.
L’Islam è una religione e la libertà di professarlo deve essere garantita esattamente come deve essere garantita la libertà di professare il cristianesimo, l’ebraismo o qualsiasi altra fede compatibile con l’ordinamento, così come deve essere tutelata la libertà di non professare alcuna religione. Pregare, frequentare una moschea, osservare il Ramadan, seguire prescrizioni alimentari, indossare simboli religiosi nei limiti consentiti dalla legge o educare i propri figli all’interno della propria tradizione spirituale non costituiscono, in quanto tali, indicatori di mancata integrazione e non possono trasformare una persona in destinataria di un sospetto preventivo.
L’islamismo è un’altra cosa.
Se con islamismo intendiamo un progetto politico che utilizza la religione per costruire un ordine sociale e istituzionale nel quale la norma religiosa pretende una posizione superiore o concorrente rispetto alla legge dello Stato, allora non siamo più semplicemente nel terreno della libertà religiosa individuale, ma entriamo nel campo della difesa dell’ordinamento democratico.
Ed è qui che la linea deve essere chiara: l’islamismo deve essere contrastato.
Non soltanto quando diventa terrorismo, non soltanto quando produce materialmente violenza e non soltanto quando qualcuno supera la soglia oltre la quale può essere applicata una fattispecie penale, perché uno Stato democratico dispone di strumenti politici, amministrativi, culturali, educativi e preventivi attraverso i quali può
legittimamente difendere i principi sui quali è costruito senza attendere che un progetto politico incompatibile con essi si trasformi necessariamente in un’organizzazione violenta.
Contrastare l’islamismo non significa perseguire un pensiero religioso né introdurre un reato di opinione, ma significa impedire che attraverso associazioni, finanziamenti, strutture educative, pressioni comunitarie o sistemi normativi informali si consolidino
progressivamente spazi nei quali l’autorità dello Stato venga considerata secondaria rispetto a un’autorità politico-religiosa.
La distinzione è essenziale proprio perché consente allo Stato di essere più fermo.
Se confondiamo Islam e islamismo, qualsiasi intervento contro l’islamismo può essere rappresentato come un attacco ai musulmani e qualsiasi critica a un progetto politico-religioso rischia di essere interpretata come ostilità verso una fede.
Se invece separiamo nettamente le due categorie, possiamo
contemporaneamente affermare che il musulmano deve essere pienamente tutelato nella propria libertà religiosa e che il progetto islamista deve essere politicamente e istituzionalmente contrastato quando pretende di costruire un ordine alternativo alla comunità
costituzionale.
Questa distinzione protegge anche i musulmani che non condividono l’islamismo e, soprattutto, le persone che possono subire all’interno delle stesse comunità pressioni delle quali il dibattito pubblico tende troppo spesso a dimenticarsi: donne, giovani, persone che desiderano abbandonare determinate pratiche tradizionali, musulmani secolarizzati, convertiti ad altre religioni e persone che decidono semplicemente di non credere più.
La libertà religiosa non consiste soltanto nel diritto di una comunità di conservare la propria religione.
Consiste anche nel diritto del singolo di sottrarsi alla propria comunità.
È precisamente per questa ragione che il tema delle Sharia councils richiamato nell’articolo di Dieppe deve essere affrontato senza scorciatoie. Il problema non è che una persona chieda liberamente un consiglio a un’autorità religiosa, perché uno Stato liberale non può impedire a un credente di orientare volontariamente la propria vita secondo precetti spirituali; il problema nasce quando la norma religiosa acquisisce una capacità di coercizione sociale tale da rendere soltanto teorica la libertà individuale di non seguirla oppure quando pretende di produrre effetti incompatibili con i diritti riconosciuti dall’ordinamento.
In quel momento la questione cessa di essere esclusivamente religiosa.
Diventa una questione di sovranità dello Stato.
In uno Stato democratico può esistere pluralità religiosa, culturale e associativa, ma deve esistere un solo ordinamento capace di esercitare legittimamente coercizione sulle persone, e nessuna comunità può costruire al proprio interno un sistema nel quale la pressione sociale renda concretamente inefficaci i diritti che la legge riconosce al singolo.
