Il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, emesso in data 13 febbraio 2026 (R.G. 11474/2024), offre un contributo di particolare rilevanza sistematica nell’attuale fase evolutiva della protezione complementare, confermando la centralità del parametro dell’integrazione quale criterio giuridico di decisione.
Il provvedimento si colloca nel solco interpretativo che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 (cd. Decreto Cutro), continua a riconoscere nella protezione complementare una forma di attuazione diretta del diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., nonché degli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU. Non si tratta, dunque, di una tutela residuale o marginale, ma di uno strumento strutturale dell’ordinamento, capace di operare come meccanismo di bilanciamento tra sovranità statale e diritti fondamentali della persona.
Il Collegio bolognese chiarisce, con impostazione rigorosa, che la riforma del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale della tutela, poiché permane il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, comma 6, TUI, richiamato dall’art. 19. Da ciò deriva che la protezione complementare continua a trovare fondamento nel divieto di allontanamento laddove esso comporti una lesione della vita privata e familiare, secondo il parametro elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il punto decisivo, tuttavia, non è solo normativo, ma metodologico. Il decreto ribadisce che il giudizio deve fondarsi su una valutazione comparativa tra la condizione nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia. In questa comparazione, l’integrazione non assume un ruolo accessorio, ma diviene il fulcro della decisione: quanto più essa è intensa, tanto più si attenua il peso delle condizioni del Paese di origine, fino a rendere illegittimo l’allontanamento.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi tipici del radicamento: continuità lavorativa, stabilità reddituale, autonomia abitativa, conoscenza della lingua italiana. Tali fattori non vengono considerati isolatamente, ma come espressione di una “identità sociale” ormai radicata nel territorio nazionale, la cui compromissione determinerebbe una violazione dell’art. 8 CEDU.
Questa impostazione consente di cogliere con chiarezza il legame strutturale tra protezione complementare e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare rappresenta, infatti, il laboratorio giuridico nel quale il paradigma trova concreta attuazione. Essa traduce in termini normativi e giurisprudenziali un principio di fondo: la permanenza dello straniero nel territorio nazionale non può essere fondata su automatismi, ma deve essere il risultato di una verifica sostanziale del suo livello di integrazione.
In questo senso, il decreto del Tribunale di Bologna conferma che l’integrazione non è un concetto sociologico, ma un criterio giuridico operativo, capace di incidere direttamente sulla titolarità del diritto al soggiorno. Non si tratta di una valutazione discrezionale o politica, ma di un accertamento giurisdizionale fondato su parametri verificabili e documentabili.
Ed è proprio qui che emerge la distinzione netta rispetto alla nozione di “remigrazione”. Quest’ultima si configura come un modello ideologico, fondato su logiche generalizzate di allontanamento, mentre il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si radica nella tradizione giuridica italiana ed europea, che impone una valutazione individuale, caso per caso, fondata sul bilanciamento tra diritti fondamentali e interessi pubblici.
Il decreto in esame dimostra che il sistema italiano, se correttamente interpretato, è già strutturato per operare secondo questa logica. Da un lato, infatti, riconosce la permanenza a chi ha raggiunto un livello significativo di integrazione; dall’altro, implicitamente, delimita lo spazio della permanenza per coloro che tale integrazione non realizzano.
Ne deriva una conseguenza sistematica di rilievo: la protezione complementare non è solo una misura di tutela, ma anche uno strumento di selezione giuridica della presenza sul territorio. Essa consente di distinguere tra integrazione effettiva e mera presenza, trasformando il diritto dell’immigrazione da sistema statico a sistema dinamico, fondato su criteri sostanziali.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non rappresenta una forzatura teorica, ma la razionalizzazione di una linea evolutiva già presente nell’ordinamento. Il decreto del Tribunale di Bologna del 13 febbraio 2026 ne costituisce una conferma particolarmente significativa, perché dimostra come la giurisprudenza di merito stia progressivamente consolidando un modello nel quale integrazione e diritto alla permanenza sono indissolubilmente legati.
Il punto, quindi, non è se introdurre un nuovo paradigma, ma prendere atto che esso è già operativo, almeno sul piano giurisprudenziale. La sfida, semmai, è quella di renderlo esplicito, coerente e sistematico, superando le ambiguità normative e le resistenze interpretative che ancora caratterizzano la materia.
In definitiva, la protezione complementare si conferma come il luogo nel quale il diritto positivo incontra la realtà sociale, trasformando l’integrazione da concetto politico a criterio giuridico decisivo. Ed è proprio in questo spazio che si gioca il futuro del sistema: tra integrazione effettiva e necessità, per chi non la realizza, di un ritorno ordinato e conforme ai principi dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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