ReImmigrazione non è remigrazione: una distinzione giuridica necessaria

Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco che non è soltanto linguistico, ma teorico, normativo e persino costituzionale. Per questa ragione la distinzione non è accessoria, bensì necessaria.

La ReImmigrazione, nel significato qui proposto e sviluppato come paradigma autonomo, non coincide con un progetto identitario di espulsione collettiva né con una teoria etno-politica della sostituzione demografica. Essa si colloca, al contrario, nel perimetro dello Stato di diritto e assume come proprio presupposto la centralità dell’integrazione come criterio ordinatore delle politiche migratorie. In questa prospettiva il soggiorno non è concepito come una mera permanenza temporale, ma come relazione giuridica fondata su un percorso verificabile di integrazione, costruito attraverso lavoro, conoscenza linguistica, rispetto delle regole e partecipazione sociale.

È su questo terreno che si colloca il significato autentico della formula “Integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di uno slogan, ma di una proposta ordinamentale. La permanenza regolare non viene subordinata a un’appartenenza etnica o culturale, ma alla tenuta di un patto giuridico-sociale. Quando tale patto si realizza, l’integrazione legittima e rafforza il soggiorno. Quando invece tale percorso fallisce radicalmente, o viene rifiutato, si apre il tema del ritorno, non come misura identitaria ma come conseguenza giuridica.

Ed è qui che emerge la distanza dalla remigrazione nel senso politico corrente del termine. In quel lessico, sempre più presente in alcuni ambienti europei, il rimpatrio tende a essere configurato come progetto di riorganizzazione etno-demografica dello spazio nazionale, spesso indipendentemente dalla condotta individuale, dal grado di integrazione o dalla posizione giuridica del singolo. La logica è identitaria. La persona viene assunta come appartenente a una categoria da rimuovere. Il criterio è collettivo.

La logica della ReImmigrazione è opposta. Il criterio è individuale. Non si fonda sull’origine, ma sul rapporto tra integrazione e permanenza. Non opera come misura indiscriminata, ma come esito di una valutazione giuridica. Non presuppone una categoria da espellere, ma un sistema che condiziona il radicamento alla reciprocità tra diritti e doveri.

Questo punto è decisivo anche sul piano tecnico. La ReImmigrazione, così intesa, si muove dentro coordinate coerenti con il diritto costituzionale, con il diritto dell’Unione e con la tradizione europea del bilanciamento tra sovranità, diritti fondamentali e ordine pubblico. Non è estranea, anzi dialoga, con strumenti già esistenti: accordi di integrazione, misure di rimpatrio volontario assistito, valutazioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU, meccanismi di protezione complementare fondati sul radicamento.

In questa lettura, il rimpatrio non è l’opposto dell’integrazione; ne è il possibile rovescio quando l’integrazione non si realizza. Ecco perché la ReImmigrazione non è un paradigma di esclusione, ma un paradigma di condizionalità.

Anzi, si potrebbe sostenere che proprio questa impostazione consenta di superare l’alternativa sterile tra immigrazionismo indiscriminato e pulsioni espulsive. Il sistema attuale oscilla spesso tra questi due poli. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone invece una terza via: non apertura senza condizioni, non rimpatrio come ideologia, ma integrazione come regola e ritorno come conseguenza giuridicamente ordinata.

La distinzione semantica, allora, non è una disputa terminologica. È una linea di confine teorica. Confondere ReImmigrazione e remigrazione significa confondere un modello giuridico con una dottrina identitaria. Significa attribuire alla prima presupposti che non possiede. Ed è per questo che tale distinzione va presidiata.

Ogni paradigma nuovo passa anzitutto dalla precisione delle parole. Nel diritto, nominare male significa spesso pensare male. E pensare male produce cattive politiche.

Per questo chiarire che ReImmigrazione non è remigrazione non è un esercizio difensivo. È l’atto fondativo di una costruzione teorica che rivendica autonomia, coerenza e cittadinanza nel dibattito pubblico.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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