La stessa fermezza deve essere utilizzata nei confronti della segregazione, pur evitando ancora una volta di confonderla
automaticamente con l’islamismo.
Un quartiere fortemente caratterizzato dalla presenza di persone provenienti dalla stessa area geografica o appartenenti alla stessa religione non costituisce di per sé una struttura islamista, perché la concentrazione territoriale può derivare da reddito, mercato immobiliare, reti familiari, edilizia sociale, immigrazione recente e numerosi altri fattori; tuttavia, quando questa concentrazione si stabilizza attraverso le generazioni e produce scuole sostanzialmente separate, debole conoscenza linguistica, relazioni sociali quasi esclusivamente interne alla comunità e progressiva estraneità rispetto alle istituzioni comuni, lo Stato non può limitarsi a considerarla una manifestazione neutrale della diversità.
Una società nella quale gruppi differenti vivono fisicamente nello stesso territorio ma costruiscono progressivamente mondi sociali separati non è necessariamente una società integrata.
È una società nella quale la segregazione può diventare strutturale.
Ed è proprio all’interno di queste situazioni che l’islamismo può trovare condizioni favorevoli per presentarsi non più come una posizione politica minoritaria, ma come l’interprete dell’identità collettiva di una comunità, trasformando questioni sociali e culturali in una contrapposizione tra il gruppo e lo Stato.
Per questo la lotta alla segregazione deve essere considerata anche una politica preventiva di sicurezza, pur senza ridurre ogni quartiere a forte presenza musulmana a un problema di ordine pubblico.
Scuola, lingua, urbanistica, lavoro, partecipazione femminile, relazioni sociali e rapporto con le istituzioni devono diventare indicatori attraverso i quali comprendere tempestivamente se la concentrazione territoriale stia evolvendo verso una maggiore integrazione oppure verso una progressiva separazione.
È precisamente questa capacità di distinguere che manca quando utilizziamo indiscriminatamente la parola Islam per descrivere tutto.
La religione deve essere garantita.
La segregazione deve essere misurata e contrastata attraverso politiche di integrazione capaci di ridurre la formazione di comunità parallele.
L’islamismo deve essere contrastato come progetto politico
incompatibile, quando e nella misura in cui pretende di subordinare l’ordinamento comune a un ordine politico-religioso.
La radicalizzazione violenta, infine, deve essere prevenuta e repressa attraverso gli strumenti della sicurezza e del diritto penale, senza attendere che il rischio individuato si trasformi necessariamente in un attentato.
Quattro fenomeni differenti richiedono quattro risposte differenti.
Ed è proprio questa distinzione a rendere possibile una politica molto più rigorosa di quella fondata sul sospetto generalizzato.
Uno Stato che considera problematico qualsiasi musulmano perché musulmano finisce inevitabilmente per disperdere la propria capacità di osservazione, perché trasforma milioni di persone in una categoria indistinta; uno Stato che costruisce invece indicatori comportamentali e organizzativi può concentrare intelligence, prevenzione, controlli amministrativi e strumenti di sicurezza precisamente dove emergano reti di radicalizzazione, propaganda della violenza, coercizione comunitaria o progetti diretti a costruire ordinamenti paralleli.
Il criterio deve rimanere individuale e comportamentale, ma questo non significa che lo Stato debba diventare ideologicamente neutrale rispetto a qualsiasi progetto politico.
Una democrazia può tutelare la libertà di pensiero e
contemporaneamente difendere le condizioni istituzionali che rendono possibile quella stessa libertà.
Può garantire il diritto di criticare radicalmente il proprio ordinamento senza essere obbligata a finanziare, legittimare o ignorare strutture che lavorino sistematicamente per sostituirlo con un ordine politico-religioso incompatibile con i principi
costituzionali.
