Uno dei problemi più rilevanti che oggi attraversano il dibattito sull’immigrazione non riguarda soltanto le politiche, ma le categorie attraverso cui quelle politiche vengono pensate. Vi sono momenti in cui la precisione concettuale diventa condizione stessa della chiarezza giuridica. Questo è uno di quei momenti. La crescente circolazione del termine “remigrazione” nel discorso politico europeo e italiano rende infatti urgente affermare, con nettezza, che il paradigma della ReImmigrazione costituisce una categoria autonoma, distinta e non sovrapponibile a quella nozione.
Il punto non è difensivo. Non si tratta semplicemente di prendere le distanze da una parola che nel dibattito pubblico ha assunto talvolta connotazioni identitarie o etno-politiche. Si tratta di rivendicare che la ReImmigrazione nasce in un’altra tradizione teorica e si colloca in un altro orizzonte giuridico.
Ogni categoria giuridica autentica si definisce per il proprio fondamento. E il fondamento della ReImmigrazione non è il rimpatrio in sé, bensì l’integrazione.
Questo è il tratto che ne segna l’autonomia.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non muove dalla domanda su chi debba essere allontanato, ma da una domanda diversa e preliminare: su quali basi il soggiorno possa essere stabilmente legittimato. La risposta proposta è che la permanenza debba fondarsi non su un mero dato temporale o su automatismi amministrativi, ma su un percorso effettivo di integrazione verificabile attraverso elementi concreti: inserimento lavorativo, conoscenza linguistica, osservanza delle regole, partecipazione alla vita collettiva.
In questa impostazione il diritto a rimanere non è pensato come status sganciato da ogni dimensione relazionale, ma come posizione che si consolida dentro un patto di integrazione.
Ed è proprio da questa costruzione che deriva, in via conseguenziale, il concetto di ReImmigrazione. Non come ideologia del ritorno, ma come esito giuridico del mancato radicamento.
La differenza non è lessicale. È strutturale.
Nelle formulazioni politico-identitarie normalmente associate al termine remigrazione, il rimpatrio tende ad assumere la forma di progetto generale di riorganizzazione della composizione sociale o demografica, spesso su base categoriale. La logica è riconducibile a una visione identitaria dello Stato e della cittadinanza.
La ReImmigrazione si colloca altrove.
Non assume mai l’origine come criterio. Assume il grado di integrazione.
Non ragiona per appartenenze collettive. Ragiona per valutazioni individuali.
Non opera secondo una logica etnica. Opera secondo una logica giuridico-comportamentale.
Ed è proprio questa architettura a renderla una categoria autonoma.
Anzi, si potrebbe sostenere che la sua autonomia emerga precisamente dal fatto che essa non nasce per descrivere il rimpatrio, ma per riformulare il rapporto tra integrazione e permanenza. Il rimpatrio, in questo schema, è eventuale conseguenza e non principio ordinatore.
Questo muta radicalmente la prospettiva.
Perché il centro del paradigma non è l’espulsione, ma la condizionalità del soggiorno.
Ed è un’impostazione che non è estranea al diritto positivo. Al contrario, si inserisce in una linea di sviluppo già rintracciabile nell’ordinamento: dagli accordi di integrazione alla crescente centralità dei percorsi di radicamento nelle valutazioni sul soggiorno; dalla logica dei rimpatri volontari assistiti alle elaborazioni giurisprudenziali sul bilanciamento tra ordine pubblico e tutela della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU; sino alla stessa riflessione sulla protezione complementare come spazio in cui integrazione e permanenza vengono poste in rapporto.
In questa prospettiva la ReImmigrazione non è una rottura rispetto al diritto, ma una sistematizzazione.
Potrebbe dirsi, semmai, una proposta di rendere esplicito un criterio che il sistema già contiene implicitamente.
Questo è precisamente ciò che la distingue da costruzioni ideologiche estranee alla tradizione giuridica europea.
Ridurre tale paradigma all’etichetta di remigrazione significa quindi non comprenderne la natura, ma soprattutto impedire che venga valutato per ciò che realmente propone: una teoria della permanenza fondata sull’integrazione e una teoria del ritorno come esito subordinato, non come progetto originario.
La confusione tra le due categorie non è solo imprecisione teorica. Produce effetti politici concreti, perché impedisce che il paradigma venga discusso sul terreno che gli è proprio.
Ed è qui che la battaglia semantica diventa battaglia giuridica.
Difendere l’autonomia concettuale della ReImmigrazione significa difendere la possibilità stessa di un terzo spazio nel dibattito migratorio, distinto tanto dalle politiche di mera apertura quanto dalle impostazioni identitarie.
Uno spazio in cui l’integrazione non sia semplice retorica e il rimpatrio non sia ideologia.
Uno spazio in cui il governo dell’immigrazione venga pensato come equilibrio tra diritti, doveri e permanenza condizionata.
È precisamente questo che fa della ReImmigrazione una categoria giuridica autonoma.
E ogni categoria autonoma, per esistere nel dibattito pubblico, deve anzitutto sottrarsi agli equivoci.
Perché nel diritto, prima di applicare concetti, occorre salvarli dalla confusione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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