Giorno: 20 Settembre 2026

  • Slovenia 1992: ReImmigrazione interviene sull’irregolarità, non crea l’irregolarità per espellere

    Ogni proposta che attribuisca conseguenze alla mancata integrazione deve stabilire non soltanto ciò che lo Stato potrà fare, ma anche ciò che non dovrà poter fare. Questa precisazione diventa particolarmente importante mentre il termine remigrazione entra nel dibattito politico europeo assumendo significati molto differenti, dall’esecuzione dell’allontanamento dello straniero irregolare fino a concezioni nelle quali la riduzione della popolazione di origine straniera diventa essa stessa un obiettivo. Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» deve collocare il proprio confine prima di questo punto: la ReImmigrazione può essere la conseguenza individuale di una posizione giuridica e di una traiettoria, ma non può diventare lo strumento attraverso il quale lo Stato modifica preventivamente lo status di una categoria di persone allo scopo di renderne possibile l’allontanamento.

    Il precedente sloveno del 1992 permette di comprendere molto concretamente perché questa distinzione sia essenziale. Il 26 febbraio 1992, pochi mesi dopo l’indipendenza della Slovenia, 25.671 persone provenienti prevalentemente dalle altre repubbliche dell’ex Jugoslavia e precedentemente registrate come residenti permanenti furono cancellate dal registro della popolazione residente. Non si trattava di persone che avessero individualmente perduto il soggiorno perché responsabili di una violazione delle condizioni previste
    dall’ordinamento: attraverso una decisione amministrativa collettiva, persone che fino a quel momento disponevano di uno status riconosciuto si trovarono improvvisamente trattate come stranieri privi di una regolare posizione. Molti degli interessati, passati alla storia come gli “erased”, scoprirono ciò che era accaduto soltanto quando tentarono di rinnovare un documento o di esercitare diritti che fino a quel momento avevano normalmente utilizzato.

    Le conseguenze dimostrano quanto lo status amministrativo non sia una questione meramente formale, perché dalla cancellazione derivarono per molte persone difficoltà o impossibilità di lavorare regolarmente, accedere alla previdenza, ottenere documenti e continuare a
    soggiornare legalmente nel Paese; in alcuni casi la vicenda contribuì inoltre a determinare situazioni di apolidia. Dopo gli interventi della Corte costituzionale slovena, la questione arrivò alla Corte europea dei diritti dell’uomo e la Grande Camera, nel caso Kurić e altri c. Slovenia, accertò gravi violazioni della Convenzione connesse alle conseguenze dell’“erasure”. Il significato di quel precedente, per il dibattito contemporaneo, non consiste nell’affermare che qualsiasi politica europea di ritorno conduca inevitabilmente allo stesso risultato, perché una simile analogia sarebbe storicamente e giuridicamente impropria; consiste invece nel mostrare che esiste una differenza radicale tra applicare le conseguenze dell’irregolarità e produrre amministrativamente l’irregolarità di persone precedentemente regolari per poter successivamente applicare loro quelle conseguenze.

    È precisamente questo il confine che ReImmigrazione deve rendere esplicito. Uno Stato può modificare per il futuro le condizioni dell’ingresso e, nei limiti consentiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dagli altri obblighi internazionali, può stabilire requisiti per il rinnovo o il consolidamento di determinati titoli; può pretendere che gli obblighi collegati alla permanenza vengano rispettati e può attribuire conseguenze individuali quando quei requisiti vengano meno. Ciò che non può costituire il punto di partenza di una politica del ritorno è invece l’individuazione preventiva di una popolazione da ridurre, seguita dalla modificazione retroattiva delle sue condizioni giuridiche affinché persone regolarmente stabilizzate diventino espellibili.

    La formula dovrebbe essere molto chiara: ReImmigrazione interviene sull’irregolarità; non crea l’irregolarità per poter intervenire sulla persona. Prima viene la legge, che stabilisce condizioni generali, conoscibili e compatibili con l’ordinamento superiore; successivamente viene la valutazione della posizione individuale; soltanto quando da quella valutazione emerga l’assenza o la perdita del diritto alla permanenza e non operino impedimenti giuridici all’allontanamento può entrare in gioco il ritorno. Rovesciare questa sequenza
    significherebbe stabilire prima chi debba partire e costruire successivamente le condizioni giuridiche necessarie per ottenere quel risultato.

    La questione diventa ancora più importante quando si parla di persone che abbiano consolidato da molti anni il proprio status o, a maggior ragione, abbiano acquisito la cittadinanza. Se l’origine familiare potesse trasformarsi in qualsiasi momento in una condizione permanente di precarietà, l’intero concetto di integrazione perderebbe il proprio punto di arrivo: una persona potrebbe imparare la lingua, lavorare, rispettare le regole, costruire la propria famiglia e le proprie relazioni in Italia, acquisire uno status stabile e continuare comunque a essere considerata giuridicamente diversa perché una futura maggioranza politica potrebbe reinterpretarne la provenienza come motivo sufficiente per rimettere in discussione ciò che l’ordinamento aveva precedentemente consolidato.

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» segue una logica opposta. Quanto più pretende che la persona costruisca una traiettoria verificabile durante la permanenza, tanto più deve riconoscere valore giuridico alla traiettoria positiva quando essa sia stata
    effettivamente realizzata. La severità nei confronti di chi non possiede o perde legittimamente le condizioni della permanenza deve quindi convivere con la certezza dello status di chi quelle condizioni abbia invece consolidato, perché uno Stato autorevole non è soltanto quello capace di eseguire le proprie decisioni di allontanamento, ma anche quello che non modifica retroattivamente le regole per trasformare in espellibile chi prima non lo era.

    È questa una delle differenze fondamentali tra il paradigma e una concezione identitaria della remigrazione. Non si stabilisce quanti stranieri debbano lasciare il Paese per poi individuare gli strumenti necessari a raggiungere quella percentuale; si stabiliscono le condizioni della permanenza, si valutano individualmente le persone e il numero degli eventuali ritorni diventa una conseguenza delle decisioni, non il loro presupposto. L’origine non crea l’irregolarità e l’appartenenza a una determinata comunità non può diventare il criterio attraverso il quale rimettere collettivamente in discussione uno status regolarmente acquisito.

    Il precedente sloveno serve quindi soprattutto come limite giuridico e politico. ReImmigrazione deve essere sufficientemente rigorosa da rendere effettivo il ritorno quando il diritto alla permanenza non esiste e l’allontanamento è giuridicamente possibile, ma deve essere altrettanto rigorosa nel rifiutare la costruzione artificiale dell’irregolarità come strumento per raggiungere un obiettivo demografico o identitario.

    Prima viene lo status. Poi, se ne ricorrono i presupposti, può venire il ritorno. Mai il contrario.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Una sola legge, non una sola cultura: che cosa deve avere in comune una società integrata?

    Il multiculturalismo europeo ha spesso cercato di risolvere il problema dell’integrazione attraverso una formula apparentemente semplice: lo Stato garantisce diritti uguali e lascia che comunità culturalmente differenti convivano conservando ciascuna la propria identità. Il limite di questa impostazione emerge quando la pluralità non produce progressivamente una comunità comune, ma consolida gruppi che condividono lo stesso territorio continuando a vivere secondo riferimenti linguistici, sociali e talvolta normativi sostanzialmente separati. È precisamente questa la questione sollevata da Geoff Russ nell’intervento pubblicato il 18 settembre 2026 dal Macdonald-Laurier Institute, think tank canadese di orientamento liberal-conservatore: secondo l’autore, società caratterizzate da forte immigrazione hanno bisogno di recuperare una cultura nazionale condivisa per ricostruire coesione e fiducia sociale. Si tratta di una tesi politico-culturale, non di una conclusione scientifica acquisita, ma pone una domanda che il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» non dovrebbe evitare: che cosa devono realmente avere in comune persone che provengono da culture differenti per poter formare una stessa comunità nazionale?

    La risposta non può essere che nulla debba essere condiviso oltre al rispetto formale della legge, perché una società nella quale gruppi differenti vivono stabilmente nello stesso territorio senza possedere lingua comune, riferimenti istituzionali condivisi e una base minima di valori civici rischia di trasformare il pluralismo in semplice coesistenza. Ma non considero convincente neppure la soluzione opposta, secondo la quale integrare significherebbe progressivamente uniformare la cultura privata dello straniero a quella storicamente maggioritaria. Una società integrata ha bisogno di un nucleo comune forte, ma quel nucleo deve riguardare ciò che rende possibile la convivenza, non ciò che appartiene alla vita privata della persona.

    Questo nucleo, a mio avviso, può essere definito con notevole precisione. Chi costruisce stabilmente la propria vita in Italia deve acquisire una conoscenza della lingua sufficiente a partecipare autonomamente alla vita sociale e istituzionale; deve conoscere gli elementi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e riconoscere l’uguaglianza giuridica tra uomo e donna; deve garantire l’istruzione obbligatoria dei figli e rispettarne i diritti indipendentemente dalle tradizioni familiari; deve riconoscere la libertà religiosa degli altri, compreso il diritto di cambiare religione o di non professarne alcuna; deve accettare che esista un solo ordinamento civile e che soltanto lo Stato possa esercitare legittimamente coercizione, senza che norme familiari, comunitarie o religiose possano pretendere una posizione concorrente rispetto alla legge; deve infine perseguire, quando concretamente possibile, una condizione di autonomia economica che impedisca alla permanenza di trasformarsi in dipendenza
    strutturale dal sistema pubblico.

    Sono condizioni esigenti, ma non richiedono alcuna assimilazione totale. Una persona può parlare arabo in famiglia, celebrare festività legate alla propria origine, mangiare secondo le proprie tradizioni, ascoltare la propria musica, conservare la memoria storica del Paese dal quale proviene, indossare un abbigliamento culturalmente significativo nei limiti della legge e professare liberamente la propria religione senza che nessuno di questi elementi debba essere considerato una prova di mancata integrazione. Il punto di confine è diverso: la libertà culturale termina quando una pratica privata pretende di modificare la regola pubblica, comprimere i diritti di un’altra persona oppure sottrarre qualcuno all’autorità
    dell’ordinamento comune.

    È qui che diventa possibile superare la falsa alternativa tra multiculturalismo senza limiti e assimilazione. Non dobbiamo scegliere tra una società composta da comunità parallele e una società che pretende di rendere culturalmente identiche persone con storie differenti; possiamo costruire un modello nel quale lo spazio privato rimanga ampiamente plurale mentre quello pubblico sia molto più esigente. Una famiglia può conservare la propria cultura, ma non può invocarla per sottrarre una figlia all’istruzione obbligatoria; una comunità religiosa può seguire i propri precetti, ma non può attribuire loro forza coercitiva nei confronti di chi non intenda rispettarli; una persona può mantenere un forte legame con il proprio Paese d’origine, ma la permanenza stabile richiede che riconosca nelle istituzioni italiane il riferimento dell’ordine civile nel quale vive.

    Questa distinzione permette anche di affrontare il problema
    dell’islamismo senza trasformare l’Islam in una categoria di sospetto. La fede appartiene alla libertà individuale e deve essere tutelata; un progetto politico-religioso che pretenda invece di subordinare l’ordinamento civile a una norma religiosa deve essere contrastato precisamente perché viola quel minimo comune sul quale deve poggiare la convivenza. Lo stesso principio vale indipendentemente dalla religione interessata: non è la cultura privata a essere sottoposta al giudizio dello Stato, ma la pretesa di trasformare quella cultura in un ordinamento alternativo applicabile agli altri.

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» può quindi assumere la domanda posta da Russ senza necessariamente condividerne tutte le conclusioni. Sì, una società caratterizzata da immigrazione stabile ha bisogno di qualcosa di più della semplice presenza contemporanea di culture differenti; ha bisogno di una base comune sufficientemente forte da impedire la formazione di società parallele. Ma quella base non deve trasformarsi in una monocultura imposta dallo Stato: deve essere una cultura civica nazionale, costruita intorno a lingua, Costituzione, uguaglianza, libertà individuale, responsabilità, istruzione, autonomia e supremazia della legge civile.

    La formula, allora, può essere molto semplice: molte culture nella sfera privata, un solo ordinamento nella sfera pubblica.

    L’integrazione non richiede che tutti diventino culturalmente uguali.

    Richiede però che, quando la cultura incontra la legge, sia chiaro per tutti quale delle due prevale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Sardegna, sbarchi +139% mentre in Italia crollano: serve un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione

    I numeri della Sardegna raccontano meglio di molte discussioni teoriche perché l’immigrazione non possa più essere governata attraverso statistiche nazionali aggregate e competenze amministrative distribuite tra strutture che osservano soltanto una parte del fenomeno. Tra il 1° gennaio e il 1° settembre 2026 sull’isola sono stati registrati 2.462 arrivi via mare, contro 1.029 nello stesso periodo del 2025, con un aumento del 139,26%; nello stesso arco temporale, invece, gli arrivi complessivi in Italia sono diminuiti di circa il 55%, passando, secondo i dati riportati da SardiniaPost il 19 settembre 2026, da 43.860 a 19.747. Gli ulteriori sbarchi dei primi giorni di settembre portano ormai il dato sardo nell’ordine delle 2.700 persone e mostrano la crescente rilevanza della rotta algerina, favorita anche dalla distanza relativamente contenuta tra le coste dell’Algeria e quelle sud-occidentali della Sardegna.

    I due dati non sono contraddittori: l’Italia può registrare una forte diminuzione complessiva degli sbarchi e, contemporaneamente, una regione può subire un incremento superiore al 100%, perché le rotte migratorie non costituiscono un fenomeno statico e la riduzione della pressione su una direttrice non implica necessariamente una riduzione uniforme su tutte le frontiere. Sarebbe metodologicamente scorretto sostenere, sulla sola base di questi numeri, che la diminuzione degli arrivi dalla Libia e dalla Tunisia abbia automaticamente “spostato” i migranti verso l’Algeria; è però evidente che una politica capace di leggere soltanto il totale nazionale rischia di accorgersi troppo tardi delle trasformazioni territoriali che stanno avvenendo al suo interno. Il Ministero dell’Interno dispone già di un Cruscotto statistico giornaliero sugli sbarchi e sulle presenze nelle strutture di accoglienza, strumento indispensabile per conoscere il fenomeno, ma la questione che il caso sardo pone è ulteriore: chi trasforma quei dati, insieme a quelli su integrazione, permanenza e ritorni, in una strategia politica unitaria?

    La situazione di Monastir rende ancora più evidente la concretezza del problema. Secondo un’altra inchiesta pubblicata da SardiniaPost il 19 settembre, le strutture del centro, tra CAS e hotspot, ospiterebbero complessivamente oltre 800 persone a fronte di spazi indicati come adeguati per circa 300, in un contesto nel quale vengono segnalati sovraffollamento e tensioni crescenti. È precisamente qui che la statistica sugli sbarchi smette di essere un numero e diventa governo del territorio: occorre sapere non soltanto quante persone arrivano, ma dove arrivano, quanto rapidamente vengono identificate, quale posizione giuridica possiedono, per quanto tempo rimangono nelle strutture, quante vengono trasferite, quali abbiano prospettive di permanenza, quali possano essere inserite in un percorso di
    integrazione e per quante, invece, esistano i presupposti giuridici per un ritorno effettivo.

    È questa continuità che manca all’attuale architettura istituzionale e che rende necessaria, a mio avviso, la costituzione di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione. Non immagino un ministero simbolico incaricato genericamente di “occuparsi degli stranieri”, né una struttura destinata a sovrapporsi al Ministero dell’Interno nelle funzioni di ordine pubblico e sicurezza, ma un centro politico nazionale al quale attribuire la responsabilità dell’intero ciclo migratorio, affinché ingresso, identificazione, distribuzione territoriale, permanenza, integrazione, valutazione della traiettoria e, quando ne ricorrano i presupposti, ReImmigrazione cessino di essere considerate questioni separate e diventino fasi differenti di una stessa politica pubblica.

    Il caso sardo dimostra anche perché una simile struttura dovrebbe lavorare attraverso indicatori territoriali, e non soltanto attraverso medie nazionali. Una regione nella quale la popolazione straniera regolare rappresenta una quota relativamente contenuta dei residenti può improvvisamente trovarsi esposta alla crescita di una specifica rotta marittima; allo stesso modo, due territori che registrano lo stesso numero di arrivi possono possedere capacità di accoglienza, mercato del lavoro, disponibilità abitativa, servizi pubblici e condizioni sociali completamente differenti. Governare entrambe le situazioni attraverso la stessa fotografia nazionale significa conoscere il totale e ignorare la realtà sulla quale quel totale si distribuisce.

    Un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione dovrebbe quindi costruire un sistema nel quale, per ogni territorio e per ogni rotta, sia possibile conoscere in tempo reale almeno la variazione degli arrivi, la capacità residua delle strutture, le nazionalità
    dichiarate, i tempi dell’identificazione, l’evoluzione delle procedure amministrative, le possibilità effettive di rimpatrio e la capacità locale di assorbimento delle persone destinate a rimanere. A questi dati dovrebbero poi aggiungersi gli indicatori propri
    dell’integrazione — lingua, lavoro, autonomia, formazione, relazioni sociali e rapporto con le istituzioni — affinché la politica migratoria non termini nel momento in cui una persona viene trasferita dall’hotspot a un’altra struttura e scompare dalla statistica degli sbarchi.

