Prima la scelta politica di procedere a una vasta regolarizzazione degli stranieri presenti irregolarmente in Spagna. Poi, alla fine di luglio, circa 80.000 persone attraversano in due giorni la frontiera di Ceuta. Adesso Madrid cerca la solidarietà europea per affrontare le conseguenze economiche, sociali e amministrative di una crisi che la piccola città autonoma non è evidentemente in grado di sostenere da sola.
Naturalmente nessuno può affermare seriamente che ottantamila persone siano entrate a Ceuta esclusivamente perché Pedro Sánchez ha deciso di regolarizzare gli immigrati irregolari.
Ma sarebbe altrettanto poco serio sostenere che le politiche migratorie adottate da uno Stato europeo non producano alcun messaggio al di fuori dei suoi confini.
Ed è precisamente questa la contraddizione che la Spagna oggi non vuole affrontare.
Quando un Governo annuncia una grande regolarizzazione, la notizia non rimane dentro le Gazzette ufficiali. Attraversa il Mediterraneo.
Arriva sui social network, nelle comunità di origine, nelle reti familiari e inevitabilmente anche nelle mani dei trafficanti. E ciò che arriva dall’altra parte del mare non è la disciplina giuridica della sanatoria, con requisiti, termini e condizioni.
Il messaggio è molto più semplice: la Spagna regolarizza gli irregolari.
Non è una considerazione ideologica. È esattamente il meccanismo attraverso il quale lo stesso Governo spagnolo sta cercando di spiegare almeno una parte della crisi di Ceuta. Madrid ritiene infatti che l’ingresso di massa sia stato favorito da un effetto chiamata prodotto dalle reti criminali e moltiplicato attraverso i social network. Le cause restano controverse e il ruolo del Marocco è ancora oggetto di discussione, ma persino il Governo riconosce dunque che un’informazione, quando circola nelle reti migratorie, può contribuire a mettere in movimento migliaia di persone.
E allora la domanda diventa inevitabile.
Perché la propaganda delle mafie dovrebbe produrre un effetto chiamata mentre l’annuncio di una regolarizzazione di massa dovrebbe essere completamente neutrale?
Ventidue governi europei hanno già contestato alla Spagna proprio questo punto, sostenendo che la regolarizzazione abbia prodotto un pull factor. Non è la prova scientifica che la decisione di Sánchez abbia causato l’assalto a Ceuta. Ma dimostra che il problema politico esiste ed è ormai apertamente europeo.
Qui emerge un’altra questione che Madrid farebbe bene a non liquidare come mancanza di solidarietà.
La Spagna ha certamente competenza sulle proprie politiche di regolarizzazione. Ma appartiene contemporaneamente allo spazio europeo di libera circolazione.
Le conseguenze potenziali di una politica migratoria nazionale non rimangono necessariamente nazionali.
Chi viene regolarizzato in Spagna entra progressivamente in uno spazio economico, sociale e giuridico che non termina ai Pirenei. Ed è quindi comprensibile che gli altri governi europei pretendano almeno di avere voce quando una scelta nazionale può produrre conseguenze sull’intero sistema.
Non si può rivendicare la sovranità nazionale quando si decide chi regolarizzare e invocare immediatamente la solidarietà europea quando bisogna pagare le conseguenze di una crisi migratoria.
Ceuta rende questa contraddizione brutalmente visibile.
La città conta appena 83.000 abitanti. In quarantotto ore ha visto attraversare il proprio territorio una massa di persone quasi equivalente alla sua intera popolazione. Circa il 90% è successivamente rientrato in Marocco, ma migliaia sono rimaste sul territorio, tra cui circa 2.500 minori e altrettanti potenziali richiedenti asilo.
A quel punto lo Stato deve intervenire.
E l’Europa deve aiutare.
Perché abbandonare Ceuta sarebbe altrettanto irresponsabile. I minori devono essere protetti, le domande di asilo devono essere esaminate, le persone devono essere identificate e la città deve essere messa nelle condizioni di tornare alla normalità.
Ma pagare l’emergenza non significa assolvere la politica che l’ha preceduta.
È questo il punto che rischia di scomparire.
L’Europa continua infatti a intervenire quando il problema è già esploso: fondi straordinari, strutture di accoglienza, redistribuzioni, procedure emergenziali, rafforzamento amministrativo.
Manca quasi sempre la domanda precedente: quale politica migratoria vogliamo costruire affinché l’emergenza non diventi il metodo ordinario di governo dell’immigrazione?
La risposta non può essere la regolarizzazione periodica delle persone che riescono a permanere sufficientemente a lungo sul territorio.
Perché in questo modo si introduce un principio pericoloso: chi riesce a superare la frontiera e a resistere abbastanza a lungo nell’irregolarità può ragionevolmente sperare che prima o poi la politica intervenga a sanare la sua posizione.
Il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione parte dal principio opposto.
Chi ha diritto di restare deve essere messo immediatamente nelle condizioni di integrarsi.
Chi chiede protezione deve ricevere una decisione rapida.
Chi è vulnerabile deve essere tutelato.
Chi intraprende un percorso di integrazione deve poter vedere riconosciuti progressivamente i risultati raggiunti.
Ma chi non possiede un titolo per rimanere non può attendere indefinitamente sul territorio nella speranza della prossima regolarizzazione.
Deve esistere anche il ritorno.
È questa la parte della politica migratoria che l’Europa ha progressivamente trasformato in un’eccezione, mentre dovrebbe rappresentare la naturale conclusione di ogni procedimento nel quale venga definitivamente accertata l’assenza del diritto alla permanenza.
Ceuta dimostra quanto possa costare non avere un sistema del genere.
Non sappiamo ancora quale combinazione di fattori abbia portato 80.000 persone alla frontiera spagnola. Le ricostruzioni indicano condizioni socioeconomiche marocchine, social network, reti migratorie, trafficanti, tensioni diplomatiche e l’atteggiamento delle autorità di Rabat.
Ma sappiamo una cosa.
Le politiche migratorie producono aspettative.
E uno Stato responsabile deve valutare quelle aspettative prima di adottare provvedimenti che riguardano centinaia di migliaia di persone.
Sánchez ha scelto la strada della regolarizzazione.
Oggi Ceuta affronta una crisi senza precedenti, Madrid mobilita risorse straordinarie e l’Europa viene chiamata a contribuire.
La solidarietà europea è necessaria.
Ma la solidarietà non può diventare il meccanismo attraverso il quale le conseguenze delle decisioni nazionali vengono automaticamente trasferite sugli altri Stati membri.
Altrimenti il sistema produce un incentivo perverso: le politiche migratorie restano nazionali quando generano consenso politico; diventano europee quando arriva il conto.
Ed è esattamente il contrario di ciò di cui avrebbe bisogno l’Europa.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
España e Italia están siguiendo en 2026 dos caminos distintos para responder a una misma realidad: sus economías necesitan trabajadores extranjeros, mientras una parte significativa de la población migrante que ya vive en Europa sigue encontrándose en situaciones administrativas precarias o irregulares.
El contraste ha vuelto al debate después de que elDiario.es publicara el 9 de agosto de 2026, con actualización al día siguiente, un análisis sobre la posición del Gobierno de Giorgia Meloni. Mientras Roma critica la regularización extraordinaria aprobada por España, Italia mantiene un sistema de cuotas de inmigración laboral que puede permitir la entrada de aproximadamente medio millón de trabajadores extracomunitarios entre 2026 y 2028.
Las cifras italianas están establecidas oficialmente.
El decreto del Presidente del Consejo de Ministros italiano de 2 de octubre de 2025 programa 164.850 entradas por motivos de trabajo para 2026, 165.850 para 2027 y 166.850 para 2028. En total, Italia prevé hasta 497.550 entradas legales de trabajadores extranjeros residentes en el exterior durante el trienio.
España ha elegido una estrategia diferente.
El Gobierno aprobó en abril de 2026 un procedimiento extraordinario dirigido a personas que ya se encontraban en territorio español. La medida permite que determinadas personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo si cumplen los requisitos previstos, entre ellos acreditar su presencia en España desde antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada mínima y la ausencia de antecedentes penales o circunstancias relacionadas con la seguridad y el orden público.
El Gobierno español estimó en torno a 500.000 los potenciales beneficiarios del proceso.
La comparación entre ambos países permite plantear una cuestión que va más allá de las diferencias políticas entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.
Antes de buscar trabajadores en terceros países, ¿debería un Estado comprobar cuántas personas que ya viven en su territorio podrían incorporarse legalmente al mercado laboral?
La pregunta no implica que toda situación irregular deba terminar necesariamente en una regularización.
Tampoco significa negar la necesidad de inmigración económica.
España, Italia y buena parte de Europa necesitan trabajadores extranjeros debido a la evolución demográfica y a las carencias existentes en determinados sectores.
