Finlandia, una famiglia russa filo-ucraina rischia il rimpatrio: quando lo Stato può considerare sicuro il ritorno in Russia?

La vicenda di una famiglia russa residente in Finlandia, apertamente contraria alla guerra e impegnata nel sostegno all’Ucraina, pone una questione che dovrebbe rappresentare il limite invalicabile di qualsiasi politica seria dei rimpatri: uno Stato può certamente pretendere che chi non possiede un titolo per rimanere lasci il territorio, ma può farlo soltanto quando il ritorno sia giuridicamente possibile e, soprattutto, quando non esponga la persona a un rischio concreto di persecuzione, tortura o altri trattamenti contrari alla dignità umana.

Il caso è stato ricostruito il 9 agosto 2026 dal Guardian, che ha raccontato la vicenda di Nikita e Olga Belov, cittadini russi fuggiti nel 2022 e successivamente stabilitisi in Finlandia, dove hanno chiesto protezione internazionale sostenendo di temere conseguenze gravi in caso di ritorno in Russia. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Nikita aveva lavorato come ingegnere in un istituto di ricerca moscovita specializzato in tecnologie metallurgiche e avrebbe deciso di lasciare il proprio incarico dopo avere scoperto che parte dell’attività svolta era collegata allo sforzo bellico russo; successivamente lui e la madre avrebbero manifestato pubblicamente il proprio sostegno all’Ucraina e partecipato ad attività di assistenza e raccolta di aiuti, mentre le autorità russe avrebbero mostrato interesse nei loro confronti già prima della partenza.

La loro domanda di asilo è stata tuttavia respinta dalle autorità finlandesi, che, secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbero ritenuto non sufficientemente dimostrata l’esistenza di un rischio reale in caso di ritorno. I due sono stati anche trattenuti nell’aprile 2026 in vista dell’allontanamento e successivamente liberati dopo un intervento giudiziario, mentre il procedimento continua e resta aperta la possibilità che il rimpatrio venga effettivamente disposto. La Finnish Immigration Service non ha commentato il caso individuale, ma ha ribadito un principio generale molto importante: l’opposizione alla guerra in Ucraina e le attività collegate possono costituire motivo di persecuzione per opinione politica e, quando venga accertato che tali attività espongono realmente la persona a persecuzione o grave danno in Russia, deve essere riconosciuta la protezione internazionale.

È precisamente questa distinzione che merita di essere analizzata, perché nel dibattito pubblico si tende spesso a trasformare la domanda “può essere rimpatriato?” in una questione puramente amministrativa, mentre il diritto internazionale, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la stessa legislazione finlandese impongono un controllo molto più rigoroso: non basta che una persona abbia ricevuto un diniego della protezione, perché prima dell’allontanamento deve essere escluso, attraverso una valutazione effettiva e individuale, che il ritorno possa esporla a conseguenze vietate dall’ordinamento.

La stessa Finnish Immigration Service ricorda che può chiedere protezione internazionale chi non può tornare nel proprio Paese perché teme di essere perseguitato oppure perché rischia un grave danno, distinguendo tra status di rifugiato e protezione sussidiaria. Questa formulazione assume un significato particolare quando il Paese di ritorno è la Russia contemporanea e il richiedente ha espresso pubblicamente opposizione alla guerra, ha sostenuto l’Ucraina o possiede un profilo professionale e politico che potrebbe attirare l’attenzione delle autorità.

Il punto, naturalmente, non può essere risolto affermando in astratto che ogni oppositore russo sia necessariamente perseguitato, perché anche il diritto d’asilo richiede una valutazione individuale e non consente automatismi; ma proprio per la stessa ragione sarebbe altrettanto sbagliato affermare che la Russia sia, in termini generali, un Paese verso il quale ogni cittadino possa essere rimpatriato senza una verifica approfondita delle circostanze personali.

È qui che interviene il principio di non-refoulement, che nella legislazione finlandese trova una formulazione particolarmente chiara. La sezione 147 dell’Aliens Act stabilisce che nessuno può essere respinto, espulso o rinviato verso un’area nella quale potrebbe essere sottoposto a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti contrari alla dignità umana, né verso un Paese dal quale potrebbe essere successivamente trasferito in un luogo nel quale tali rischi esistano.