    È lo stesso principio che, nel paradigma «Integrazione o
    ReImmigrazione», conduce alla proposta di una Polizia
    dell’Immigrazione. Le due istituzioni risponderebbero a funzioni differenti ma complementari: il Ministero dovrebbe assicurare direzione politica, coordinamento, dati e strategia nazionale; la Polizia dell’Immigrazione dovrebbe garantire continuità operativa nella gestione delle posizioni individuali, superando quella frammentazione che oggi distribuisce parti dello stesso procedimento tra amministrazioni differenti. La proposta di un Corpo specializzato è stata illustrata nella relazione «Integrazione o ReImmigrazione – Governare l’immigrazione oltre l’emergenza», presentata a Bologna l’11 settembre 2026, proprio partendo dalla necessità di restituire allo Stato una capacità continuativa di seguire il percorso migratorio fino alla sua conclusione.

    La Sardegna ci consegna quindi una lezione che va molto oltre la Sardegna. Una politica migratoria non può essere valutata soltanto chiedendo se gli sbarchi nazionali siano aumentati o diminuiti rispetto all’anno precedente, perché dietro una media positiva può nascondersi una nuova frontiera sottoposta a una pressione crescente, così come dietro una diminuzione degli ingressi possono rimanere centri sovraccarichi e procedure incapaci di produrre rapidamente un esito. L’immigrazione deve essere governata come un processo, non come una successione di emergenze affidate ogni volta all’amministrazione competente per quel singolo segmento.

    Se l’immigrazione è ormai una questione strutturale che incide contemporaneamente su sicurezza, demografia, lavoro, welfare, scuola, territori e coesione sociale, occorre anche un’autorità politica che abbia la responsabilità di osservarla dall’inizio alla fine e di rispondere dei risultati complessivi. Il +139% della Sardegna, mentre il dato nazionale scende drasticamente, mostra esattamente perché questa regia sia necessaria: quando guardiamo soltanto la media italiana possiamo convincerci che la pressione stia diminuendo proprio mentre una nuova rotta sta crescendo davanti ai nostri occhi.

    È anche per questo che il paradigma ha bisogno di un Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione.

    Non per creare un’altra burocrazia, ma per attribuire finalmente a qualcuno la responsabilità politica di governare l’intero fenomeno.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Rozzano, le ronde segnalano un vuoto: quello spazio deve occuparlo una Polizia dell’Immigrazione

    A Rozzano tutto è cominciato mercoledì 16 settembre, quando una donna di quarant’anni è stata strattonata da un ventiquattrenne marocchino e successivamente soccorsa e accompagnata in ospedale a scopo
    precauzionale. L’uomo indicato come autore dell’aggressione è stato individuato e picchiato da alcuni passanti, mentre la notizia dell’accaduto si diffondeva rapidamente nel quartiere alimentando una protesta che, nel corso della stessa giornata, ha progressivamente superato il confine della semplice richiesta di maggiore sicurezza. In serata numerosi residenti sono scesi spontaneamente in strada e, quando il ventiquattrenne è stato nuovamente riconosciuto dopo essere stato dimesso dall’ospedale, è stato ancora malmenato; durante gli stessi momenti di tensione è stato aggredito anche un quarantenne marocchino in stato di ebbrezza. Il giorno successivo alcuni residenti hanno continuato a percorrere le strade indicando persone ritenute spacciatori e, secondo le ricostruzioni giornalistiche, cinque soggetti sarebbero stati invitati ad allontanarsi. È da questa successione di episodi che nasce la definizione di «ronde» utilizzata per descrivere quanto stava accadendo nel comune dell’hinterland milanese.

    La vicenda ha successivamente assunto anche una dimensione
    giudiziaria. I Carabinieri hanno trasmesso alla Procura di Milano un’informativa sugli episodi di cosiddetta «giustizia fai da te» e hanno individuato due persone in relazione all’aggressione al ventiquattrenne, ipotizzando allo stato il reato di percosse con l’aggravante dell’odio razziale; si tratta di una qualificazione investigativa iniziale e provvisoria, che potrà essere modificata all’esito degli accertamenti e che non deve quindi essere presentata come una responsabilità già accertata. Parallelamente, il sindaco Mattia Ferretti ha preso nettamente le distanze dalle ronde e dalla violenza privata, mentre istituzioni e forze dell’ordine hanno rafforzato il presidio del territorio. Rozzano, peraltro, non è un territorio sul quale non esistano già strumenti straordinari: è classificata come «zona rossa», il provvedimento è stato recentemente prorogato e la città è l’unica realtà del Nord inserita nel cosiddetto decreto Caivano, circostanze che mostrano come le criticità di sicurezza e degrado fossero già oggetto di attenzione istituzionale prima degli episodi di questi giorni.

    Proprio la risposta successiva delle forze dell’ordine aiuta però a comprendere quale sia il punto politico della vicenda. Nel servizio straordinario disposto nelle zone considerate più problematiche, i Carabinieri hanno identificato 57 persone, controllato 21 veicoli e un esercizio commerciale; una persona è stata arrestata per droga e altre quattro denunciate per illeciti relativi agli stupefacenti, reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi. Questi risultati dimostrano che la richiesta di maggiore controllo del territorio non è necessariamente immaginaria o priva di oggetto, ma dimostrano contemporaneamente che il controllo efficace richiede poteri, professionalità, banche dati, responsabilità e procedure che appartengono esclusivamente allo Stato.

    È precisamente qui che Rozzano diventa interessante per il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione». Le ronde non rappresentano una soluzione al problema della sicurezza, perché il cittadino che percorre una strada alla ricerca di persone considerate sospette non dispone degli strumenti necessari per sapere chi abbia realmente davanti: non può verificare se una persona sia cittadina italiana, straniera regolarmente soggiornante, richiedente protezione, irregolare, destinataria di un provvedimento di espulsione oppure semplicemente estranea a qualsiasi illecito. Quando l’identificazione giuridica viene sostituita dall’apparenza, il rischio è che colore della pelle, lingua, abbigliamento o origine presunta diventino criteri improvvisati di selezione e che una domanda legittima di sicurezza degeneri nella coercizione privata. Proprio chi ritiene necessario un maggiore rigore nella gestione dell’immigrazione dovrebbe quindi essere il primo a pretendere che identificazioni, controlli, trattenimenti ed eventuali allontanamenti rimangano funzioni esercitate esclusivamente da autorità pubbliche.

    Ma fermarsi alla condanna delle ronde sarebbe altrettanto
    insufficiente, perché il fenomeno segnala quantomeno la percezione di un vuoto: una parte della popolazione ha ritenuto che fosse necessario scendere direttamente in strada per esercitare una funzione di controllo che dovrebbe invece essere chiaramente riconoscibile come funzione dello Stato. Non possiamo dedurre da questo che le forze dell’ordine siano assenti — i controlli effettuati dimostrano precisamente il contrario — ma possiamo domandarci se l’attuale organizzazione della sicurezza e dell’immigrazione renda
    sufficientemente visibile, continuativa ed efficace la presenza di un’autorità specializzata capace di intervenire sulle posizioni che riguardano cittadini stranieri, distinguendo immediatamente chi soggiorna regolarmente, chi è irregolare, chi è destinatario di provvedimenti e chi non presenta alcuna criticità.

    È in questo spazio che acquista significato la proposta di istituire una Polizia dell’Immigrazione, che costituisce uno dei pilastri del paradigma «Integrazione o ReImmigrazione». La proposta è stata illustrata pubblicamente nella relazione «Integrazione o
    ReImmigrazione – Governare l’immigrazione oltre l’emergenza», presentata a Bologna l’11 settembre 2026, nella quale ho sostenuto la necessità di superare l’attuale frammentazione delle competenze attraverso un Corpo specificamente formato in materia di immigrazione, dotato di attribuzioni definite dalla legge e capace di seguire continuativamente il procedimento amministrativo fino, quando ne ricorrano i presupposti, alla fase esecutiva della ReImmigrazione. Non si tratterebbe quindi di una polizia incaricata di fermare
    genericamente gli stranieri, né di un duplicato delle funzioni di ordine pubblico già esercitate dalle forze esistenti, ma di una specializzazione dello Stato capace di verificare identità e status, coordinare le informazioni disponibili, seguire la regolarità della permanenza e accompagnare la posizione individuale fino alla sua conclusione amministrativa.

    Una struttura di questo tipo avrebbe anche una funzione di garanzia per lo straniero regolare e integrato, perché quanto più rapidamente lo Stato è capace di distinguere le diverse posizioni giuridiche, tanto meno spazio rimane alla categoria indistinta dello «straniero sospetto». Il controllo pubblico specializzato permette di intervenire nei confronti di chi viola la legge senza trasformare origine o aspetto fisico in presunzioni di pericolosità; il controllo privato, al contrario, non possedendo strumenti giuridici di distinzione, rischia inevitabilmente di sostituire alla posizione individuale l’appartenenza percepita.

    Rozzano mostra quindi due esigenze che devono essere tenute insieme: non delegittimare la richiesta di sicurezza e non consentire che quella richiesta venga privatizzata. Se una persona commette un reato, devono intervenire le forze dell’ordine; se uno straniero è
    irregolare, la sua posizione deve essere definita; se esiste un provvedimento di allontanamento giuridicamente eseguibile, deve essere eseguito; se invece una persona è regolarmente presente e non ha commesso alcun illecito, deve poter camminare per strada senza essere sottoposta al controllo improvvisato di altri cittadini in ragione della propria origine reale o presunta.

    Le ronde, dunque, non sono la risposta al vuoto: sono il segnale che quel vuoto viene percepito. La risposta di uno Stato autorevole non consiste nel lasciare che cittadini organizzati occupino
    progressivamente quello spazio, ma nel renderlo inequivocabilmente pubblico attraverso maggiore presenza, maggiore specializzazione e maggiore capacità di trasformare i controlli in decisioni effettive.

    È anche per questo che serve una Polizia dell’Immigrazione.

    Più rigore sull’immigrazione deve significare più Stato, non più ronde.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Monfalcone: la libertà di culto non sospende la legge. Chi vuole pregare deve rispettare le stesse regole di tutti

    La vicenda del centro culturale islamico di Monfalcone dovrebbe essere sottratta alla rappresentazione semplicistica di uno scontro tra chi difende la libertà religiosa e chi vorrebbe impedire ai musulmani di professare la propria fede, perché il principio realmente in discussione è molto più elementare e, proprio per questo, non dovrebbe essere negoziabile: la libertà di culto è un diritto fondamentale, ma non attribuisce a nessuna comunità religiosa il potere di scegliere quali norme dell’ordinamento rispettare e quali considerare secondarie rispetto alle proprie esigenze. Il 18 settembre 2026 il Comune di Monfalcone è entrato materialmente in possesso dell’immobile di via Duca d’Aosta precedentemente utilizzato dal Centro culturale islamico Darus Salaam, al termine di una lunga controversia originata dall’utilizzo stabile come luogo di culto di locali aventi una diversa destinazione urbanistica. La vicenda è arrivata fino all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza non definitiva 31 luglio 2026, n. 7, che ha affrontato gli effetti dell’inottemperanza all’ordine di ripristino e il rapporto tra il termine previsto dall’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e le vicende del processo amministrativo. Non siamo quindi davanti a una sentenza che abbia stabilito che i Comuni possano «chiudere le moschee», ma
    all’applicazione delle regole ordinarie attraverso le quali
    l’ordinamento pretende che una destinazione urbanistica e un ordine amministrativo non rimangano privi di conseguenze.

    La domanda corretta, pertanto, non è se l’Islam abbia diritto di essere praticato in Italia, perché la risposta discende direttamente dalla Costituzione, ma se la libertà religiosa possa trasformare qualsiasi immobile scelto da una comunità in un luogo automaticamente utilizzabile per il culto, indipendentemente dalla sua destinazione, dalle prescrizioni edilizie, dalle condizioni di sicurezza e dalle procedure previste dalla legge. Anche in questo caso la risposta deve essere inequivocabilmente negativa. Una chiesa cattolica, un centro evangelico, una sinagoga e una moschea devono sottostare alle stesse regole, perché la neutralità dello Stato non consiste nell’astenersi dall’applicare la legge quando incontra una religione, ma precisamente nell’applicarla senza distinguere quale religione sia coinvolta. Non esiste alcuna ragione per trattare l’Islam peggio delle altre confessioni, ma non ne esiste nemmeno una per riconoscergli una sorta di immunità amministrativa derivante dal timore che l’applicazione rigorosa della disciplina comune venga interpretata come
    discriminazione. La religione non può diventare uno scudo dietro il quale una violazione urbanistica smette di essere una violazione urbanistica.

    Questo principio riguarda direttamente anche l’integrazione, perché vivere stabilmente all’interno di una comunità politica significa comprendere che i diritti riconosciuti dall’ordinamento convivono necessariamente con l’obbligo di rispettarne le regole, comprese quelle che possono apparire burocratiche, scomode o incompatibili con le esigenze organizzative della propria comunità. L’integrazione non si misura soltanto attraverso la conoscenza della lingua, il lavoro o la scuola, ma anche attraverso il rapporto quotidiano con l’autorità della legge comune: nessuna appartenenza religiosa, culturale o comunitaria può attribuire a chi la rivendica una posizione
    particolare rispetto alle norme che disciplinano la convivenza. È precisamente questo il punto sul quale uno Stato autorevole deve essere molto chiaro, perché tollerare stabilmente una violazione per evitare un conflitto non produce maggiore integrazione, ma comunica l’idea opposta, e cioè che determinate regole possano diventare progressivamente negoziabili quando una comunità disponga di sufficiente capacità di pressione politica o simbolica.

    Esiste naturalmente anche l’altra metà dello Stato di diritto, e va riconosciuta proprio per rendere più forte la prima. Se l’ordinamento pretende correttamente che una comunità islamica celebri il culto in immobili urbanisticamente idonei, le amministrazioni devono consentire che esistano percorsi realistici attraverso i quali realizzare o utilizzare legalmente tali luoghi; diversamente, una disciplina formalmente neutrale potrebbe essere utilizzata in concreto per rendere materialmente impossibile l’esercizio di una libertà costituzionalmente garantita. Ma da questo dovere pubblico non deriva affatto il diritto della comunità religiosa a scegliere
    unilateralmente un immobile e modificarne di fatto la funzione: lo Stato deve rendere percorribile la legalità, mentre chi vuole esercitare il culto ha il dovere di percorrerla. È la stessa logica che attraversa il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione»: non si può imputare a qualcuno il mancato rispetto di un percorso che le istituzioni abbiano reso concretamente impossibile, ma quando la strada legale esiste non può essere sostituita da una soluzione di fatto semplicemente perché risulta più conveniente.

    Il caso di Monfalcone assume quindi un significato più generale proprio perché mostra quale debba essere il rapporto tra pluralismo e autorità dello Stato. La fede islamica deve essere pienamente tutelata; l’islamismo deve essere contrastato quando pretende di subordinare la legge civile a un ordine politico-religioso; ma prima ancora di arrivare a questioni così complesse esiste un livello elementare sul quale non dovrebbe esserci alcuna ambiguità: le regole comuni devono essere rispettate anche quando incontrano una pratica religiosa. Non si viola una norma perché si è musulmani e non si deve subire alcuna conseguenza per il semplice fatto di esserlo; ma quando una violazione viene accertata attraverso le procedure previste dall’ordinamento, l’appartenenza religiosa non può diventare una ragione per impedire l’esecuzione della decisione.

    Uno Stato serio deve quindi essere capace di sostenere
    contemporaneamente due principi senza contraddirsi: nessuna moschea regolare deve essere ostacolata perché è una moschea e nessun utilizzo irregolare di un immobile deve essere tollerato perché avviene in nome di una moschea. Questa non è una politica contro l’Islam, ma l’applicazione più elementare del principio secondo cui una società pluralista può garantire molte religioni soltanto se continua a esistere una legge civile comune a tutti. Dopo che siano stati garantiti procedimento, contraddittorio e tutela giurisdizionale, le decisioni legittimamente assunte devono essere eseguite, perché uno Stato che stabilisce regole ma rinuncia sistematicamente a farle rispettare non diventa più inclusivo: diventa semplicemente più debole.

