Abstract
La proposta di regolarizzazione promossa in Spagna dal governo di Pedro Sánchez riapre, in termini sistemici, il problema del fondamento giuridico della permanenza dello straniero. Il contributo sostiene che le regolarizzazioni di massa costituiscono strumenti eccezionali di gestione degli effetti dell’irregolarità, ma non criteri ordinatori del sistema migratorio. In alternativa, si propone una lettura fondata sul criterio dell’integrazione verificabile quale parametro selettivo per il consolidamento del soggiorno, in una prospettiva coerente con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Nel dibattito europeo contemporaneo le regolarizzazioni generalizzate vengono frequentemente presentate come strumenti di emersione, di razionalizzazione amministrativa o di risposta a fabbisogni economici e occupazionali. Tale impostazione, pur muovendo da esigenze reali, tende tuttavia a collocare il tema della permanenza dello straniero in una dimensione prevalentemente emergenziale, in cui la regolarizzazione opera come misura correttiva successiva rispetto a disfunzioni strutturali del sistema.
È in questa prospettiva che il caso spagnolo assume rilievo non come vicenda contingente, ma come caso-studio teorico.
La questione centrale non è la legittimità politica della regolarizzazione, bensì la sua idoneità a fungere da criterio di selezione giuridica. Ed è su questo piano che emergono i limiti sistemici della logica sanatoriale.
La sanatoria, per definizione, non opera secondo un criterio individualizzato di meritevolezza integrativa, ma attraverso una tecnica di assorbimento generalizzato di situazioni di irregolarità. Essa produce effetti di stabilizzazione, ma non necessariamente esprime un principio ordinatore del diritto dell’immigrazione.
Si tratta, in altri termini, di uno strumento di gestione, non di un criterio.
La distinzione è decisiva.
Un sistema costruito su periodiche regolarizzazioni tende infatti a spostare il baricentro della disciplina dal governo dell’integrazione alla gestione dell’eccezione, con il rischio di trasformare la deviazione sistemica in meccanismo fisiologico.
In tale quadro, il problema non è l’ampiezza della regolarizzazione, ma l’assenza di un parametro qualitativo selettivo.
Ed è precisamente qui che si colloca l’alternativa fondata sull’integrazione verificabile.
Se il consolidamento del soggiorno venisse ancorato non a misure straordinarie ma a elementi oggettivamente apprezzabili — partecipazione lavorativa, competenza linguistica, osservanza delle regole dell’ordinamento, radicamento sociale e familiare — il titolo di permanenza non discenderebbe da una sanatoria, ma da un criterio.
Il punto teorico è il passaggio da una logica di emersione a una logica di qualificazione.
Tale impostazione presenta, peraltro, una rilevante coerenza con le più recenti evoluzioni del diritto europeo dell’immigrazione, sempre più orientato, almeno sul piano funzionale, a valorizzare indicatori di integrazione come elementi rilevanti nella modulazione degli status.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non si configura come mera proposta politico-culturale, ma come tentativo di sistematizzare un criterio duale di governo migratorio: permanenza quale esito dell’integrazione; ritorno quale esito del mancato radicamento.
La rilevanza teorica del modello risiede proprio nel superamento dell’alternativa, spesso ideologica, tra sanatorie generalizzate e approcci meramente repressivi.
Entrambe le opzioni, infatti, condividono un limite: non assumono l’integrazione come criterio ordinante.
La prima la presuppone implicitamente senza verificarla.
La seconda la marginalizza.
Un modello fondato sull’integrazione verificabile assume invece il percorso individuale come elemento costitutivo del titolo di permanenza.
Ed è in questo passaggio che il caso spagnolo mostra la sua portata paradigmatica.
Non perché imponga un giudizio sulla scelta del governo spagnolo, ma perché evidenzia la necessità di interrogarsi se le politiche migratorie debbano continuare a fondarsi su meccanismi eccezionali di regolarizzazione oppure su standard giuridici misurabili.
In questa chiave, la critica alla sanatoria non riguarda l’effetto inclusivo che essa può produrre, ma la sua insufficienza come criterio di sistema.
Ed è precisamente tale insufficienza che rende teoricamente preferibile un modello centrato sull’integrazione verificabile.
Non come eccezione.
Ma come regola.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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