Il 29 ottobre 2026 il prefetto degli Hauts-de-Seine ha vietato l’incontro «Remigration – Ouvrons le débat», organizzato dall’associazione identitaria Polémia per il 31 ottobre alla Maison des Arts di Le Plessis-Robinson, nell’area parigina. Il giorno seguente i giudici del Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise hanno respinto la richiesta urgente di sospendere il divieto. Eppure, il 31 ottobre, i contenuti previsti per il forum hanno trovato un’altra sede: Radio Courtoisie ha pubblicato un programma speciale dedicato alla remigrazione, con interventi trasmessi in video. Questa successione di fatti, ricostruibile attraverso la comunicazione ufficiale del Tribunale e le pubblicazioni degli organizzatori, mostra un paradosso: l’atto amministrativo ha impedito una riunione in un luogo determinato, ma non ha chiuso la discussione politica. Il punto non è stabilire se sia giusto applaudire o condannare gli invitati. È interrogarsi su una questione più difficile: quando una politica pretende di intervenire sulla permanenza delle persone, quali garanzie deve riconoscere tanto a chi la sostiene quanto a chi potrebbe subirne le conseguenze?
Le interpretazioni dell’episodio sono in forte contrasto e non possono essere confuse con fatti accertati. Il 30 ottobre Polémia ha denunciato una censura, attribuendo alle autorità un giudizio ideologico sulle opinioni degli organizzatori. Sul versante opposto, l’inchiesta pubblicata da Politis il 29 ottobre ha ricostruito dichiarazioni di alcuni ambienti coinvolti che richiamavano espressamente criteri etnici e legami di sangue per definire la nazione; dichiarazioni che non possono essere automaticamente attribuite a ogni relatore o partecipante. Le autorità hanno richiamato il rischio di turbative dell’ordine pubblico, in un contesto segnato anche dall’attacco razzista del 23 ottobre a Trappes e dalle mobilitazioni contrapposte. Il risultato del procedimento cautelare è certo; non sarebbe invece rigoroso presentare la sintetica notizia pubblicata dal Tribunale come se contenesse, da sola, tutte le motivazioni dell’ordinanza o costituisse una decisione definitiva sulla legittimità del divieto. Il nodo politico resta aperto: il carattere radicale di un’idea non rende automaticamente legittima qualsiasi misura preventiva, così come il richiamo alla libertà d’espressione non assolve in anticipo ogni contenuto discriminatorio.
In una democrazia costituzionale esiste una distinzione decisiva fra discutere una trasformazione dell’ordinamento e poterla realizzare. La libertà di parola protegge anche programmi contestati, mentre l’incitamento alla violenza e alla discriminazione può incontrare limiti stabiliti dalla legge; la libertà di riunione non esclude misure necessarie a fronteggiare pericoli concretamente dimostrabili. Gli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impongono di valutare tali restrizioni secondo necessità e proporzionalità. Questa non è una garanzia inventata per il caso francese. Nel 2002 il Conseil d’État, con decisione n. 249666 del 19 agosto, intervenne per permettere lo svolgimento dell’università estiva del Front national ad Annecy, ritenendo insufficientemente dimostrati i pericoli che avrebbero giustificato il divieto. I casi non sono identici e non autorizzano a dichiarare illegittima la decisione del 2026. Mostrano, però, perché non basti conoscere l’identità politica degli organizzatori: sono le circostanze, le prove e la misura concretamente adottata a dover superare il vaglio del giudice.
Proprio qui emerge l’aspetto più significativo per il confronto fra remigrazione identitaria e Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione». Nel programma radiofonico del 31 ottobre compare una sessione dal titolo «JUGEXIT: quel cadre juridique pour la remigration?». Quel titolo documenta l’esistenza di una discussione sui vincoli giuridici, non prova che tutti gli intervenuti intendessero sopprimere il controllo giudiziario; attribuire loro un programma comune sulla sola base dell’agenda sarebbe un errore. Ma l’interrogativo che ne deriva è ineludibile. Chi chiede a un tribunale di proteggere il proprio diritto di riunirsi deve spiegare con quale coerenza politica potrebbe considerare gli stessi controlli un ostacolo da eliminare quando un’amministrazione decide il ritorno di un’altra persona. La giurisdizione non è un servizio disponibile soltanto per chi presenta una determinata domanda. Se garantisce che l’autorità motivi il divieto di un convegno, deve poter esigere una motivazione rigorosa anche da chi dispone l’allontanamento di uno straniero. La garanzia giudiziaria è indivisibile nella sua logica, benché le discipline, gli interessi e i presupposti dei singoli procedimenti siano differenti.
