Abstract
Il contributo analizza il decreto del Tribunale di Venezia del 2 aprile 2026 (R.G. 3001/2024) in materia di protezione complementare, evidenziandone la rilevanza sistemica nel quadro normativo successivo al D.L. n. 20/2023. La pronuncia conferma la persistente centralità della tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e attribuisce al giudice un ruolo determinante nella definizione dei criteri di bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico all’allontanamento. L’articolo propone una lettura della decisione alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, individuando nella protezione complementare uno strumento di selezione giuridica fondato sull’integrazione effettiva e contrapponendolo alle logiche generalizzanti della remigrazione.
Nel panorama attuale del diritto dell’immigrazione, il decreto del Tribunale di Venezia del 2 aprile 2026, reso nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 3001/2024, rappresenta un passaggio di particolare rilievo nella ricostruzione della protezione complementare quale istituto centrale e non residuale del sistema. La decisione, intervenuta a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, affronta in modo diretto il tema della tutela della vita privata e familiare dello straniero nel quadro normativo successivo al decreto-legge n. 20/2023 .
Il primo elemento che emerge con chiarezza è la riaffermazione della continuità sistemica tra la disciplina previgente e quella attuale. Il Tribunale afferma espressamente che le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20/2023 non hanno inciso sul nucleo essenziale della tutela, che continua a fondarsi sugli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo . Questo passaggio è decisivo perché smentisce letture riduttive dell’intervento legislativo, chiarendo che la protezione complementare conserva una funzione di garanzia dei diritti fondamentali.
La pronuncia si inserisce, dunque, in una linea interpretativa che restituisce centralità al giudice nella definizione concreta dei criteri di bilanciamento. Il Collegio evidenzia come, a seguito della riforma, sia proprio la “mediazione giudiziale” a costituire il luogo di elaborazione dei parametri applicativi dell’articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione . In altri termini, il legislatore ha rinunciato a una tipizzazione rigida, rimettendo al giudice la valutazione del caso concreto secondo il principio di proporzionalità.
È in questa prospettiva che il decreto assume un valore paradigmatico rispetto alla teoria “Integrazione o ReImmigrazione”. La protezione complementare viene ricostruita come strumento giuridico di selezione fondato sull’integrazione effettiva, intesa non come risultato compiuto, ma come processo in atto. Il Tribunale chiarisce che è sufficiente un principio di integrazione, purché desumibile da elementi “chiari, precisi e concordanti”, escludendo la necessità di un radicamento definitivo o irreversibile .
Questa impostazione ha conseguenze rilevanti sul piano sistemico. Essa consente di superare tanto l’approccio meramente formalistico quanto quello economicista. Il lavoro, infatti, non viene considerato come fine, ma come mezzo attraverso cui si realizza l’inserimento nella comunità. Il decreto lo afferma in modo esplicito, osservando che l’attività lavorativa rappresenta uno strumento per il consolidamento dell’integrazione e per la partecipazione alla vita sociale .
Il caso concreto esaminato dal Tribunale di Venezia è emblematico. Il ricorrente, pur provenendo da un Paese qualificato come sicuro e pur avendo inizialmente presentato una domanda ritenuta manifestamente infondata, ha dimostrato nel corso del giudizio un percorso di integrazione significativo. Il Collegio valorizza una pluralità di elementi: l’attività lavorativa stabile, la disponibilità di un alloggio, l’inserimento in contesti associativi, la partecipazione a corsi di lingua, nonché il contributo alla collettività attraverso attività solidaristiche .
La decisione chiarisce, in modo particolarmente incisivo, che l’integrazione non è riducibile a un dato economico, ma si articola in una dimensione complessa che comprende relazioni sociali, rispetto delle regole e partecipazione alla comunità. In questo senso, la protezione complementare si configura come tutela della persona nella sua interezza, in coerenza con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Il confronto con il concetto di remigrazione consente di cogliere ulteriormente la portata della pronuncia. Se la remigrazione tende a configurare l’allontanamento come soluzione generalizzata, la giurisprudenza veneziana ribadisce la necessità di una valutazione individualizzata e proporzionata. L’allontanamento diventa illegittimo quando interrompe un percorso di integrazione che consente allo straniero di realizzare la propria personalità nel contesto sociale italiano .
Il decreto richiama espressamente il criterio della comparazione tra la situazione attuale in Italia e quella nel Paese di origine, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Tale comparazione non è statica, ma dinamica: il peso delle condizioni nel Paese di origine diminuisce all’aumentare del livello di integrazione in Italia, e viceversa . Si tratta di un meccanismo che consente di calibrare la tutela in modo flessibile, evitando automatismi e rigidità.
In questo quadro, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova una conferma applicativa di particolare rilievo. La protezione complementare opera come criterio di inclusione per chi dimostra un’effettiva integrazione, mentre delimita implicitamente l’ambito di applicazione della ReImmigrazione nei casi in cui tale integrazione non sia presente. Non si tratta, dunque, di una contrapposizione ideologica, ma di una distinzione giuridica fondata su parametri verificabili.
Un ulteriore elemento di interesse riguarda il riconoscimento della legittimità della rinuncia alle forme di protezione maggiore. Il Tribunale afferma che tale rinuncia è pienamente valida e coerente con il principio dell’interesse concreto della parte . Questo passaggio apre a una gestione più consapevole e strategica del contenzioso, in cui la protezione complementare può essere individuata come obiettivo principale sin dall’inizio.
In conclusione, il decreto del Tribunale di Venezia conferma che la protezione complementare costituisce oggi il fulcro del sistema di tutela dei diritti fondamentali dello straniero, ponendosi come punto di equilibrio tra esigenze di controllo e principi costituzionali. In tale contesto, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non si configura come una costruzione teorica astratta, ma come una chiave interpretativa già operante nel diritto vivente.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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