Il dibattito istituzionale sviluppatosi all’indomani del referendum sulla giustizia del 2026 ha riaperto, tra le altre questioni, il tema del possibile rimpasto di governo quale strumento di rafforzamento dell’azione dell’esecutivo.
La sconfitta referendaria, con una prevalenza del voto contrario pari a circa il 54%, è stata qualificata come un arretramento politico significativo per l’attuale maggioranza.
In tal senso, secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian nell’articolo del 23 marzo 2026 relativo all’esito referendario, il risultato avrebbe inciso sulla capacità del governo di proseguire con la propria agenda riformatrice. Analogamente, l’agenzia Reuters, in data 23 marzo 2026, ha evidenziato come la Presidente del Consiglio abbia escluso dimissioni, pur riconoscendo l’impatto politico del voto.
In questo contesto, pur in assenza di una crisi formale dell’esecutivo, diverse fonti giornalistiche hanno prospettato l’apertura di una fase di riassestamento interno.
Secondo quanto riportato da la Repubblica in un articolo del 25 marzo 2026, il tema del “nodo del rimpasto” sarebbe entrato nel confronto interno alla maggioranza. Nella medesima direzione, Huffington Post Italia, in un articolo del 24 marzo 2026, ha descritto una serie di dimissioni e sostituzioni come parte di un processo di riequilibrio successivo all’esito referendario, mentre La Stampa, sempre in data 24 marzo 2026, ha parlato di un “terremoto” all’interno del Ministero della giustizia.
Tali elementi, pur non attestando un rimpasto formalmente deliberato, delineano una fase tipicamente prodromica a interventi di riorganizzazione dell’esecutivo, nella quale il rimpasto si configura come strumento di adattamento interno volto a rafforzare l’efficacia dell’azione di governo.
È in questo quadro che l’analisi della gestione dell’immigrazione assume rilievo sotto un profilo strettamente tecnico-organizzativo.
L’ordinamento italiano presenta un assetto nel quale le competenze in materia di immigrazione risultano già attribuite in modo definito, principalmente in capo al Ministero dell’Interno, cui spettano le funzioni relative al controllo del territorio, al rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e ai procedimenti di allontanamento. Tale struttura, sotto il profilo delle funzioni di controllo e gestione dell’irregolarità, appare compiuta e non richiede una redistribuzione delle competenze.
Diverso è, invece, il piano dell’integrazione.
Nell’attuale configurazione, l’integrazione dello straniero non costituisce una funzione amministrativa autonoma, ma si presenta come elemento valutativo diffuso, rilevante in una pluralità di procedimenti, senza essere oggetto di un accertamento sistematico e istituzionalmente organizzato. L’integrazione rileva, ma non è amministrata.
Questa lacuna assume rilievo sistematico se letta alla luce di un modello nel quale l’integrazione non rappresenta un dato eventuale, bensì un criterio giuridico destinato a incidere sugli esiti dei procedimenti amministrativi. In tale prospettiva si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, inteso come schema di funzionamento dell’ordinamento nel quale la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato è correlata alla verifica del suo effettivo inserimento nel contesto sociale, economico e normativo.
All’interno di tale paradigma, la distinzione tra integrazione e mancata integrazione assume una funzione ordinante del sistema. Tuttavia, nell’assetto attuale, tale distinzione non è affidata a una funzione amministrativa autonoma, ma emerge in modo implicito e disomogeneo all’interno di procedimenti diversi, senza criteri uniformi né un centro decisionale dedicato.
In tale prospettiva, l’eventuale rimpasto di governo può essere considerato come occasione per introdurre una funzione amministrativa nuova, necessaria proprio per dare attuazione sistematica a tale paradigma.
L’ipotesi di istituzione di un Ministero dell’Immigrazione e Integrazione deve essere letta, quindi, non come intervento redistributivo delle competenze esistenti, ma come creazione di un livello funzionale oggi assente. Le competenze del Ministero dell’Interno resterebbero inalterate, continuando a ricomprendere le attività di controllo del territorio, gestione del soggiorno e allontanamento dello straniero, ossia il versante riconducibile alla gestione della mancata integrazione.
Accanto a tale ambito, verrebbe istituita una funzione distinta e complementare, affidata a un Ministero dedicato, avente il compito di accertare, monitorare e valutare i percorsi di integrazione. Tale funzione assumerebbe rilievo non solo descrittivo, ma decisorio, incidendo sui procedimenti amministrativi nei quali la condizione dello straniero è oggetto di valutazione.
In questo modo, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” troverebbe una traduzione istituzionale: da un lato, l’accertamento dell’integrazione, affidato a un centro amministrativo specializzato; dall’altro, la gestione delle conseguenze della mancata integrazione, già ricondotta alle competenze del Ministero dell’Interno.
Un simile modello consentirebbe di trasformare l’integrazione da elemento valutativo implicito a funzione amministrativa esplicita, dotata di criteri oggettivi, strumenti di rilevazione e procedure uniformi.
Il nuovo Ministero dovrebbe, in tale ottica, definire parametri di valutazione, coordinare le informazioni provenienti dalle diverse amministrazioni e assicurare una valutazione sistematica e uniforme dei percorsi individuali.
In tale contesto, assume rilievo anche il profilo temporale della legislatura. In base alla naturale scadenza del ciclo parlamentare, l’orizzonte delle prossime elezioni politiche si colloca in un arco temporale relativamente prossimo. Ciò implica che eventuali interventi di riorganizzazione dell’assetto amministrativo debbano essere valutati anche in relazione alla loro capacità di produrre effetti concreti in tempi contenuti.
Sotto questo profilo, l’introduzione di una funzione amministrativa dedicata all’integrazione, attraverso l’istituzione di un Ministero specifico, si configura come intervento organizzativo suscettibile di incidere direttamente sulla coerenza e sull’efficacia dell’azione amministrativa, senza richiedere una revisione dell’assetto delle competenze già esistenti.
L’analisi dell’attuale sistema evidenzia, dunque, come la lacuna non risieda nella distribuzione delle competenze, ma nell’assenza di una funzione amministrativa specificamente dedicata all’integrazione.
In tale contesto, il rimpasto di governo, ove attuato, potrebbe rappresentare un’occasione per introdurre tale funzione, dando attuazione a un modello nel quale l’integrazione diviene criterio esplicito e strutturato dell’azione amministrativa.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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