Accordi di integrazione in Europa: cosa funziona e cosa manca in Italia

Quando si parla di immigrazione, il termine “integrazione” viene utilizzato con grande frequenza. Politici, amministratori, studiosi e operatori del settore richiamano costantemente la necessità di favorire percorsi di integrazione efficaci. Molto più raramente, però, si affronta una questione fondamentale: come viene concretamente misurata l’integrazione?

La risposta a questa domanda varia da Paese a Paese, ma un dato appare evidente. In gran parte dell’Europa l’integrazione non viene considerata soltanto un obiettivo astratto. Essa è sempre più spesso collegata a obblighi specifici, verifiche concrete e percorsi formalizzati che coinvolgono direttamente lo straniero.

L’Italia non rappresenta un’eccezione. Il nostro ordinamento prevede infatti l’Accordo di Integrazione, introdotto dall’art. 4-bis del Testo Unico Immigrazione e disciplinato dal DPR n. 179 del 2011.

Si tratta di uno strumento spesso dimenticato nel dibattito pubblico, ma che presenta caratteristiche particolarmente interessanti. Lo straniero che richiede un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrive un accordo con lo Stato italiano impegnandosi ad acquisire una conoscenza adeguata della lingua italiana, dei principi fondamentali della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Il sistema è costruito attraverso un meccanismo a crediti che prevede l’attribuzione iniziale di sedici punti, suscettibili di incremento o decurtazione in relazione ai risultati conseguiti e ai comportamenti tenuti.

Osservando ciò che accade negli altri Paesi europei emerge come l’Italia non sia affatto isolata.

In Francia opera il Contrat d’Intégration Républicaine, attraverso il quale lo straniero assume specifici impegni relativi alla conoscenza della lingua francese e dei valori fondamentali della Repubblica. L’integrazione viene espressamente concepita come un percorso che richiede una partecipazione attiva da parte dell’interessato.

L’Austria utilizza la Integrationsvereinbarung, una vera e propria convenzione di integrazione che collega il mantenimento di determinati diritti al raggiungimento di obiettivi linguistici e formativi.

In Germania gli Integrationskurse rappresentano uno strumento centrale delle politiche migratorie. Attraverso corsi di lingua e formazione civica, lo Stato tedesco cerca di favorire una partecipazione effettiva alla vita sociale e istituzionale del Paese.

La Svizzera si spinge ancora oltre. In diversi Cantoni vengono utilizzati accordi di integrazione che consentono alle autorità di valutare concretamente aspetti quali la conoscenza della lingua, l’inserimento professionale e il rispetto dell’ordinamento giuridico.

Anche i Paesi Bassi hanno sviluppato un sistema particolarmente rigoroso fondato sull’inburgering, che prevede esami linguistici e verifiche delle conoscenze civiche.

Il confronto europeo dimostra quindi che l’idea di collegare la permanenza dello straniero a un percorso di integrazione non è affatto eccezionale. Al contrario, si tratta di una tendenza sempre più diffusa.

Perché allora l’Italia continua a manifestare difficoltà proprio sul terreno dell’integrazione?

Probabilmente perché il problema non riguarda tanto l’assenza di strumenti normativi, quanto la loro effettiva applicazione.

L’Accordo di Integrazione italiano esiste da oltre un decennio. Tuttavia esso è rimasto in larga misura confinato a una dimensione burocratica e amministrativa. Raramente viene percepito come uno strumento centrale della politica migratoria. Ancora più raramente viene presentato all’opinione pubblica come il principale meccanismo attraverso il quale misurare il successo o il fallimento dei percorsi di integrazione.

Dal punto di vista del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, proprio qui emerge il nodo centrale della questione.

L’integrazione non può essere ridotta a uno slogan o a un auspicio. Deve poter essere verificata attraverso criteri oggettivi e trasparenti.

Lavoro, conoscenza della lingua italiana, rispetto delle regole e partecipazione alla vita della comunità rappresentano elementi che possono essere concretamente accertati e valutati.

In questo senso l’Accordo di Integrazione potrebbe costituire il punto di partenza di una riforma più ampia.

Non sarebbe necessario inventare nuovi strumenti. L’ordinamento italiano dispone già di una base normativa che potrebbe essere rafforzata e resa maggiormente effettiva.

L’esperienza di Francia, Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi dimostra che l’integrazione può essere oggetto di verifiche concrete senza rinunciare ai principi dello Stato di diritto.

La vera domanda, quindi, non è se l’integrazione debba essere richiesta.

La domanda è se l’Italia intenda finalmente prendere sul serio lo strumento che ha già introdotto oltre dieci anni fa.

Forse ciò che manca non è una legge sull’integrazione.

Forse manca la volontà di fare dell’integrazione il vero criterio sul quale costruire le future politiche migratorie.

Avv. Fabio Loscerbo

Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

ORCID:
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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