Pero una política migratoria racional debería analizar conjuntamente dos realidades que con demasiada frecuencia se administran por separado: la población extranjera que ya reside en el país y la nueva inmigración que se pretende atraer desde el exterior.
Precisamente a partir de esta cuestión puede explicarse el paradigma que denomino “Integración o ReInmigración”.
El término requiere una aclaración inmediata para el debate español.
ReInmigración no significa remigración.
No propone retornos colectivos basados en el origen nacional, étnico o cultural de las personas.
No pretende dividir a la sociedad entre nacionales y extranjeros ni considerar que la presencia de un inmigrante constituye, por sí sola, un problema.
La lógica es diferente.
El paradigma parte de la idea de que una política migratoria no puede terminar cuando una persona cruza una frontera o recibe una autorización de residencia.
En ese momento empieza realmente el proceso.
La inmigración debería ser considerada como un recorrido compuesto por varias fases: entrada, integración, evaluación y, cuando no exista un fundamento jurídico para continuar residiendo en el país, retorno.
La primera cuestión es conocer quién está ya en el territorio.
España tiene ahora una oportunidad especialmente interesante para comprobarlo.
El procedimiento extraordinario de 2026 no solo modifica la posición administrativa de miles de personas. Puede convertirse también en una enorme fuente de información sobre una población que hasta ahora permanecía parcialmente fuera de los sistemas ordinarios.
¿Dónde trabajan esas personas?
¿Qué formación poseen?
¿Qué sectores económicos las emplean?
¿Cuántas hablan español?
¿Cuántas tienen hijos escolarizados?
¿Cuántas poseen una vida familiar estable?
¿Cuántas estaban trabajando ya, aunque de manera informal?
Estas preguntas deberían ser tan importantes como saber cuántas autorizaciones se conceden.
El paradigma Integración o ReInmigración propone precisamente avanzar hacia una política migratoria basada en la evaluación de los resultados.
La integración no puede ser únicamente una palabra.
Debe poder observarse.
El trabajo constituye uno de sus indicadores fundamentales, pero no el único.
También pueden considerarse el conocimiento del idioma, la autonomía económica, la escolarización de los menores, la estabilidad de la vivienda, el respeto al ordenamiento jurídico y la participación efectiva en la sociedad.
No se trata de crear una puntuación destinada automáticamente a expulsar a quien obtenga un resultado bajo.
Eso sería jurídicamente inaceptable.
El derecho de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho de asilo, la protección de la vida privada y familiar y el principio de proporcionalidad obligan siempre a realizar una evaluación individual.
Pero respetar plenamente esos derechos no significa que el Estado deba renunciar a saber si sus políticas de integración funcionan.
Al contrario.
Si un país invierte recursos públicos en integración, debe poder medir sus resultados.
Una persona que lleva años viviendo en España, trabaja, cotiza, habla español, tiene hijos escolarizados y participa en la comunidad presenta una situación migratoria y social completamente distinta de otra persona que carece de derecho de residencia y que no ha desarrollado ningún vínculo relevante que pueda justificar jurídicamente su permanencia.
Una política migratoria madura debe ser capaz de distinguir entre esas situaciones.
La integración efectiva debería favorecer la estabilización.
Las dificultades de integración deberían activar instrumentos de formación, empleo, aprendizaje lingüístico y apoyo social.
Y cuando, tras una valoración individual, no exista derecho a permanecer en el territorio, el retorno debería ser real y no únicamente una posibilidad escrita en la legislación.
Este último elemento es lo que denomino ReInmigración.
No es un retorno contra la integración.
Es exactamente lo contrario.
La ReInmigración solo puede entenderse dentro de un modelo que coloca primero la integración.
De ahí la fórmula:
Integración o ReInmigración.
Quien se integra debe encontrar una vía progresivamente más estable para formar parte de la sociedad de acogida.
Quien tiene dificultades debe recibir instrumentos reales para poder integrarse.
Quien necesita protección debe recibirla.
Y quien no tiene derecho a permanecer, una vez respetadas todas las garantías jurídicas, debe poder retornar de manera efectiva y digna.
El modelo español de 2026 puede ser analizado precisamente desde esta perspectiva.
La autorización concedida mediante la regularización tiene inicialmente una duración de un año. Después, los beneficiarios deben incorporarse a las figuras ordinarias previstas por el Reglamento de Extranjería. El propio Ministerio presenta esta transición como un mecanismo destinado a favorecer una integración plena y progresiva dentro del sistema ordinario.
Por eso el verdadero examen de la regularización española no debería realizarse únicamente en 2026.
Habrá que observar sus resultados en 2027, 2028 y los años siguientes.
¿Cuántos beneficiarios conservarán un empleo?
¿Cuántos pasarán a autorizaciones ordinarias?
¿Cuántos alcanzarán autonomía económica?
¿Cuánto trabajo sumergido emergerá?
¿Cuánto aumentarán las cotizaciones?
¿Cuántos procesos de integración serán realmente estables?
Esos datos permitirán saber si la regularización ha sido únicamente una medida administrativa o si ha producido verdadera integración.
Italia tiene exactamente el problema inverso.
Programa la entrada de casi medio millón de trabajadores desde el extranjero entre 2026 y 2028, pero el sistema de cuotas presenta dificultades que han sido denunciadas por asociaciones y por trabajadores que, después de haber seguido formalmente una vía legal, se han encontrado sin el empleo que había justificado su entrada. elDiario.es recoge testimonios de migrantes que aseguran haber pagado importantes cantidades a intermediarios y haber llegado posteriormente a Italia sin el trabajo prometido.
Esto demuestra que la distinción entre inmigración “legal” e “ilegal” no es suficiente.
Una inmigración puede comenzar legalmente y terminar en irregularidad si el sistema administrativo no funciona.
Del mismo modo, una persona inicialmente irregular puede, mediante una política pública bien diseñada, incorporarse al trabajo regular y convertirse en un contribuyente plenamente integrado.
La cuestión decisiva no es, por tanto, únicamente el punto de partida.
Es el resultado.
España puede extraer de su regularización una lección importante.
Antes de decidir cuánta nueva inmigración necesita, debería conocer con mucha mayor precisión el grado de integración y las capacidades laborales de quienes ya viven en el país.
Y este principio puede extenderse a toda Europa:
primero conocer, después integrar, luego evaluar y solo finalmente decidir cuánta nueva inmigración es necesaria.
No significa cerrar la inmigración laboral.
Significa gobernarla.
El debate europeo ha estado demasiado tiempo atrapado entre dos consignas: fronteras abiertas o fronteras cerradas; regularización o expulsión; inmigración o remigración.
La realidad exige algo más complejo.
España necesita inmigración.
Italia necesita inmigración.
Europa necesita inmigración.
Pero precisamente porque la necesita, debe gestionarla mejor.
La pregunta del futuro no será únicamente cuántos inmigrantes puede recibir un país.
Será otra:
¿cuántas personas que llegan consiguen realmente convertirse en parte de la sociedad en la que viven?
Cuando Europa sea capaz de responder a esa pregunta con datos objetivos, podrá comenzar a construir una política migratoria que no se limite a gestionar entradas y salidas.
Podrá gestionar integración.
Y ese es el objetivo central del paradigma Integración o ReInmigración.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Casación italiano Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados italiana en materia de inmigración Lobista – Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 ORCID 0009-0004-7030-0428
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Il confronto tra Italia e Spagna sulle politiche migratorie rischia di essere ridotto ancora una volta a una contrapposizione ideologica: da una parte il governo spagnolo, che ha scelto nel 2026 una vasta regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio; dall’altra il governo italiano, che critica quella scelta ma continua contemporaneamente a programmare centinaia di migliaia di nuovi ingressi per lavoro.
La questione, però, merita un’analisi meno superficiale.
Il 9 agosto 2026, con aggiornamento del 10 agosto, elDiario.es ha dedicato un approfondimento proprio a questa apparente contraddizione, osservando come il governo italiano contesti la regolarizzazione spagnola mentre mantiene un sistema di ingresso per quote destinato ad ammettere circa mezzo milione di lavoratori extracomunitari tra il 2026 e il 2028.
Il dato italiano non è una stima giornalistica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2025, ha programmato per il triennio 2026-2028 complessivamente 164.850 ingressi nel 2026, 165.850 nel 2027 e 166.850 nel 2028. In totale, 497.550 cittadini stranieri residenti all’estero possono essere ammessi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo.
La Spagna ha seguito una strada differente.