Questa norma non rappresenta una concessione politica nei confronti dell’immigrazione, ma costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto, perché afferma che esistono limiti che il potere pubblico non può superare neppure quando lo straniero non possieda più un titolo per soggiornare e neppure quando lo Stato abbia un interesse legittimo a rendere effettive le proprie decisioni di allontanamento.

La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella propria guida aggiornata alla giurisprudenza in materia di immigrazione, ribadisce che quando viene prospettato un rischio di trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione, le autorità devono procedere a una valutazione effettiva prima dell’espulsione e non possono eseguire il ritorno qualora sussista un rischio reale di tortura o trattamento inumano o degradante.

La differenza rispetto ad altre forme di tutela è decisiva, perché l’articolo 3 CEDU ha carattere assoluto: non consente di bilanciare il rischio di tortura con l’interesse dello Stato a controllare l’immigrazione, con la necessità di ridurre il numero dei richiedenti asilo o con considerazioni di ordine pubblico. Se il rischio raggiunge la soglia prevista dalla Convenzione, il ritorno deve fermarsi.

È proprio questo il punto nel quale il paradigma Integrazione o ReImmigrazione incontra il proprio limite giuridico più importante.

La ReImmigrazione, se vuole essere una proposta praticabile e non uno slogan, non può significare che ogni persona priva di un titolo di soggiorno debba essere comunque rimpatriata; deve significare, piuttosto, che quando il diritto alla permanenza viene definitivamente escluso e il ritorno è giuridicamente possibile, lo Stato deve essere capace di rendere quella decisione effettiva, mentre quando esiste un rischio reale di persecuzione, tortura o trattamento inumano il principio di non-refoulement impedisce l’allontanamento e impone di individuare una diversa soluzione giuridica.

Questa distinzione è essenziale perché consente di separare la certezza della decisione dalla automaticità della decisione. Uno Stato efficace deve arrivare rapidamente a una conclusione, ma non può predeterminarla senza esaminare il caso concreto; deve essere capace di distinguere tra chi utilizza impropriamente la procedura di asilo e chi presenta invece circostanze individuali che rendono il ritorno realmente pericoloso.

Il caso finlandese è particolarmente significativo anche perché si inserisce in una politica migratoria che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato le decisioni di allontanamento. Secondo i dati della Finnish Immigration Service, nel 2025 sono state adottate 2.774 decisioni di deportazione, con un aumento del 41 per cento rispetto al 2024, e le nazionalità maggiormente interessate dalle decisioni di allontanamento comprendevano proprio cittadini russi, iracheni e turchi.

Il Guardian riferisce inoltre che tra febbraio 2022 e giugno 2026 sarebbero stati rimpatriati dalla Finlandia 1.039 cittadini russi, mentre 1.109 russi su 1.342 avrebbero ricevuto una decisione negativa nell’ambito di procedimenti collegati alla protezione internazionale. Si tratta di dati che mostrano quanto la questione non riguardi soltanto una singola famiglia, ma una problematica più ampia relativa alla valutazione del rischio per cittadini russi che chiedono protezione sostenendo di temere conseguenze per opinioni politiche, opposizione alla guerra o altre circostanze personali.

È proprio per questo che occorre evitare due opposte semplificazioni. La prima consiste nel ritenere che ogni cittadino russo debba automaticamente ricevere protezione internazionale per il solo fatto di provenire da un regime autoritario coinvolto in una guerra; una simile impostazione sarebbe incompatibile con la natura individuale dell’accertamento richiesto dal diritto d’asilo. La seconda, però, sarebbe ancora più pericolosa: considerare il ritorno in Russia sostanzialmente ordinario senza analizzare in profondità le attività politiche, il profilo professionale, la visibilità pubblica, eventuali precedenti contatti con le autorità e il rischio che tali elementi possano produrre conseguenze una volta rientrati nel Paese.

