Con il decreto emesso il 6 maggio 2026 nel procedimento R.G. n. 11694/2024, il Tribunale di Firenze offre un ulteriore e significativo contributo all’interpretazione della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 20 del 2023, convertito dalla Legge n. 50 del 2023. La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento ormai consolidato che continua a riconoscere la piena rilevanza dell’integrazione sociale e lavorativa e della tutela della vita privata anche nel nuovo quadro normativo delineato dal legislatore.
Il Collegio affronta preliminarmente la questione relativa all’impatto della riforma del 2023 sull’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, richiamando ampiamente la sentenza della Corte di Cassazione n. 29593 del 2025, pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Venezia. Il decreto ribadisce che l’eliminazione dei riferimenti espressi alla vita privata e familiare dal testo dell’art. 19 non ha comportato il venir meno della tutela collegata agli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato italiano. La protezione complementare continua pertanto a poter essere riconosciuta quando l’allontanamento dello straniero determinerebbe una lesione sproporzionata della sua vita privata o familiare realizzata sul territorio nazionale.
Particolarmente interessante è il modo in cui il Tribunale individua gli elementi idonei a dimostrare il radicamento del ricorrente. Non viene valorizzato un singolo fattore isolatamente considerato, ma un insieme di circostanze che, valutate nel loro complesso, dimostrano l’esistenza di una stabile integrazione nel tessuto sociale italiano.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva frequentato un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, aveva conseguito la patente italiana ed aveva sviluppato un percorso lavorativo caratterizzato da continuità e progressiva stabilizzazione. Dopo una prima esperienza lavorativa, era stato assunto con contratto trasformato a tempo indeterminato e aveva dimostrato una crescita costante dei redditi percepiti nel corso degli anni.
Il Tribunale attribuisce particolare rilievo all’autonomia economica raggiunta dal ricorrente, alla sua identità professionale e alla rete di relazioni sociali costruita durante la permanenza in Italia. Tali elementi vengono considerati manifestazioni concrete di una vita privata ormai consolidata e meritevole di tutela ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.
Di particolare interesse risulta il richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il decreto ricorda come il concetto di vita privata non possa essere limitato alla sola sfera familiare, ma comprenda il diritto allo sviluppo della personalità, il diritto all’identità sociale, la stabilità dei riferimenti personali all’interno di una determinata comunità e l’insieme delle relazioni sviluppate nel corso dell’attività lavorativa. La vita lavorativa viene infatti individuata come uno dei principali contesti nei quali la persona costruisce relazioni significative con il mondo esterno e sviluppa la propria identità sociale.
Uno dei passaggi più significativi della decisione è rappresentato dall’affermazione secondo cui la capacità dimostrata dal ricorrente di cogliere le opportunità di inserimento e di integrazione offerte dal contesto italiano costituisce un elemento decisivo nella valutazione della domanda. Il Tribunale sottolinea infatti che il percorso realizzato attraverso il lavoro, la formazione professionale e la costruzione di relazioni sociali dimostra l’esistenza di un radicamento effettivo la cui interruzione comporterebbe una grave compromissione del diritto al rispetto della vita privata.
La decisione assume particolare rilevanza anche perché evidenzia il ruolo della responsabilità individuale nel processo di integrazione. Il ricorrente non viene tutelato per il semplice fatto di trovarsi in Italia da alcuni anni, ma perché ha concretamente dimostrato di aver costruito un progetto di vita fondato sul lavoro regolare, sull’autonomia economica e sulla partecipazione alla vita sociale della comunità di accoglienza.
Il decreto del Tribunale di Firenze conferma dunque che la protezione complementare continua a rappresentare uno strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona, ma allo stesso tempo evidenzia come il percorso di integrazione assuma un ruolo centrale nella valutazione giudiziale. L’integrazione non viene considerata un concetto astratto o meramente dichiarato, bensì una realtà concreta che deve emergere da comportamenti verificabili e da un effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo italiano.
La pronuncia del 6 maggio 2026 si colloca pertanto tra quelle decisioni che confermano come, anche dopo il Decreto Cutro, la tutela della vita privata continui a rappresentare uno dei pilastri fondamentali della protezione complementare. Laddove il cittadino straniero abbia dimostrato di aver costruito una reale appartenenza sociale attraverso il lavoro, la formazione, le relazioni e l’autonomia personale, il rimpatrio può trasformarsi in una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali che l’ordinamento è chiamato a proteggere.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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