La sentenza n. 40 del 2026 della Corte costituzionale si inserisce in uno snodo ormai cruciale del diritto dell’immigrazione: quello in cui si manifesta, in termini non più episodici ma strutturali, la tensione tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost.
Pur concludendosi con una declaratoria di inammissibilità, la pronuncia non è affatto neutra sul piano sistemico. Al contrario, essa sviluppa una ricostruzione articolata del quadro normativo e delle sue criticità, lasciando emergere con chiarezza un limite intrinseco dell’attuale modello di gestione del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).
Il punto di partenza è noto: la disciplina oggetto di scrutinio consente, in determinate condizioni, la protrazione del trattenimento anche in assenza di una convalida giurisdizionale attuale. Si tratta di una finestra temporale circoscritta, ma giuridicamente decisiva, nella quale la libertà personale dello straniero risulta compressa in assenza di un titolo giurisdizionale pienamente conforme ai requisiti costituzionali.
La Corte, pur arrestando il proprio esame per ragioni processuali, ribadisce un principio che non ammette deroghe: ogni limitazione della libertà personale deve essere sorretta da un controllo giurisdizionale effettivo, tempestivo e sostanziale. Non è sufficiente una previsione legislativa astratta, né possono rilevare esigenze di carattere organizzativo o amministrativo, per quanto funzionali alla gestione dei flussi migratori.
Il messaggio è chiaro: il legislatore può perseguire obiettivi di contrasto all’immigrazione irregolare e di prevenzione degli abusi delle procedure di protezione internazionale, ma deve farlo attraverso strumenti normativi pienamente compatibili con il dettato costituzionale. In caso contrario, il sistema si espone a una frattura tra legalità formale e legittimità sostanziale.
È proprio questa frattura a caratterizzare l’attuale assetto dei CPR. Il trattenimento, nella sua configurazione vigente, si colloca in una zona intermedia tra misura amministrativa e misura incidente su diritti fondamentali, senza che tale ambivalenza trovi una composizione coerente. Da un lato, esso è funzionale all’esecuzione del rimpatrio; dall’altro, viene utilizzato come strumento generalizzato di gestione delle presenze irregolari, spesso in assenza di una chiara prospettiva di allontanamento effettivo.
Questa ambiguità produce due effetti convergenti: inefficacia sul piano operativo e fragilità sul piano costituzionale. Il trattenimento finisce per perdere la propria funzione teleologica, trasformandosi in una misura di contenimento priva di una giustificazione individualizzata e prospettica.
In tale contesto, il ricorso alla nozione di “remigrazione” — intesa come rafforzamento delle politiche di rimpatrio — non appare risolutivo.
La sentenza n. 40 del 2026 lo dimostra implicitamente: non è la finalità dell’allontanamento a essere in discussione, ma la struttura del sistema entro cui essa si colloca.
Un rafforzamento meramente quantitativo dei rimpatri, in assenza di un criterio selettivo chiaro, rischia di riprodurre le medesime criticità già evidenziate dalla Corte.
Il nodo centrale è, dunque, la funzione del trattenimento. Se esso incide sulla libertà personale, deve essere finalizzato a un esito determinato, giuridicamente fondato e concretamente perseguibile. Non può configurarsi come una misura indifferenziata o come una risposta emergenziale a fenomeni complessi. In mancanza di un criterio ordinante, il trattenimento diventa intrinsecamente instabile e costituzionalmente vulnerabile.
È in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume una rilevanza sistemica. La sentenza della Corte costituzionale, pur senza enunciarlo, ne presuppone la necessità logica. Se la compressione della libertà personale deve essere giustificata da un fine concreto e verificabile, allora il sistema deve essere in grado di distinguere in modo chiaro tra situazioni diverse, evitando soluzioni uniformi per realtà eterogenee.
Il paradigma propone, in questo senso, un criterio binario ma strutturato: da un lato, l’integrazione come esito di un percorso verificabile di inserimento nel tessuto sociale, economico e giuridico dello Stato; dall’altro, la reimmigrazione come esito coerente nei casi in cui tale percorso non si realizzi.
Non si tratta di una contrapposizione ideologica, ma di una distinzione giuridicamente necessaria, funzionale a restituire coerenza al sistema.
In questa prospettiva, la reimmigrazione non è più una misura residuale o meramente esecutiva, ma diventa parte integrante di un modello ordinato, in cui ogni decisione è ancorata a criteri prevedibili, verificabili e sindacabili.
Il trattenimento, a sua volta, riacquista una funzione precisa: non più contenimento generalizzato, ma strumento finalizzato a un esito definito all’interno di un percorso giuridicamente strutturato.
La sentenza n. 40 del 2026 rafforza indirettamente questa impostazione nella misura in cui delegittima, sul piano dei principi, le soluzioni intermedie.
Le zone grigie del trattenimento, le proroghe non pienamente giustificate, le compressioni temporanee della libertà personale prive di adeguato controllo giurisdizionale sono tutte espressioni di un modello che tenta di supplire all’assenza di un criterio selettivo attraverso strumenti emergenziali.
Ma è proprio questo il punto: l’emergenza non può diventare sistema. E un sistema che si fonda sull’emergenza è destinato, inevitabilmente, a entrare in collisione con i principi costituzionali.
La pronuncia della Corte non offre una soluzione definitiva, ma indica con chiarezza il limite delle soluzioni attuali.
Essa richiama il legislatore alla necessità di una riforma che non sia meramente correttiva, ma strutturale.
In questo senso, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si presenta non come una proposta contingente, ma come una possibile risposta sistemica a una crisi che è, prima ancora che politica, giuridica.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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