Il Governo Sánchez ha approvato nell’aprile 2026 una regolarizzazione amministrativa straordinaria destinata agli stranieri già presenti nel Paese. Il procedimento consente, a determinate condizioni, a persone in situazione amministrativa irregolare e a richiedenti protezione internazionale di ottenere un’autorizzazione di soggiorno e lavoro. È richiesta, tra l’altro, la presenza in Spagna da prima del 1° gennaio 2026, una permanenza continuativa di almeno cinque mesi e l’assenza di precedenti penali o di condizioni ostative relative all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Il Governo spagnolo ha stimato in circa mezzo milione i potenziali beneficiari della misura e ha presentato la regolarizzazione come uno strumento di normalizzazione della posizione di persone che già vivono, lavorano e hanno costruito relazioni sociali nel Paese.
A questo punto, però, la domanda non dovrebbe essere se la Spagna abbia ragione e l’Italia torto, oppure il contrario.
La domanda dovrebbe essere molto più concreta: prima di cercare nuova manodopera all’estero, uno Stato dovrebbe verificare quanta della popolazione straniera già presente sul proprio territorio potrebbe essere inserita legalmente nel mercato del lavoro?
È questo il punto sul quale il confronto tra i due modelli diventa realmente interessante.
L’Italia ha indubbiamente bisogno di lavoratori stranieri. Lo dimostra la dimensione stessa della programmazione dei flussi. Agricoltura, turismo, edilizia, industria, assistenza familiare e numerosi altri settori incontrano difficoltà nel reperimento della manodopera necessaria.
Ma contemporaneamente sul territorio italiano vivono cittadini stranieri che lavorano in condizioni irregolari, persone che hanno perso il titolo di soggiorno, richiedenti protezione internazionale, ex richiedenti asilo, lavoratori entrati attraverso precedenti decreti flussi e successivamente rimasti senza l’impiego promesso, oppure persone che hanno sviluppato negli anni relazioni sociali e lavorative senza riuscire a stabilizzare definitivamente la propria posizione amministrativa.
Il problema, allora, è capire se abbia senso programmare continuamente nuovi ingressi senza avere prima una fotografia precisa delle risorse umane già presenti nel Paese.
L’articolo di elDiario.es mette peraltro in evidenza un’altra criticità del sistema italiano: secondo le testimonianze e le organizzazioni richiamate dalla testata, una parte dei lavoratori ammessi attraverso il Decreto Flussi si troverebbe, una volta arrivata in Italia, senza il datore di lavoro che aveva originariamente richiesto l’ingresso oppure coinvolta in meccanismi fraudolenti di intermediazione. La testata riporta anche il caso di un lavoratore bengalese che afferma di aver pagato 10.000 euro a un intermediario con la promessa di ottenere lavoro e documenti in Italia.
È un paradosso evidente.
Lo Stato programma l’ingresso legale di un lavoratore perché un’impresa dichiara di averne bisogno. Il lavoratore affronta costi, procedure consolari e trasferimenti internazionali. Arriva in Italia. Ma se il rapporto di lavoro non viene effettivamente costituito, proprio il canale progettato per contrastare l’immigrazione irregolare rischia di produrre nuova irregolarità.
elDiario.es, richiamando i dati della campagna Ero Straniero, riferisce inoltre che solo una parte delle quote programmate si trasformerebbe effettivamente in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro consolidati. Sono dati provenienti da una fonte associativa e devono quindi essere valutati come tali, ma evidenziano comunque un problema che merita una verifica istituzionale: non basta stabilire quante persone possano entrare; occorre conoscere quante completino realmente il percorso per il quale sono state autorizzate.
È precisamente qui che il confronto con la Spagna può essere utile senza trasformarsi nell’ennesima disputa politica tra governi.
La regolarizzazione non è necessariamente una buona politica in ogni circostanza. Se utilizzata ciclicamente e senza criteri rigorosi può produrre aspettative di future sanatorie e indebolire la credibilità delle regole sull’ingresso e sul soggiorno.
Ma neppure il sistema delle quote è automaticamente una buona politica per il solo fatto di qualificarsi come immigrazione legale.
La vera discriminante dovrebbe essere l’efficacia.
Un sistema funziona se è capace di mettere in relazione un effettivo bisogno di lavoro con una persona effettivamente disponibile a svolgerlo, garantendo successivamente contratto, salario, contribuzione, soggiorno regolare e progressiva integrazione.
Ed è proprio qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione può offrire una diversa chiave di lettura.
Prima di programmare nuovi ingressi, lo Stato dovrebbe conoscere meglio la popolazione straniera che già vive sul proprio territorio.
Dovrebbe sapere quante persone lavorano, quante potrebbero essere inserite nel mercato del lavoro, quante possiedono competenze utilizzabili nei settori caratterizzati da carenza di personale, quante conoscono la lingua italiana, quante hanno figli inseriti nel sistema scolastico e quante hanno costruito un effettivo radicamento sociale.
In altre parole, occorrerebbe introdurre nella politica migratoria un elemento che oggi manca quasi completamente: la misurazione dell’integrazione.
Non per creare una graduatoria morale degli stranieri.
Non per trasformare automaticamente la mancata occupazione in una causa di espulsione.
Ma per consentire allo Stato di prendere decisioni sulla base della realtà invece che soltanto sulla base delle quote annuali.
Una persona che vive in Italia da anni, parla italiano, lavora, versa contributi, ha figli inseriti nella scuola e possiede una rete sociale stabile presenta una situazione completamente diversa da quella di chi non ha costruito alcun percorso di inserimento e non dispone più di un titolo giuridico che ne consenta la permanenza.
Una politica migratoria razionale dovrebbe essere capace di riconoscere questa differenza.
L’integrazione riuscita dovrebbe condurre verso una crescente stabilizzazione.
L’integrazione ancora incompleta dovrebbe determinare interventi mirati di formazione, lingua e inserimento lavorativo.
Quando invece non esiste un diritto alla permanenza e non sono presenti condizioni individuali che ne impediscano legittimamente l’allontanamento, il ritorno dovrebbe diventare effettivo.
È questa la logica della ReImmigrazione: non l’espulsione indiscriminata, ma una politica nella quale integrazione e ritorno rappresentano due possibili esiti di percorsi individualmente valutati.
Il modello spagnolo presenta, da questo punto di vista, un elemento che merita attenzione. La regolarizzazione approvata nel 2026 non concede semplicemente un titolo indefinito: l’autorizzazione iniziale ha durata annuale e, alla scadenza, i beneficiari devono passare nelle figure ordinarie previste dalla normativa sull’immigrazione. Il Governo la considera quindi una porta di ingresso verso un successivo percorso di integrazione amministrativa ordinaria.
La vera domanda sarà vedere cosa accadrà dopo.
Quanti dei beneficiari lavoreranno stabilmente? Quanti raggiungeranno autonomia economica? Quanti proseguiranno regolarmente il proprio percorso di soggiorno? Quanti rimarranno fuori dal mercato del lavoro? Quale sarà l’effetto sulla contribuzione sociale e sul lavoro irregolare?
Sono questi i dati che permetteranno di giudicare seriamente la politica spagnola.
Ed è esattamente lo stesso criterio con il quale dovrebbe essere valutato il Decreto Flussi italiano.
Non quanti ingressi sono stati programmati.
Ma quanti di quegli ingressi si sono trasformati in lavoro vero, soggiorno regolare e integrazione.
La contrapposizione tra Spagna e Italia può quindi essere utile se ci costringe a superare una vecchia impostazione.
Non esistono soltanto due alternative: sanatoria oppure nuovi ingressi.
Potrebbe esistere una terza strada.
Prima si misura la popolazione straniera già presente. Si individua chi è già inserito o concretamente inseribile nel mercato del lavoro. Si interviene sulle situazioni di irregolarità che possono essere legalmente ricondotte all’interno dell’ordinamento. Si verifica quali settori continuano ad avere bisogno di manodopera. E soltanto successivamente si programma l’immigrazione economica dall’estero nella quantità realmente necessaria.
Il principio potrebbe essere sintetizzato in una formula molto semplice:
prima integrare ciò che è già presente, poi importare ciò che realmente manca.
Non significa rinunciare ai nuovi ingressi.
Significa programmarli meglio.
E soprattutto significa smettere di considerare la politica migratoria come una semplice amministrazione di numeri.
Quasi mezzo milione di ingressi programmati in Italia e circa mezzo milione di persone interessate dalla regolarizzazione spagnola sembrano due numeri simili.
In realtà rappresentano due concezioni differenti.
La Spagna prova a trasformare una popolazione già presente da irregolare in regolare.
L’Italia prova a soddisfare il fabbisogno economico importando nuova manodopera attraverso canali programmati.
Entrambi i modelli possono funzionare.
Entrambi possono fallire.
La differenza sarà determinata da una sola cosa: quante persone riusciranno realmente a trasformare il soggiorno in integrazione.