    Monfalcone, dunque, non dovrebbe essere trasformata né nel simbolo di una guerra contro l’Islam né nella dimostrazione che la libertà religiosa consenta di relativizzare le prescrizioni amministrative. Il principio è molto più semplice: chi vuole esercitare liberamente il proprio culto deve poterlo fare, ma deve farlo rispettando le stesse regole alle quali sono sottoposti tutti gli altri. La legge non discrimina quando pretende di essere rispettata allo stesso modo; discrimina, semmai, quando decide che per qualcuno debba valere di più o di meno in ragione della sua appartenenza religiosa.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Islam, islamismo e segregazione: distinguere per colpire con precisione ciò che deve essere contrastato

    L’ampio intervento di Tim Dieppe, “The challenge of Islam to British society”, pubblicato da Spiked il 19 settembre 2026, pone una questione che le società europee non possono più permettersi di affrontare oscillando tra generalizzazioni indiscriminate e reticenze dettate dal timore di essere accusate di discriminazione: all’interno delle trasformazioni prodotte dall’immigrazione proveniente da Paesi a maggioranza musulmana esistono fenomeni profondamente differenti, alcuni dei quali appartengono pienamente alla libertà religiosa garantita dallo Stato democratico, mentre altri devono essere riconosciuti come problemi politici e istituzionali da contrastare.

    Proprio per questa ragione, tuttavia, occorre separare con molta maggiore precisione Islam, islamismo e segregazione, perché soltanto distinguendo ciò che deve essere garantito da ciò che deve essere prevenuto o contrastato è possibile costruire una politica della sicurezza che non trasformi l’appartenenza religiosa in una categoria collettiva di sospetto e, contemporaneamente, non utilizzi la libertà religiosa come argomento per rinunciare a difendere la supremazia dell’ordinamento civile.

    L’articolo di Dieppe accumula questioni demografiche, concentrazione territoriale, orientamenti religiosi conservatori, scuole, Sharia councils, islamismo politico, radicalizzazione e terrorismo, cercando di ricondurle all’interno di una riflessione complessiva sulla presenza islamica nel Regno Unito. Alcune delle questioni sollevate meritano di essere prese molto sul serio, anche se la base empirica utilizzata dall’autore richiede cautela, dal momento che accanto ai dati del censimento del 2021 e ad alcune informazioni più recenti vengono richiamati, per descrivere determinati atteggiamenti dei musulmani britannici, anche studi e sondaggi risalenti al 2015 e al 2016, che non possono essere automaticamente utilizzati come fotografia della popolazione musulmana britannica nel 2026.

    Questa cautela metodologica non deve però diventare un modo elegante per evitare la questione sostanziale, perché il problema posto dall’articolo rimane: quale rapporto deve avere uno Stato democratico con movimenti, organizzazioni e concezioni politiche che utilizzano la religione non semplicemente come fede personale, ma come fondamento di un progetto alternativo rispetto alla supremazia dell’ordinamento civile?

    La risposta, a mio avviso, richiede innanzitutto di liberare il campo da un equivoco.

    L’Islam è una religione e la libertà di professarlo deve essere garantita esattamente come deve essere garantita la libertà di professare il cristianesimo, l’ebraismo o qualsiasi altra fede compatibile con l’ordinamento, così come deve essere tutelata la libertà di non professare alcuna religione. Pregare, frequentare una moschea, osservare il Ramadan, seguire prescrizioni alimentari, indossare simboli religiosi nei limiti consentiti dalla legge o educare i propri figli all’interno della propria tradizione spirituale non costituiscono, in quanto tali, indicatori di mancata integrazione e non possono trasformare una persona in destinataria di un sospetto preventivo.

    L’islamismo è un’altra cosa.

    Se con islamismo intendiamo un progetto politico che utilizza la religione per costruire un ordine sociale e istituzionale nel quale la norma religiosa pretende una posizione superiore o concorrente rispetto alla legge dello Stato, allora non siamo più semplicemente nel terreno della libertà religiosa individuale, ma entriamo nel campo della difesa dell’ordinamento democratico.

    Ed è qui che la linea deve essere chiara: l’islamismo deve essere contrastato.

    Non soltanto quando diventa terrorismo, non soltanto quando produce materialmente violenza e non soltanto quando qualcuno supera la soglia oltre la quale può essere applicata una fattispecie penale, perché uno Stato democratico dispone di strumenti politici, amministrativi, culturali, educativi e preventivi attraverso i quali può
    legittimamente difendere i principi sui quali è costruito senza attendere che un progetto politico incompatibile con essi si trasformi necessariamente in un’organizzazione violenta.

    Contrastare l’islamismo non significa perseguire un pensiero religioso né introdurre un reato di opinione, ma significa impedire che attraverso associazioni, finanziamenti, strutture educative, pressioni comunitarie o sistemi normativi informali si consolidino
    progressivamente spazi nei quali l’autorità dello Stato venga considerata secondaria rispetto a un’autorità politico-religiosa.

    La distinzione è essenziale proprio perché consente allo Stato di essere più fermo.

    Se confondiamo Islam e islamismo, qualsiasi intervento contro l’islamismo può essere rappresentato come un attacco ai musulmani e qualsiasi critica a un progetto politico-religioso rischia di essere interpretata come ostilità verso una fede.

    Se invece separiamo nettamente le due categorie, possiamo
    contemporaneamente affermare che il musulmano deve essere pienamente tutelato nella propria libertà religiosa e che il progetto islamista deve essere politicamente e istituzionalmente contrastato quando pretende di costruire un ordine alternativo alla comunità
    costituzionale.

    Questa distinzione protegge anche i musulmani che non condividono l’islamismo e, soprattutto, le persone che possono subire all’interno delle stesse comunità pressioni delle quali il dibattito pubblico tende troppo spesso a dimenticarsi: donne, giovani, persone che desiderano abbandonare determinate pratiche tradizionali, musulmani secolarizzati, convertiti ad altre religioni e persone che decidono semplicemente di non credere più.

    La libertà religiosa non consiste soltanto nel diritto di una comunità di conservare la propria religione.

    Consiste anche nel diritto del singolo di sottrarsi alla propria comunità.

    È precisamente per questa ragione che il tema delle Sharia councils richiamato nell’articolo di Dieppe deve essere affrontato senza scorciatoie. Il problema non è che una persona chieda liberamente un consiglio a un’autorità religiosa, perché uno Stato liberale non può impedire a un credente di orientare volontariamente la propria vita secondo precetti spirituali; il problema nasce quando la norma religiosa acquisisce una capacità di coercizione sociale tale da rendere soltanto teorica la libertà individuale di non seguirla oppure quando pretende di produrre effetti incompatibili con i diritti riconosciuti dall’ordinamento.

    In quel momento la questione cessa di essere esclusivamente religiosa.

    Diventa una questione di sovranità dello Stato.

    In uno Stato democratico può esistere pluralità religiosa, culturale e associativa, ma deve esistere un solo ordinamento capace di esercitare legittimamente coercizione sulle persone, e nessuna comunità può costruire al proprio interno un sistema nel quale la pressione sociale renda concretamente inefficaci i diritti che la legge riconosce al singolo.

    La stessa fermezza deve essere utilizzata nei confronti della segregazione, pur evitando ancora una volta di confonderla
    automaticamente con l’islamismo.

    Un quartiere fortemente caratterizzato dalla presenza di persone provenienti dalla stessa area geografica o appartenenti alla stessa religione non costituisce di per sé una struttura islamista, perché la concentrazione territoriale può derivare da reddito, mercato immobiliare, reti familiari, edilizia sociale, immigrazione recente e numerosi altri fattori; tuttavia, quando questa concentrazione si stabilizza attraverso le generazioni e produce scuole sostanzialmente separate, debole conoscenza linguistica, relazioni sociali quasi esclusivamente interne alla comunità e progressiva estraneità rispetto alle istituzioni comuni, lo Stato non può limitarsi a considerarla una manifestazione neutrale della diversità.

    Una società nella quale gruppi differenti vivono fisicamente nello stesso territorio ma costruiscono progressivamente mondi sociali separati non è necessariamente una società integrata.

    È una società nella quale la segregazione può diventare strutturale.

    Ed è proprio all’interno di queste situazioni che l’islamismo può trovare condizioni favorevoli per presentarsi non più come una posizione politica minoritaria, ma come l’interprete dell’identità collettiva di una comunità, trasformando questioni sociali e culturali in una contrapposizione tra il gruppo e lo Stato.

    Per questo la lotta alla segregazione deve essere considerata anche una politica preventiva di sicurezza, pur senza ridurre ogni quartiere a forte presenza musulmana a un problema di ordine pubblico.

    Scuola, lingua, urbanistica, lavoro, partecipazione femminile, relazioni sociali e rapporto con le istituzioni devono diventare indicatori attraverso i quali comprendere tempestivamente se la concentrazione territoriale stia evolvendo verso una maggiore integrazione oppure verso una progressiva separazione.

    È precisamente questa capacità di distinguere che manca quando utilizziamo indiscriminatamente la parola Islam per descrivere tutto.

    La religione deve essere garantita.

    La segregazione deve essere misurata e contrastata attraverso politiche di integrazione capaci di ridurre la formazione di comunità parallele.

    L’islamismo deve essere contrastato come progetto politico
    incompatibile, quando e nella misura in cui pretende di subordinare l’ordinamento comune a un ordine politico-religioso.

    La radicalizzazione violenta, infine, deve essere prevenuta e repressa attraverso gli strumenti della sicurezza e del diritto penale, senza attendere che il rischio individuato si trasformi necessariamente in un attentato.

    Quattro fenomeni differenti richiedono quattro risposte differenti.

    Ed è proprio questa distinzione a rendere possibile una politica molto più rigorosa di quella fondata sul sospetto generalizzato.

    Uno Stato che considera problematico qualsiasi musulmano perché musulmano finisce inevitabilmente per disperdere la propria capacità di osservazione, perché trasforma milioni di persone in una categoria indistinta; uno Stato che costruisce invece indicatori comportamentali e organizzativi può concentrare intelligence, prevenzione, controlli amministrativi e strumenti di sicurezza precisamente dove emergano reti di radicalizzazione, propaganda della violenza, coercizione comunitaria o progetti diretti a costruire ordinamenti paralleli.

    Il criterio deve rimanere individuale e comportamentale, ma questo non significa che lo Stato debba diventare ideologicamente neutrale rispetto a qualsiasi progetto politico.

    Una democrazia può tutelare la libertà di pensiero e
    contemporaneamente difendere le condizioni istituzionali che rendono possibile quella stessa libertà.

    Può garantire il diritto di criticare radicalmente il proprio ordinamento senza essere obbligata a finanziare, legittimare o ignorare strutture che lavorino sistematicamente per sostituirlo con un ordine politico-religioso incompatibile con i principi
    costituzionali.

    Questo punto si collega direttamente al paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», perché il rifiuto dell’identità religiosa come criterio di valutazione non implica affatto l’irrilevanza delle condotte e delle appartenenze politiche concretamente manifestate.

    La religione non misura l’integrazione.

    Il comportamento sì.

    Il rapporto con le istituzioni sì.

    Il rispetto effettivo dell’eguaglianza e delle libertà fondamentali sì.

    La partecipazione a organizzazioni o reti che perseguano obiettivi incompatibili con l’ordine costituzionale può assumere rilevanza nei limiti e attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

    La coercizione esercitata sugli altri deve assumere rilevanza.

    Ed è proprio perché non considero problematico qualcuno in quanto musulmano che posso essere molto più netto nel giudicare chi utilizzi la religione per giustificare la subordinazione della donna, la limitazione della libertà individuale, la pressione su chi abbandona una fede, la costruzione di norme parallele o, nei casi più estremi, la legittimazione della violenza.

    Non c’è alcuna contraddizione.

    Al contrario, è l’unico modo per impedire che la tutela della libertà religiosa venga utilizzata come scudo per fenomeni che con la semplice professione della fede hanno poco a che vedere.

    Lo Stato deve assumere contemporaneamente due obblighi che non sono affatto incompatibili: proteggere il musulmano e contrastare l’islamismo.

    Deve proteggere il musulmano dalla discriminazione, dalla violenza e dal sospetto fondato esclusivamente sulla sua appartenenza religiosa; ma deve proteggerlo anche, quando necessario, dalle pressioni esercitate all’interno della propria comunità da chi pretende di trasformare un’appartenenza religiosa in disciplina politica e sociale.

    Questa è una distinzione che una politica dell’integrazione non può più permettersi di lasciare nell’ambiguità.

    La stessa logica vale per la permanenza dello straniero.

    Quando lo Stato abbia reso concretamente disponibili gli strumenti necessari all’integrazione, abbia verificato la traiettoria
    individuale e abbia accertato un rifiuto imputabile del percorso, accompagnato da comportamenti incompatibili con le condizioni richieste per consolidare la permanenza, devono poter esistere conseguenze giuridiche, sempre nel rispetto dei limiti costituzionali, europei e internazionali applicabili al singolo caso.

    È qui che la ReImmigrazione assume il proprio significato nel paradigma: non come politica rivolta ai musulmani e nemmeno come risposta all’Islam, ma come possibile conseguenza individuale di una posizione giuridica e di una traiettoria concretamente valutate.

    Questa impostazione permette di evitare tanto il multiculturalismo ingenuo quanto la generalizzazione identitaria.

    Il primo errore consiste nel ritenere che qualsiasi comportamento debba essere tollerato purché possa essere ricondotto a una tradizione culturale o religiosa; il secondo consiste nel considerare sospetta un’intera popolazione religiosa per i comportamenti di una sua parte.

    Una politica dello Stato deve essere più precisa e, proprio perché più precisa, può essere più forte.

    Deve sapere distinguere la moschea dalla struttura politica islamista, la pratica religiosa dalla coercizione comunitaria, la concentrazione territoriale dalla segregazione strutturale, il conservatorismo religioso dalla radicalizzazione e il dissenso politico dalla violenza.

    E dopo aver distinto deve anche sapere intervenire.

    L’intervento di Tim Dieppe ha quindi il merito di porre questioni che non dovrebbero essere rimosse dal dibattito pubblico britannico ed europeo; proprio per questo, tuttavia, occorre sottrarle alla categoria indistinta dell’Islam e trasformarle in problemi specifici ai quali attribuire indicatori, strumenti e responsabilità altrettanto specifici.

    Perché il problema non è scegliere tra negare qualsiasi criticità e considerare l’Islam nel suo complesso una minaccia.

    Esiste una terza strada, molto più esigente.

    Garantire la fede. Contrastare l’islamismo. Rompere la segregazione. Prevenire e reprimere la radicalizzazione.

    Senza confondere le persone.

    Senza arretrare sui principi.

    E soprattutto senza permettere che il timore di discriminare impedisca allo Stato di difendere l’unico ordinamento che deve valere per tutti.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il patriottismo positivo di Klopp non basta: non esiste un «noi» senza regole comuni

    Le parole pronunciate da Jürgen Klopp il 17 settembre 2026 sul bisogno della Germania di recuperare una forma di «patriottismo positivo», capace di sottrarre la bandiera e l’orgoglio nazionale alla
    disponibilità esclusiva delle forze estremiste, meritano attenzione non tanto perché propongano una soluzione particolarmente originale al problema dell’integrazione, quanto perché riportano al centro una questione che per molti anni una parte del dibattito europeo ha preferito lasciare sullo sfondo: non può esistere integrazione se non esiste, prima ancora, una comunità sufficientemente consapevole di sé da sapere in che cosa una persona dovrebbe integrarsi.

    Secondo quanto riportato da Reuters nell’articolo “Klopp says Germany must reclaim national pride from ‘wrong people’”, pubblicato il 17 settembre 2026, Klopp ha sostenuto che l’orgoglio nazionale non debba essere lasciato agli estremisti e ha descritto un «noi» tedesco capace di comprendere chi è nato in Germania, chi vi è cresciuto e anche chi vi si è trasferito, associando questa idea di patriottismo
    all’apertura, alla diversità e alla compassione. Le sue dichiarazioni hanno trovato apprezzamento anche presso esponenti di schieramenti politici differenti, a conferma del fatto che il rapporto tra identità nazionale, immigrazione e appartenenza sta diventando una questione trasversale rispetto alle tradizionali divisioni partitiche.

    È una riflessione comprensibile, soprattutto in Germania, dove le conseguenze della storia del Novecento hanno reso inevitabilmente più difficile che altrove la costruzione di un patriottismo pubblico capace di distinguersi nettamente dal nazionalismo etnico; tuttavia, proprio perché l’intuizione di Klopp tocca un problema reale, sarebbe un errore fermarsi alla parte più rassicurante del suo ragionamento e concludere semplicemente che la soluzione consista nell’allargare il «noi», dichiarando che la bandiera appartiene tanto a chi è nato nel Paese quanto a chi vi è arrivato successivamente.

    Il problema dell’integrazione comincia, infatti, esattamente nel punto nel quale finisce questa affermazione.

    Una comunità nazionale può certamente essere aperta a chi arriva da fuori, e ritengo anzi essenziale che lo sia, perché una concezione nella quale l’appartenenza dipenda definitivamente dalla genealogia renderebbe inutile qualsiasi discorso sull’integrazione: se si rimane stranieri indipendentemente dalla lingua che si parla, dal percorso costruito, dalla cittadinanza acquisita, dai rapporti sociali sviluppati e dagli anni trascorsi nel Paese, allora l’integrazione non sarebbe più un processo realmente capace di condurre all’appartenenza, ma soltanto una richiesta permanente di adattamento rivolta a persone destinate comunque a rimanere esterne alla comunità.

