Ogni volta che in Italia si parla di Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), il dibattito pubblico assume toni particolarmente accesi. Le discussioni si concentrano spesso sull’opportunità della loro esistenza, sulla loro compatibilità con i diritti fondamentali o sulla necessità di aumentarne o ridurne il numero.
Eppure, osservando ciò che accade al di fuori dei confini nazionali, emerge un dato difficilmente contestabile: l’Italia non rappresenta un’eccezione. Al contrario, il trattenimento amministrativo degli immigrati destinatari di provvedimenti di allontanamento costituisce una componente presente nella quasi totalità delle democrazie occidentali.
La Francia dispone da anni dei Centres de Rétention Administrative (CRA), utilizzati per trattenere gli stranieri in attesa di espulsione. La Spagna utilizza i Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Il Regno Unito gestisce gli Immigration Removal Centres (IRC). La Germania dispone di strutture di trattenimento amministrativo organizzate a livello dei singoli Länder. I Paesi Bassi, il Belgio, il Canada e l’Australia utilizzano strumenti analoghi.
Negli Stati Uniti il sistema raggiunge dimensioni ancora maggiori. L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) gestisce una vasta rete di centri destinati agli immigrati irregolari in attesa di rimpatrio.
Di fronte a questo quadro appare quindi legittimo porsi una domanda.
Perché in Italia continuiamo a discutere dell’esistenza dei CPR mentre gran parte del mondo occidentale li utilizza da decenni?
Probabilmente perché il dibattito nazionale tende spesso a concentrarsi sullo strumento anziché sulla funzione.
Un CPR non nasce per punire. Non è un carcere e non costituisce una sanzione penale. Si tratta di una struttura destinata a garantire l’esecuzione di un provvedimento amministrativo già adottato dall’autorità competente.
Questa distinzione è fondamentale.
Nel diritto penale la privazione della libertà personale rappresenta la conseguenza di un reato. Nel trattenimento amministrativo, invece, la limitazione della libertà è finalizzata a consentire l’identificazione dello straniero e l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento che non può essere immediatamente attuato.
La vera differenza tra l’Italia e molti altri Paesi non riguarda quindi l’esistenza delle strutture di trattenimento, ma il modo in cui esse vengono inserite all’interno del sistema migratorio complessivo.
In Francia, nel Regno Unito o negli Stati Uniti, i centri di trattenimento sono parte di una filiera organizzativa che comprende controlli, identificazione, trattenimento ed esecuzione del rimpatrio. Essi operano in stretta connessione con corpi specializzati che si occupano esclusivamente dell’immigrazione e dell’esecuzione delle decisioni amministrative.
In Italia, invece, il sistema presenta caratteristiche differenti. Gli Uffici Immigrazione delle Questure sono chiamati contemporaneamente a gestire una enorme quantità di attività amministrative e a contribuire all’attuazione delle misure di allontanamento. Questa sovrapposizione di funzioni finisce inevitabilmente per incidere sull’efficienza complessiva del sistema.
Il confronto internazionale suggerisce quindi che il vero tema non sia il CPR in sé.
La questione centrale riguarda piuttosto la capacità dello Stato di dare effettiva attuazione alle decisioni adottate dalle proprie istituzioni.
Dal punto di vista del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questa riflessione assume un significato ancora più profondo.
Il CPR non rappresenta il cuore del sistema e non deve essere interpretato come uno strumento punitivo. Al contrario, esso costituisce l’ultimo anello di una catena molto più ampia.
Il centro del sistema è l’integrazione.
Una politica migratoria efficace dovrebbe avere come obiettivo principale la costruzione di percorsi di integrazione fondati sul lavoro, sulla conoscenza della lingua, sul rispetto delle regole e sulla partecipazione alla vita della comunità nazionale.
Quando questo percorso ha successo, la permanenza dello straniero trova una giustificazione sempre più forte.
Quando invece il processo di integrazione fallisce in modo grave e permanente, oppure vengono meno i presupposti giuridici della permanenza, entra in gioco la fase della ReImmigrazione.
In questa prospettiva il CPR non è una punizione per chi non si integra. È la conseguenza amministrativa di una decisione già adottata dall’autorità competente. È lo strumento attraverso il quale lo Stato rende effettivo un provvedimento di allontanamento.
Per questo motivo la domanda corretta non è se i CPR debbano esistere. Quasi tutte le principali democrazie occidentali hanno già risposto a questa domanda da molti anni.
La vera questione è un’altra.
L’Italia dispone di un sistema sufficientemente organizzato per garantire che l’integrazione sia premiata e che le decisioni di ReImmigrazione possano essere effettivamente eseguite?
È su questo terreno che probabilmente si giocherà una parte importante del dibattito migratorio dei prossimi anni.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID:
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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