Rimpatri, l’Italia coordina e Frontex assiste: la sovranità si esercita con una Polizia dell’Immigrazione nazio nale

Rimpatri, l’Italia coordina e Frontex assiste: la sovranità si esercita con una Polizia dell’Immigrazione nazionale

LA SOVRANITÀ SI MISURA ANCHE NELL’ESECUZIONE

L’operazione di rimpatrio congiunta del 22 ottobre 2026, comunicata il giorno successivo, ha coinvolto 53 cittadini stranieri: 37
dall’Italia, 10 dalla Grecia e 6 da Cipro, con il supporto di Frontex. Il dato apre una questione che supera la cronaca: chi deve disporre delle capacità operative per dare esecuzione ai provvedimenti di allontanamento?

La risposta proposta dal Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» è la Polizia dell’Immigrazione nazionale, specializzata e inserita in un’architettura pubblica coerente. La cooperazione europea può agevolare l’esecuzione, ma non richiede necessariamente il
trasferimento di nuovi poteri a un’agenzia sovranazionale.

FRONTEX ASSISTE, GLI STATI DECIDONO

L’operazione ha evidenziato la possibilità di coordinare trasporto, personale di scorta e procedure tra amministrazioni nazionali. Il regolamento (UE) 2019/1896 attribuisce a Frontex compiti di sostegno e coordinamento. Non si deve tuttavia confondere il supporto logistico con la titolarità dei singoli provvedimenti di rimpatrio.

La direttiva 2008/115/CE e il diritto nazionale disciplinano presupposti, procedure e garanzie dell’allontanamento. Le autorità nazionali devono rispettare il divieto di refoulement, i rimedi effettivi e la valutazione individuale delle condizioni giuridiche. Frontex è a sua volta vincolata agli obblighi che le competono in materia di diritti fondamentali.

Il punto politico-istituzionale non è negare la cooperazione europea, ma distinguere collaborazione e centralizzazione delle funzioni. Uno Stato può utilizzare strumenti comuni senza rinunciare a sviluppare capacità amministrative e operative proprie.

LA POLIZIA DELL’IMMIGRAZIONE NEL PARADIGMA

La proposta di una Polizia dell’Immigrazione nazionale intende creare una struttura specializzata nella gestione delle verifiche
amministrative, nell’identificazione, nel coordinamento consolare e nell’esecuzione dei provvedimenti legittimamente adottati.

Le competenze dovrebbero essere disciplinate dalla legge, nel rispetto delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria e delle altre forze di polizia. Non si tratta di conferire poteri arbitrari, ma di
organizzare personale formato, procedure riconoscibili e
responsabilità verificabili.

Un rimpatrio richiede spesso documenti di viaggio, identificazione, interlocuzione con le autorità estere e disponibilità di mezzi. La specializzazione può ricondurre questi passaggi a una funzione pubblica stabile, invece di affrontarli soltanto con iniziative occasionali.

IL MINISTERO DELL’INTEGRAZIONE E DELLA REIMMIGRAZIONE

La Polizia dell’Immigrazione è collegata alla proposta del Ministero dell’Integrazione e della ReImmigrazione, destinato a coordinare le politiche di ingresso, permanenza, integrazione e ritorno.

Il coordinamento non significa confondere le attività formative con le funzioni di polizia. Significa assicurare che le amministrazioni conoscano lo stato dei procedimenti, gli ostacoli all’esecuzione e le responsabilità dei diversi uffici.

La sovranità dello Stato si esercita attraverso la capacità di decidere secondo legge e di rendere operative le decisioni legittime, senza dipendere strutturalmente dall’ampliamento delle competenze di Frontex.

CPR PUBBLICI E CAPACITÀ OPERATIVA

La gestione pubblica diretta dei Centri di permanenza per il rimpatrio costituisce un altro elemento della proposta del Paradigma. I CPR devono svolgere la funzione prevista dall’articolo 14 del Testo unico immigrazione, nei casi e nei limiti consentiti, con controllo giurisdizionale e assistenza sanitaria adeguata.

Il modello prevede personale sanitario inserito nell’organizzazione pubblica, con autonomia professionale nelle valutazioni cliniche. L’effettività dell’allontanamento non può essere separata dalla legalità del trattenimento e dalla tutela della persona.

La disponibilità di una struttura non rende automaticamente eseguibile un rimpatrio: restano da verificare documenti, cooperazione con il Paese di destinazione e impedimenti giuridici. La proposta mira a rendere più chiara e coordinata la responsabilità pubblica di questi passaggi.

LA DISTINZIONE DALLA REMIGRAZIONE IDENTITARIA

La ReImmigrazione riguarda eventuali ritorni individuali nei casi previsti dalla legge. Non costituisce una proposta di allontanamento collettivo fondata su origine, religione o appartenenza etnica.

Il dovere costituzionale di integrazione, anch’esso proposto dal Paradigma, appartiene a una prospettiva di riforma e non può essere presentato come disposizione vigente. L’esecuzione dei rimpatri deve sempre trovare fondamento nei presupposti normativi applicabili alla persona interessata.

Questa distinzione permette di difendere la capacità operativa nazionale senza ridurre la politica migratoria a una misura
indiscriminata.

UNA COOPERAZIONE CHE NON SOSTITUISCA LO STATO

L’operazione congiunta di ottobre è significativa perché dimostra come un’iniziativa organizzata a livello nazionale possa avvalersi del supporto europeo. Ma la partecipazione di Frontex non deve essere automaticamente considerata un argomento a favore di un progressivo trasferimento di ulteriori poteri.

L’Italia può sostenere la cooperazione fra Stati e,
contemporaneamente, organizzare una propria Polizia dell’Immigrazione. Le due scelte non sono incompatibili.

La capacità di eseguire un provvedimento legittimo è una componente della responsabilità statale. Il Paradigma «Integrazione o
ReImmigrazione» propone di renderla strutturale attraverso
specializzazione operativa, coordinamento ministeriale e gestione pubblica dei CPR.

La questione non è soltanto quanti rimpatri vengano realizzati in una singola operazione, ma quale sistema istituzionale sia chiamato a garantirne la legalità, la continuità e l’effettività.

FONTI E RIFERIMENTI

ANSA, 23 ottobre 2026, comunicazione sull’operazione congiunta di rimpatrio di 53 persone.
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, monitoraggio dell’operazione.
Regolamento (UE) 2019/1896, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
Direttiva 2008/115/CE sulle procedure comuni di rimpatrio.
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, articoli 13 e 14.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 19 e 47. ReImmigrazione.com, «Frontex, oltre 33mila rimpatri: far partire non basta a governare chi resta», 16 ottobre 2026.
ReImmigrazione.com, approfondimenti sulla Polizia dell’Immigrazione e sulla gestione pubblica dei CPR.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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