    Ma dall’abbandono di una concezione genealogica della nazione non deriva affatto che l’appartenenza debba diventare automatica.

    È precisamente questo il punto sul quale una certa retorica del patriottismo inclusivo rischia di diventare insufficiente: se tutti appartengono semplicemente perché sono presenti, non abbiamo più costruito un’integrazione aperta, abbiamo semplicemente eliminato la necessità dell’integrazione.

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» parte da una concezione differente, perché rifiuta contemporaneamente l’idea secondo cui l’origine etnica debba determinare definitivamente l’appartenenza e quella, apparentemente opposta ma altrettanto problematica, secondo cui la presenza prolungata nel territorio debba essere sufficiente, da sola, a produrre una progressiva stabilizzazione della posizione indipendentemente dal rapporto concretamente costruito con la comunità.

    Tra questi due estremi esiste uno spazio che dovrebbe diventare il centro di una futura politica della permanenza: l’appartenenza deve essere possibile, ma deve essere costruita.

    Questo significa innanzitutto riconoscere che una comunità nazionale non è semplicemente l’insieme delle persone che, in un determinato momento, si trovano fisicamente all’interno dei suoi confini, perché una comunità politica presuppone un patrimonio comune fatto di lingua, istituzioni, principi costituzionali, diritti, doveri, memoria storica, responsabilità reciproche e regole della convivenza che non possono essere continuamente ridefinite in funzione dell’identità particolare di ciascun gruppo che vi entra.

    L’Italia può certamente cambiare nel tempo, come è sempre cambiata, e l’arrivo di persone provenienti da altre culture contribuirà inevitabilmente a trasformare alcuni aspetti della società; ciò non significa, tuttavia, che la società ospitante debba rinunciare a individuare un nucleo di regole e principi rispetto ai quali sia chi arriva a compiere il percorso principale di avvicinamento.

    È qui che la parola integrazione deve recuperare un significato più esigente di quello che le è stato attribuito negli ultimi decenni.

    Imparare l’italiano non dovrebbe essere presentato come un gesto di cortesia nei confronti della popolazione autoctona, ma come una condizione essenziale dell’autonomia personale, perché una persona incapace di comunicare direttamente con le istituzioni, comprendere un contratto di lavoro, seguire il percorso scolastico dei propri figli o partecipare alla vita pubblica rimane inevitabilmente dipendente da intermediari familiari o comunitari e rischia di vivere per anni nel Paese senza entrare realmente in relazione con esso.

    Allo stesso modo, il rispetto della legge non può essere considerato una generica manifestazione di buona volontà, ma costituisce il livello minimo e inderogabile della convivenza, al quale devono aggiungersi la conoscenza dei principi fondamentali dell’ordinamento, il riconoscimento dell’eguaglianza tra uomini e donne, il rispetto della libertà religiosa anche quando essa consiste nella decisione di cambiare religione o di non professarne alcuna, l’accettazione dell’autorità dello Stato e la consapevolezza che nessuna norma familiare, comunitaria o religiosa può pretendere di prevalere sulla legge comune.

    Queste richieste non costituiscono, a mio avviso, assimilazione culturale, perché non impongono a una persona di dimenticare la propria origine, modificare la propria fede religiosa, rinunciare alla lingua familiare o cancellare le proprie tradizioni; definiscono piuttosto il perimetro all’interno del quale la pluralità può esistere senza trasformarsi progressivamente nella formazione di comunità parallele, separate non soltanto culturalmente ma anche
    linguisticamente, socialmente e talvolta normativamente dalla società circostante.

    La distinzione è fondamentale, perché una società pluralista non è necessariamente una società nella quale ogni gruppo possa vivere indefinitamente secondo una propria traiettoria autonoma mantenendo soltanto un rapporto amministrativo con lo Stato.

    Il multiculturalismo diventa problematico precisamente quando la tutela della diversità smette di essere riconoscimento delle libertà individuali e comincia a produrre la stabilizzazione di comunità separate, nelle quali la lingua del Paese viene utilizzata poco, le relazioni sociali rimangono prevalentemente interne al gruppo, le istituzioni vengono percepite come estranee e l’identità collettiva di origine continua a prevalere, anche dopo molti anni, su qualsiasi appartenenza alla comunità nazionale.

    È su questo terreno che il «patriottismo positivo» evocato da Klopp deve essere sottoposto a una verifica più severa.

    Non basta affermare che la bandiera appartenga anche a chi è arrivato dopo, perché occorre stabilire quale percorso consenta a chi è arrivato dopo di riconoscersi effettivamente in quella bandiera e, soprattutto, quali responsabilità derivino dalla decisione di costruire stabilmente la propria vita all’interno di una comunità che non è semplicemente un mercato del lavoro, un sistema di welfare o uno spazio geografico nel quale esercitare i propri diritti.

    È precisamente qui che interviene la Teoria dell’Asimmetria
    Relazionale dell’Integrazione, perché la richiesta di un percorso più esigente nei confronti della persona straniera non può diventare l’alibi attraverso il quale lo Stato nasconde le proprie inefficienze.

    Se chiediamo la conoscenza della lingua, dobbiamo rendere
    concretamente disponibili i corsi necessari; se pretendiamo formazione e autonomia, dobbiamo verificare che gli strumenti esistano realmente; se consideriamo importante la partecipazione sociale, dobbiamo evitare che segregazione abitativa, discriminazioni o inefficienze
    amministrative rendano quella partecipazione irraggiungibile.

    Ma una volta riconosciuta questa responsabilità pubblica, occorre avere il coraggio di riconoscere anche il principio inverso, che troppo spesso viene attenuato fino quasi a scomparire dal dibattito sull’integrazione: lo Stato può mettere una persona nelle condizioni di integrarsi, ma non può integrarsi al suo posto.

    Può organizzare un corso di lingua, ma non può frequentarlo per chi deliberatamente non vuole farlo; può creare percorsi di formazione, ma non può sostituire la volontà individuale; può costruire occasioni di partecipazione, ma non può obbligare qualcuno a riconoscersi nella comunità nella quale ha scelto di vivere.

    È precisamente questa distinzione che permette di separare il fallimento dell’integrazione dal rifiuto dell’integrazione.

    Il primo può dipendere da fragilità personali, difficoltà familiari, marginalità economica, servizi insufficienti o opportunità che lo Stato non abbia reso concretamente accessibili e, proprio per questa ragione, non può essere automaticamente imputato alla persona; il secondo presuppone invece che gli strumenti siano stati realmente disponibili e che, nonostante ciò, sia emersa una scelta persistente di non utilizzarli oppure siano stati assunti comportamenti
    incompatibili con il percorso richiesto.

    È in questo secondo caso che una politica dell’integrazione deve smettere di essere soltanto pedagogica e diventare anche
    giuridicamente conseguente.

    Se la permanenza stabile viene progressivamente collegata alla qualità del rapporto costruito con la comunità, non è possibile immaginare un sistema nel quale le condizioni vengano dichiarate, misurate e poi private di qualsiasi conseguenza quando siano consapevolmente rifiutate; altrimenti avremmo costruito ancora una volta una politica nella quale l’integrazione viene solennemente proclamata ma rimane, nella sostanza, facoltativa.

    Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» assume invece che, quando lo Stato abbia adempiuto alla propria parte, la responsabilità individuale debba tornare al centro e che, nei casi nei quali il percorso sia persistentemente rifiutato, non sussistano le condizioni per consolidare la permanenza e non operino impedimenti
    costituzionali, europei o internazionali, il ritorno debba poter diventare effettivo.

    È questo il significato della ReImmigrazione all’interno del paradigma: non l’allontanamento di qualcuno perché appartiene alla cultura sbagliata, professa una determinata religione o proviene da una particolare area geografica, ma la possibile conseguenza individuale di un percorso nel quale lo Stato abbia reso concretamente possibile l’integrazione e la persona abbia scelto di non costruirla.

    Questa impostazione consente anche di attribuire un significato più serio all’appartenenza.

    Se una persona viene realmente valutata per la propria traiettoria e non per la propria origine, deve essere possibile che una traiettoria positiva produca progressivamente una posizione più stabile e, infine, un riconoscimento pieno dell’appartenenza; diversamente, continueremmo a chiedere integrazione senza mai ammettere che qualcuno possa davvero completarla.

    Ma il riconoscimento viene dopo il percorso, non prima.

    È precisamente questo il punto nel quale mi separo dalla versione più semplicistica del patriottismo inclusivo: non ritengo che una società debba distribuire simbolicamente l’appartenenza per dimostrare la propria apertura, perché una comunità che non pone alcuna condizione all’ingresso simbolico nel proprio «noi» rischia, nel lungo periodo, di non sapere più che cosa quel «noi» significhi.

    Una nazione democratica deve essere sufficientemente aperta da consentire a chi proviene da fuori di diventare pienamente parte della comunità, ma deve essere anche sufficientemente sicura di sé da stabilire quali siano le condizioni di quel percorso.

    Questo principio assume un’importanza ancora maggiore rispetto alle seconde generazioni, perché essere nati o cresciuti in Italia modifica profondamente la posizione della persona rispetto a chi arriva in età adulta, ma non rende inutile interrogarsi sulla qualità
    dell’integrazione.

    Un ragazzo nato a Bologna da genitori marocchini, cresciuto nelle scuole italiane, che parla italiano come prima lingua, condivide relazioni sociali con i propri coetanei e riconosce nelle istituzioni italiane il proprio riferimento politico non può essere trattato come un immigrato appena arrivato soltanto perché possiede ancora una cittadinanza straniera; allo stesso tempo, il fatto di essere nato in Italia non può impedire allo Stato di osservare eventuali fenomeni di segregazione, marginalizzazione o progressiva estraneità rispetto alla società nella quale quella persona è cresciuta.

    Anche qui il criterio deve essere la traiettoria, non l’origine.

    Ed è proprio la traiettoria che permette di evitare contemporaneamente il sospetto collettivo verso intere comunità e l’ingenuità di considerare automaticamente risolto il problema dell’integrazione con il semplice trascorrere delle generazioni.

    Il «noi» del quale parla Klopp può quindi avere un significato importante, ma soltanto se viene sottratto tanto alla concezione etnica quanto alla retorica indistinta dell’inclusione.

    Deve essere un noi aperto ma esigente, nel quale l’appartenenza non dipenda dal sangue, ma nemmeno dalla semplice presenza; nel quale chi arriva possa realmente diventare parte della comunità, ma debba assumersi la responsabilità del percorso necessario per farlo; nel quale lo Stato sia obbligato a rendere possibile l’integrazione, ma non sia costretto a fingere che essa sia avvenuta quando sia stata consapevolmente rifiutata.

    Solo a queste condizioni il patriottismo può diventare uno strumento dell’integrazione invece di ridursi a una formula consolatoria.

    Perché una bandiera può certamente appartenere anche a chi è arrivato dopo, ma affinché questo abbia un significato deve continuare a rappresentare qualcosa: una comunità politica, un ordinamento, una lingua comune, una storia, diritti che devono essere garantiti e doveri che devono essere rispettati.

    Il punto, dunque, non è stabilire se possiamo dire a chi arriva «sei dei nostri».

    Naturalmente possiamo farlo.

    Il punto è costruire un sistema sufficientemente serio da poter distinguere chi quel percorso lo abbia realmente compiuto, chi non sia riuscito a compierlo per ragioni che non gli sono imputabili e chi, pur essendo stato messo nelle condizioni di farlo, lo abbia
    consapevolmente rifiutato.

    Solo allora il riconoscimento dell’appartenenza smette di essere buonismo e diventa la conclusione coerente di una politica
    dell’integrazione.

    E solo allora anche la conseguenza opposta, quando giuridicamente possibile, acquista legittimità.

    Per questo, prima ancora di dire «sei dei nostri», uno Stato deve essere capace di dire con chiarezza: queste sono le condizioni per diventarlo, questi sono gli strumenti che ti mettiamo a disposizione e queste sono le conseguenze delle scelte che compirai.

    È questa la differenza tra un patriottismo semplicemente inclusivo e una vera politica dell’appartenenza.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Ceuta y Melilla: el Supremo excluye las entradas a nado del rechazo en frontera y el Congreso tramita una reforma

    Ceuta y Melilla: el Supremo excluye las entradas a nado del rechazo en frontera y el Congreso tramita una reforma

    La Sentencia 814/2026, de 29 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha precisado el alcance del régimen especial de rechazo en frontera aplicable en Ceuta y Melilla. El fallo, dictado en el recurso de casación 3795/2025 y con ECLI ES:TS:2026:2965, concluye que la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 no puede utilizarse respecto de personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a estas ciudades autónomas. La cuestión ha adquirido una dimensión institucional renovada porque el Congreso tramita actualmente una proposición de ley orgánica destinada precisamente a modificar ese precepto.

    La disposición adicional décima fue incorporada a la Ley de Extranjería en 2015 y permite rechazar a los extranjeros detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 172/2020, declaró compatible este régimen con la Constitución, pero subrayó que su aplicación está sometida al ordenamiento jurídico, al control judicial y al respeto de la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. El propio texto legal mantiene expresamente estas garantías y prevé que las solicitudes de protección internacional se formalicen en los lugares habilitados al efecto.

    El núcleo de la Sentencia 814/2026 está en la interpretación del concepto de «elementos de contención fronterizos». La Abogacía del Estado sostuvo que la noción podía comprender no sólo obstáculos físicos, sino también la frontera marítima y medios tecnológicos de vigilancia como drones, cámaras térmicas o sensores. El Supremo rechaza esa equiparación: distingue entre elementos materiales de contención, destinados físicamente a impedir el paso, y medios de vigilancia o alerta, cuya función consiste en detectar o seguir un intento de entrada. Por ello, la mera interceptación de una persona que trata de acceder a nado, sin superar un obstáculo físico fronterizo, queda fuera del supuesto específico previsto en la disposición adicional décima.

    La consecuencia jurídica no es que esas entradas queden sin respuesta administrativa. El Tribunal Supremo señala que, en estos casos, resulta aplicable el régimen de devolución previsto en el artículo 58.3.b de la Ley Orgánica 4/2000 y desarrollado actualmente por el artículo 23 del Real Decreto 1155/2024. Este procedimiento se refiere a las personas que pretenden entrar irregularmente en España, incluidas las interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben conducirlas a dependencias policiales para su identificación y, en su caso, devolución; la decisión corresponde al Delegado o Subdelegado del Gobierno y la persona afectada tiene derecho a asistencia jurídica y a intérprete. Si la devolución no puede ejecutarse en setenta y dos horas, debe solicitarse judicialmente la medida de internamiento correspondiente.

    El Reglamento de Extranjería establece además límites concretos a la ejecución de la devolución. Entre otros supuestos, debe suspenderse cuando se formaliza una solicitud de protección internacional mientras se decide sobre ella, cuando existen indicios de trata, cuando pueden concurrir determinadas circunstancias médicas o cuando hay indicios de minoría de edad no acompañada. La sentencia, por tanto, no reconoce un derecho a entrar irregularmente ni impide jurídicamente el retorno: determina qué procedimiento puede emplear la Administración y qué garantías deben acompañarlo según la forma en que se haya producido el intento de entrada.

    En el plano legislativo, el Congreso de los Diputados tramita el expediente 122/000298, una proposición de ley orgánica presentada el 16 de julio de 2026 para modificar la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 en materia de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. Según la ficha oficial del Congreso, la iniciativa fue calificada el 23 de julio, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 27 de julio y se encuentra actualmente en la fase denominada «Gobierno Contestación», con plazo hasta el 5 de octubre de 2026 para que el Gobierno manifieste su criterio. La propuesta pretende ampliar expresamente el ámbito del rechazo en frontera a determinados intentos de entrada irregular por vía marítima. Mientras no exista una modificación legal aprobada y vigente, continúa siendo aplicable la interpretación fijada por el Tribunal Supremo.

    El caso muestra una distinción jurídica que con frecuencia se pierde en el debate público: rechazo en frontera, devolución y expulsión no son figuras equivalentes. Cada una responde a presupuestos y procedimientos diferentes. La doctrina del Supremo delimita una de esas fronteras conceptuales y obliga a la Administración a utilizar el cauce procedimental correspondiente cuando la entrada se intenta por mar. Cualquier futura reforma legislativa deberá, además, seguir interpretándose conforme a la Constitución, al Derecho de la Unión Europea, al principio de no devolución y a las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos y protección internacional.

    Avv. Fabio Loscerbo; Avvocato Cassazionista; Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione; Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo; ORCID: 0009-0004-7030-0428; Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Terlizzi, 80 posti per i lavoratori stagionali: l’Asimmetria Relazionale si misura sugli strumenti realmente disponibili

    Il 20 settembre 2026 la stampa locale ha riportato l’avvio operativo del nuovo modello di accoglienza predisposto dal Comune di Terlizzi per la campagna olivicola 2026/2027. Il progetto prevede una foresteria temporanea all’interno del Palachicoli con una capacità massima di 80 lavoratori stagionali regolarmente assunti e un servizio docce rivolto a circa 150 persone. L’intervento è finanziato dalla Regione Puglia con 90.000 euro; la disponibilità della struttura è prevista indicativamente dal 19 ottobre 2026 al 19 febbraio 2027. Gli atti comunali mostrano inoltre che il 17 settembre è stata approvata la graduatoria della co-progettazione, con l’ammissione della Cooperativa Sociale Zorba al progetto «Oltre il Raccolto: comunità che accoglie – territorio che include».