È questo il dato che l’Europa dovrebbe finalmente imparare a misurare.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista – Registro Trasparenza UE n. 280782895721-36 ORCID 0009-0004-7030-0428
Il presidente colombiano Abelardo De La Espriella ha ordinato che inizino questa settimana operazioni coordinate tra Migración Colombia e Polizia nazionale per individuare e deportare gli stranieri privi di posizione regolare. La priorità dichiarata riguarda chi commette reati; subito dopo, però, il presidente ha incluso tutti coloro che non hanno regolarizzato il soggiorno. La svolta…
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Il 24 agosto 2026 il ministero dell’Interno saudita ha richiamato gli stranieri al rispetto delle regole che vietano di lavorare per proprio conto fuori dal quadro autorizzato. La sanzione cresce con la recidiva: secondo la ricostruzione pubblicata dalla Saudi Gazette e approfondita da Gulf News, si può arrivare a 50.000 riyal di multa, sei mesi…
La crisi di Ceuta ha riaperto lo scontro tra Italia e Spagna sulla gestione dell’immigrazione e sulla tenuta dello spazio Schengen. Madrid sostiene di avere controllato rapidamente gli ingressi provenienti dal Marocco e respinge ogni collegamento tra quanto accaduto alla frontiera e la regolarizzazione straordinaria approvata dal governo Sánchez. Ma il problema sollevato dall’Italia non riguarda soltanto le persone entrate a Ceuta: riguarda la responsabilità di uno Stato che ha deciso di regolarizzare su vasta scala cittadini stranieri senza subordinare la stabilizzazione a un percorso effettivo di integrazione.
La procedura spagnola richiedeva essenzialmente la presenza continuativa nel Paese per almeno cinque mesi, l’assenza di precedenti penali e la mancanza di pericoli per l’ordine pubblico. Non erano invece richiesti, come condizioni determinanti, un rapporto di lavoro già consolidato, la conoscenza della lingua o la dimostrazione di un concreto inserimento sociale. Il procedimento si è chiuso con 1.174.978 domande, un numero più che doppio rispetto alle stime iniziali.
La Spagna ha quindi affrontato l’irregolarità amministrativa mediante una sanatoria fondata prevalentemente sul tempo trascorso nel territorio. È una scelta nazionale soltanto in apparenza. In uno spazio europeo nel quale i controlli alle frontiere interne sono normalmente aboliti, ogni decisione relativa alla regolarizzazione di centinaia di migliaia di persone produce conseguenze che vanno ben oltre il territorio dello Stato che la adotta.
È necessario essere precisi: il permesso di soggiorno spagnolo non attribuisce automaticamente il diritto di trasferirsi stabilmente e lavorare in Italia. Consente però la circolazione di breve periodo nello spazio Schengen e rende concretamente più agevoli i successivi movimenti verso altri Paesi europei. La distinzione giuridica tra mobilità temporanea e diritto di soggiorno stabile rimane, ma non elimina il fenomeno dei movimenti secondari né la possibilità che una parte delle persone regolarizzate cerchi opportunità economiche, familiari o assistenziali altrove.
La responsabilità spagnola risiede precisamente in questo punto: avere considerato la regolarizzazione come uno strumento di semplice emersione numerica, senza trasformarla in un procedimento selettivo fondato sull’integrazione individuale. Regolarizzare senza verificare lavoro, lingua e rispetto delle regole significa attribuire uno status amministrativo senza sapere se esistano le condizioni per una permanenza sostenibile.
Schengen può funzionare soltanto se ogni Stato membro protegge efficacemente le frontiere esterne e adotta politiche migratorie compatibili con gli interessi dell’intera Unione. La libertà di circolazione presuppone fiducia reciproca. Quando uno Stato regolarizza oltre un milione di persone sulla base della sola permanenza pregressa, quella fiducia viene inevitabilmente messa in discussione.
Non si può pretendere che gli altri Paesi europei accettino passivamente le conseguenze di decisioni adottate unilateralmente. La solidarietà europea non può consistere nella socializzazione degli effetti delle politiche nazionali, mentre ciascun governo conserva per sé il potere di ampliare indiscriminatamente la platea dei soggiornanti.
La vera alternativa non è tra sanatorie e repressione, ma tra immigrazione amministrata e immigrazione lasciata all’automatismo. Chi lavora, conosce la lingua e rispetta le regole deve poter consolidare la propria permanenza. Chi non dimostra alcun percorso di integrazione non può essere stabilizzato soltanto perché è riuscito a rimanere irregolarmente nel territorio per alcuni mesi.
La Spagna ha aperto una falla politica prima ancora che giuridica. Ha trasformato una decisione nazionale in un problema europeo, confermando che nello spazio Schengen regolarizzare senza integrazione significa, inevitabilmente, esportare i flussi migratori.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428
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Für ein deutsches Publikum ist die Krise von Ceuta keineswegs nur eine spanische Angelegenheit. Sie betrifft die gesamte Europäische Union – und damit auch Deutschland.
Ceuta liegt nicht auf dem europäischen Kontinent. Die spanische Stadt befindet sich an der nordafrikanischen Küste, ist von marokkanischem Staatsgebiet umgeben und bildet gemeinsam mit Melilla eine der wenigen Landgrenzen zwischen der Europäischen Union und Afrika. Wer nach Ceuta gelangt, betritt spanisches Hoheitsgebiet und überschreitet zugleich eine Außengrenze der Europäischen Union.
Ende Juli 2026 kam es dort innerhalb kürzester Zeit zu einer außergewöhnlich großen Zahl irregulärer Grenzübertritte aus Marokko. Die spanischen Sicherheitsbehörden wurden überfordert, das Militär wurde zur Unterstützung eingesetzt und Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach von einer Verletzung der territorialen Integrität Spaniens.
Sánchez machte vor allem kriminelle Schleusernetzwerke für die Entwicklung verantwortlich. Diese hätten Gerüchte über eine Entscheidung des spanischen Obersten Gerichts verbreitet und dadurch den Eindruck erweckt, neu eingereiste Migranten könnten nicht mehr unmittelbar nach Marokko zurückgeführt werden.
Dass Schleuserorganisationen existieren, steht außer Frage. Sie verdienen an illegalen Grenzübertritten, verbreiten falsche Versprechen und nutzen die wirtschaftliche Not vieler Menschen aus. Sie müssen strafrechtlich verfolgt und ihre finanziellen Strukturen zerschlagen werden.
Doch die Berufung auf „die Mafias“ darf nicht zu einer politischen Ausflucht werden.
Die entscheidende Frage lautet nicht nur, wer die Gerüchte verbreitet hat. Sie lautet vielmehr: Warum erschien Spanien für so viele Menschen gerade jetzt als das schwächste und zugänglichste Einfallstor nach Europa?
Nach den bisherigen Berichten wurde die Bewegung nach Ceuta wesentlich durch soziale Medien und digitale Mundpropaganda verstärkt. Auf Instagram und anderen Plattformen kursierten Videos und Nachrichten, wonach eine spanische Gerichtsentscheidung sofortige Rückführungen unmöglich gemacht habe. Diese Auslegung war offenbar juristisch unzutreffend: Die Entscheidung schloss Rückführungen nicht grundsätzlich aus, sondern verlangte die Einhaltung regulärer Verfahren und rechtsstaatlicher Garantien.
Gerade dieser Umstand ist politisch bedeutsam. Wenn sich Tausende aufgrund von Videos, Gerüchten und vereinfachten Botschaften in Bewegung gesetzt haben, kann die gesamte Entwicklung nicht ohne Weiteres als zentral gesteuerte Operation krimineller Organisationen dargestellt werden.
Die Rolle der Schleuser muss bewiesen werden. Sie darf nicht einfach behauptet werden, um die Verantwortung der Regierung auszublenden.
Denn die Wahrnehmung Spaniens als besonders offenes Zielland ist nicht aus dem Nichts entstanden.
Die Regierung Sánchez hat 2026 eine außergewöhnlich weitreichende Regularisierung irregulär aufhältiger Ausländer durchgeführt. Voraussetzung war unter anderem, dass die Betroffenen bereits vor Ende 2025 für einen bestimmten Zeitraum in Spanien gelebt hatten und keine relevanten Vorstrafen aufwiesen. Die Maßnahme sollte Hunderttausenden Menschen einen zunächst befristeten Aufenthalts- und Arbeitsstatus ermöglichen.
Die Regierung begründet diese Politik mit wirtschaftlichen und demografischen Interessen. Spanien brauche Arbeitskräfte, müsse irreguläre Beschäftigung zurückdrängen und wolle Menschen, die bereits im Land lebten und arbeiteten, aus der rechtlichen Unsichtbarkeit herausholen. Diese Argumente sind nicht von vornherein illegitim. Auch ein verantwortungsvoller Staat kann zu dem Ergebnis gelangen, dass die Legalisierung bereits integrierter Personen sinnvoller ist als die dauerhafte Duldung eines großen informellen Arbeitsmarktes.
