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  • Protezione complementare, remigrazione e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la funzione sistemica della giurisprudenza del Tribunale di Bologna (sentenza 24 aprile 2026, R.G. 591/2025)

    Abstract
    L’articolo analizza una recente pronuncia del Tribunale di Bologna in materia di protezione complementare, evidenziandone la rilevanza nel quadro teorico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” e nel confronto con il concetto emergente di remigrazione. La decisione consente di chiarire come la protezione complementare non rappresenti una deroga al sistema, bensì uno strumento strutturale di regolazione giuridica del fenomeno migratorio fondato sull’integrazione effettiva.

    La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 24 aprile 2026, resa nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 591/2025, si colloca in una linea giurisprudenziale ormai consolidata che riconosce alla protezione complementare una funzione centrale nel sistema del diritto dell’immigrazione. Il Collegio, in riforma del diniego amministrativo, ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, valorizzando in modo determinante il percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato in Italia .

    Il punto di partenza della decisione è la corretta ricostruzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 286/1998, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 130/2020, con particolare riferimento alla tutela della vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU. Il Tribunale ribadisce che il parametro decisivo non è più esclusivamente il rischio di trattamenti inumani o degradanti, ma il radicamento della persona nel contesto sociale italiano, inteso come insieme di relazioni lavorative, abitative e personali .

    È qui che emerge il primo elemento di connessione con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La protezione complementare, così interpretata, non è una misura residuale o meramente umanitaria, ma uno strumento di selezione giuridica fondato sull’integrazione effettiva. Il Tribunale chiarisce, infatti, che non è richiesto un inserimento irreversibile o totalizzante, ma “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale”, in linea con la giurisprudenza di legittimità .

    Questa affermazione ha implicazioni sistemiche rilevanti. Essa introduce una soglia giuridica dell’integrazione che consente di distinguere tra situazioni meritevoli di tutela e situazioni in cui il legame con il territorio nazionale non si è consolidato. In altri termini, la protezione complementare diventa il punto di equilibrio tra permanenza e allontanamento, tra inclusione e rimpatrio.

    In questo contesto, il confronto con il concetto di remigrazione si impone con evidenza. La remigrazione, nella sua accezione politico-ideologica, tende a configurare l’allontanamento come soluzione generalizzata o automatica, spesso svincolata da una valutazione individualizzata della posizione dello straniero. Al contrario, la giurisprudenza del Tribunale di Bologna si muove in una direzione opposta: essa impone un bilanciamento concreto e proporzionato tra l’interesse pubblico all’allontanamento e i diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo al principio di proporzionalità.

    Il Collegio richiama espressamente la necessità che l’interferenza statale nella vita privata risponda a un “bisogno sociale imperativo”, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo . In assenza di esigenze di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, l’allontanamento risulta sproporzionato quando incide su un percorso di integrazione già avviato e documentato.

    Questo passaggio è decisivo perché consente di comprendere la funzione della protezione complementare nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di opporre integrazione e rimpatrio in termini ideologici, ma di costruire un criterio giuridico oggettivo che consenta di decidere quando l’una o l’altra soluzione sia conforme al diritto.

    La sentenza evidenzia come il ricorrente avesse maturato un percorso di integrazione significativo, caratterizzato da stabilità lavorativa, reddito documentato e inserimento sociale progressivo. Il Tribunale valorizza tali elementi non in quanto meri indicatori economici, ma come espressione della partecipazione attiva alla comunità di accoglienza . In questa prospettiva, l’integrazione non è riducibile a un fattore produttivo, ma assume una dimensione giuridica autonoma, connessa alla dignità e all’identità personale.

    È proprio questa impostazione che consente di superare la logica economicista spesso sottesa alle politiche migratorie contemporanee. La protezione complementare non tutela lo straniero perché utile al sistema economico, ma perché inserito in una rete di relazioni che costituiscono la sua vita privata. Di conseguenza, la perdita del lavoro non comporta automaticamente la perdita del diritto al soggiorno, così come la presenza di un lavoro non è di per sé sufficiente se manca un radicamento complessivo.

    In termini sistematici, la decisione del Tribunale di Bologna conferma che la protezione complementare rappresenta il luogo giuridico in cui il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua attuazione concreta. Essa consente di evitare sia l’automatismo espulsivo proprio di alcune declinazioni della remigrazione, sia l’indeterminatezza di modelli puramente inclusivi privi di criteri selettivi.