Quando una persona ha sostenuto pubblicamente l’Ucraina, ha manifestato contro la guerra o ha partecipato ad attività che potrebbero essere interpretate dalle autorità russe come ostili allo Stato, la questione non dovrebbe essere se quelle attività siano state sufficientemente eclatanti da attirare l’attenzione internazionale, ma se, considerate nel loro complesso e insieme alla situazione individuale, possano determinare un rischio reale e personale.

In questo senso il principio di non-refoulement non rappresenta l’antitesi di una politica efficace dei rimpatri, ma ne costituisce una condizione di legittimità, perché uno Stato che esegue un allontanamento verso un Paese nel quale la persona rischia concretamente persecuzione o tortura non dimostra maggiore capacità di governo dell’immigrazione, ma viola il diritto e crea inevitabilmente nuovo contenzioso, interventi giudiziari e perdita di credibilità delle proprie istituzioni.

Una politica di Integrazione o ReImmigrazione dovrebbe quindi costruire una sequenza molto più rigorosa, nella quale prima si determina con precisione il diritto alla protezione, poi si valuta l’eventuale integrazione e la presenza di altri titoli alla permanenza e soltanto quando tutte queste possibilità risultano definitivamente escluse si procede al ritorno, sempre verificando che il Paese di destinazione sia concretamente compatibile con il principio di non-refoulement.

Il risultato finale può essere apparentemente più complesso rispetto alla formula semplicistica secondo cui chi riceve un diniego deve partire, ma è in realtà molto più efficace, perché produce decisioni maggiormente resistenti al controllo giurisdizionale e consente di concentrare le risorse dello Stato sulle persone che possono essere realmente rimpatriate.

Il caso della famiglia Belov pone quindi una domanda che riguarda direttamente anche l’Italia e l’intera Unione europea: quanto deve essere concreto il rischio perché uno Stato rinunci al rimpatrio?

La risposta non può essere costruita sulla simpatia politica per il richiedente né sulla sua nazionalità, ma deve dipendere dall’esistenza di elementi individuali seri, verificabili e coerenti, valutati alla luce delle informazioni disponibili sul Paese di origine e con una particolare attenzione alle conseguenze che le attività svolte in Europa potrebbero produrre dopo il ritorno.

Proprio i casi di opposizione politica sviluppata o rafforzata durante la permanenza all’estero richiedono una particolare prudenza, perché il rischio può nascere o aumentare successivamente alla partenza e può essere determinato anche da manifestazioni pubbliche, attività associative, sostegno politico o esposizione mediatica che rendano la persona riconoscibile alle autorità del Paese d’origine.

La Finlandia, che condivide con la Russia una lunga frontiera e che dal 2022 ha radicalmente modificato il proprio rapporto politico e di sicurezza con Mosca, si trova quindi davanti a una delle questioni più difficili del diritto dell’immigrazione contemporaneo: distinguere tra chi utilizza il dissenso politico come argomento strumentale per evitare il ritorno e chi, proprio per il dissenso manifestato, rischia realmente di diventare oggetto di repressione.

È una distinzione difficile, ma non può essere sostituita da presunzioni generali.

Ed è precisamente qui che uno Stato dimostra la propria capacità.

Non quando rimpatria comunque, e neppure quando concede protezione indiscriminatamente, ma quando riesce a distinguere con precisione tra chi può essere rimpatriato e chi non può esserlo.

Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione deve partire dallo stesso principio: rendere effettive le decisioni di ritorno quando il diritto lo consente, ma riconoscere senza ambiguità che esistono casi nei quali il ritorno non è una delle opzioni disponibili, perché lo Stato di diritto impone di fermarsi prima.

La vicenda finlandese dimostra dunque che il problema dei rimpatri non consiste soltanto nel renderli più numerosi o più rapidi, ma nel renderli giuridicamente corretti, perché l’efficienza senza garanzie può trasformarsi in arbitrio, mentre le garanzie senza capacità di decisione possono produrre immobilismo.

La vera politica migratoria deve riuscire a evitare entrambi gli estremi.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428

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