Il 14 luglio 2026, quando il dibattito pubblico italiano sembrava ancora sostanzialmente disinteressato alle conseguenze europee della regolarizzazione straordinaria promossa dal Governo spagnolo, ReImmigrazione.com aveva posto una questione precisa: può uno Stato membro adottare una misura di tale portata senza valutare adeguatamente gli effetti prodotti sull’intero spazio Schengen?
La domanda non era politica, né propagandistica. Era una domanda giuridica.
Avevo evidenziato che la regolarizzazione decisa dal Governo Sánchez non poteva essere considerata un fatto esclusivamente interno alla Spagna. In un’Unione europea fondata sull’assenza dei controlli sistematici alle frontiere interne e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ogni decisione nazionale capace di incidere sulla presenza e sulla mobilità di un numero eccezionalmente elevato di cittadini stranieri produce inevitabilmente conseguenze che superano i confini dello Stato che l’ha adottata.
Oggi quella riflessione acquista un significato ancora più concreto.
Secondo quanto riportato il 30 luglio da Nicolaporro.it, sulla base di notizie attribuite all’ANSA e a fonti di Palazzo Chigi, il Governo italiano starebbe valutando la sospensione di Schengen nei rapporti con la Spagna. Si tratta, allo stato, di un’indiscrezione che richiede conferme ufficiali e che non deve essere trasformata prematuramente in una decisione già assunta. Tuttavia, il solo fatto che una simile ipotesi sia entrata nel dibattito istituzionale dimostra la gravità della crisi di fiducia che si sta determinando.
La situazione di Ceuta rappresenta il detonatore immediato. Nelle ultime due settimane di luglio sarebbero giunte nell’enclave spagnola circa 1.500 persone, molte delle quali attraverso pericolosi tentativi di ingresso a nuoto dal territorio marocchino. Il presidente della città autonoma ha descritto una situazione di estrema gravità, con strutture sottoposte a una pressione difficilmente sostenibile.
Sarebbe però metodologicamente scorretto affermare che gli ingressi a Ceuta siano stati causati direttamente dalla regolarizzazione spagnola. Le dinamiche della frontiera ispano-marocchina sono complesse e dipendono anche dai rapporti diplomatici con Rabat, dall’attività delle organizzazioni criminali, dalle condizioni dei Paesi di origine e dalla capacità operativa delle autorità di frontiera.
Il punto politico e giuridico è un altro.
La regolarizzazione di massa, la difficoltà nel controllo della frontiera esterna e la crescente pressione sulle strutture di accoglienza concorrono a trasmettere la medesima immagine: quella di uno Stato che amplia considerevolmente le possibilità di permanenza mentre manifesta difficoltà nel governare gli ingressi e nel costruire un percorso credibile di integrazione.
È questa combinazione a mettere in discussione la fiducia degli altri Stati membri.
Schengen non è soltanto libertà di circolazione. È un sistema fondato sulla responsabilità reciproca. Ogni Stato rinuncia ai controlli ordinari alle proprie frontiere interne perché confida nel fatto che gli altri Stati proteggano efficacemente le frontiere esterne, controllino la regolarità della permanenza e adottino politiche migratorie compatibili con l’interesse comune europeo.
Quando quella fiducia viene meno, il sistema entra inevitabilmente in crisi.
Nel mio articolo del 14 luglio avevo richiamato il principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea. Tale principio impone agli Stati membri non soltanto di collaborare con le istituzioni europee, ma anche di astenersi dall’adozione di misure capaci di compromettere il conseguimento degli obiettivi comuni.
Avevo inoltre richiamato l’articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui la politica dell’immigrazione deve essere governata dalla solidarietà e dall’equa ripartizione delle responsabilità.
Ma la solidarietà non può operare in una sola direzione.
Non può essere invocata soltanto quando uno Stato chiede agli altri Paesi europei di condividere gli oneri dell’accoglienza. Solidarietà significa anche responsabilità preventiva: significa valutare le conseguenze europee delle proprie decisioni prima di adottarle.
Madrid conserva certamente un margine di autonomia nella disciplina dei titoli di soggiorno. Una regolarizzazione non è, di per sé, vietata dal diritto dell’Unione. Ma l’autonomia nazionale non può trasformarsi nel diritto di produrre conseguenze sovranazionali senza coordinamento, senza verifica e senza un’assunzione chiara di responsabilità.
Il vero errore del Governo Sánchez è aver confuso la regolarizzazione amministrativa con l’integrazione.
Attribuire un documento di soggiorno significa rendere regolare una posizione giuridica. Integrare significa verificare la conoscenza della lingua, l’autonomia lavorativa, il rispetto delle leggi, l’inserimento sociale, l’adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento e l’adempimento dei doveri connessi alla permanenza.
Sono due dimensioni diverse.
La Spagna ha scelto di regolarizzare prima e, forse, integrare dopo. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone esattamente il contrario: la stabilità della permanenza deve essere progressivamente collegata alla riuscita di un percorso di integrazione serio, verificabile e sottoposto a controlli periodici.
Chi si integra deve poter consolidare la propria permanenza.
Chi rifiuta sistematicamente tale percorso, pur non avendo titolo alla protezione internazionale o ad altre forme inderogabili di tutela, deve essere accompagnato verso la ReImmigrazione, attraverso strumenti giuridici effettivi e, ove possibile, programmi dignitosi di ritorno assistito.
La possibile reazione italiana conferma quindi ciò che ReImmigrazione.com aveva già denunciato: una politica migratoria nazionale priva di coordinamento europeo e di autentici criteri di integrazione può arrivare a compromettere il funzionamento di Schengen.
Il ripristino dei controlli interni, tuttavia, non può essere considerato la soluzione definitiva. Può rappresentare una misura temporanea di tutela, ma costituisce anche la certificazione del fallimento della politica comune europea.
La risposta strutturale deve venire dalla Commissione.
Occorre verificare la compatibilità della scelta spagnola con il principio di leale cooperazione, con la solidarietà tra Stati membri e con il corretto funzionamento dello spazio Schengen. Qualora emergessero violazioni del diritto dell’Unione, non dovrebbe essere esclusa l’attivazione della procedura d’infrazione prevista dall’articolo 258 TFUE.
Il 14 luglio avevo formulato questa richiesta quando il problema appariva ancora astratto.
Oggi Schengen entra apertamente nel dibattito.
L’Europa può continuare a rincorrere le emergenze oppure può finalmente riconoscere che la politica migratoria non può essere governata soltanto attraverso ingressi, regolarizzazioni e rimpatri. Tra l’ingresso e il rimpatrio esiste una fase decisiva: l’integrazione.
È lì che si determina il successo o il fallimento della permanenza.
Ed è lì che deve intervenire il diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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