    Il fatto è rilevante perché consente di affrontare l’integrazione partendo da una situazione concreta, nella quale la permanenza del lavoratore straniero non è separabile dalle condizioni materiali che rendono possibile un lavoro regolare. Nel settore agricolo stagionale il contratto può esistere, il bisogno di manodopera può essere reale e il titolo di soggiorno può essere regolare, ma se il territorio non offre un alloggio accessibile il percorso individuale rischia di essere spinto verso soluzioni precarie, sovraffollamento, dipendenza da intermediari o esposizione a forme di sfruttamento. La
    disponibilità di un posto letto, in questo contesto, non è un servizio marginale: è una condizione che incide direttamente sulla possibilità di rispettare le regole.

    È precisamente qui che la Teoria dell’Asimmetria
    Relazionale dell’integrazione
    offre una chiave di lettura utile. L’integrazione non può essere valutata attribuendo ogni responsabilità alla persona straniera come se il percorso dipendesse esclusivamente dalla sua volontà. Esiste una responsabilità
    individuale, che resta piena e non viene attenuata: il lavoratore deve rispettare la legge, il contratto, le regole della struttura e della convivenza civile. Ma esiste contemporaneamente una responsabilità istituzionale, che consiste nel rendere effettivamente accessibili gli strumenti senza i quali quegli obblighi rischiano di rimanere soltanto dichiarazioni astratte.

    La relazione è asimmetrica proprio perché le due responsabilità non sono identiche e non si collocano sullo stesso piano. Il lavoratore non può costruire da solo una foresteria, organizzare un servizio pubblico di accoglienza o creare un sistema territoriale di raccordo con le imprese. Il Comune, la Regione e gli attori economici non possono invece sostituirsi alla persona nell’adempimento dei suoi doveri individuali. Un sistema serio deve quindi sapere distinguere ciò che era nella disponibilità dell’interessato da ciò che dipendeva dall’accessibilità concreta degli strumenti predisposti dal
    territorio.

    Il modello di Terlizzi rende questa distinzione verificabile. Il Comune ha messo a disposizione una struttura, ha definito una capacità massima, ha previsto un servizio essenziale aggiuntivo, ha individuato un soggetto gestore attraverso la co-progettazione e ha rivolto alle imprese agricole locali un avviso per aderire al modello di
    accoglienza. Da questo momento sarà possibile misurare non soltanto quanti lavoratori sono presenti durante la campagna olivicola, ma quanti posti sono stati effettivamente utilizzati, quante imprese hanno aderito, quante persone hanno avuto accesso ai servizi e quali criticità hanno impedito l’uso degli strumenti disponibili.

    Questo passaggio dalla proclamazione alla misurazione è decisivo. La teoria dell’asimmetria non serve a distribuire giustificazioni, ma a distribuire correttamente le responsabilità. Se l’alloggio è concretamente disponibile, conoscibile e accessibile, la mancata adesione o il mancato rispetto delle regole può essere valutato in capo alla persona o agli altri soggetti obbligati. Se invece lo strumento non esiste, è insufficiente o è solo formalmente previsto ma materialmente inaccessibile, non è corretto trasformare quella carenza istituzionale in una presunta insufficienza di integrazione
    individuale.

    Il caso è coerente con la sequenza del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione»: ingresso, permanenza, dovere di integrazione, disponibilità effettiva degli strumenti, percorso individuale, misurazione della traiettoria, integrazione oppure ReImmigrazione. Per un lavoratore stagionale questa sequenza assume una forma specifica, perché il progetto migratorio può essere temporalmente delimitato alla campagna agricola. Proprio per questo lo Stato deve essere capace di accompagnare la permanenza regolare senza trasformare il lavoro stagionale né in precarietà strutturale né in una promessa implicita di permanenza indefinita.

    La foresteria di Terlizzi non dimostra, da sola, che il sistema abbia risolto il problema. La prova inizierà quando la struttura entrerà effettivamente in funzione e sarà possibile verificare l’utilizzo degli 80 posti, il rapporto con le aziende agricole, il rispetto dei contratti, la gestione della convivenza e l’uscita ordinata dal percorso al termine della stagione. Ma proprio questa possibilità di verifica distingue una politica pubblica da una dichiarazione di principio: gli strumenti possono essere contati, l’accessibilità può essere controllata e le responsabilità possono essere ricostruite.

    Il punto conclusivo è quindi netto. Pretendere integrazione è legittimo, ma quella pretesa diventa giuridicamente e politicamente credibile soltanto quando lo Stato e il territorio rendono
    effettivamente disponibili gli strumenti necessari e quando, una volta messi a disposizione, chiedono alla persona di utilizzarli
    responsabilmente. Terlizzi offre un caso concreto in cui la relazione può essere osservata nella sua interezza: lavoro regolare, alloggio, servizi, imprese, amministrazione e percorso individuale. È su questa relazione, e non su categorie astratte, che l’integrazione deve essere misurata.

    Fonti: Comune di Terlizzi, «Accoglienza lavoratori stranieri stagionali – Campagna olivicola 2026/2027», 15 settembre 2026; Comune di Terlizzi, Determinazione n. 1198 del 17 settembre 2026; TerlizziLive, «Lavoratori stagionali, al Palachicoli una foresteria da 80 posti: il Comune chiama le aziende agricole», 20 settembre 2026.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Pozzallo, 95 arrivi e 34 minori: l’ingresso deve aprire una traiettoria, non una pratica

    Alle prime luci del 20 settembre 2026 sono sbarcate a Pozzallo 95 persone soccorse dalla Guardia costiera a circa ottanta miglia nautiche a sud della costa ragusana. Il gruppo era composto da 61 uomini adulti e 34 minori, tutti maschi, provenienti da Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan e partiti, secondo quanto riferito, due giorni prima dalla Libia. Dopo il trasbordo sulla motovedetta CP 325, all’arrivo sono stati effettuati i controlli sanitari da parte di USMAF e ASP; non sono state segnalate criticità tali da richiedere ricoveri. La Prefettura di Ragusa ha predisposto il dispositivo di accoglienza e le persone sono state trasferite all’hotspot di Pozzallo per il completamento delle procedure.

    Il dato che merita attenzione non è soltanto il numero complessivo degli arrivi. Trentaquattro persone su novantacinque sono minori. È precisamente in questo passaggio che si misura la qualità di una politica dell’ingresso: il confine non può essere il luogo nel quale si registra semplicemente un numero e si dispone un trasferimento, ma deve essere il primo punto nel quale la posizione individuale comincia a essere ricostruita giuridicamente. Età, condizioni di salute, legami familiari, eventuale bisogno di protezione, documentazione, vulnerabilità e prospettive della permanenza non sono informazioni accessorie; sono gli elementi che determinano quale procedimento debba aprirsi per ciascuna persona.

    Per i minori la distinzione è ancora più netta. La legge n. 47 del 2017 e il decreto legislativo n. 142 del 2015 costruiscono un sistema di garanzie specifiche che impedisce di trattare il minore come un adulto in formato ridotto. Quando il minore risulti non accompagnato, l’ordinamento impone identificazione, accertamento dell’età nei casi dubbi, tutela, accoglienza dedicata e presa in carico individuale. Il D.P.C.M. n. 98 del 2024 prevede inoltre che il primo colloquio nella struttura di prima accoglienza avvenga il prima possibile e comunque entro tre giorni, secondo modalità idonee all’ascolto e alla comprensione della situazione concreta. Il punto non è moltiplicare gli adempimenti, ma fare in modo che la decisione successiva sia fondata su dati corretti.

    È qui che assume rilievo il primo pilastro del Paradigma
    «Integrazione o ReImmigrazione»: ingresso, progetto e capacità iniziale. La capacità di ingresso non può essere misurata soltanto attraverso il numero dei posti disponibili in un hotspot. Una politica seria deve sapere quante persone possono essere identificate correttamente, quante posizioni minorili possono essere prese in carico senza ritardi, quante domande di protezione possono essere istruite, quante persone possono essere trasferite verso strutture coerenti con il loro status e quali percorsi possono essere
    effettivamente avviati subito dopo l’arrivo.

    Il termine «progetto» non significa predeterminare l’esito della permanenza. Significa, al contrario, impedire che la permanenza nasca senza direzione amministrativa. Per alcuni potrà aprirsi una procedura di protezione internazionale; per altri potranno rilevare titoli diversi; per i minori potranno essere necessari tutela, istruzione, assistenza sociale e continuità educativa; per altri ancora, all’esito delle verifiche e nel rispetto delle garanzie previste
    dall’ordinamento, potrà non esistere un titolo alla permanenza. Ciò che deve scomparire è il tempo amministrativamente vuoto nel quale la persona è presente sul territorio ma la sua traiettoria non è ancora leggibile.

    Anche per gli adulti arrivati a Pozzallo il principio è lo stesso. Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan indicano nazionalità, non risposte giuridiche. L’amministrazione deve ricostruire la posizione di ciascuno senza presumere né il diritto a restare né l’obbligo di partire sulla base dell’appartenenza nazionale. L’ingresso è il momento in cui iniziano verifiche individuali destinate a produrre conseguenze diverse: identificazione, eventuale domanda di protezione, rilascio o meno di un titolo, inserimento in un percorso di
    integrazione oppure, quando ne ricorrano i presupposti e
    l’allontanamento sia giuridicamente consentito ed eseguibile, uscita dal territorio.

    Per questo la capacità iniziale deve diventare una grandezza misurabile. Non basta sapere quante persone sono sbarcate o quante sono state trasferite dall’hotspot. Occorre conoscere il tempo medio tra arrivo e identificazione, quello necessario per individuare i minori e le vulnerabilità, la durata della permanenza nelle strutture di prima accoglienza, i tempi di accesso alla procedura di protezione e, quando si tratta di minori, quelli di attivazione della tutela, dell’assistenza sanitaria e dell’inserimento scolastico. Solo così la politica migratoria passa dalla gestione del flusso alla conoscenza delle traiettorie.

    Pozzallo mostra quindi un problema strutturale che va oltre lo sbarco di oggi. Governare l’immigrazione significa cominciare a governarla nel momento dell’ingresso, non mesi dopo, quando la persona è già passata attraverso più uffici, strutture e territori senza che nessuno disponga di una lettura unitaria del percorso. La sequenza deve essere chiara fin dall’inizio: ingresso → permanenza → strumenti effettivamente disponibili → percorso individuale → verifica della traiettoria → integrazione oppure ReImmigrazione. Se il primo anello resta una semplice registrazione numerica, tutto ciò che viene dopo continuerà a essere più lento, frammentato e meno
    verificabile.

    Il fatto che, in un solo arrivo, più di un terzo delle persone soccorse sia costituito da minori rende questa esigenza ancora più evidente. Un sistema che conta correttamente ma distingue tardi non sta ancora governando l’ingresso. Il primo compito dello Stato è sapere chi è entrato, quale posizione giuridica deve essere aperta, quali strumenti devono essere attivati e quale amministrazione diventa responsabile del passaggio successivo. È da questa precisione iniziale che dipende la possibilità, negli anni successivi, di valutare seriamente la permanenza e l’integrazione.

    Fonti: Ragusa Oggi, «In balia del maltempo salvati 34 minori al largo di Pozzallo», 20 settembre 2026; Affaritaliani, «Migranti, soccorso nella notte un barchino al largo della Sicilia: 95 sbarcati a Pozzallo, 34 sono minori», 20 settembre 2026; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disciplina sui minori stranieri non accompagnati, Sistema Informativo Minori e D.P.C.M. n. 98 del 2024.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Svezia, espulso dopo nove anni e separato dalla moglie: lo status non può ignorare la vita reale

    Il 20 settembre 2026 il Guardian ha documentato l’arrivo a Heathrow di un cittadino britannico di 65 anni, indicato con il nome di Charles, espulso dalla Svezia dopo quasi nove anni di vita nel Paese. È stato separato dalla moglie svedese, dalla casa e dalla propria rete sociale; nel Regno Unito non ha figli, proprietà né una residenza alla quale tornare. È atterrato con due borse, dopo due settimane in un centro di trattenimento. Il fatto è concreto: un ritorno giuridicamente eseguito ha prodotto, nell’immediato, una condizione di sostanziale sradicamento. Fonte: Guardian, 20 settembre 2026.

    La vicenda non può però essere ridotta alla formula secondo cui nove anni di presenza conferirebbero automaticamente il diritto di restare. Secondo la ricostruzione giornalistica, una domanda presentata nel periodo precedente alla Brexit era stata respinta e per cinque anni l’interessato aveva tentato di ottenere il riconoscimento del proprio soggiorno; anche l’ultimo percorso fondato sulla legislazione svedese sugli stranieri non ha avuto esito positivo. Le motivazioni integrali dei provvedimenti non sono pubbliche e non è quindi corretto sostituire alla decisione delle autorità una valutazione sommaria. Resta però la sproporzione umana dell’esito: una persona ormai radicata viene ricondotta in un Paese nel quale non dispone più di una vita effettiva.

    Il quadro giuridico nasce dall’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea. L’articolo 13 conserva il diritto di soggiorno alle condizioni previste dal diritto europeo; l’articolo 15 riconosce il soggiorno permanente dopo cinque anni di residenza legale continuativa; l’articolo 18 consente agli Stati di adottare un sistema nel quale occorre chiedere un nuovo status. La procedura serve dunque a verificare l’esistenza dei requisiti, non a trasformare ogni presenza di fatto in un diritto. Ma lo stesso articolo 18 impone procedure semplici e trasparenti e garantisce tutela amministrativa e giudiziaria contro il diniego.

    La disciplina operativa svedese è altrettanto chiara sugli effetti della decisione. L’Agenzia svedese per le migrazioni precisa che il rigetto può essere impugnato, che durante il ricorso l’interessato può restare nel Paese e che, dopo la definitività del provvedimento, deve lasciare Svezia e area Schengen. Se l’autorità ritiene concreto il rischio di sottrazione, può disporre sorveglianza o trattenimento e affidare alla polizia l’esecuzione forzata. La coercizione non è quindi estranea al sistema: ne costituisce l’ultima fase, ma proprio per questo deve restare rigorosamente individualizzata e proporzionata.

    Qui emerge la tensione decisiva. L’integrazione sociale — lingua, lavoro, contribuzione, matrimonio, abitazione e relazioni — non sostituisce da sola i requisiti legali del soggiorno. Tuttavia, quando il procedimento termina con la separazione di una coppia e con l’invio di una persona verso una condizione di possibile precarietà abitativa, quegli elementi non possono essere trattati come un semplice sfondo. La legalità è credibile se sa motivare perché il radicamento non basta nel caso concreto; perde invece forza quando appare come la meccanica applicazione di uno status mancante.

    Charles non rappresenta un episodio isolato. I dati comunicati dall’Agenzia svedese e riportati il 5 settembre indicano 458 cittadini britannici destinatari di un’espulsione o di un allontanamento forzato dopo la Brexit. Su 14.233 domande di status post-Brexit registrate entro il 2024, comprese quelle dei familiari sopraggiunti, poco meno di 4.000 sarebbero state respinte; secondo l’analisi del Foreign, Commonwealth and Development Office citata dal Guardian, il tasso di diniego svedese risultava triplo rispetto a quello di qualsiasi altro Stato membro. L’Agenzia contesta però l’accusa di una politica eccezionalmente dura e sostiene di avere applicato la normativa con possibilità di ricorso, posizione illustrata anche da Sveriges Radio.

    È precisamente questa divergenza tra regola e risultato che merita controllo pubblico. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non può essere usato come una scorciatoia: il ritorno è un esito coerente quando manca il diritto alla permanenza, ma non diventa automaticamente giusto o efficace solo perché formalmente possibile. Nel caso di una persona anziana, con coniuge, casa e quasi nove anni di vita nel Paese, occorre chiedersi quale obiettivo concreto realizzi l’allontanamento, quali costi familiari produca e se esistano percorsi nazionali di soggiorno capaci di riconoscere una traiettoria ormai consolidata.

    Un sistema serio non promette la permanenza a chiunque sia rimasto abbastanza a lungo; deve però decidere per tempo, con criteri leggibili e con piena considerazione della vita familiare. Se occorrono cinque anni di contenzioso per concludere che una persona già integrata deve essere rimossa e lasciata senza un luogo reale al quale tornare, il problema non è soltanto l’esito individuale. È la capacità dell’ordinamento di distinguere tempestivamente chi può restare, chi deve partire e quali legami non possono essere recisi come se fossero una formalità amministrativa.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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  • Crotone, 21 cittadini extracomunitari controllati e tutti regolari: serve una Polizia dell’Immigrazione specializzata

    Il 20 settembre 2026 la Questura di Crotone ha diffuso il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto. L’operazione ha coinvolto più articolazioni della Polizia di Stato: Divisione Anticrimine, Ufficio Immigrazione, Digos, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Reparto Prevenzione Crimine. Complessivamente sono state identificate 489 persone, controllati 232 veicoli, effettuati quindici posti di controllo e verificati tredici soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

    Dentro questo quadro c’è un dato meno appariscente ma
    particolarmente significativo per il governo dell’immigrazione: l’Ufficio Immigrazione, insieme alla Digos, ha identificato ventuno cittadini extracomunitari e tutti sono risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale. Gli agenti hanno inoltre controllato le dichiarazioni di ospitalità presentate in loro favore. Il risultato non è dunque un numero di espulsioni o di irregolari rintracciati, ma una verifica amministrativa conclusa con
    l’accertamento della regolarità delle posizioni.

