Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, Sentenza del 20 marzo 2026, R.G. 2563/2025 – La protezione complementare come limite alla pericolosità storica: integrazione di lungo periodo, bilanciamento e radicamento quale fondamento della permanenza nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Abstract
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026 affronta uno dei nodi più delicati della protezione complementare: il rapporto tra integrazione e precedenti penali. Il provvedimento afferma che anche in presenza di condotte pregresse penalmente rilevanti, il radicamento sociale e lavorativo di lungo periodo può prevalere, escludendo la pericolosità attuale e imponendo la tutela della vita privata. In tale prospettiva, la decisione rafforza la natura selettiva della protezione complementare e conferma la piena coerenza del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” con il diritto vigente.

La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026, resa nel procedimento R.G. 2563/2025, si distingue per la complessità del bilanciamento operato, in quanto il Collegio è chiamato a valutare un caso nel quale il percorso di integrazione si confronta con la presenza di precedenti penali non trascurabili. Proprio questa tensione consente di cogliere con particolare evidenza la struttura reale della protezione complementare.

Il Tribunale muove da una ricostruzione puntuale del quadro normativo, richiamando la disciplina dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella versione risultante dalla riforma del 2020, applicabile ratione temporis, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato nella tutela della vita privata e familiare il fondamento della protezione complementare. In tale prospettiva, il radicamento viene qualificato come limite al potere di espulsione, superabile solo in presenza di concrete esigenze di sicurezza pubblica.

Nel caso di specie, il Collegio accerta un percorso di integrazione particolarmente significativo sotto il profilo temporale e sostanziale. Il ricorrente risulta presente in Italia da oltre quindici anni, con una continuità lavorativa documentata, una progressiva stabilizzazione economica e un inserimento sociale consolidato. La lunga permanenza sul territorio nazionale si accompagna a una progressiva costruzione di relazioni sociali e professionali, nonché a una sostanziale autonomia abitativa e lavorativa.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale evidenzia come il ricorrente abbia radicato in Italia la propria vita privata attraverso anni di attività lavorativa e relazioni sociali, tali da rendere sproporzionato un eventuale allontanamento . In questa affermazione emerge con chiarezza la centralità del radicamento come criterio decisivo.

Il punto più delicato della decisione riguarda tuttavia la valutazione della pericolosità sociale. Il ricorrente presenta precedenti penali, anche di una certa gravità, ma il Tribunale opera una distinzione netta tra pericolosità storica e pericolosità attuale. Il Collegio osserva che i reati risultano risalenti nel tempo, che le pene sono state in larga parte sospese o oggetto di misure alternative e che, successivamente, il ricorrente ha intrapreso un percorso lavorativo stabile e regolare.

Da tale ricostruzione discende una conclusione di sistema particolarmente significativa: la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa al riconoscimento della protezione complementare, se non si traduce in una concreta e attuale pericolosità sociale. Il bilanciamento deve essere condotto in termini di proporzionalità, tenendo conto del percorso complessivo del ricorrente e della sua evoluzione nel tempo.

Il Tribunale afferma che non emergono elementi sufficienti per ritenere il ricorrente attualmente pericoloso e che, pertanto, il suo allontanamento determinerebbe una compromissione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e familiare . In questo passaggio si coglie il cuore della decisione: il radicamento prevale sulla pericolosità storica quando questa non si traduce in una minaccia attuale.

La sentenza assume quindi un rilievo paradigmatico perché chiarisce che la protezione complementare non è un istituto rigido, ma uno strumento di bilanciamento dinamico. Il diritto alla permanenza viene riconosciuto non in modo automatico, ma sulla base di una valutazione concreta e attuale del percorso individuale.

È in questa prospettiva che la decisione si presta a essere letta alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il sistema giuridico distingue tra chi ha costruito un radicamento tale da rendere sproporzionato l’allontanamento e chi, invece, non ha raggiunto tale livello di integrazione o presenta una pericolosità attuale incompatibile con la permanenza.

La ReImmigrazione, in questa chiave, non è una misura indiscriminata, ma l’esito selettivo di un sistema che valuta caso per caso. Se il radicamento è sufficiente e la pericolosità non è attuale, la permanenza si impone come obbligo giuridico; se tali condizioni non ricorrono, il potere di allontanamento resta pienamente legittimo.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla valorizzazione della dimensione temporale dell’integrazione. Il Tribunale attribuisce un peso determinante alla durata della permanenza e alla continuità del percorso lavorativo, evidenziando come il radicamento si costruisca nel tempo e non possa essere valutato in modo statico.

La sentenza del 20 marzo 2026 contribuisce quindi a definire in modo sempre più chiaro la struttura del diritto dell’immigrazione contemporaneo, fondato su un criterio oggettivo ma flessibile, capace di tenere conto della complessità delle situazioni individuali. La protezione complementare assume una funzione ordinante, consentendo di bilanciare in modo coerente diritti fondamentali e interessi pubblici.

In definitiva, la decisione conferma che la permanenza sul territorio nazionale è il risultato di un percorso di integrazione valutato alla luce della situazione attuale del ricorrente. L’integrazione diventa il presupposto giuridico della permanenza, mentre la ReImmigrazione rappresenta l’esito fisiologico nei casi in cui tale integrazione non sia sufficiente o sia incompatibile con esigenze di sicurezza pubblica. È una lettura che rende esplicita la logica già operativa nel sistema e ne rafforza la coerenza.

Trasparenza delle fonti
La presente analisi si fonda sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 2563/2025, emessa in data 20 marzo 2026, nonché sui riferimenti normativi (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998; art. 8 CEDU) e giurisprudenziali richiamati nel provvedimento. Le citazioni sono riportate testualmente dalla sentenza. La coerenza con il quadro normativo vigente è stata verificata alla data odierna.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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