Il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 7 maggio 2026 nel procedimento R.G. n. 12609/2024 costituisce uno dei più significativi interventi giurisprudenziali successivi alle modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 20 del 2023, convertito dalla Legge n. 50 del 2023, in materia di protezione complementare.
La decisione affronta infatti il tema della tutela della vita privata e familiare dello straniero dopo la riforma del 2023 e offre una ricostruzione articolata del rapporto tra art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto di asilo costituzionale.
Il Collegio parte dalla constatazione che il legislatore del 2023 ha eliminato dal testo dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione i riferimenti espressi alla vita privata e familiare introdotti nel 2020. Tuttavia, secondo il Tribunale, tale intervento normativo non ha determinato la scomparsa della tutela collegata al radicamento sociale dello straniero. Il fondamento della protezione continua infatti a rinvenirsi negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dagli artt. 19 e 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.
Particolarmente rilevante appare il richiamo operato dal Tribunale alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e, in particolare, alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 9 settembre 2021, che aveva individuato nella valutazione comparativa tra la situazione esistente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia il criterio fondamentale per verificare la sussistenza della vulnerabilità. Ancora più significativa è la valorizzazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 29593 del 10 novembre 2025, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., nella quale viene affermato che la riforma del 2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare quale espressione degli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato italiano.
Il provvedimento assume interesse anche perché conferma una lettura della protezione complementare che attribuisce un ruolo centrale al concetto di integrazione. Il Tribunale precisa che l’integrazione non può essere ridotta alla sola esistenza di un rapporto di lavoro, ma deve essere valutata nel quadro complessivo della vita privata della persona. Nello stesso tempo, però, il lavoro continua a rappresentare uno degli indicatori più significativi dell’effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano. Non si tratta di una valutazione astratta o meramente dichiarata, bensì dell’accertamento di elementi concreti e verificabili che dimostrino la costruzione di una stabile dimensione esistenziale sul territorio nazionale.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva dimostrato una permanenza in Italia iniziata nel 2022, una costante attività lavorativa nel settore dell’edilizia e una progressiva crescita dei redditi percepiti. Il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze fossero idonee a dimostrare l’esistenza di un effettivo radicamento sociale e di una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell’art. 8 CEDU. L’allontanamento verso il Paese di origine avrebbe pertanto determinato una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona.
La decisione presenta particolare interesse anche in una prospettiva più ampia. Essa conferma infatti che il sistema della protezione complementare continua a fondarsi su una logica di responsabilità reciproca tra individuo e comunità di accoglienza. La permanenza sul territorio nazionale non viene considerata di per sé sufficiente per ottenere tutela, ma richiede la dimostrazione di un percorso concreto di inserimento sociale. Il decreto valorizza elementi quali la continuità lavorativa, la partecipazione alla vita della comunità, la stabilità delle relazioni sociali e la capacità di costruire una prospettiva esistenziale coerente con i valori dell’ordinamento.
Da questo punto di vista, il provvedimento del Tribunale di Bologna offre uno spunto di riflessione che va oltre il singolo caso. La protezione complementare continua ad essere uno strumento di tutela dei diritti fondamentali, ma il suo riconoscimento viene strettamente collegato alla verifica dell’effettivo percorso di integrazione compiuto dalla persona. Non è la mera presenza sul territorio a risultare decisiva, bensì la capacità di trasformare tale presenza in una reale appartenenza sociale.
Il decreto del 7 maggio 2026 rappresenta dunque un’importante conferma dell’orientamento secondo cui integrazione e tutela della vita privata costituiscono ancora oggi elementi centrali nell’applicazione dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. In un contesto normativo profondamente modificato dal Decreto Cutro, il Tribunale di Bologna riafferma che il diritto alla protezione complementare continua a trovare fondamento nel bilanciamento tra l’interesse dello Stato al controllo dell’immigrazione e la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, tra i quali assume un ruolo essenziale la tutela del percorso di integrazione concretamente realizzato sul territorio nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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