Questo punto si collega direttamente al paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», perché il rifiuto dell’identità religiosa come criterio di valutazione non implica affatto l’irrilevanza delle condotte e delle appartenenze politiche concretamente manifestate.
La religione non misura l’integrazione.
Il comportamento sì.
Il rapporto con le istituzioni sì.
Il rispetto effettivo dell’eguaglianza e delle libertà fondamentali sì.
La partecipazione a organizzazioni o reti che perseguano obiettivi incompatibili con l’ordine costituzionale può assumere rilevanza nei limiti e attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
La coercizione esercitata sugli altri deve assumere rilevanza.
Ed è proprio perché non considero problematico qualcuno in quanto musulmano che posso essere molto più netto nel giudicare chi utilizzi la religione per giustificare la subordinazione della donna, la limitazione della libertà individuale, la pressione su chi abbandona una fede, la costruzione di norme parallele o, nei casi più estremi, la legittimazione della violenza.
Non c’è alcuna contraddizione.
Al contrario, è l’unico modo per impedire che la tutela della libertà religiosa venga utilizzata come scudo per fenomeni che con la semplice professione della fede hanno poco a che vedere.
Lo Stato deve assumere contemporaneamente due obblighi che non sono affatto incompatibili: proteggere il musulmano e contrastare l’islamismo.
Deve proteggere il musulmano dalla discriminazione, dalla violenza e dal sospetto fondato esclusivamente sulla sua appartenenza religiosa; ma deve proteggerlo anche, quando necessario, dalle pressioni esercitate all’interno della propria comunità da chi pretende di trasformare un’appartenenza religiosa in disciplina politica e sociale.
Questa è una distinzione che una politica dell’integrazione non può più permettersi di lasciare nell’ambiguità.
La stessa logica vale per la permanenza dello straniero.
Quando lo Stato abbia reso concretamente disponibili gli strumenti necessari all’integrazione, abbia verificato la traiettoria
individuale e abbia accertato un rifiuto imputabile del percorso, accompagnato da comportamenti incompatibili con le condizioni richieste per consolidare la permanenza, devono poter esistere conseguenze giuridiche, sempre nel rispetto dei limiti costituzionali, europei e internazionali applicabili al singolo caso.
È qui che la ReImmigrazione assume il proprio significato nel paradigma: non come politica rivolta ai musulmani e nemmeno come risposta all’Islam, ma come possibile conseguenza individuale di una posizione giuridica e di una traiettoria concretamente valutate.
Questa impostazione permette di evitare tanto il multiculturalismo ingenuo quanto la generalizzazione identitaria.
Il primo errore consiste nel ritenere che qualsiasi comportamento debba essere tollerato purché possa essere ricondotto a una tradizione culturale o religiosa; il secondo consiste nel considerare sospetta un’intera popolazione religiosa per i comportamenti di una sua parte.
Una politica dello Stato deve essere più precisa e, proprio perché più precisa, può essere più forte.
Deve sapere distinguere la moschea dalla struttura politica islamista, la pratica religiosa dalla coercizione comunitaria, la concentrazione territoriale dalla segregazione strutturale, il conservatorismo religioso dalla radicalizzazione e il dissenso politico dalla violenza.
E dopo aver distinto deve anche sapere intervenire.
L’intervento di Tim Dieppe ha quindi il merito di porre questioni che non dovrebbero essere rimosse dal dibattito pubblico britannico ed europeo; proprio per questo, tuttavia, occorre sottrarle alla categoria indistinta dell’Islam e trasformarle in problemi specifici ai quali attribuire indicatori, strumenti e responsabilità altrettanto specifici.
Perché il problema non è scegliere tra negare qualsiasi criticità e considerare l’Islam nel suo complesso una minaccia.
Esiste una terza strada, molto più esigente.
Garantire la fede. Contrastare l’islamismo. Rompere la segregazione. Prevenire e reprimere la radicalizzazione.
Senza confondere le persone.
Senza arretrare sui principi.
E soprattutto senza permettere che il timore di discriminare impedisca allo Stato di difendere l’unico ordinamento che deve valere per tutti.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