    La funzione della protezione complementare è, dunque, duplice. Da un lato, essa garantisce la permanenza di chi ha effettivamente intrapreso un percorso di integrazione, tutelando i diritti fondamentali della persona. Dall’altro lato, essa delimita implicitamente l’ambito di applicazione della ReImmigrazione, individuando i casi in cui l’assenza di integrazione rende legittimo l’allontanamento.

    In conclusione, la pronuncia in esame dimostra come la protezione complementare non sia un istituto marginale, ma un elemento strutturale del sistema. Essa costituisce il punto di intersezione tra diritto interno, diritto europeo e dinamiche sociali, offrendo una risposta giuridicamente fondata alla tensione tra integrazione e controllo dei flussi migratori. In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova nella giurisprudenza del Tribunale un terreno di applicazione concreto, capace di tradurre in criteri operativi una questione che troppo spesso viene affrontata in termini meramente ideologici.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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  • Remigrazione è futile. Serve un nuovo paradigma: Integrazione o ReImmigrazione

    Ho scelto con attenzione le parole che accompagnano lo slogan del mio sito. “Remigrazione è futile. Serve un nuovo paradigma: Integrazione o ReImmigrazione” non è una provocazione, né una presa di distanza ideologica da chi propone la “remigrazione” come soluzione.
    Non è nemmeno una critica nel senso polemico del termine.
    Al contrario, vuole essere un invito alla riflessione, rivolto anche a quegli ambienti che in buona fede, e spesso per reazione a un’immigrazione mal gestita, hanno fatto della remigrazione il fulcro del loro approccio.

    Io credo che il problema sia a monte: sta nel modo in cui abbiamo concepito e raccontato l’immigrazione negli ultimi trent’anni. L’abbiamo letta quasi esclusivamente in termini economicisti, come se lo straniero potesse essere accolto solo se “serve” al mercato. Lo abbiamo ridotto a forza lavoro, a numeri da calcolare in base al PIL, ignorando che prima ancora dell’utilità, viene la compatibilità sociale, il senso di appartenenza, la capacità di vivere insieme secondo regole comuni.

    Ed è qui che il concetto di ReImmigrazione si distingue e si propone come nuovo paradigma.
    Non come alternativa alla remigrazione, ma come suo superamento civile, strutturato, regolato.
    Un modello che non respinge per principio, ma che accoglie chi si integra e prevede il ritorno per chi rifiuta di farlo.
    Un modello che non si fonda sull’identità etnica o religiosa, ma sulla volontà di condivisione, sul rispetto della lingua, delle leggi, della convivenza.

    Perché “remigrazione è futile”

    Quando dico che la remigrazione è “futile”, non voglio dire che sia sbagliata nelle intenzioni.
    Molti che la invocano lo fanno mossi da un’esigenza legittima: ristabilire ordine, tutelare la coesione sociale, arginare gli abusi.
    Il punto è che, nella forma in cui viene proposta, non è attuabile. Non tiene conto della realtà giuridica, dei legami familiari e lavorativi creati nel tempo, delle tutele costituzionali e internazionali. Non risolve il problema, lo sposta.

    Per questo la considero futile: perché è una risposta che non regge alla prova dei fatti, e perché rischia di rimanere confinata in un orizzonte di reazione, anziché aprire a una visione di sistema.

    ReImmigrazione: una proposta per chi vuole davvero cambiare

    Il mio invito è semplice, e rivolto a tutti, anche — e forse soprattutto — a chi oggi sostiene la necessità della remigrazione: cambiamo insieme il paradigma.
    Se vogliamo che l’immigrazione diventi finalmente gestibile e sostenibile, dobbiamo costruire regole chiare, basate su responsabilità reciproche, non su automatismi o ideologie.

    Chi si integra, resta.
    Chi non si integra, torna.

    Questo è il cuore del principio di ReImmigrazione. Non è un espediente ideologico, non è una teoria astratta. È una proposta pragmatica, fondata sul rispetto dei diritti, ma anche sulla tutela della comunità nazionale.

    L’integrazione deve tornare ad essere il centro della politica migratoria, non un effetto collaterale.
    Solo così possiamo superare l’approccio economicista, affrontare il nodo culturale, e ricostruire un patto civico tra cittadini italiani e stranieri.

    La remigrazione come unica risposta è sterile.
    La ReImmigrazione, invece, è una visione strutturata, che riconosce la complessità, ma non si arrende al caos.

    È tempo di scegliere.
    Non tra destra e sinistra, non tra chi accoglie tutto e chi espelle tutto.
    Ma tra chi vuole gestire con serietà, e chi si limita a denunciare.
    Io scelgo la responsabilità.

    Integrazione o ReImmigrazione. È da qui che possiamo ricominciare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36