Doch eine Regierung muss nicht nur die unmittelbare Wirkung ihrer Maßnahmen im Inland betrachten. Sie muss auch berücksichtigen, welches Signal ihre Entscheidungen außerhalb des Landes erzeugen.
Migrationspolitik wird nicht allein durch Gesetzestexte und ministerielle Erlasse vermittelt. In den Herkunfts- und Transitstaaten verbreiten sich stark vereinfachte Botschaften:
„Spanien legalisiert irreguläre Migranten.“
„Spanien ist offener als andere europäische Länder.“
„Wer es nach Spanien schafft und lange genug bleibt, kann später Papiere bekommen.“
Diese Botschaften können unvollständig oder sogar falsch sein. Sie entfalten dennoch eine reale Wirkung.
Das deutsche Publikum kennt diese Diskussion unter dem Begriff der Pull-Faktoren. Der Begriff wird politisch unterschiedlich bewertet, beschreibt aber ein grundsätzlich nachvollziehbares Phänomen: Staatliche Entscheidungen verändern Erwartungen. Erwartungen beeinflussen wiederum individuelle Migrationsentscheidungen.
Es wäre zu einfach, zu behaupten, eine Regularisierung verursache automatisch eine bestimmte Grenzkrise. Ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen der spanischen Maßnahme und jedem einzelnen Grenzübertritt ist bislang nicht nachgewiesen. Ebenso unglaubwürdig wäre aber die gegenteilige Behauptung, eine Legalisierung von mehreren Hunderttausend irregulär aufhältigen Personen habe keinerlei Einfluss auf die internationale Wahrnehmung Spaniens.
Die Regierung Sánchez wollte Spanien als humanere und wirtschaftlich pragmatischere Alternative zu den restriktiveren Migrationspolitiken anderer europäischer Staaten darstellen. Während Deutschland, Frankreich, Italien und zahlreiche weitere Mitgliedstaaten über strengere Grenzverfahren, schnellere Rückführungen und eine Begrenzung irregulärer Migration diskutieren, setzte Madrid bewusst auf eine groß angelegte Regularisierung.
Damit übernahm Sánchez auch die Verantwortung für das Signal, das von dieser Entscheidung ausging.
Er hat Spanien zum weichen Unterleib Europas gemacht – nicht in dem Sinne, dass die spanischen Behörden überhaupt keine Grenzen mehr kontrollierten, sondern weil sein Land als jener Mitgliedstaat wahrgenommen werden konnte, in dem irregulärer Aufenthalt am ehesten nachträglich legalisiert wird.
In der digitalen Kommunikation genügt eine solche Wahrnehmung. Die juristischen Einzelheiten der Regularisierung, ihre Stichtage und ihre persönlichen Voraussetzungen verschwinden. Übrig bleibt die vereinfachte Vorstellung, Spanien vergebe Aufenthaltsrechte an Menschen, die zuvor ohne regulären Status im Land gelebt haben.
Nun beruft sich Sánchez auf Souveränität, territoriale Integrität und beschleunigte Rückführungen. Doch staatliche Souveränität kann nicht erst dann entdeckt werden, wenn eine Grenze bereits überfordert ist. Sie muss sich in einer kohärenten Politik zeigen, die Integration ermöglicht, irreguläre Einreise aber nicht durch widersprüchliche Signale faktisch begünstigt.
Für Deutschland ist diese Frage besonders relevant.
Das europäische Asyl- und Migrationssystem beruht darauf, dass die Außengrenzen tatsächlich kontrolliert werden und Schutzbegehren möglichst dort geprüft werden, wo die Einreise in die Union erfolgt. Seit dem 12. Juni 2026 gilt der neue europäische Migrations- und Asylpakt mit gemeinsamen Regeln für Screening, Registrierung, Grenzverfahren, Zuständigkeit und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.
Wenn jedoch ein Staat an der Außengrenze aufgrund eigener politischer Entscheidungen als besonders durchlässig wahrgenommen wird, entstehen Auswirkungen für die gesamte Union. Deutschland muss dann mit möglichen Sekundärbewegungen, zusätzlichen Asylanträgen, politischen Spannungen innerhalb des Schengen-Raums und neuen Forderungen nach innereuropäischer Verteilung rechnen.
Spanien entscheidet somit nicht ausschließlich für Spanien.
Eine nationale Regularisierung kann erhebliche europäische Folgen entfalten. Deshalb kann Madrid nicht einerseits eine großzügige Legalisierungspolitik betreiben und andererseits erwarten, dass die übrigen Mitgliedstaaten die daraus entstehenden politischen und administrativen Risiken ohne Diskussion mittragen.
Europa braucht eine klare und dauerhafte Alternative zu der bisherigen Abfolge von irregulären Einreisen, außergewöhnlichen Regularisierungen, Grenzkrisen und verspäteten Rückführungsankündigungen.
Diese Alternative liegt im Grundsatz Integration oder ReImmigration.
Wer arbeitet, die Rechtsordnung respektiert, die Sprache erlernt und eine tatsächliche Bindung an die Aufnahmegesellschaft entwickelt, muss eine transparente Perspektive auf rechtmäßigen und stabilen Aufenthalt erhalten können. Wer dagegen kein Aufenthaltsrecht besitzt und bei wem keine rechtlichen oder tatsächlichen Rückkehrhindernisse bestehen, muss in einem geordneten, rechtsstaatlichen und menschenwürdigen Verfahren zurückkehren.
Integration darf nicht nur behauptet werden. Sie muss nachprüfbar sein.
Gleichzeitig darf irregulärer Aufenthalt nicht regelmäßig mit der Erwartung verbunden werden, dass der Staat nach einigen Jahren ohnehin eine neue Legalisierung beschließen werde. Andernfalls verliert die gesamte Aufenthaltsordnung ihre Glaubwürdigkeit.
Pedro Sánchez darf gegen Schleusernetzwerke vorgehen. Er darf strafrechtliche Ermittlungen führen und internationale Zusammenarbeit mit Marokko verlangen.
Was er nicht darf, ist, die Mafias als politisches Alibi zu benutzen.
Die Krise von Ceuta ist nicht nur das Ergebnis von Armut, sozialen Medien oder möglichen Aktivitäten krimineller Gruppen. Sie ist auch das Ergebnis einer Politik, die nach außen den Eindruck vermittelt hat, Spanien sei bereit, irregulären Aufenthalt später in rechtmäßige Dauerhaftigkeit umzuwandeln.
Ein Staat kann nicht dauerhaft Offenheit signalisieren und sich anschließend darüber beklagen, dass diese Offenheit als Einladung verstanden wurde.
Pedro Sánchez hat Spanien zum weichen Unterleib Europas gemacht. Das Mafia-Alibi kann seine politische Verantwortung nicht beseitigen.
Avv. Fabio Loscerbo Im Transparenzregister der Europäischen Union eingetragener Interessenvertreter, Nr. 280782895721-36, im Bereich Migration und Asyl ORCID:https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Pour le public français, la crise de Ceuta ne doit pas être considérée comme un simple problème intérieur espagnol. Elle concerne directement la France, car Ceuta constitue une frontière extérieure de l’Union européenne et que toute perte de contrôle à l’entrée de l’espace européen finit nécessairement par produire des conséquences sur les autres États membres.
Ceuta est une ville espagnole située sur la côte nord-africaine, entourée par le Maroc. Avec Melilla, elle représente l’une des seules frontières terrestres entre l’Union européenne et le continent africain. Entrer à Ceuta, c’est donc entrer sur le territoire espagnol et franchir une frontière extérieure de l’Europe.
À la fin du mois de juillet 2026, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint l’enclave depuis le Maroc, par voie terrestre ou maritime. Les autorités espagnoles ont été débordées, l’armée a été déployée et Pedro Sánchez a dénoncé une atteinte à l’intégrité territoriale de l’Espagne. Selon les estimations diffusées par les autorités, près de 49 000 personnes auraient franchi la frontière en vingt-quatre heures, tandis que d’autres sources évoquent un total supérieur à 60 000 entrées.
Le Premier ministre espagnol a attribué cette mobilisation aux mafias de la traite des êtres humains, accusées d’avoir diffusé une interprétation trompeuse d’une décision de la Cour suprême espagnole relative aux refoulements immédiats.
Les réseaux criminels existent. Ils exploitent la détresse, organisent certains passages et diffusent de fausses promesses. Ils doivent être poursuivis avec la plus grande fermeté. Mais leur responsabilité ne peut pas devenir une formule automatique permettant au pouvoir politique d’éviter de répondre de ses propres décisions.
La véritable question est la suivante : pourquoi l’Espagne a-t-elle été perçue, à ce moment précis, comme la porte la plus facile pour entrer en Europe ?
