Il disegno di legge n. 869/2026 introduce, tra le sue direttrici di intervento, un sistema di monitoraggio del fenomeno migratorio fondato su rilevazioni statistiche aggregate, affidate in larga parte alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Si tratta di una scelta coerente con la logica amministrativa tradizionale: misurare il sistema per governarlo. Tuttavia, proprio questa impostazione rivela un limite strutturale. Il diritto dell’immigrazione non è solo gestione di flussi; è, prima ancora, gestione di posizioni individuali.
Il monitoraggio statistico è necessario, ma non è sufficiente. Esso consente di comprendere l’andamento complessivo del sistema, ma non incide sulla qualità delle decisioni nei singoli procedimenti. E il problema centrale, oggi, non è tanto la quantità delle domande o dei provvedimenti, quanto la coerenza e la prevedibilità delle decisioni individuali.
Il DDL, nel prevedere sistemi di monitoraggio, non supera questa impostazione. Rimane ancorato a una logica aggregata, in cui il dato statistico orienta le politiche, ma non struttura la decisione giuridica. È una visione parziale. Perché il punto critico del sistema è esattamente opposto: l’assenza di una tracciabilità giuridica del percorso individuale dello straniero.
Se si vuole intervenire in modo efficace, occorre affiancare al monitoraggio statistico un monitoraggio individuale. Non come attività meramente amministrativa, ma come strumento giuridico integrato nel procedimento.
La proposta è, in questo senso, precisa: istituire un fascicolo individuale del percorso integrativo, gestibile dalle Sezioni specializzate e, in particolare, dalle Sezioni stralcio previste dal DDL per la definizione dei procedimenti pendenti.
Questo fascicolo non sarebbe un archivio documentale in senso tradizionale. Sarebbe un dispositivo dinamico, capace di registrare nel tempo gli elementi rilevanti del percorso dello straniero: attività lavorativa, posizione contributiva, competenze linguistiche, relazioni familiari, stabilità abitativa, eventuali criticità.
Oggi, questi elementi esistono, ma sono dispersi. Emergono nei singoli procedimenti in modo frammentario, spesso ricostruiti ex post sulla base di documentazione prodotta dalla difesa. Il risultato è una valutazione discontinua, che non tiene conto della traiettoria complessiva del soggetto.
Il fascicolo integrativo consente di superare questa frammentazione. Introduce continuità nella valutazione, rendendo il percorso individuale progressivamente visibile e giuridicamente rilevante.
Le Sezioni stralcio, in questo quadro, possono assumere un ruolo centrale. Non solo come strumenti di smaltimento dell’arretrato, ma come luoghi di ricostruzione e verifica del percorso integrativo. La loro funzione potrebbe essere ridefinita in senso evolutivo: non più solo decisione su singoli atti, ma gestione di posizioni giuridiche nel tempo.
Questo approccio presenta un vantaggio evidente. Consente di collegare la fase amministrativa e quella giurisdizionale attraverso un unico filo conduttore: la tracciabilità del percorso. Il giudice non si troverebbe più a valutare una fotografia statica, ma una sequenza documentata di comportamenti.
In termini sistemici, il fascicolo integrativo realizza un passaggio fondamentale: dalla discrezionalità episodica alla valutazione progressiva. Ogni elemento acquisito entra a far parte di un quadro coerente, riducendo l’incertezza e aumentando la prevedibilità delle decisioni.
Naturalmente, un sistema di questo tipo richiede garanzie precise. La tracciabilità non può tradursi in un controllo invasivo o sproporzionato. Deve essere costruita nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare tutelata dall’articolo 8 CEDU. Ma proprio questo parametro offre la chiave di legittimazione: il bilanciamento tra interesse pubblico e diritti individuali può essere tanto più proporzionato quanto più è fondato su dati concreti e verificabili.
Il fascicolo integrativo, dunque, non è uno strumento di controllo, ma di razionalizzazione. Non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma organizza quelli già esistenti in una forma coerente.
In questo contesto, il collegamento con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione è immediato. Senza una tracciabilità del percorso, l’integrazione resta un concetto astratto. Con un fascicolo individuale, diventa un dato giuridico progressivamente verificabile.
Questo consente di superare una delle principali criticità del sistema attuale: la valutazione “a salti”, in cui momenti diversi della vita dello straniero vengono considerati isolatamente, senza una visione d’insieme. Il percorso integrativo, invece, deve essere letto nella sua continuità, premiando le traiettorie positive e intercettando tempestivamente le situazioni di criticità.
Il DDL 869/2026, con l’introduzione delle Sezioni stralcio e con il riferimento al monitoraggio del sistema, contiene già gli elementi per questo sviluppo. Ciò che manca è un’esplicitazione normativa della dimensione individuale del monitoraggio.
Senza questo passaggio, il sistema continuerà a produrre dati sempre più sofisticati sul piano statistico, ma decisioni ancora disomogenee sul piano concreto. Con l’introduzione del fascicolo integrativo, si può invece costruire un modello in cui ogni decisione si fonda su un percorso tracciato, verificabile e condiviso.
La verità, ancora una volta, è semplice: non si governa ciò che non si misura. Ma, nel diritto dell’immigrazione, non basta misurare i flussi. Occorre misurare i percorsi.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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