    È proprio questo dato a mostrare perché il controllo
    dell’immigrazione non può essere confuso con il controllo generale dell’ordine pubblico. Tra le 489 persone identificate nel servizio complessivo, 98 risultavano avere precedenti di polizia; i ventuno cittadini extracomunitari controllati dall’Ufficio Immigrazione erano invece tutti regolari. Precedenti, cittadinanza straniera, regolarità del soggiorno e pericolosità sono categorie giuridicamente diverse. Una politica seria deve mantenerle separate anche quando le verifiche avvengono nello stesso dispositivo operativo.

    Il sistema italiano affida oggi le diverse fasi dell’immigrazione a una pluralità di amministrazioni e uffici: Questure, Prefetture, Polizia di frontiera, Commissioni territoriali, strutture competenti per l’accoglienza e autorità giudiziarie intervengono, a seconda dei casi, su ingresso, soggiorno, protezione, espulsione e rimpatrio. Questa articolazione è comprensibile perché le funzioni sono differenti, ma produce inevitabilmente un problema di continuità: la posizione della stessa persona viene letta in momenti diversi da uffici diversi, con finalità diverse e attraverso banche dati e procedimenti non sempre costruiti come un’unica traiettoria.

    Il nono pilastro del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone per questo un Corpo di Polizia dell’Immigrazione specializzato. Non si tratta di moltiplicare i controlli né di creare una polizia fondata sull’origine nazionale delle persone. Il punto è esattamente opposto: concentrare competenze tecniche su titoli di soggiorno, ingressi, divieti di reingresso, espulsioni,
    accompagnamenti, frontiere e verifiche documentali in personale formato specificamente, capace di distinguere con precisione la posizione amministrativa dalla responsabilità penale e dalla valutazione di pericolosità.

    Una struttura specializzata avrebbe inoltre una funzione di continuità. L’immigrazione non si esaurisce nel momento in cui una persona viene identificata. La sequenza da governare è più lunga: ingresso, titolo alla permanenza, eventuali rinnovi, disponibilità degli strumenti di integrazione, percorso individuale, modifiche della condizione giuridica e, alla fine, consolidamento della permanenza oppure ritorno quando ne ricorrano i presupposti e sia concretamente eseguibile. La sicurezza migratoria dipende anche dalla capacità dello Stato di non perdere il filo di questa
    sequenza
    .

    Il caso di Crotone mostra anche un altro punto essenziale. Un controllo efficace può concludersi accertando che non esiste alcuna irregolarità da contestare. È una conclusione amministrativa tanto importante quanto l’adozione di un provvedimento repressivo, perché impedisce che lo straniero regolarmente soggiornante venga assimilato, nel discorso pubblico o nella prassi, a chi viola le regole sulla permanenza. La specializzazione serve anche a questo: produrre decisioni più precise, non necessariamente più severe.

    Il servizio disposto dalla Questura di Crotone dimostra che le forze di polizia sono già chiamate quotidianamente a distinguere funzioni, competenze e situazioni individuali. Se però l’immigrazione è ormai una componente strutturale della società italiana, la risposta non può dipendere soltanto da operazioni straordinarie nelle quali molte articolazioni vengono coordinate temporaneamente. Occorre una capacità amministrativa e operativa stabile, specializzata e leggibile, che segua la posizione migratoria nel tempo e consenta allo Stato di sapere chi è regolare, chi non lo è, quale provvedimento esiste e quale decisione può essere realmente eseguita.

    Il punto, quindi, non è trasformare ogni controllo di polizia in un controllo sull’immigrazione. È costruire un sistema nel quale, quando la questione riguarda l’immigrazione, esista una competenza specializzata capace di governarla dall’ingresso fino all’esito finale della traiettoria. Crotone offre un fatto concreto: ventuno cittadini extracomunitari verificati, ventuno posizioni regolari. Anche questa è sicurezza giuridica. Ed è proprio dalla capacità di distinguere correttamente le persone e le loro posizioni che può nascere una politica dell’immigrazione più efficace e meno
    ideologica.

    Fonti: La Nuova Calabria, 20 settembre 2026, «Controlli della Polizia a Crotone e Isola Capo Rizzuto: 489 persone identificate e 232 veicoli controllati»; CrotoneOk, 20 settembre 2026, «Crotone e Isola Capo Rizzuto, controlli della Polizia: 489 persone identificate e una denuncia».

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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  • Pontida, «remigrazione unica soluzione»: uno slogan non può sostituire una politica giuridica dell’immigrazione

    Il 20 settembre 2026, al raduno della Lega a Pontida, il termine «remigrazione» è uscito definitivamente dalla dimensione dei gruppi militanti più circoscritti ed è entrato nel linguaggio visibile di una grande manifestazione politica nazionale. Le cronache della giornata descrivono magliette con la scritta «Remigrazione», cori dei giovani che scandiscono «remigrazione, unica soluzione» e, sul palco e negli spazi del raduno, lo slogan «Non passa lo straniero». Il fatto è politicamente rilevante proprio perché non riguarda più soltanto un convegno specialistico o una mobilitazione marginale: la parola viene utilizzata davanti a migliaia di persone come formula sintetica per rappresentare una risposta al tema dell’immigrazione.

    Da qui occorre però separare con precisione il linguaggio politico dalla costruzione giuridica. Uno slogan può indicare una direzione, ma non può sostituire la domanda fondamentale: chi dovrebbe lasciare il territorio, in base a quale titolo giuridico, dopo quale procedimento e sulla base di quali fatti individuali? Finché queste domande restano senza risposta, «remigrazione» rimane una categoria politica elastica, capace di raccogliere significati molto diversi e proprio per questo inadatta, da sola, a governare la posizione concreta di milioni di persone che si trovano in Italia con status, diritti, doveri e percorsi profondamente differenti.

    Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» parte da un punto metodologico opposto. Non assume il ritorno come punto di partenza, né come obiettivo quantitativo da perseguire indipendentemente dalla posizione della singola persona. La sequenza è ingresso → permanenza → dovere di integrazione → disponibilità effettiva degli strumenti → percorso individuale → misurazione della traiettoria → integrazione oppure ReImmigrazione. La ReImmigrazione compare quindi soltanto alla fine del percorso, quando l’ordinamento consente effettivamente il ritorno e quando la posizione individuale rende quell’esito
    giuridicamente possibile.

    Questa differenza non è terminologica ma strutturale. L’articolo 10, secondo comma, della Costituzione affida alla legge la disciplina della condizione giuridica dello straniero; il Testo unico
    sull’immigrazione costruisce i provvedimenti di espulsione e allontanamento attraverso presupposti tipizzati e procedimenti riferiti alla singola persona; la disciplina della protezione internazionale impone a sua volta una valutazione individuale delle esigenze di tutela. Né l’origine nazionale, né l’appartenenza religiosa, né una generica classificazione collettiva possono sostituire la verifica del titolo alla permanenza e delle condizioni previste dalla legge.

    Questo non significa negare il problema dell’irregolarità, né sostenere che ogni permanenza debba diventare definitiva. Al contrario, un sistema credibile deve essere capace di eseguire davvero le decisioni di rimpatrio quando non esiste più un titolo per restare e quando non operano impedimenti giuridici o materiali. Ma proprio perché il ritorno deve essere effettivo, esso richiede
    identificazione, documentazione, cooperazione consolare, strutture pubbliche funzionali, personale specializzato e decisioni
    amministrative e giudiziarie tempestive. Una politica dei ritorni è tanto più seria quanto meno ha bisogno di trasformare una categoria collettiva in un bersaglio indistinto.

    La distinzione diventa ancora più importante quando il termine «straniero» viene utilizzato come categoria politica generale. In Italia esistono cittadini stranieri entrati da pochi giorni, lavoratori residenti da decenni, familiari di cittadini italiani, titolari di protezione, studenti, persone con permessi temporanei, cittadini dell’Unione europea, persone irregolari e soggetti destinatari di provvedimenti di espulsione già esecutivi. Trattarli come se appartenessero a un’unica situazione amministrativa significa cancellare proprio ciò che il diritto deve invece distinguere. La politica può discutere la quantità e le condizioni degli ingressi; l’amministrazione, però, deve sempre sapere quale posizione concreta sta valutando.

    È qui che emerge la distanza tra il Paradigma e le teorie della remigrazione quando queste vengono formulate come risposta collettiva o identitaria. ReImmigrazione non significa espellere una comunità, ridurre una presenza etnica o religiosa o fissare un numero di persone da allontanare. Significa riconoscere che la permanenza non può essere concepita come automatica e irreversibile, ma deve restare collegata al titolo giuridico, al rispetto delle regole e, dove l’ordinamento attribuisca rilievo al percorso di integrazione, alla traiettoria concretamente verificabile della singola persona. Se quella traiettoria conduce alla stabilizzazione, l’esito è integrazione; se viene meno il diritto alla permanenza e il ritorno è giuridicamente consentito, l’esito può essere
    ReImmigrazione.

    Pontida offre quindi un fatto nuovo che merita di essere letto senza caricature. È legittimo che un partito proponga politiche più restrittive sugli ingressi, sui rimpatri o sulla permanenza; è altrettanto necessario pretendere che quelle politiche siano traducibili in norme compatibili con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea e con gli obblighi internazionali. La vera prova non è la forza dello slogan pronunciato sul prato, ma la capacità di trasformare l’indirizzo politico in criteri individuali, conoscibili, verificabili e applicabili senza discriminazioni collettive.

    Il punto conclusivo è precisamente questo: la remigrazione può essere uno slogan politico; la ReImmigrazione deve essere un esito giuridico. La prima, quando assume la collettività come unità di misura, rischia di anticipare il risultato prima ancora di avere esaminato la posizione della persona. La seconda parte dall’ingresso, pretende che lo Stato metta realmente a disposizione gli strumenti di integrazione, misura ciò che è accaduto nel tempo e ammette il ritorno soltanto quando quella specifica posizione individuale lo consente. È una differenza decisiva, perché separa una formula identitaria da una politica pubblica che pretende di essere verificabile.

    Fonti: Corriere della Sera – Corriere TV, 20 settembre 2026, «Salvini tra remigrazione e il problema della panza»; Il Giorno, 20 settembre 2026, «Pontida, la marcia divisa della Lega: i giovani invocano la remigrazione»; la Repubblica, 20 settembre 2026, diretta dal raduno di Pontida.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Ancona, espulso e rientrato durante il divieto: la traiettoria individuale deve restare leggibile

    Il 19 settembre 2026 ad Ancona la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino peruviano di venticinque anni che risultava destinatario di un decreto di espulsione emesso nel 2025 con divieto di reingresso per tre anni. Secondo la ricostruzione resa pubblica dall’ANSA, l’uomo aveva lasciato il territorio nazionale nel marzo 2025 in esecuzione del provvedimento, ma era rientrato in Italia nel maggio 2026 senza la necessaria autorizzazione. È stato individuato nel corso di un controllo delle Volanti nella zona di Vallemiano; l’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

    Il fatto non interessa soltanto il tema dell’espulsione o del controllo del territorio. Mostra, in modo particolarmente chiaro, un problema più profondo: la posizione amministrativa di una persona straniera non può essere letta come una fotografia
    isolata
    . In questo caso esiste una sequenza precisa e documentabile: provvedimento di espulsione, effettiva uscita dal territorio, divieto temporaneo di reingresso, nuovo ingresso e successivo accertamento della violazione. È la sequenza, non il singolo episodio, a restituire il significato giuridico della posizione individuale.

    Il quadro normativo è definito dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il comma 13 stabilisce che lo straniero destinatario di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno oppure prima della scadenza del divieto; il comma 14 prevede, in via generale, che tale divieto abbia durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, determinata tenendo conto delle circostanze pertinenti al singolo caso. Per le ipotesi penalmente rilevanti di violazione del divieto, il comma 13-ter prevede l’arresto obbligatorio anche fuori dai casi di flagranza e il rito direttissimo. Il caso di Ancona, allo stato, riguarda proprio l’accertamento di questa sequenza, non un giudizio generale sulla persona o sulla sua nazionalità.

    È qui che emerge il terzo pilastro del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione»: centralità della persona e traiettoria individuale. Mettere al centro la persona non significa attenuare le conseguenze di una violazione accertata; significa, al contrario, attribuire conseguenze precise ai fatti precisi che appartengono a quella traiettoria. Un sistema serio non decide sulla base di categorie collettive, ma ricostruisce ciò che è accaduto a quel soggetto: quale titolo aveva, quali obblighi gli erano stati notificati, quali decisioni sono state eseguite, quali termini erano ancora in corso e quali condotte successive hanno modificato la sua posizione.

    La differenza è sostanziale. Se la politica migratoria osserva soltanto il momento finale del controllo, vede un cittadino straniero irregolarmente presente. Se osserva la traiettoria, vede invece un procedimento già concluso con un’espulsione, una partenza
    effettivamente avvenuta e un successivo reingresso avvenuto durante il periodo di divieto. La seconda lettura consente di applicare la legge con maggiore precisione, perché distingue chi non ha mai ricevuto una decisione definitiva da chi ha già attraversato l’intero procedimento e si trova nuovamente sul territorio in violazione di un obbligo specifico.

    Questa continuità informativa è anche una responsabilità dello Stato. L’articolo 13, comma 14-bis, prevede che il divieto di reingresso sia registrato dall’autorità di pubblica sicurezza e inserito nel Sistema d’informazione Schengen. La funzione di questi strumenti non è creare un archivio indistinto degli stranieri, ma rendere leggibili provvedimenti individuali che producono effetti nel tempo e nello spazio europeo. Senza una memoria amministrativa coerente, l’espulsione rischia di diventare un atto formalmente concluso ma incapace di orientare i controlli successivi.

    La traiettoria individuale deve però essere misurata con criteri verificabili e giuridicamente pertinenti. Devono rilevare titoli di soggiorno, notifiche, decisioni, periodi di permanenza regolare o irregolare, adempimenti, eventuali uscite volontarie o coattive, divieti in corso, autorizzazioni ottenute, nuovi ingressi e ogni altro elemento previsto dalla legge. Non devono invece trasformarsi in indicatori opinioni politiche, appartenenze religiose, origini etniche o giudizi culturali. La centralità della persona è tanto più rigorosa quanto più impedisce scorciatoie collettive.

    Il caso di Ancona mostra anche perché la ReImmigrazione, nel Paradigma, non può essere ridotta al semplice momento fisico del rimpatrio. Un allontanamento effettivamente eseguito è un risultato amministrativo, ma il sistema deve essere capace di seguirne gli effetti: durata del divieto, eventuali richieste di autorizzazione al reingresso, successivi ingressi legittimi o illegittimi e nuove posizioni giuridiche. La permanenza o il ritorno non sono eventi isolati; sono passaggi di una traiettoria che deve restare leggibile nel tempo.

    La sequenza ingresso → permanenza → dovere di integrazione → disponibilità effettiva degli strumenti → percorso individuale → misurazione della traiettoria → integrazione oppure ReImmigrazione acquista qui un significato molto concreto. Governare l’immigrazione significa poter ricostruire questa sequenza per ogni persona quando la legge richiede una decisione, senza automatismi favorevoli o sfavorevoli. Il caso di Ancona dimostra che la capacità dello Stato di ricordare e collegare i passaggi precedenti è parte essenziale della legalità: senza traiettoria esistono soltanto episodi; con una traiettoria verificabile, invece, responsabilità individuale e decisione amministrativa possono finalmente coincidere.

    Fonti: ANSA, 19 settembre 2026, «Trovato ad Ancona nonostante fosse stato espulso dall’Italia, arrestato dalla polizia»; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 13, commi 13, 13-ter, 14 e 14-bis.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Meloni annuncia il tetto agli studenti stranieri per classe: il criterio deve essere l’integrazione, non la cittadinanza

    Il 20 settembre 2026, intervenendo alla manifestazione Fenix, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’arrivo in Consiglio dei ministri di un provvedimento che dovrebbe introdurre per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e, nei casi di gravi difficoltà di inserimento scolastico, un obbligo di apprendimento dell’italiano per i genitori. Nello stesso intervento sono state annunciate anche misure sull’abbigliamento religioso a scuola, che appartengono però a un diverso piano e non sono oggetto di questa analisi. Il testo normativo non è ancora disponibile: ciò che può essere valutato, allo stato, è quindi il criterio politico e giuridico dichiarato.

