Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta consumando, spesso in modo silenzioso ma non per questo meno rilevante, una battaglia che precede persino il confronto sulle politiche: la battaglia sulle parole. E come sempre accade quando il lessico anticipa la norma, la definizione dei concetti diventa un passaggio decisivo. È in questa prospettiva che va affrontata la crescente confusione tra “ReImmigrazione” e “remigrazione”, termini che nel discorso politico corrente vengono talvolta sovrapposti, quando in realtà rinviano a impostazioni profondamente diverse, per presupposti, finalità e struttura giuridica.
L’equivoco non è neutro. Confondere le due categorie significa alterare il significato di un paradigma e collocarlo in una genealogia teorica che non gli appartiene. Per questo la distinzione non è una questione terminologica marginale, ma una condizione per la stessa intelligibilità del dibattito.
La ReImmigrazione, come paradigma elaborato attorno al nesso “Integrazione o ReImmigrazione”, non nasce come progetto di espulsione identitaria, né come proposta etnica di rimozione di popolazioni percepite come estranee. Nasce, al contrario, come tentativo di riformulare il governo giuridico dell’immigrazione a partire da un criterio che il sistema attuale spesso assume in modo debole o meramente retorico: l’integrazione.
Qui si colloca il punto centrale. Nel paradigma della ReImmigrazione l’integrazione non è uno slogan inclusivo né una formula sociologica vaga. È un criterio ordinatore del rapporto di soggiorno. Il diritto a permanere non è sganciato da un percorso, ma si lega a un processo verificabile di inserimento fondato su lavoro, lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla comunità politica.
Da questa premessa deriva una conseguenza lineare: chi si integra consolida il proprio radicamento; chi rifiuta radicalmente tale percorso o lo rende impossibile pone il tema del ritorno. Ma quel ritorno, nella logica della ReImmigrazione, non è mai pensato come progetto ideologico di omogeneizzazione nazionale. È una conseguenza giuridica del fallimento dell’integrazione.
È esattamente qui che si consuma la frattura rispetto alla nozione di remigrazione emersa in alcuni filoni del dibattito europeo. In quel contesto il termine tende spesso a evocare una logica diversa: il rimpatrio come programma identitario, come ricomposizione etno-demografica, talvolta indipendente dalla condotta individuale o dal livello di integrazione del singolo. L’elemento caratterizzante non è la violazione di un patto di integrazione, ma l’appartenenza stessa a una categoria.
Le due impostazioni non sono varianti dello stesso schema. Sono paradigmi opposti.
La ReImmigrazione si fonda su un criterio comportamentale; la remigrazione, in quella accezione politica, su un criterio identitario. La prima è individualizzata; la seconda tende alla categorizzazione collettiva. La prima opera nel linguaggio della condizionalità giuridica; la seconda spesso in quello della ridefinizione etnica dello spazio politico.
Questo discrimine ha rilievo non solo teorico ma costituzionale.
Un paradigma di ReImmigrazione, ancorato all’integrazione come criterio di permanenza, si colloca infatti in una cornice compatibile con i principi dello Stato di diritto e dialoga con categorie già presenti negli ordinamenti europei: condizionalità del soggiorno, accordi di integrazione, rimpatri volontari assistiti, bilanciamento tra ordine pubblico e vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
Non si tratta di introdurre un corpo estraneo al sistema, ma di radicalizzare una logica già in parte presente, rendendola esplicita e coerente.
Paradossalmente, è proprio questa impostazione a sottrarsi tanto all’immigrazionismo senza condizioni quanto alle semplificazioni identitarie. Da un lato rifiuta l’idea che il soggiorno possa essere completamente sganciato dall’integrazione. Dall’altro rifiuta che il rimpatrio diventi categoria ideologica.
Per questo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” pretende di occupare uno spazio diverso.
Non una teoria dell’espulsione. Non una politica etnica. Ma una teoria della permanenza condizionata.
Ed è proprio perché questo spazio è nuovo che il presidio semantico diventa essenziale. Se il concetto viene assorbito o deformato dentro categorie altrui, il paradigma viene neutralizzato prima ancora di essere discusso.
Ogni innovazione politica passa anche attraverso una lotta per il significato delle parole. Accadde con sovranità, accadde con integrazione, accade oggi con ReImmigrazione.
La posta in gioco, dunque, non è difendere una semplice scelta terminologica. È impedire che un concetto giuridico venga ridotto a caricatura ideologica.
In questo senso la distinzione tra ReImmigrazione e remigrazione non è una precisazione difensiva. È il fondamento stesso di una proposta. Perché, nel diritto come nella politica, le parole non descrivono soltanto il reale. Lo costruiscono.
E chi rinuncia a definire i propri concetti finisce inevitabilmente per farsi definire da quelli altrui.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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