La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 23 marzo 2026 (R.G. 12530/2024) si inserisce in modo netto e coerente nel solco evolutivo della protezione complementare, offrendo una ricostruzione sistematica che, al di là del caso concreto, assume un rilievo paradigmatico nel contesto del dibattito contemporaneo sul governo giuridico dell’immigrazione.
Il provvedimento si confronta con una questione ormai centrale: comprendere quale sia la reale portata della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 e, soprattutto, quale sia il ruolo dell’integrazione nel bilanciamento tra permanenza sul territorio e potere espulsivo dello Stato.
Il Collegio bolognese affronta il tema con un’impostazione rigorosa, riaffermando anzitutto un principio che oggi appare tutt’altro che scontato: la riforma del 2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero. Al contrario, tale tutela continua a operare quale limite strutturale all’esercizio del potere di allontanamento, in virtù del richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
In questo passaggio si coglie un elemento decisivo. Il legislatore ha inciso sul testo normativo, ma non ha potuto incidere sul sistema delle fonti. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, fondato sull’art. 8 CEDU e sugli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, continua a rappresentare un parametro di giudizio vincolante, che il giudice è tenuto ad applicare anche in assenza di una esplicita previsione legislativa di dettaglio.
La sentenza si muove, dunque, lungo una linea interpretativa che potremmo definire di “continuità costituzionale”, recuperando l’elaborazione giurisprudenziale formatasi prima della riforma del 2020 e valorizzata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. In particolare, viene ribadita la centralità del giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, quale strumento per verificare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione.
Il punto, tuttavia, non è solo tecnico. È strutturale.
Il Tribunale chiarisce che l’integrazione non può essere ridotta a un elemento accessorio o meramente indiziario, ma costituisce un fattore determinante nella valutazione della legittimità dell’allontanamento. Più il radicamento è intenso, più l’espulsione diventa problematica sotto il profilo della lesione dei diritti fondamentali. E questo vale anche quando il percorso di integrazione non è ancora compiuto, purché sia serio, effettivo e chiaramente avviato.
Nel caso concreto, il riconoscimento della protezione complementare si fonda su una pluralità di elementi convergenti: attività lavorativa stabile, progressivo miglioramento reddituale, inserimento abitativo, conoscenza della lingua italiana e costruzione di relazioni sociali. Tutti indici che, nel loro complesso, dimostrano l’esistenza di un radicamento reale e non meramente prospettico, tale da rendere sproporzionato l’allontanamento.
Ma il passaggio più rilevante della decisione è un altro.
Il Collegio afferma, in modo esplicito, che la protezione complementare si collega direttamente al diritto di asilo costituzionale e rappresenta un “surplus” di tutela rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Questa affermazione ha un impatto sistemico evidente. Significa che la protezione complementare non è una concessione discrezionale, né un istituto residuale, ma una forma di attuazione diretta del diritto costituzionale di asilo. E, come tale, non può essere compressa da interpretazioni restrittive o da letture meramente amministrative della normativa.
È proprio in questo spazio che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
La sentenza del Tribunale di Bologna dimostra, in modo plastico, che il sistema giuridico italiano già contiene, al proprio interno, una logica selettiva fondata sull’integrazione. Non si tratta di introdurre un modello estraneo, ma di rendere esplicito e coerente un meccanismo già esistente.
La protezione complementare, così come interpretata dalla giurisprudenza, opera infatti come un criterio di valutazione sostanziale: chi ha costruito una vita privata e sociale in Italia, in termini effettivi e verificabili, non può essere espulso senza violare diritti fondamentali; chi, al contrario, non ha intrapreso alcun percorso di integrazione, non può invocare la medesima tutela.
Il punto critico del sistema attuale non è, dunque, la mancanza di strumenti, ma la loro mancata sistematizzazione.
Oggi l’integrazione emerge in sede giudiziaria, spesso ex post, come elemento di difesa contro un provvedimento espulsivo o un diniego amministrativo. Ciò che manca è una struttura normativa e amministrativa che renda l’integrazione un criterio ex ante, verificabile e misurabile lungo tutto il percorso di soggiorno.
In questa prospettiva, la sentenza del 23 marzo 2026 rappresenta un passaggio significativo perché conferma che il diritto vivente si sta già muovendo in questa direzione. Il giudice non si limita a controllare la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma entra nel merito del percorso individuale dello straniero, valutandone la coerenza, la continuità e la capacità di inserirsi nel tessuto sociale.
È esattamente questo il cuore del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: trasformare un criterio giurisprudenziale in un principio ordinatore del sistema.
Non si tratta di contrapporre accoglienza e rimpatrio, né di adottare modelli ideologici importati da altri contesti. Si tratta, più semplicemente, di prendere atto che il diritto positivo italiano, letto alla luce della Costituzione e della giurisprudenza di legittimità, già distingue tra integrazione effettiva e mancata integrazione, attribuendo a tale distinzione conseguenze giuridiche concrete.
La decisione del Tribunale di Bologna lo afferma con chiarezza: la tutela della vita privata e familiare non è automatica, ma richiede un radicamento reale; al tempo stesso, quando tale radicamento esiste, l’allontanamento diventa incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento.
In altri termini, il sistema funziona già secondo una logica binaria, ma non è ancora consapevole di sé.
Ed è proprio questa inconsapevolezza a generare disfunzioni, incertezza applicativa e contenzioso.
La protezione complementare, in questo quadro, non è un istituto marginale, ma il punto di emersione di una regola più generale: il soggiorno dello straniero non può essere valutato in modo astratto, ma deve essere ancorato al suo concreto livello di integrazione.
La sentenza del 23 marzo 2026 segna, dunque, un ulteriore consolidamento di questa impostazione, offrendo una base solida per una futura evoluzione normativa che renda esplicito ciò che oggi è affidato all’interpretazione giudiziale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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