    Il punto di partenza non è nuovo. La scuola italiana conosce già da anni un criterio numerico per la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana. La circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 indicò, in via generale, il limite del 30 per cento per classe, consentendo però agli Uffici scolastici regionali di elevarlo quando gli studenti stranieri possiedano adeguate competenze linguistiche e di ridurlo quando tali competenze siano insufficienti. Già questa impostazione mostra che il dato della cittadinanza, da solo, non è mai stato considerato sufficiente a descrivere la reale situazione educativa.

    Il legislatore ha poi compiuto un passo ulteriore con l’articolo 11 della legge 29 luglio 2024, n. 106. La norma prevede specifiche misure di sostegno linguistico nelle classi in cui almeno il 20 per cento degli studenti sia costituito da alunni che entrano per la prima volta nel sistema scolastico nazionale o che non dispongano di competenze di base in lingua italiana almeno di livello A2. È un criterio più preciso, perché non si limita a contare la cittadinanza formale ma individua una necessità educativa concreta, verificabile e
    suscettibile di essere seguita nel tempo.

    Qui emerge il nodo centrale. La cittadinanza è uno status giuridico; l’integrazione è una traiettoria. Uno studente straniero può essere nato in Italia, avere frequentato l’intero percorso scolastico italiano, parlare perfettamente la lingua e non presentare alcuna particolare difficoltà di inserimento. Un altro studente, giunto da poche settimane, può invece avere bisogno di un sostegno linguistico intenso. Collocare entrambi nella stessa categoria soltanto perché privi della cittadinanza italiana produce un indicatore semplice, ma inevitabilmente grossolano.

    Ciò non significa negare il problema della concentrazione scolastica. Quando in una singola classe si accumulano molti studenti di recente ingresso, con competenze linguistiche limitate o con bisogni educativi complessi, la capacità della scuola di accompagnare ciascuno può ridursi e l’intero gruppo classe può risentirne. Una politica pubblica che voglia evitare concentrazioni eccessive può quindi essere ragionevole. Ma se l’obiettivo dichiarato è
    l’integrazione, il criterio normativo deve misurare il carico educativo reale, non sostituirlo con una presunzione fondata esclusivamente sulla nazionalità.

    Anche l’annunciato obbligo per i genitori di imparare l’italiano, nei casi di gravi difficoltà di inserimento scolastico dei figli, può essere coerente con un dovere di partecipazione al percorso educativo soltanto a condizioni precise. Occorre definire in modo oggettivo che cosa costituisca una difficoltà grave, assicurare la concreta disponibilità di corsi accessibili e proporzionare ogni eventuale conseguenza alla situazione individuale. Il dovere di integrazione non può funzionare come formula astratta: presuppone strumenti effettivi, conoscibili e realmente utilizzabili.

    È qui che il secondo pilastro del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», quello degli indicatori verificabili dell’integrazione, offre una chiave più solida. Nella scuola possono essere misurati il momento di ingresso nel sistema nazionale, il livello linguistico iniziale, i progressi compiuti, la frequenza, la partecipazione al percorso formativo e l’effettivo utilizzo degli strumenti messi a disposizione. La cittadinanza può restare un dato statistico utile, ma non dovrebbe diventare da sola il sostituto dell’intera valutazione.

    Una disciplina futura potrebbe quindi combinare un limite alla concentrazione con indicatori più aderenti alla realtà: numero di studenti di recente ingresso, livelli linguistici effettivi, deroghe per chi possiede piena competenza in italiano, disponibilità di insegnanti specializzati e verifica periodica dei progressi. In questo modo il numero massimo non diventerebbe una quota identitaria, ma uno strumento di gestione della capacità educativa della scuola.

    La questione decisiva, quando il provvedimento sarà scritto, sarà dunque molto concreta: stabilire se il legislatore intenda
    semplicemente contare gli studenti stranieri o costruire una regola fondata sulla reale capacità di integrazione scolastica. Nel primo caso si avrebbe un criterio amministrativamente facile ma
    concettualmente povero. Nel secondo si entrerebbe in una logica più coerente: ingresso, strumenti effettivi, percorso individuale, misurazione della traiettoria e verifica dei risultati.
    L’integrazione non si presume dalla cittadinanza e non si nega dalla cittadinanza: si osserva, si accompagna e si
    misura.

    Fonti: ANSA, 20 settembre 2026, dichiarazioni della Presidente del Consiglio alla manifestazione Fenix; legge 29 luglio 2024, n. 106, articolo 11; Circolare Ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Solbiate Olona, lo sportello unisce permessi, A2 e cittadinanza: l’Accordo di integrazione deve diventare il fascicolo della traiettoria

    Il 19 settembre 2026 il Comune di Solbiate Olona ha reso operativo e pubblicizzato uno Sportello Immigrati Itinerante gratuito, attivo ogni martedì mattina e collegato anche ai Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate e Olgiate Olona. L’elenco delle funzioni è particolarmente
    significativo: assistenza su permesso e carta di soggiorno,
    cittadinanza, ricongiungimento e coesione familiare, appuntamenti tramite PrenotaFacile, compilazione dei kit postali, richiesta online del test di italiano A2, informazioni sui corsi di lingua e sull’esame B1 per la cittadinanza. Non è un semplice sportello informativo: è un punto nel quale diventano visibili, nello stesso luogo, fasi amministrative che normalmente appartengono a procedimenti
    diversi.

    È proprio questa concentrazione di funzioni a mostrare una delle contraddizioni del sistema italiano. La persona vive un’unica traiettoria; l’amministrazione la divide in pratiche. Il primo rilascio del permesso, il rinnovo, il test linguistico, il ricongiungimento, il soggiorno di lungo periodo, la cittadinanza e gli altri passaggi non sono eventi isolati nella vita dello straniero: sono segmenti successivi di una permanenza che può consolidarsi, interrompersi, cambiare titolo o assumere nel tempo un diverso significato giuridico. Se ogni segmento viene trattato come una pratica autonoma, lo Stato conosce molte domande ma continua a conoscere poco il percorso complessivo.

    L’ordinamento dispone già di uno strumento che potrebbe diventare il punto di raccordo. L’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 e il d.P.R. n. 179 del 2011 disciplinano l’Accordo di integrazione, sottoscritto, nei casi previsti, dallo straniero che entra per la prima volta in Italia e richiede un permesso di durata non inferiore a un anno. Il sistema è fondato su impegni reciproci: lo Stato deve sostenere il processo di integrazione e rendere disponibili gli strumenti necessari; la persona si impegna, tra l’altro, ad acquisire una conoscenza adeguata della lingua italiana e della cultura civica, dentro un meccanismo di crediti e verifiche. Il livello A2 della lingua italiana è già uno degli elementi centrali della verifica dell’Accordo.

    Il problema è che l’Accordo resta troppo spesso confinato alla fase iniziale del soggiorno, mentre la traiettoria reale continua per anni attraverso Questura, Prefettura, Comuni, servizi sociali, CPIA, portali telematici, patronati, datori di lavoro e altri soggetti. Il quarto pilastro del Paradigma «Integrazione o
    ReImmigrazione» propone di trasformare l’Accordo di integrazione nel fascicolo giuridico della traiettoria individuale.
    Non un nuovo adempimento burocratico e non un punteggio identitario, ma un luogo amministrativo unitario nel quale siano leggibili gli strumenti effettivamente offerti, i passaggi compiuti, gli eventuali ostacoli, i risultati raggiunti e le ragioni delle interruzioni.

    Lo sportello di Solbiate Olona rende concreta questa esigenza. Lo stesso servizio aiuta una persona a ottenere un appuntamento per il rinnovo, a compilare un kit postale, a richiedere il test A2, a orientarsi verso i corsi di italiano, a comprendere i passaggi per il ricongiungimento o per la cittadinanza. In pratica,
    l’operatore vede già una parte della traiettoria che l’ordinamento nazionale continua a registrare in archivi separati.
    La risposta non è attribuire allo sportello comunale il potere di giudicare l’integrazione, ma fare in modo che le amministrazioni competenti possano ricostruire il percorso senza costringere ogni volta la persona a ricominciare da zero.

    Un fascicolo della traiettoria avrebbe anche una funzione di garanzia, perché renderebbe più precisa l’attribuzione delle responsabilità. Se una persona non riesce a sostenere il test perché non trova un appuntamento, se il rinnovo si blocca per un ritardo dell’ufficio o se un percorso formativo non è concretamente
    disponibile, quel dato non può essere trasformato in un inadempimento individuale. Al contrario, quando gli strumenti sono effettivamente accessibili, gli obblighi sono comprensibili e la persona sceglie senza giustificazione di non utilizzare i percorsi necessari, anche questa circostanza può assumere rilievo nella valutazione della traiettoria. Il punto è sapere che cosa è realmente accaduto, non distribuire colpe sulla base di presunzioni.

    La trasformazione dell’Accordo richiede naturalmente limiti giuridici rigorosi. Il fascicolo non dovrebbe raccogliere opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenze culturali o valutazioni di conformità sociale. Dovrebbe contenere soltanto elementi
    pertinenti, verificabili e collegati a finalità determinate: titoli di soggiorno, formazione linguistica e civica, percorsi lavorativi e formativi, adempimenti documentabili, strumenti offerti, eventuali sospensioni o impedimenti e risultati delle verifiche previste dalla legge. Centralità della persona significa anche diritto alla correttezza del dato, alla conoscibilità dei criteri e alla
    possibilità di contestare errori o valutazioni improprie.

    Un sistema di questo tipo consentirebbe inoltre di superare una delle debolezze strutturali dell’attuale politica migratoria: la difficoltà di collegare l’ingresso alla permanenza. Oggi sappiamo quanti nulla osta vengono richiesti, quanti permessi vengono rilasciati, quanti test vengono prenotati e quante domande di cittadinanza vengono presentate, ma questi dati restano spesso separati. La misurazione dell’integrazione richiede invece una lettura longitudinale: non una fotografia, ma una sequenza capace di mostrare progressi, regressioni, ostacoli amministrativi e responsabilità individuali nel tempo.

    Solbiate Olona offre quindi un fatto locale con un significato nazionale. Uno sportello che riunisce permessi, test linguistici, ricongiungimenti e cittadinanza dimostra che la vita amministrativa dello straniero è già, nella realtà, un percorso unitario. Il passaggio successivo è far sì che anche lo Stato la tratti come tale. Ingresso → permanenza → dovere di integrazione → disponibilità effettiva degli strumenti → percorso individuale → misurazione della traiettoria → integrazione oppure ReImmigrazione: l’Accordo di integrazione può diventare il fascicolo giuridico che rende questa sequenza leggibile, verificabile e finalmente governabile.

    Fonti: Comune di Solbiate Olona, «Sportello Immigrati Itinerante», pubblicato il 19 settembre 2026 e aggiornato alle ore 21:28; Ministero dell’Interno, disciplina dell’Accordo di integrazione ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 e del d.P.R. n. 179 del 2011.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

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  • AfD e remigrazione: perché l’Europa ha bisogno del Paradigma Integrazione o ReImmigrazione

    Il risultato ottenuto dall’Alternative für Deutschland nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt, dove il partito ha raggiunto una percentuale prossima al 44 per cento, non rappresenta soltanto un nuovo avanzamento elettorale della destra radicale tedesca, ma segnala l’esaurimento di una politica europea che per troppo tempo ha affrontato l’immigrazione attraverso categorie parziali. L’ingresso è stato discusso come esigenza economica o emergenza umanitaria, l’accoglienza come obbligo morale, la permanenza come conseguenza progressivamente consolidata dal trascorrere del tempo e il ritorno come fase residuale, amministrativamente debole e politicamente imbarazzante. In questo vuoto l’AfD ha collocato la remigrazione, trasformandola nella risposta sintetica a una domanda di controllo che i partiti tradizionali non sono più riusciti a rappresentare.

    Limitarsi a denunciare la radicalizzazione dell’AfD non permette di comprendere perché una proposta costruita intorno alla riduzione dell’immigrazione e all’aumento dei rimpatri abbia ottenuto un consenso tanto esteso. Una forza politica può certamente alimentare paure, semplificare problemi complessi e utilizzare un linguaggio divisivo, ma non raggiunge simili dimensioni se non intercetta anche esperienze, contraddizioni e insoddisfazioni presenti nella società. Una parte rilevante dell’elettorato tedesco ritiene che lo Stato non controlli adeguatamente gli ingressi, non sappia distinguere in tempi ragionevoli chi abbia diritto di restare, non riesca a eseguire gli allontanamenti e non abbia governato l’integrazione con criteri sufficientemente chiari.

    Negare l’esistenza di questi problemi significherebbe consegnarne definitivamente l’interpretazione all’AfD. Se i partiti democratici rispondono alla domanda di controllo esclusivamente attraverso la condanna morale, comunicano di non possedere una politica alternativa e rafforzano la rappresentazione secondo cui soltanto le forze radicali sarebbero disposte a dire ciò che gli altri rifiutano di vedere. L’Europa deve invece riconoscere la legittimità della questione, distinguendola dalle risposte che rischiano di trasformare il ritorno da funzione ordinaria dello Stato in mobilitazione politica contro una presenza collettiva.

    Le recenti dichiarazioni di Ulrich Siegmund hanno reso questa distinzione ancora più necessaria. Il collegamento tra produzione di materiale militare e futura disponibilità di mezzi per «offensive di remigrazione e di espulsione» non dimostra, da solo, l’esistenza di un progetto operativo destinato a impiegare sistemi d’arma contro gli stranieri. Sarebbe improprio attribuire alle sue parole un contenuto più preciso di quello effettivamente espresso. Rimane tuttavia politicamente rilevante l’accostamento tra il linguaggio militare, la sicurezza interna e l’allontanamento delle persone, perché tende a rappresentare la presenza straniera come un fronte sul quale lo Stato dovrebbe organizzare una campagna.

    Una politica dei ritorni non ha bisogno di costruire un nemico. Ha bisogno di norme chiare, procedure tempestive, amministrazioni coordinate, identificazione, documenti consolari, accordi di riammissione, strutture pubbliche, trasporti, personale specializzato e controllo giurisdizionale. La forza dello Stato non si misura dall’intensità delle parole utilizzate, ma dalla capacità di adottare decisioni corrette, impedirne l’esecuzione quando siano illegittime e realizzarle quando abbiano superato le verifiche previste dall’ordinamento.

    L’AfD ha avuto il merito politico di riportare il ritorno al centro del dibattito, ma il suo programma tende ad assumere il momento terminale come principio ordinatore dell’intera politica migratoria. L’«offensiva delle espulsioni», la «cultura del congedo», la riduzione delle prestazioni e il potenziamento delle strutture di trattenimento sono orientati prevalentemente a diminuire la presenza straniera e l’attrattività del territorio. Resta meno sviluppato tutto ciò che deve avvenire durante gli anni nei quali la persona soggiorna legalmente, lavora, forma una famiglia e costruisce oppure non costruisce una relazione con la società.

    È precisamente questo spazio che il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve occupare. Non si tratta di una versione moderata della remigrazione, né di un tentativo di presentare il medesimo obiettivo attraverso un linguaggio più accettabile. Il punto di partenza è differente. La remigrazione domanda innanzitutto chi debba lasciare il territorio; il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione domanda chi possa entrare, quali condizioni debba rispettare per rimanere, quali strumenti lo Stato debba predisporre, come debba essere verificato il percorso e soltanto alla fine quali persone debbano consolidare la permanenza o avviarsi al ritorno.

    La politica europea ha commesso anzitutto l’errore di trattare l’immigrazione come una variabile economica. La diminuzione della natalità, l’invecchiamento della popolazione e la carenza di lavoratori in determinati settori sono stati utilizzati per presentare gli ingressi come una necessità quasi automatica, senza interrogarsi adeguatamente sulla capacità delle società europee di integrare le persone nel lungo periodo. Lo straniero è stato osservato come lavoratore, contribuente o consumatore, mentre sono rimaste sullo sfondo la lingua, la cultura civica, la scuola dei figli, la distribuzione territoriale e la coesione della comunità.

    Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione supera questa visione economicistica. Il lavoro costituisce uno strumento fondamentale di autonomia e partecipazione, ma non esaurisce l’integrazione. Una persona può essere occupata e vivere all’interno di circuiti sociali sostanzialmente separati; può produrre reddito senza conoscere adeguatamente la lingua; può versare contributi e rifiutare principi fondamentali dell’ordinamento. Nello stesso modo, chi perde temporaneamente il lavoro non cancella automaticamente un percorso linguistico, familiare e sociale costruito nel corso degli anni.

    L’ingresso dovrebbe quindi essere collegato non soltanto alla disponibilità di un’occupazione, ma alla concreta capacità d’integrazione della persona e del territorio nel quale essa verrà inserita. Questo richiede percorsi formativi prima e dopo l’arrivo, conoscenza progressiva della lingua, educazione civica, sostenibilità abitativa e disponibilità dei servizi. Non può esistere una politica seria degli ingressi se lo Stato autorizza l’arrivo senza conoscere le condizioni nelle quali la persona dovrà vivere e senza predisporre gli strumenti necessari affinché la permanenza non produca marginalità.