Les premières investigations indiquent que la mobilisation aurait été largement alimentée par les réseaux sociaux, notamment par des vidéos et des messages affirmant qu’une récente décision judiciaire espagnole empêcherait les retours immédiats vers le Maroc. Cette interprétation était juridiquement inexacte : la décision concernée n’interdisait pas toute mesure de retour, mais imposait le respect des procédures légales ordinaires.
Si cette reconstruction est confirmée, il serait abusif de présenter l’ensemble du mouvement comme une opération intégralement dirigée par les trafiquants. Des milliers de personnes semblent également s’être déplacées sous l’effet d’un phénomène de bouche-à-oreille numérique, nourri par des rumeurs, des vidéos et une perception générale de la politique espagnole.
Or cette perception n’est pas née de rien.
Le Gouvernement Sánchez a engagé une politique de régularisation de grande ampleur en faveur d’étrangers se trouvant déjà irrégulièrement en Espagne. Cette politique peut être défendue au nom des besoins du marché du travail, du vieillissement démographique ou de la volonté de faire sortir certains travailleurs de l’économie souterraine. Mais elle produit aussi un message à l’extérieur des frontières : l’entrée irrégulière peut, avec le temps, déboucher sur une régularisation.
En matière migratoire, le contenu exact de la loi compte moins, dans les pays de départ, que le message simplifié qui circule sur les téléphones :
« L’Espagne régularise. »
« L’Espagne ne renvoie plus immédiatement. »
« En entrant aujourd’hui, il sera peut-être possible d’obtenir des papiers demain. »
Ces affirmations peuvent être partielles, exagérées ou juridiquement fausses. Elles n’en influencent pas moins les comportements.
La France connaît parfaitement ce débat. Chaque mesure de régularisation, chaque assouplissement et chaque discours sur l’accueil sont immédiatement examinés sous l’angle de l’« appel d’air ». Cette expression est souvent contestée, parfois caricaturée, mais elle désigne une réalité politique élémentaire : les décisions prises par un État modifient la manière dont cet État est perçu à l’étranger.
Cela ne signifie pas qu’une régularisation provoque mécaniquement une arrivée déterminée. Une telle affirmation serait trop simpliste. Mais soutenir qu’une politique nationale n’a aucun effet sur les attentes migratoires serait tout aussi peu crédible.
Pedro Sánchez a voulu présenter l’Espagne comme une exception plus ouverte et plus accueillante au sein d’une Europe qui renforce progressivement ses contrôles. Il devait donc anticiper le risque que cette ouverture soit interprétée non comme une politique sélective d’intégration, mais comme le signe d’une faiblesse durable de l’État.
C’est en ce sens qu’il a transformé l’Espagne en ventre mou de l’Europe.
Non pas parce que toute personne souhaitant migrer connaîtrait les textes espagnols dans leurs détails, mais parce que la politique espagnole a pu être résumée, sur les réseaux sociaux, en une promesse très simple : entrer en Espagne offrirait davantage de chances de rester.
Lorsque cette perception se diffuse, elle devient politiquement réelle, même si elle repose sur une lecture déformée du droit.
Sánchez affirme aujourd’hui vouloir défendre la souveraineté espagnole et accélérer les retours. Mais la souveraineté ne peut pas être invoquée uniquement lorsque la frontière est déjà submergée. Elle doit s’exercer en amont, par des règles cohérentes, une communication claire et une politique migratoire suffisamment crédible pour ne pas encourager de nouvelles tentatives.
La crise de Ceuta présente aussi une dimension directement française. Lorsqu’une frontière extérieure de l’Union européenne devient perméable, les autres États membres redoutent naturellement les déplacements secondaires à l’intérieur de l’espace européen. La France ne peut donc pas considérer la politique migratoire espagnole comme une affaire exclusivement madrilène. Les décisions prises en Espagne peuvent avoir des répercussions sur les contrôles frontaliers, l’asile, l’hébergement et l’ordre public dans l’ensemble de l’Union. Les réactions européennes à la crise ont d’ailleurs inclus un renforcement des contrôles et de nouvelles tensions autour de la circulation dans l’espace Schengen.
L’Europe ne peut plus fonctionner selon une succession de signaux contradictoires : régularisations massives, frontières débordées, déploiements militaires, retours accélérés, puis nouvelles mesures d’ouverture.
Elle a besoin d’un principe stable : Intégration ou ReImmigration.
L’intégration doit être reconnue à ceux qui travaillent, respectent les lois, apprennent la langue et construisent une relation réelle avec la société d’accueil. Mais l’absence de conditions permettant le maintien sur le territoire doit conduire à un retour organisé, juridiquement encadré et respectueux de la dignité humaine.
La régularisation ne peut pas être une récompense automatique de la présence irrégulière. Elle devrait demeurer liée à une intégration concrète, vérifiable et durable.
Pedro Sánchez peut poursuivre les réseaux criminels et demander que toute responsabilité pénale soit établie. Mais il ne peut pas se servir des mafias comme d’un alibi pour effacer les conséquences politiques de ses propres choix.
Ceuta n’est pas seulement une crise frontalière. C’est la démonstration qu’un gouvernement ne peut pas envoyer durablement un message d’ouverture et prétendre ensuite que les arrivées massives seraient exclusivement imputables à ceux qui ont exploité ce message.
Pedro Sánchez a transformé l’Espagne en ventre mou de l’Europe. L’alibi des mafias ne suffira pas à effacer sa responsabilité politique.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyiste inscrit au registre de transparence de l’Union européenne, n° 280782895721-36, dans le domaine de la migration et de l’asile ORCID :https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Prima la scelta politica di procedere a una vasta regolarizzazione degli stranieri presenti irregolarmente in Spagna. Poi, alla fine di luglio, circa 80.000 persone attraversano in due giorni la frontiera di Ceuta. Adesso Madrid cerca la solidarietà europea per affrontare le conseguenze economiche, sociali e amministrative di una crisi che la piccola città autonoma non…
La crisi di Ceuta ha riportato l’Europa dentro una discussione che conosciamo fin troppo bene. Da una parte chi invoca il controllo delle frontiere e i rimpatri. Dall’altra chi ricorda che tra coloro che attraversano irregolarmente una frontiera possono esserci minori, richiedenti asilo e persone vulnerabili titolari di precise garanzie giuridiche. José Borrell ha scelto…
La notizia che arriva dalla Francia non riguarda soltanto l’immigrazione. Riguarda qualcosa di molto più profondo: il diritto di una comunità nazionale di decidere quale politica migratoria perseguire e, se necessario, di scriverne i principi fondamentali nella propria Costituzione. Gabriel Attal, già primo ministro e ormai pienamente proiettato verso la competizione presidenziale del 2027, propone…
La sentenza n. 814/2026 del 29 giugno 2026, pronunciata dalla Quinta Sezione della Sala del contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo spagnolo nel ricorso per cassazione n. 3795/2025, interviene su una questione che, pur essendo strettamente connessa alla particolare conformazione geografica delle città autonome di Ceuta e Melilla, presenta un interesse più generale per tutti gli ordinamenti europei chiamati a governare le frontiere esterne dell’Unione: stabilire entro quali limiti l’autorità pubblica possa impedire materialmente un ingresso irregolare senza attivare un ordinario procedimento amministrativo di allontanamento e senza trasformare il controllo della frontiera in uno spazio sottratto alle garanzie previste dall’ordinamento.
La vicenda trae origine dall’intercettazione in mare di un cittadino algerino che, insieme ad altre due persone, stava tentando di raggiungere a nuoto la città di Ceuta e che, dopo essere stato sottoposto al controllo delle autorità spagnole, era stato immediatamente consegnato alle autorità marocchine, senza l’adozione di un formale provvedimento di devolución, senza assistenza legale e senza la possibilità di rappresentare eventuali esigenze di protezione internazionale. Il ricorrente aveva denunciato l’esistenza di una vera e propria vía de hecho, vale a dire di un’attività materiale dell’Amministrazione compiuta al di fuori di un procedimento legalmente riconoscibile, chiedendo non soltanto l’annullamento dell’operazione, ma anche il risarcimento del danno e l’adozione delle misure necessarie a consentirne la riammissione in Spagna. Il giudice amministrativo di Ceuta aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando nulla l’azione amministrativa; tale decisione era stata confermata dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e, successivamente, sottoposta al giudizio del Tribunal Supremo su ricorso dell’Avvocatura dello Stato.
La questione di interesse cassazionale individuata dal Supremo era formulata in termini molto precisi: occorreva stabilire se la disposizione aggiuntiva decima della Ley Orgánica n. 4/2000, che disciplina il regime speciale di Ceuta e Melilla, potesse essere applicata anche alle persone intercettate in mare mentre tentano di raggiungere a nuoto le due città autonome e se, conseguentemente, nei loro confronti potesse essere utilizzata la procedura del rechazo en frontera. La risposta fornita dalla Corte è stata negativa: chi tenta di raggiungere Ceuta o Melilla via mare non può essere assoggettato al regime speciale del rechazo, ma deve essere sottoposto all’ordinaria procedura di devolución.
