Il disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale del 2026 interviene in modo esteso su procedure, trattenimento, protezione complementare e gestione dei flussi. Tuttavia, proprio nel momento in cui introduce il tema delle “misure obbligatorie di integrazione”, omette ogni riferimento all’unico istituto già esistente nell’ordinamento italiano che, almeno in teoria, è costruito per misurare l’integrazione: l’Accordo di integrazione.
Questa omissione non è neutra. È un vuoto normativo rilevante. Perché il legislatore introduce una nuova categoria senza valorizzare lo strumento che potrebbe darle immediata operatività.
L’Accordo di integrazione, disciplinato dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rappresenta già oggi un modello di integrazione “condizionata”. Esso prevede un sistema di crediti, obblighi formativi e verifiche periodiche, con una logica che — almeno nelle intenzioni — collega la permanenza sul territorio al rispetto di determinati standard.
Il problema è noto: l’Accordo di integrazione esiste, ma non incide realmente sulla struttura del sistema. È rimasto confinato in una dimensione amministrativa marginale, priva di collegamento effettivo con i titoli di soggiorno e con le decisioni in materia di protezione.
Il DDL 869/2026 offre l’occasione per superare questa marginalità. Ma, così come formulato, non lo fa. Si limita a evocare l’integrazione senza dotarsi di uno strumento operativo.
La proposta, allora, è lineare: inserire espressamente nel testo del DDL un rinvio strutturato all’Accordo di integrazione, trasformandolo da istituto accessorio a meccanismo ordinario di verifica della permanenza condizionata.
Questo passaggio richiede un intervento tecnico puntuale. Non si tratta di creare un nuovo istituto, ma di riordinare e valorizzare quelli esistenti.
In primo luogo, occorre prevedere una disposizione che stabilisca il principio generale: la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato, al di fuori dei casi di protezione internazionale in senso stretto, è subordinata alla verifica progressiva del percorso di integrazione, da attuarsi mediante l’Accordo di integrazione.
Una simile previsione avrebbe un effetto immediato: trasformerebbe l’integrazione da concetto indeterminato a parametro giuridico verificabile, ancorato a un istituto già disciplinato.
In secondo luogo, è necessario collegare l’Accordo di integrazione ai principali titoli di soggiorno. Oggi il sistema è frammentato: il rinnovo dei permessi è fondato su requisiti specifici (lavoro, reddito, ecc.), mentre l’Accordo opera su un piano parallelo. L’inserimento nel DDL dovrebbe prevedere che il livello di adempimento dell’Accordo costituisca elemento rilevante — se non determinante — ai fini del rinnovo e della stabilizzazione del soggiorno.
In terzo luogo, il legislatore dovrebbe coordinare l’Accordo con la protezione complementare. La valutazione della vita privata e familiare, ai sensi dell’articolo 8 CEDU, potrebbe essere integrata da elementi oggettivi derivanti dall’adempimento dell’Accordo. In questo modo, si ridurrebbe quella discrezionalità che oggi caratterizza le decisioni delle Commissioni territoriali.
Infine, occorre intervenire sul contenuto stesso dell’Accordo. Il sistema attuale, basato su crediti formali, ha mostrato limiti evidenti. L’inserimento nel DDL dovrebbe essere accompagnato da una revisione dei criteri di valutazione, orientandoli verso indicatori sostanziali: continuità lavorativa, integrazione linguistica effettiva, rispetto delle regole, partecipazione sociale.
Questo intervento non è solo tecnico. È sistemico. Perché consente di realizzare, in modo coerente, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
L’Accordo di integrazione diventerebbe il luogo giuridico in cui questo paradigma si concretizza. Non più un adempimento formale, ma uno strumento di verifica reale del percorso individuale. Chi adempie dimostra di essere integrato e consolida la propria posizione giuridica. Chi non adempie si colloca, progressivamente, al di fuori del sistema.
È importante chiarire un punto: questa impostazione non introduce automatismi espulsivi né meccanismi punitivi. Introduce, piuttosto, una logica di coerenza. La permanenza non è un dato statico, ma il risultato di un percorso.
Il DDL, nella sua formulazione attuale, riconosce implicitamente questa esigenza quando richiama la necessità di monitoraggio e di uniformità applicativa. Ma senza uno strumento operativo, questo obiettivo resta dichiarato e non realizzato.
L’inserimento dell’Accordo di integrazione nel testo normativo rappresenta, quindi, una scelta di razionalizzazione del sistema. Non si tratta di aggiungere complessità, ma di ridurre la frammentazione.
La verità è che l’ordinamento dispone già degli strumenti per misurare l’integrazione. Ciò che manca è la volontà di utilizzarli in modo sistemico.
Il DDL 869/2026 può colmare questo vuoto. Ma deve farlo esplicitamente. Senza un intervento normativo chiaro, l’Accordo di integrazione resterà un istituto periferico, mentre il sistema continuerà a oscillare tra discrezionalità e formalismo.
Con un inserimento strutturato, può invece diventare il perno di un modello fondato su una regola semplice e trasparente: la permanenza è condizionata, e la condizione è l’integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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