Nel dibattito italiano sull’immigrazione si discute quotidianamente di sbarchi, permessi di soggiorno, cittadinanza, accoglienza, rimpatri e sicurezza. Si parla molto meno, invece, di uno strumento che esiste da oltre quindici anni e che avrebbe dovuto rappresentare uno dei pilastri della politica migratoria italiana: l’Accordo di Integrazione.
Introdotto dall’art. 4-bis del Testo Unico Immigrazione e disciplinato dal DPR n. 179 del 14 settembre 2011, l’Accordo di Integrazione nasce da un principio apparentemente semplice: l’integrazione non è soltanto un diritto, ma anche un percorso caratterizzato da precisi diritti e doveri.
Lo straniero che entra regolarmente in Italia e richiede un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrive infatti un accordo con lo Stato italiano. Attraverso tale accordo si impegna ad acquisire una sufficiente conoscenza della lingua italiana, dei principi fondamentali della Costituzione, dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche e dei principali aspetti della vita civile nel nostro Paese.
Il sistema è costruito attraverso un meccanismo a crediti. Al momento della sottoscrizione vengono attribuiti sedici punti. Nel corso del tempo tali punti possono aumentare o diminuire in relazione ai comportamenti e agli obiettivi raggiunti dal cittadino straniero.
Dal punto di vista teorico si tratta di uno degli strumenti più innovativi mai introdotti nel diritto dell’immigrazione italiano.
Eppure, a distanza di anni, l’Accordo di Integrazione è sostanzialmente scomparso dal dibattito pubblico.
Pochi cittadini italiani ne conoscono l’esistenza. Molti stranieri lo sottoscrivono senza comprenderne appieno il significato. Ancora meno numerose sono le discussioni politiche o accademiche dedicate al suo funzionamento concreto.
La domanda, quindi, è inevitabile.
Perché nessuno parla dell’Accordo di Integrazione?
Una prima risposta potrebbe essere che l’attenzione pubblica si concentra quasi esclusivamente sugli ingressi e sulle procedure amministrative. L’integrazione viene spesso evocata come obiettivo generale, ma raramente viene affrontata come un insieme di obblighi concreti e verificabili.
Eppure l’Italia non rappresenta un caso isolato.
La Francia utilizza il Contrat d’Intégration Républicaine, attraverso il quale lo straniero assume specifici impegni relativi alla lingua e alla conoscenza dei valori della Repubblica.
L’Austria prevede la Integrationsvereinbarung, che collega la permanenza dello straniero al raggiungimento di determinati obiettivi linguistici e formativi.
La Germania ha sviluppato gli Integrationskurse, percorsi obbligatori di lingua e formazione civica che incidono sul rilascio di alcuni titoli di soggiorno.
La Svizzera utilizza accordi di integrazione cantonali e considera l’integrazione uno dei criteri fondamentali per la permanenza stabile e per l’acquisizione di determinati diritti.
Anche i Paesi Bassi hanno introdotto verifiche particolarmente rigorose attraverso il sistema dell’inburgering.
Il confronto internazionale dimostra che l’idea di subordinare la permanenza stabile a un percorso di integrazione non è affatto eccezionale. Al contrario, essa costituisce una tendenza sempre più diffusa nelle principali democrazie occidentali.
La differenza è che molti di questi Paesi hanno progressivamente trasformato tali strumenti in elementi centrali delle proprie politiche migratorie.
In Italia, invece, l’Accordo di Integrazione è rimasto spesso confinato a una dimensione prevalentemente burocratica.
Dal punto di vista del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, proprio qui si colloca il nodo fondamentale della questione.
L’integrazione non può essere ridotta a una semplice dichiarazione di principio. Deve poter essere misurata, verificata e valutata attraverso criteri chiari e trasparenti.
L’Accordo di Integrazione offre già una base normativa da cui partire.
Non sarebbe quindi necessario inventare un nuovo sistema. Sarebbe invece opportuno rendere effettivo uno strumento che l’ordinamento italiano possiede già.
Lavoro, conoscenza della lingua italiana, rispetto delle regole e partecipazione alla vita della comunità rappresentano i pilastri fondamentali di qualsiasi percorso di integrazione autentica.
Se questi obiettivi vengono raggiunti, la permanenza dello straniero trova una giustificazione sempre più forte.
Se invece il percorso di integrazione fallisce in modo grave e permanente, l’ordinamento dovrebbe essere in grado di prenderne atto e di adottare le conseguenze previste dalla legge.
In questa prospettiva il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non rappresenta una rottura rispetto all’attuale sistema giuridico. Al contrario, potrebbe essere interpretato come una sua evoluzione coerente.
L’Accordo di Integrazione esiste già.
La vera domanda è se l’Italia abbia la volontà politica e amministrativa di trasformarlo da semplice formalità burocratica a strumento centrale delle proprie politiche migratorie.
Forse il problema non è che manca una politica dell’integrazione.
Forse il problema è che nessuno parla dello strumento che dovrebbe realizzarla.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID:
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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