La portata della pronuncia può essere compresa soltanto ricostruendo la natura del rechazo en frontera, istituto introdotto nell’ordinamento spagnolo per fronteggiare la situazione peculiare delle due città autonome, che costituiscono al tempo stesso territorio spagnolo, frontiera esterna dell’Unione europea e unica frontiera terrestre dello spazio Schengen collocata sul continente africano. La disposizione aggiuntiva decima stabilisce che gli stranieri individuati lungo la linea di frontiera di Ceuta o Melilla mentre tentano di superare gli «elementi di contenimento frontalieri» per attraversare irregolarmente il confine possono essere respinti al fine di impedirne l’ingresso illegale in Spagna; il medesimo articolo precisa, tuttavia, che l’operazione deve essere compiuta nel rispetto della normativa internazionale sui diritti umani e sulla protezione internazionale e che le domande di asilo devono poter essere formalizzate nei luoghi appositamente predisposti presso i valichi di frontiera.
Il Tribunal Constitucional, nelle sentenze n. 172/2020 e n. 13/2021, aveva già chiarito che il rechazo en frontera non coincide né con l’espulsione, né con il ritorno al punto di origine conseguente a un diniego di ingresso presso un valico autorizzato, né con la devolución applicabile a chi tenti di entrare illegalmente o rientri nonostante un precedente provvedimento di espulsione. Esso costituisce, piuttosto, una particolare attività materiale, immediata e coattiva di vigilanza frontaliera, diretta a ristabilire la legalità nel momento stesso in cui si sta tentando il superamento delle strutture fisiche poste a protezione della frontiera terrestre. Non si tratta quindi, secondo la ricostruzione costituzionale spagnola, di una sanzione amministrativa, ma di una reazione materiale dello Stato a un tentativo di ingresso non ancora consolidato attraverso le barriere di Ceuta o Melilla.
La particolarità dell’istituto risiede proprio nella sua ridotta formalizzazione. Il rechazo non richiede necessariamente l’avvio di un procedimento amministrativo completo, con una decisione scritta individuale paragonabile a quella prevista per l’espulsione o per la devolución, perché opera nella fase stessa in cui gli agenti impediscono il superamento della recinzione. Tuttavia, l’assenza di una procedura amministrativa ordinaria non significa che l’attività possa essere collocata al di fuori del diritto. Il Tribunal Constitucional ha affermato con particolare nettezza che, dal momento in cui le persone vengono sottoposte al controllo delle forze di sicurezza spagnole, esse ricadono nella giurisdizione dello Stato e devono beneficiare delle garanzie ricavabili dalla Costituzione, dal diritto internazionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con una particolare attenzione per i minori, le donne in gravidanza, le persone con disabilità e gli altri soggetti manifestamente vulnerabili.
È precisamente questo carattere eccezionale e materialmente delimitato che ha condotto il Tribunal Supremo a escluderne l’applicabilità agli arrivi via mare. Il Governo sosteneva che il riferimento legislativo alla linea di frontiera dovesse essere interpretato in senso ampio, comprendendo anche il confine marittimo e gli strumenti tecnologici di sorveglianza, come droni, termocamere e sensori, i quali avrebbero svolto una funzione assimilabile agli elementi di contenimento terrestri. Secondo l’Avvocatura dello Stato, l’esistenza della sovranità spagnola sul mare territoriale e il potere di sorveglianza esercitato dalle autorità avrebbero consentito di trattare allo stesso modo il tentativo di attraversare una recinzione e quello di raggiungere la costa a nuoto o mediante un’imbarcazione.
Il Supremo ha respinto tale interpretazione, osservando che la disposizione non si riferisce genericamente a qualsiasi strumento di controllo o a qualsiasi modalità di attraversamento della frontiera, ma agli «elementi di contenimento frontalieri», espressione che rinvia a dispositivi materiali capaci di ostacolare fisicamente il passaggio. Le telecamere, i sensori e i droni possono individuare o segnalare la presenza delle persone, ma non le trattengono e non impediscono materialmente l’attraversamento; allo stesso modo, il mare, pur costituendo una frontiera dal punto di vista giuridico e territoriale, non è di per sé un elemento artificiale di contenimento installato dallo Stato. La Corte ha peraltro precisato che la soluzione potrebbe essere diversa qualora fossero realizzate in mare vere strutture fisiche di contenimento, poiché in quel caso potrebbe astrattamente ricorrere il presupposto letterale previsto dalla legge; ciò che non è ammissibile, invece, è estendere per analogia una disciplina eccezionale a situazioni che il legislatore non ha espressamente incluso.
La conseguenza giuridica non consiste, come una lettura superficiale potrebbe far pensare, nel riconoscimento di un diritto a entrare o a rimanere in Spagna per chi venga intercettato in mare. Il Tribunal Supremo afferma qualcosa di più circoscritto: in tali situazioni non si applica il rechazo en frontera, bensì la devolución disciplinata dall’articolo 58, comma 3, lettera b), della Ley Orgánica n. 4/2000, destinata a coloro che tentano di entrare illegalmente nel Paese e comprendente, secondo il regolamento di attuazione, anche gli stranieri intercettati alla frontiera o nelle sue immediate vicinanze. La devolución conserva una natura amministrativa rapida e non sanzionatoria, ma richiede una formalizzazione giuridica maggiore rispetto alla mera azione materiale di respingimento, poiché presuppone l’identificazione della persona, l’adozione di un atto riconoscibile, la possibilità di far valere le circostanze individuali, l’assistenza legale e linguistica e il controllo sull’eventuale presenza di ostacoli al ritorno.
È su questo terreno che il confronto con il sistema italiano diviene particolarmente interessante. L’ordinamento italiano non conosce un istituto perfettamente equivalente al rechazo en frontera spagnolo, poiché non dispone di città autonome collocate sul continente africano e protette da un sistema di recinzioni terrestri analogo a quello di Ceuta e Melilla. L’articolo 10 del d.lgs. n. 286 del 1998 distingue, invece, tra il respingimento disposto dalla polizia di frontiera nei confronti dello straniero che si presenti a un valico senza possedere i requisiti d’ingresso e il respingimento disposto dal questore nei confronti di chi sia entrato sottraendosi ai controlli e sia stato fermato all’ingresso o immediatamente dopo, oppure sia stato temporaneamente ammesso nel territorio per esigenze di pubblico soccorso. Il Testo unico risulta vigente, alla data del 1º agosto 2026, con gli aggiornamenti pubblicati sino al 1º luglio 2026.
Il respingimento previsto dal comma 1 dell’articolo 10 opera normalmente presso un valico formalmente abilitato, nell’ambito del controllo delle condizioni stabilite dal Codice frontiere Schengen. Lo straniero si presenta all’autorità, viene sottoposto a verifica documentale e, in assenza dei requisiti richiesti, non viene autorizzato a entrare. Anche il diritto dell’Unione stabilisce che il diniego d’ingresso debba essere adottato mediante una decisione motivata, indicante le ragioni precise del rifiuto, notificata attraverso un modulo uniforme e accompagnata dall’informazione sul diritto di ricorso.
Il respingimento differito del questore, previsto dal comma 2, si colloca invece in una fase successiva, nella quale la persona ha già oltrepassato materialmente la frontiera o è stata condotta sul territorio per necessità di soccorso. Sebbene il legislatore continui a utilizzare il termine “respingimento”, la misura presenta evidenti affinità funzionali con un provvedimento di allontanamento, poiché non si limita a impedire un ingresso ancora in corso, ma dispone il ritorno di una persona già sottoposta stabilmente al potere dell’autorità italiana. Proprio per questo essa non può essere ridotta a una semplice attività materiale, ma deve essere formalizzata e resa conoscibile all’interessato, il quale deve essere messo nella condizione di comprendere le ragioni della misura, di rappresentare eventuali esigenze di protezione e di accedere alla tutela giurisdizionale.
Il rapporto più convincente, pertanto, non è quello tra rechazo en frontera e respingimento italiano considerati genericamente, ma quello tra quattro figure distinte: il rechazo spagnolo, come attività materiale immediata sulle barriere terrestri; la devolución spagnola, come misura amministrativa applicabile a chi tenti l’ingresso irregolare ed entri nel controllo dell’autorità; il respingimento italiano presso il valico, che impedisce l’ingresso a chi non possiede i requisiti; e il respingimento differito, che interviene nei confronti di chi abbia già oltrepassato il confine o sia stato ammesso per soccorso. La distinzione non è terminologica, ma investe il momento in cui si colloca l’intervento, il grado di formalizzazione richiesto, la natura del potere esercitato e l’ampiezza delle garanzie procedurali.