    Dopo l’ingresso deve essere affermato un dovere d’integrazione. Chi chiede di vivere stabilmente all’interno di una comunità politica deve apprenderne la lingua, rispettarne le leggi, conoscere le istituzioni, garantire l’istruzione dei figli, perseguire l’autonomia compatibilmente con le proprie condizioni e partecipare seriamente ai percorsi offerti. L’integrazione non può essere una possibilità lasciata interamente alla libera scelta individuale, perché gli effetti del suo successo o del suo fallimento ricadono sulla società nel suo complesso.

    Su questo terreno l’AfD coglie un elemento corretto quando definisce l’integrazione come una Bringschuld, un debito che grava sulla persona immigrata. Nessuna amministrazione può apprendere la lingua al posto dello straniero, frequentare un corso in sua vece o sostituirsi alla sua decisione di rispettare le regole. Il limite nasce quando la responsabilità individuale viene isolata dalle condizioni predisposte dallo Stato e il dovere viene considerato esigibile senza verificare se esistessero strumenti concretamente accessibili per adempierlo.

    Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione sottopone invece a verifica entrambe le parti del rapporto. Prima di attribuire alla persona la mancata integrazione, lo Stato deve dimostrare che i corsi, i servizi, i percorsi formativi e le possibilità di accesso al lavoro fossero non soltanto formalmente esistenti, ma concretamente utilizzabili. Un servizio incompatibile con gli orari di lavoro, irraggiungibile dal luogo di residenza o organizzato senza considerare le responsabilità familiari può risultare presente negli atti e assente nella realtà.

    Una volta accertata l’effettiva accessibilità, deve essere verificato il comportamento della persona. Se lo strumento era adeguato e il destinatario lo ha utilizzato seriamente, le eventuali difficoltà devono essere considerate nel contesto complessivo della traiettoria. Se invece il percorso è stato reiteratamente rifiutato senza una ragione giustificata, emerge una responsabilità individuale che non può essere cancellata attribuendo ogni insuccesso alla società ospitante.

    Questa responsabilità è asimmetrica perché Stato e individuo controllano parti diverse del processo. Le istituzioni organizzano i servizi, disciplinano le procedure, distribuiscono le risorse e intervengono sulle condizioni territoriali; la persona decide se partecipare, impegnarsi e rispettare le regole. La verifica reciproca non implica una responsabilità identica, ma consente di attribuire a ciascuno le conseguenze di ciò che poteva effettivamente governare.

    Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione distingue così integrazione riuscita, integrazione in corso, integrazione incompleta, fallimento e rifiuto. Un percorso può essere incompleto perché iniziato da poco; può fallire per insufficienza dell’azione pubblica, per inaccessibilità degli strumenti o per fragilità personali; può infine essere consapevolmente rifiutato. Ridurre tutte queste situazioni alla categoria del «non integrato» significherebbe attribuire all’amministrazione un potere indeterminato e trasformare la misurazione in un meccanismo arbitrario.

    Il rischio diventa ancora più grave quando il «non integrato» viene confuso con il «non appartenente». L’origine, la genealogia, il cognome, la religione e la lingua parlata in famiglia non possono sostituire la valutazione del comportamento individuale. Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione pretende l’appartenenza a un nucleo pubblico fondato sulla lingua comune, sulla Costituzione, sulla legalità, sulla dignità della persona, sull’eguaglianza tra uomo e donna, sulla tutela dei minori e sulla democrazia; non pretende la cancellazione delle identità private compatibili con questi principi.

    La distinzione dall’assimilazione deve essere netta. Una società ha il diritto di stabilire ciò che tiene insieme i propri membri e di opporsi a pratiche incompatibili con i diritti fondamentali. Non ha il diritto di utilizzare ogni differenza culturale come prova di estraneità. Il dovere d’integrazione riguarda la relazione pubblica con la comunità politica, non l’uniformità totale delle vite personali.

    Quando il percorso viene compiuto, deve produrre una conseguenza positiva. Chi possiede un titolo valido, rispetta l’ordinamento, conosce la lingua e partecipa alla comunità deve poter consolidare la propria permanenza. Una precarietà amministrativa protratta indefinitamente indebolisce l’integrazione, perché impedisce alla persona di progettare, investire e assumere pienamente la responsabilità del proprio futuro. Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione non utilizza la verifica soltanto per individuare chi debba partire, ma anche per riconoscere stabilità a chi abbia dimostrato di poter restare.

    Il confine diventa invalicabile con la cittadinanza. Chi è diventato cittadino secondo le regole dell’ordinamento appartiene giuridicamente allo Stato e non può essere trasformato nuovamente in straniero sulla base dell’origine o della doppia cittadinanza. Può essere punito per i reati commessi e chiamato a rispondere dei propri comportamenti come qualsiasi altro cittadino, ma non può essere inserito in una categoria espellibile perché ritenuto culturalmente distante.

    Per le seconde generazioni il compito delle istituzioni è ancora diverso. Non si tratta di predisporre il ritorno, ma di verificare se il figlio dell’immigrato disponga delle stesse possibilità scolastiche, universitarie, lavorative e sociali dei propri coetanei. Se lo svantaggio della prima generazione si trasmette stabilmente alla seconda, la cittadinanza formale non ha ancora prodotto un’integrazione sostanziale. La società deve allora interrogarsi sulle proprie politiche abitative, sui bacini scolastici, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla mobilità sociale.

    Il ritorno interviene soltanto dopo queste distinzioni. Quando una domanda sia stata definitivamente respinta, un titolo sia venuto meno, non sussistano divieti di allontanamento e il provvedimento abbia superato il controllo giurisdizionale, lo Stato deve essere capace di eseguirlo. Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione non utilizza le garanzie per rendere impossibile ogni rimpatrio, ma pretende che la coercizione sia esercitata nei confronti dei destinatari corretti e secondo procedure compatibili con lo Stato di diritto.

    Per questa ragione occorre costruire un apparato amministrativo specializzato. La Polizia dell’Immigrazione prevista dal Paradigma Integrazione o ReImmigrazione dovrebbe essere un corpo civile competente in materia di ingresso, soggiorno, identificazione, documentazione, controllo e ritorno, sottoposto alla legge e alla magistratura. La sua funzione non sarebbe militarizzare la politica migratoria, ma superare la frammentazione delle competenze e assicurare continuità alle procedure.

    Anche i CPR dovrebbero essere gestiti direttamente dallo Stato. La privazione della libertà personale non può essere considerata un servizio amministrativo ordinario da affidare a soggetti privati, perché richiede responsabilità pubblica, controllo, uniformità e trasparenza. Il trattenimento dovrebbe essere utilizzato soltanto quando previsto dalla legge, necessario, proporzionato e collegato a una prospettiva concreta di rimpatrio. Aumentare i posti senza aumentare la capacità d’identificazione e riammissione significa ampliare la detenzione senza rendere più efficaci i ritorni.

    Il ritorno volontario assistito deve essere parte integrante del sistema. Offrire sostegno al viaggio e al reinserimento può risultare più efficace e meno costoso rispetto alla sequenza composta da ricerca, trattenimento, scorta, volo e contenzioso. Quando la persona non aderisca e il provvedimento sia definitivo, deve poter intervenire l’esecuzione coattiva. La volontarietà non sostituisce l’autorità dello Stato, ma costituisce uno degli strumenti attraverso i quali essa può raggiungere il risultato con maggiore razionalità.

    La cooperazione con i Paesi di origine deve essere orientata tanto agli ingressi regolari quanto alla riammissione. Formazione linguistica e professionale prima della partenza, verifica dei documenti, accordi sul lavoro, contrasto ai trafficanti e procedure certe per il rilascio dei lasciapassare devono appartenere alla stessa politica. Il Paese di origine non può essere coinvolto soltanto quando l’Europa deve restituire una persona che non ha diritto di rimanere.

    Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione richiede infine una misurazione pubblica. L’Europa dovrebbe conoscere quanti provvedimenti siano stati adottati, quanti siano diventati definitivi, quanti ritorni volontari e forzati siano stati eseguiti, quali siano i tempi e perché le altre procedure siano fallite. La stessa verifica deve riguardare l’integrazione: disponibilità e accessibilità dei corsi, competenze linguistiche raggiunte, autonomia lavorativa, risultati scolastici delle seconde generazioni, concentrazione territoriale e dipendenza assistenziale.

    Senza indicatori verificabili, tanto l’accoglienza quanto la remigrazione rimangono affidate alla propaganda. Chi sostiene il successo dell’integrazione può limitarsi a elencare servizi e progetti senza dimostrarne gli effetti; chi promette rimpatri può moltiplicare i provvedimenti senza rendere conto delle partenze effettive. Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione obbliga invece entrambe le politiche a confrontarsi con i risultati.

    L’Europa ha bisogno di questo metodo perché non può tornare alle politiche che hanno prodotto l’attuale reazione, ma non può nemmeno consegnarsi a una concezione identitaria del ritorno. La scelta non è tra il sistema precedente e l’AfD. Il sistema precedente ha lasciato l’integrazione indefinita e la ReImmigrazione ineffettiva; l’AfD rischia di rendere la remigrazione prioritaria rispetto all’integrazione e di sostituire lo status individuale con una valutazione dell’appartenenza.

    Il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione occupa lo spazio politico e giuridico rimasto vuoto. Riconosce il diritto dello Stato di controllare gli ingressi, supera la concezione economicistica dell’immigrazione, afferma il dovere d’integrazione, verifica la responsabilità delle istituzioni e della persona, consolida la permanenza di chi si integra ed esegue il ritorno di chi non possiede più il diritto di restare. Non rinuncia alla sovranità e non rinuncia allo Stato di diritto, perché considera le due dimensioni reciprocamente necessarie.

    La lezione dell’AfD non consiste nella necessità di imitare la sua remigrazione, ma nell’impossibilità di continuare a lasciare il ritorno fuori dalla politica migratoria. Allo stesso modo, la critica all’AfD non può limitarsi alla difesa dello schema precedente, perché è stata precisamente l’insufficienza di quello schema a creare lo spazio della sua crescita. Serve una costruzione capace di rispondere alla domanda di controllo senza trasformarla in una selezione identitaria.

    Una democrazia sicura delle proprie regole non ha bisogno di considerare lo straniero un nemico, ma non deve nemmeno rinunciare a stabilire condizioni. Offre strumenti reali d’integrazione, pretende che vengano utilizzati, misura i risultati e attribuisce le responsabilità. Riconosce chi è diventato parte della comunità, protegge la cittadinanza da ogni gerarchia genealogica ed esegue gli allontanamenti quando risultino legittimi.

    È questa la risposta che può riportare il confronto politico dal terreno della paura a quello della responsabilità. La remigrazione dell’AfD parte dal ritorno e rischia di trasformarlo nell’orizzonte generale della presenza straniera; il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte dall’integrazione, la rende possibile, la impone come dovere, ne verifica l’esito e colloca la ReImmigrazione al termine del percorso.

    L’Europa non deve scegliere tra l’immigrazione priva di governo e la remigrazione come mobilitazione collettiva. Deve costruire un sistema nel quale l’ingresso non sia automatico, la permanenza non sia incondizionata, l’integrazione non sia soltanto dichiarata e il ritorno non rimanga soltanto promesso. Quel sistema ha un nome preciso: Paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE numero 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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  • L’Europa prepara i centri per i rimpatri. Ma ancora non sa decidere chi deve restare

    Il dibattito europeo sull’immigrazione sta entrando in una fase nuova, nella quale la questione del ritorno assume progressivamente una centralità che per molti anni era rimasta sullo sfondo. Dopo una lunga stagione in cui l’attenzione politica e normativa si è concentrata soprattutto sugli ingressi, sulle procedure di asilo, sulla redistribuzione e sulla gestione delle frontiere esterne, l’Unione europea e alcuni dei suoi principali Stati membri stanno cercando di costruire strumenti più efficaci per rendere eseguibili le decisioni di allontanamento nei confronti di chi non ha più titolo per rimanere.

    Il tema dei cosiddetti return hub si inserisce esattamente in questa trasformazione. Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia stanno lavorando alla costruzione di un modello comune di strutture collocate in Paesi terzi, destinate a persone che non abbiano più diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione. Non si tratta quindi di una semplice provocazione politica, ma di un orientamento che tende ormai a entrare stabilmente nell’architettura europea dei rimpatri.

    La novità è rilevante perché segnala il progressivo superamento di una contraddizione che ha accompagnato per anni le politiche migratorie europee: quella tra la capacità dell’ordinamento di dichiarare l’irregolarità della permanenza e la frequente incapacità dello Stato di rendere effettiva la conseguente decisione di allontanamento. Un sistema giuridico che stabilisce chi non ha diritto di restare ma che non è in grado di dare seguito alle proprie decisioni finisce inevitabilmente per indebolire la credibilità delle regole che esso stesso ha posto.

    Da questo punto di vista, il rafforzamento degli strumenti di rimpatrio non può essere letto, di per sé, come una deviazione dallo Stato di diritto. Al contrario, quando una domanda di protezione sia stata definitivamente respinta, quando non esista un altro titolo di soggiorno e quando non sussistano impedimenti giuridici all’allontanamento, l’esecuzione della decisione costituisce una componente fisiologica dell’ordinamento.

    Ma è proprio qui che emerge il limite più profondo dell’attuale dibattito europeo.

    L’Europa sta cercando di costruire con maggiore precisione la fase finale del percorso migratorio, cioè quella del ritorno, ma continua a non definire con altrettanta chiarezza la fase che viene prima: la permanenza. In altri termini, si rafforzano gli strumenti per stabilire che cosa accade a chi non può restare, ma resta ancora troppo debole la capacità di indicare quali condizioni debba soddisfare chi invece è destinato a rimanere stabilmente nella società europea.

    È su questo punto che il tema dei return hub incrocia direttamente uno dei pilastri del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la ReImmigrazione come esito fisiologico di sistema.

    Nel paradigma, la ReImmigrazione non viene concepita come rimpatrio emergenziale, né come espulsione punitiva, né come risposta emotiva a un fatto di cronaca o a una crisi politica. Essa rappresenta invece la conseguenza strutturale, prevedibile e giuridicamente ordinaria del venir meno delle condizioni che legittimano la permanenza.

    Questa impostazione modifica radicalmente il modo in cui il rimpatrio viene collocato all’interno della politica migratoria. Non più come intervento eccezionale, isolato o occasionale, ma come fase terminale di un percorso che deve essere costruito fin dall’inizio attraverso regole chiare, verificabili e coerenti.

    Perché questo modello sia credibile, però, occorre che il sistema sappia definire con la stessa precisione anche chi deve restare.

    È qui che il Pilastro 7 si collega inevitabilmente al Pilastro 1 del paradigma: la permanenza condizionata come fondamento giuridico. Soggiorno e stabilizzazione non possono essere considerati il risultato automatico del semplice trascorrere del tempo. Devono essere il risultato di un percorso nel quale la permanenza sia collegata a condizioni giuridicamente verificabili e individualmente valutabili.

    Il problema, quindi, non è soltanto rendere più efficienti i rimpatri. È costruire una politica migratoria capace di distinguere con chiarezza tra permanenza, integrazione e ritorno.

    Questo significa superare una delle principali debolezze del modello europeo: l’idea che l’integrazione sia un fenomeno spontaneo, destinato a prodursi semplicemente perché una persona vive per molti anni in un determinato territorio. L’integrazione, invece, deve essere pensata come un processo verificabile, nel quale assumano rilievo elementi concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione effettiva alla vita della comunità.

    Solo all’interno di una simile architettura il ritorno può perdere la sua natura emergenziale e diventare ciò che dovrebbe essere in uno Stato autorevole: la conseguenza ordinaria di una decisione già maturata lungo il percorso migratorio.

    In questa prospettiva, i return hub possono essere uno strumento utile, ma non possono diventare il centro della politica migratoria. Se vengono isolati dal resto del sistema, rischiano di trasformarsi in semplici contenitori amministrativi, destinati a gestire la fase terminale senza affrontare la questione principale: quale deve essere il rapporto tra lo straniero, la permanenza e la comunità nazionale.

    Il vero nodo, dunque, non è decidere se l’Europa debba o meno dotarsi di strumenti più efficaci per i rimpatri. Il nodo è costruire un sistema nel quale il ritorno sia la conseguenza prevedibile del mancato rispetto delle condizioni di soggiorno, mentre la permanenza sia il risultato di un percorso positivo e verificabile di integrazione.

    È questa la differenza tra una politica migratoria fondata sull’emergenza e una politica migratoria fondata sull’ordine giuridico.

    Uno Stato autorevole non deve limitarsi a sapere chi espellere quando il sistema è già fallito. Deve sapere, prima ancora, quali condizioni porre per restare, come verificarle e quale conseguenza far discendere dal loro mancato rispetto.

    L’Europa, con i return hub, sta iniziando a costruire l’ultimo segmento del sistema.

    Adesso deve avere il coraggio di costruire anche tutto ciò che viene prima.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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