Questo principio conduce a una distinzione sostanziale, non lessicale. La remigrazione identitaria è discussa dai suoi sostenitori anche come mezzo di trasformazione della composizione nazionale; il suo perimetro politico può così oltrepassare gli stranieri privi di titolo di soggiorno e coinvolgere persone stabilmente inserite, talvolta perfino cittadini, a seconda delle versioni proposte. Non basta usare lo stesso vocabolo «ritorno» per rendere equivalenti progetti così diversi. Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» muove, invece, da ingresso governato, opportunità d’integrazione effettive, doveri individuali legalmente esigibili e valutazione della traiettoria della persona. La ReImmigrazione è un possibile esito soltanto quando esistono presupposti di legge per porre fine al soggiorno e non operano divieti di allontanamento; non è una procedura per correggere un’origine familiare o ridisegnare demograficamente la nazione. La cittadinanza, il soggiorno di lungo periodo, la protezione internazionale e la vita familiare non sono dettagli da rimuovere per comodità politica: definiscono posizioni giuridiche diverse, sottoposte a vincoli diversi. La proposta di rafforzare le capacità pubbliche d’identificazione e di esecuzione delle decisioni, perciò, acquista legittimità soltanto se accompagnata da strumenti altrettanto efficaci per contestarne gli errori.
Ne discende una conseguenza concreta per il modo di giudicare qualsiasi riforma migratoria. Occorre pretendere due verifiche simmetriche sul potere pubblico. La prima riguarda la discussione democratica: chi vuole limitare una riunione politica deve indicare fatti e rischi specifici, distinguere le opinioni dalle condotte vietate e spiegare perché misure meno restrittive non sarebbero sufficienti. La seconda riguarda la decisione amministrativa: chi vuole allontanare una persona deve dimostrare il suo status, il fondamento legale della misura, l’esame delle circostanze individuali e l’accessibilità di un rimedio effettivo. Non sono due diritti identici; è identico il dovere dell’autorità di non trattare la propria volontà come fonte autosufficiente di legittimità. Nella Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione questa esigenza assume particolare forza. Lo Stato dispone del monopolio della decisione e degli strumenti coercitivi; il singolo, anche quando è chiamato ad adempiere precisi doveri d’integrazione, non possiede un potere equivalente. Proprio per questo la responsabilità istituzionale non si esaurisce nel chiedere obbedienza: comprende l’offerta di opportunità effettive, la prevedibilità delle regole e la possibilità di contestare decisioni scorrette.
Esistono obiezioni serie da entrambe le parti. I sostenitori di politiche migratorie molto restrittive possono osservare che un sistema di garanzie inefficiente permette, nei fatti, di sottrarsi a decisioni legittime; questa critica non si neutralizza fingendo che ogni provvedimento di ritorno sia, per definizione, sospetto. Uno Stato deve essere capace di accertare gli illeciti, concludere i procedimenti ed eseguire gli allontanamenti consentiti. All’opposto, chi teme la normalizzazione di programmi fondati sulla discendenza può sostenere che non si debba aspettare la violenza per intervenire contro iniziative capaci di alimentare ostilità e discriminazioni. Anche questa preoccupazione merita di essere presa sul serio, soprattutto quando sono documentate affermazioni che negano l’eguaglianza di persone per la loro origine. Tuttavia, l’una e l’altra obiezione non autorizzano scorciatoie. Un controllo giurisdizionale rapido non è l’equivalente dell’impunità migratoria; un divieto preventivo non è automaticamente proporzionato perché riguarda opinioni ripugnanti. E il trasferimento del forum dalla sala alla radio dimostra almeno un fatto concreto: il problema non scompare quando si impedisce una riunione fisica, ma si ripresenta come confronto pubblico sui contenuti e sulla loro possibile traduzione normativa.
La vicenda francese non consegna quindi una vittoria teorica a Polémia, né una prova che ogni critica della remigrazione identitaria debba prendere la forma di un’interdizione. Consegna un criterio più esigente. Una proposta politica può essere discussa senza essere accettata; può persino ottenere un consenso elettorale senza diventare, per questo solo fatto, compatibile con tutti i diritti fondamentali. Analogamente, un giudice può essere invocato contro un divieto di riunione e deve restare disponibile quando si contesta un’espulsione: il suo compito non dipende dall’identità del ricorrente. Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» deve misurare qui la propria differenza dalle alternative identitarie e, insieme, la propria credibilità istituzionale: non promettere un potere di ritorno sottratto alle garanzie, ma un potere pubblico capace di decidere ed eseguire entro garanzie eguali per tutti. Cinque anni dopo il clamore di un convegno vietato, la domanda resterà la stessa: vogliamo uno Stato abbastanza forte da applicare la legge oppure uno Stato che sia autorizzato a scegliere, di volta in volta, a chi riconoscerne la protezione?
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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