L’evoluzione della protezione complementare nel sistema italiano continua a rappresentare il punto di maggiore emersione delle tensioni tra logica amministrativa e tutela effettiva dei diritti fondamentali dello straniero. In questo quadro, la sentenza del Tribunale di Venezia del 12 febbraio 2026 (R.G. 17340/2024) si colloca come un precedente di particolare rilievo, non tanto per l’innovatività dei principi enunciati, quanto per la loro applicazione coerente e sistematica rispetto alla funzione reale della protezione speciale nell’ordinamento.
Il caso esaminato dal Collegio veneziano muove da un diniego fondato essenzialmente sull’asserita mancanza di continuità occupazionale e, conseguentemente, sull’assenza di un adeguato radicamento sociale. Tuttavia, la ricostruzione giudiziale ribalta completamente l’impostazione amministrativa, valorizzando un dato che, nella prassi delle Questure, continua ad essere sistematicamente sottovalutato: la valutazione dell’integrazione non può essere atomistica, ma deve essere necessariamente globale, concreta e attuale.
Il passaggio centrale della decisione è inequivoco. Il Tribunale afferma testualmente che “gli elementi offerti in comunicazione siano tali da comprovare il positivo avvio di un percorso di integrazione del ricorrente sul territorio italiano” , giungendo poi ad accertare che il livello di integrazione lavorativa raggiunto è “incompatibile con il respingimento verso il Paese di origine” .
È proprio in questo snodo che emerge con chiarezza la funzione sistemica della protezione complementare. Essa non è – e non è mai stata – una misura residuale in senso debole, ma rappresenta, al contrario, il punto di emersione di un principio ordinatore dell’intero diritto dell’immigrazione: la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato deve essere valutata alla luce del suo grado di integrazione effettiva.
La sentenza si inserisce perfettamente nel solco normativo tracciato dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 130/2020, che ha esplicitamente introdotto il parametro della vita privata e familiare quale limite al potere espulsivo. In tale prospettiva, il Collegio richiama correttamente i tre criteri di valutazione del radicamento – familiare, sociale e temporale – ricostruendoli non come elementi autonomi, ma come componenti di un giudizio unitario.
Il dato decisivo, tuttavia, è un altro. Il Tribunale non si limita ad applicare la norma, ma ne esplicita implicitamente la funzione: evitare che lo Stato produca, attraverso l’espulsione, una frattura irragionevole tra la situazione giuridica e la realtà sociale del soggetto.
Quando il giudice afferma che l’allontanamento “interromperebbe il positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso” , sta in realtà riconoscendo che l’integrazione non è un elemento accessorio, ma un fatto giuridicamente rilevante, capace di incidere direttamente sulla legittimità della permanenza.
Ed è qui che la decisione si presta ad essere letta alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Se si osserva attentamente la struttura argomentativa della sentenza, emerge con chiarezza un modello implicito di gestione del soggiorno: lo straniero che dimostra un percorso reale di integrazione – lavoro stabile, reddito adeguato, relazioni familiari, assenza di pericolosità sociale – non può essere espulso, perché la sua permanenza diventa giuridicamente necessaria. Al contrario, l’assenza di integrazione costituisce, sul piano sistemico, il presupposto della perdita del titolo di soggiorno.
La protezione complementare, in questa prospettiva, non è altro che il punto di equilibrio tra queste due direttrici. Essa opera come meccanismo di selezione giuridica fondato sull’integrazione, anticipando, nei fatti, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Ciò che manca oggi non è la base normativa, né quella giurisprudenziale. La sentenza del Tribunale di Venezia lo dimostra con chiarezza: gli strumenti esistono già all’interno dell’ordinamento. Ciò che difetta è, piuttosto, una loro applicazione coerente e sistematica da parte dell’amministrazione.
Il riferimento, contenuto nella stessa decisione, all’Accordo di integrazione è particolarmente significativo. Il ricorrente aveva formalmente assunto obblighi precisi – conoscenza della lingua, rispetto delle regole, partecipazione al sistema socio-economico – e tali elementi sono stati valorizzati dal giudice. Tuttavia, è noto come tale strumento resti, nella prassi amministrativa, sostanzialmente inattuato.
Il punto, allora, è chiaro: il sistema italiano già prevede, almeno in nuce, un modello basato sull’integrazione come criterio di permanenza. Ma tale modello è applicato in modo frammentario, affidato più alla giurisprudenza che all’azione amministrativa.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si limita a rendere esplicito ciò che l’ordinamento già contiene implicitamente. Non introduce una logica nuova, ma porta a compimento una logica già esistente: chi si integra resta, chi non si integra deve essere accompagnato fuori dal sistema.
La sentenza del Tribunale di Venezia del 12 febbraio 2026 rappresenta, in questo senso, un passaggio emblematico. Essa dimostra che il diritto vivente ha già individuato il criterio selettivo fondamentale: l’integrazione reale, concreta e verificabile.
Il futuro del diritto dell’immigrazione non dipenderà, dunque, dalla creazione di nuove categorie giuridiche, ma dalla capacità di rendere operativo questo criterio in modo uniforme. In mancanza, il sistema continuerà a oscillare tra decisioni amministrative formalistiche e interventi correttivi della giurisdizione.
Ed è proprio in questa oscillazione che si colloca oggi la protezione complementare: non più misura residuale, ma vero e proprio laboratorio normativo del governo dell’immigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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