Abstract
L’articolo analizza una recente pronuncia del Tribunale di Bologna in materia di protezione complementare, evidenziandone la rilevanza nel quadro teorico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” e nel confronto con il concetto emergente di remigrazione. La decisione consente di chiarire come la protezione complementare non rappresenti una deroga al sistema, bensì uno strumento strutturale di regolazione giuridica del fenomeno migratorio fondato sull’integrazione effettiva.
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 24 aprile 2026, resa nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 591/2025, si colloca in una linea giurisprudenziale ormai consolidata che riconosce alla protezione complementare una funzione centrale nel sistema del diritto dell’immigrazione. Il Collegio, in riforma del diniego amministrativo, ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, valorizzando in modo determinante il percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato in Italia .
Il punto di partenza della decisione è la corretta ricostruzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 286/1998, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 130/2020, con particolare riferimento alla tutela della vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU. Il Tribunale ribadisce che il parametro decisivo non è più esclusivamente il rischio di trattamenti inumani o degradanti, ma il radicamento della persona nel contesto sociale italiano, inteso come insieme di relazioni lavorative, abitative e personali .
È qui che emerge il primo elemento di connessione con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La protezione complementare, così interpretata, non è una misura residuale o meramente umanitaria, ma uno strumento di selezione giuridica fondato sull’integrazione effettiva. Il Tribunale chiarisce, infatti, che non è richiesto un inserimento irreversibile o totalizzante, ma “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale”, in linea con la giurisprudenza di legittimità .
Questa affermazione ha implicazioni sistemiche rilevanti. Essa introduce una soglia giuridica dell’integrazione che consente di distinguere tra situazioni meritevoli di tutela e situazioni in cui il legame con il territorio nazionale non si è consolidato. In altri termini, la protezione complementare diventa il punto di equilibrio tra permanenza e allontanamento, tra inclusione e rimpatrio.
In questo contesto, il confronto con il concetto di remigrazione si impone con evidenza. La remigrazione, nella sua accezione politico-ideologica, tende a configurare l’allontanamento come soluzione generalizzata o automatica, spesso svincolata da una valutazione individualizzata della posizione dello straniero. Al contrario, la giurisprudenza del Tribunale di Bologna si muove in una direzione opposta: essa impone un bilanciamento concreto e proporzionato tra l’interesse pubblico all’allontanamento e i diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo al principio di proporzionalità.
Il Collegio richiama espressamente la necessità che l’interferenza statale nella vita privata risponda a un “bisogno sociale imperativo”, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo . In assenza di esigenze di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, l’allontanamento risulta sproporzionato quando incide su un percorso di integrazione già avviato e documentato.
Questo passaggio è decisivo perché consente di comprendere la funzione della protezione complementare nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di opporre integrazione e rimpatrio in termini ideologici, ma di costruire un criterio giuridico oggettivo che consenta di decidere quando l’una o l’altra soluzione sia conforme al diritto.
La sentenza evidenzia come il ricorrente avesse maturato un percorso di integrazione significativo, caratterizzato da stabilità lavorativa, reddito documentato e inserimento sociale progressivo. Il Tribunale valorizza tali elementi non in quanto meri indicatori economici, ma come espressione della partecipazione attiva alla comunità di accoglienza . In questa prospettiva, l’integrazione non è riducibile a un fattore produttivo, ma assume una dimensione giuridica autonoma, connessa alla dignità e all’identità personale.
È proprio questa impostazione che consente di superare la logica economicista spesso sottesa alle politiche migratorie contemporanee. La protezione complementare non tutela lo straniero perché utile al sistema economico, ma perché inserito in una rete di relazioni che costituiscono la sua vita privata. Di conseguenza, la perdita del lavoro non comporta automaticamente la perdita del diritto al soggiorno, così come la presenza di un lavoro non è di per sé sufficiente se manca un radicamento complessivo.
In termini sistematici, la decisione del Tribunale di Bologna conferma che la protezione complementare rappresenta il luogo giuridico in cui il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua attuazione concreta. Essa consente di evitare sia l’automatismo espulsivo proprio di alcune declinazioni della remigrazione, sia l’indeterminatezza di modelli puramente inclusivi privi di criteri selettivi.
La funzione della protezione complementare è, dunque, duplice. Da un lato, essa garantisce la permanenza di chi ha effettivamente intrapreso un percorso di integrazione, tutelando i diritti fondamentali della persona. Dall’altro lato, essa delimita implicitamente l’ambito di applicazione della ReImmigrazione, individuando i casi in cui l’assenza di integrazione rende legittimo l’allontanamento.
In conclusione, la pronuncia in esame dimostra come la protezione complementare non sia un istituto marginale, ma un elemento strutturale del sistema. Essa costituisce il punto di intersezione tra diritto interno, diritto europeo e dinamiche sociali, offrendo una risposta giuridicamente fondata alla tensione tra integrazione e controllo dei flussi migratori. In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova nella giurisprudenza del Tribunale un terreno di applicazione concreto, capace di tradurre in criteri operativi una questione che troppo spesso viene affrontata in termini meramente ideologici.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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