Il migrante non è un fattore produttivo: per una teoria giuridica della persona migrante

Il diritto dell’immigrazione italiano continua a essere costruito su una premessa implicita che raramente viene esplicitata ma che orienta l’intero sistema: il migrante è, in primo luogo, una risorsa economica. L’ingresso, la permanenza e, spesso, anche la perdita del titolo di soggiorno sono letti attraverso la lente del fabbisogno di manodopera. Il decreto flussi triennale rappresenta l’espressione più evidente di questa impostazione: numeri, quote, settori produttivi, profili professionali. Una pianificazione apparentemente razionale, ma giuridicamente riduttiva.

Il problema non è l’esistenza di una politica del lavoro. Il problema è che questa logica è stata assunta come criterio fondante della soggettività giuridica dello straniero. Il migrante viene ammesso perché serve e resta perché produce. Quando smette di essere utile, la sua posizione diventa fragile. Si crea così una categoria implicita — ma reale — di “migrante inutile”, esposto a un diritto condizionato e instabile.

Questa impostazione non regge a un’analisi giuridica rigorosa. Il diritto non può fondare la titolarità e la stabilità delle posizioni soggettive su un parametro economico variabile. Farlo significa spostare il baricentro dall’ordinamento alla contingenza del mercato. E il mercato, per definizione, non garantisce né stabilità né uguaglianza.

Il punto è ancora più evidente se si guarda ai principi costituzionali. La persona è titolare di diritti in quanto tale, non in quanto produttiva. La riduzione del migrante a fattore economico entra in tensione con l’impianto personalista dell’ordinamento, che riconosce la centralità della dignità e della libertà individuale. Anche sul piano convenzionale, la tutela della vita privata e familiare non può essere subordinata a logiche di utilità.

È qui che emerge la necessità di una teoria giuridica della persona migrante.

Questa teoria deve partire da un presupposto semplice ma radicale: il migrante è un soggetto di diritto, non una variabile del sistema economico. La sua posizione giuridica deve essere costruita in relazione al rapporto che sviluppa con l’ordinamento, non al bisogno che l’economia esprime in un determinato momento storico.

Questo non significa negare il ruolo del lavoro. Significa ricollocarlo correttamente. Il lavoro è uno degli elementi dell’integrazione, ma non può essere il criterio esclusivo di accesso e permanenza. Se diventa l’unico parametro, si produce una distorsione: il diritto dell’immigrazione si trasforma in una branca del diritto del lavoro, perdendo la propria autonomia.

La proposta, allora, è quella di fondare la soggettività giuridica del migrante sul percorso. Non un percorso astratto o retorico, ma un processo verificabile, composto da elementi concreti: attività lavorativa, sì, ma anche integrazione linguistica, rispetto delle regole, partecipazione sociale, stabilità delle relazioni.

In questo schema, la permanenza non è un automatismo né una concessione discrezionale. È il risultato di una valutazione progressiva del percorso individuale. Chi costruisce un’integrazione effettiva consolida la propria posizione. Chi non lo fa si colloca, progressivamente, al di fuori del sistema.

È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume valore giuridico. Non come slogan, ma come criterio ordinante. L’alternativa non è tra apertura indiscriminata e chiusura difensiva. L’alternativa è tra un sistema che misura l’utilità e un sistema che valuta il percorso.

Il decreto flussi, in questa prospettiva, non è solo inefficace. È concettualmente incompatibile. Perché costruisce l’ingresso sulla base di una domanda economica, mentre il modello proposto richiede che l’ingresso sia l’inizio di un percorso giuridicamente condizionato.

Eliminare il decreto flussi non significa rinunciare al controllo. Significa spostarlo. Dalla selezione economica alla verifica del percorso. Dalla programmazione numerica alla valutazione individuale.

Questo passaggio ha implicazioni profonde. Richiede strumenti nuovi: accordi di integrazione rafforzati, sistemi di monitoraggio individuale, parametri oggettivi. Richiede, soprattutto, una diversa concezione del diritto dell’immigrazione: non più come gestione dei flussi, ma come disciplina delle relazioni tra persona e ordinamento.

La verità è che il sistema attuale è intrinsecamente instabile. Oscilla tra esigenze economiche, pressioni politiche e vincoli giuridici, senza una linea coerente. La teoria della persona migrante offre, invece, un punto di equilibrio: la centralità del percorso come criterio di valutazione.

Questo non elimina i problemi. Li rende governabili. Perché introduce una logica verificabile, che consente di collegare ingresso, permanenza e uscita in un unico sistema.

Dire che il migrante non è un fattore produttivo non è una presa di posizione ideologica. È un’affermazione giuridica. Significa restituire al diritto dell’immigrazione la sua funzione originaria: regolare la presenza della persona, non misurarne l’utilità.

Finché questa distinzione non sarà acquisita, il sistema continuerà a produrre contraddizioni. Quando lo sarà, sarà possibile costruire un modello coerente, fondato su una regola semplice: non si resta perché si serve, si resta perché si è costruito un percorso.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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