La sentenza spagnola si mostra particolarmente significativa perché rifiuta di consentire all’Amministrazione di scegliere liberamente il regime meno garantito attraverso un’estensione interpretativa della norma speciale. L’intercettazione in mare, infatti, determina l’esercizio di un controllo diretto sulla persona, ma non integra il presupposto materiale del superamento di una barriera frontaliera; ne deriva che la persona deve essere ricondotta all’interno del procedimento ordinario di devolución, nel quale l’autorità non può limitarsi alla riconsegna materiale, ma deve assumere una decisione giuridicamente identificabile e verificare le circostanze individuali.
Anche l’esperienza italiana mostra che il mare non può essere trattato come una zona di sospensione del diritto. La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella nota sentenza Hirsi Jamaa e altri contro Italia, ha stabilito che le persone intercettate in alto mare e trasferite a bordo di unità italiane erano sottoposte alla giurisdizione dello Stato, in quanto soggette al controllo continuo ed esclusivo delle sue autorità. La loro riconsegna alla Libia, avvenuta senza identificazione, senza esame individuale e senza accesso a un ricorso effettivo, determinò la violazione dell’articolo 3 CEDU, del divieto di espulsioni collettive e del diritto a un rimedio effettivo.
Il principio ricavabile da Hirsi non consiste nell’affermazione secondo cui ogni intercettazione in mare debba condurre necessariamente all’ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato, ma nel riconoscimento che il controllo esercitato dagli agenti pubblici attiva la giurisdizione e rende applicabili le garanzie convenzionali. La medesima logica emerge, con una diversa costruzione normativa, dalla decisione del Tribunal Supremo: l’autorità non può utilizzare una procedura materiale eccezionale per sottrarsi alle garanzie proprie della procedura ordinaria quando la fattispecie concreta non rientra nei limiti fissati dal legislatore.
Ciò non comporta la paralisi della funzione di controllo della frontiera, né la trasformazione del principio di non-refoulement in un diritto generalizzato alla permanenza. Tanto la disciplina spagnola quanto quella italiana distinguono tra l’obbligo di non consegnare una persona a uno Stato nel quale rischi persecuzioni, torture o trattamenti inumani e il diverso problema della sussistenza di un titolo che autorizzi il soggiorno. Nell’ordinamento italiano, l’articolo 19 del Testo unico impedisce il respingimento o l’espulsione nei casi in cui sussistano i rischi espressamente individuati dalla legge, in attuazione dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, dell’articolo 3 CEDU e degli articoli 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il rispetto del non-refoulement richiede che l’autorità individui la persona, la informi della possibilità di chiedere protezione, verifichi la presenza di minori o soggetti vulnerabili e valuti il rischio connesso al Paese verso il quale dovrebbe essere eseguito il ritorno. Una volta compiuti tali accertamenti, tuttavia, l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione o di altri titoli di soggiorno può legittimamente condurre all’adozione di una misura di allontanamento. La garanzia procedurale impedisce il ritorno automatico e indifferenziato, ma non elimina il potere dello Stato di eseguire il ritorno quando esso risulti compatibile con la legge e con gli obblighi internazionali.
La distinzione appare tanto più importante dopo l’entrata in applicazione del nuovo quadro europeo sulla gestione delle frontiere e delle procedure di screening, che rafforza l’esigenza di identificare e sottoporre a controlli preliminari i cittadini di Paesi terzi che abbiano attraversato irregolarmente una frontiera esterna, senza per questo attribuire loro automaticamente un diritto di ingresso nel territorio dell’Unione. Il diritto europeo tende infatti a separare con sempre maggiore precisione il momento dell’intercettazione, quello dell’identificazione, quello dell’eventuale accesso alla protezione e quello del ritorno, impedendo che l’una fase venga utilizzata per eludere le garanzie proprie dell’altra.
Sotto questo profilo, la sentenza n. 814/2026 esprime un principio di legalità amministrativa prima ancora che un principio di politica migratoria. Il Tribunal Supremo non contesta la legittimità dell’obiettivo perseguito dallo Stato, vale a dire impedire gli ingressi irregolari e assicurare il controllo di una frontiera particolarmente esposta, ma afferma che l’Amministrazione deve utilizzare l’istituto previsto per la fattispecie concreta, senza deformare una norma eccezionale allo scopo di evitare le garanzie connesse alla devolución. La scelta tra rechazo e devolución non può dipendere dalla convenienza operativa dell’autorità, ma dai presupposti stabiliti dalla legge.
Lo stesso principio dovrebbe guidare l’applicazione dell’articolo 10 del Testo unico italiano. Il respingimento alla frontiera, il respingimento differito, l’espulsione e il ritorno nell’ambito delle procedure europee non sono strumenti liberamente intercambiabili, ma misure dotate di presupposti, autorità competenti, modalità esecutive e tutele differenti. Una politica di frontiera efficace non può essere costruita sull’indeterminatezza degli istituti, poiché proprio l’uso improprio della misura meno formalizzata finisce per produrre contenzioso, annullamenti e un ulteriore indebolimento della capacità dello Stato di eseguire i ritorni.
Il significato più profondo della pronuncia spagnola può quindi essere individuato nel rifiuto di due opposti automatismi. Da una parte, non è ammissibile che l’intercettazione in mare si traduca in una consegna immediata alle autorità del Paese confinante, senza procedimento, senza assistenza e senza verifica delle condizioni individuali; dall’altra, l’inapplicabilità del rechazo en frontera non comporta il diritto della persona a rimanere in Spagna, ma determina semplicemente il passaggio alla procedura di devolución, al termine della quale il ritorno può essere legittimamente disposto ed eseguito.
È questa la conclusione che può essere trasferita anche al sistema italiano: il diritto impedisce il respingimento arbitrario, ma non vieta il respingimento o il ritorno legalmente disposti; impone la valutazione individuale, ma non trasforma tale valutazione in un titolo di soggiorno; garantisce l’accesso alla protezione, ma non rende irrilevante l’esito negativo della procedura.
Il rechazo en frontera spagnolo e il respingimento italiano rappresentano dunque due modelli differenti di esercizio della sovranità alla frontiera. Il primo è strettamente collegato alla singolarità delle barriere terrestri di Ceuta e Melilla e consente, entro limiti rigorosi, un’attività materiale diretta a impedire il superamento delle recinzioni; il secondo distingue tra il diniego d’ingresso presso i valichi autorizzati e l’allontanamento di chi abbia già attraversato la frontiera o sia stato ammesso per esigenze di soccorso. In entrambi i sistemi, tuttavia, il controllo della frontiera rimane sottoposto alla legge, alla giurisdizione e al principio di non-refoulement.
La sentenza del Tribunal Supremo non indebolisce, quindi, la frontiera spagnola, ma ricorda che una frontiera è realmente forte soltanto quando lo Stato sa individuare il potere che sta esercitando, applicare il procedimento corretto e rendere effettive tanto le garanzie quanto il ritorno finale. Una riconsegna sommaria può apparire più rapida, ma, se priva di fondamento normativo, produce soltanto una temporanea rappresentazione di fermezza destinata a essere smentita dal giudice.
Il diritto della frontiera non può essere né il diritto dell’automatismo né il diritto dell’impotenza. Deve essere il diritto della decisione individuale, della procedura corretta e dell’esecuzione effettiva.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID:https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il Dipartimento di Stato americano si prepara a revocare, su base progressiva, i visti turistici e d’affari B1 e B2 di un numero potenzialmente vicino a 200.000 stranieri che, dopo essere entrati negli Stati Uniti, hanno presentato domanda d’asilo. La misura, rivelata il 24 agosto dall’Associated Press sulla base di documenti interni e confermata nelle…
Bologna si presenta come una città accogliente, interculturale e capace di includere una popolazione sempre più diversificata. Ma l’integrazione non può essere valutata soltanto attraverso dichiarazioni politiche, progetti finanziati o iniziative simboliche. Deve essere verificata osservando come la popolazione si distribuisce sul territorio, quali differenze economiche emergono e se alcune zone della città concentrano in…
Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, ha dichiarato oggi, 24 agosto 2026, che cinque Stati membri dell’Unione europea, oltre all’Italia, stanno lavorando a progetti ispirati al modello Albania, con l’obiettivo di realizzare in Paesi terzi strutture destinate alle pratiche, all’identificazione e all’espulsione degli immigrati irregolari. È un segnale politico importante: ciò che…
To an American audience, the crisis in Ceuta may look like another distant episode in Europe’s long-running migration debate. It is not. What happened on Spain’s North African frontier raises a question that is also familiar in the United States: what happens when a government’s immigration policy sends a message of openness that its border-control system cannot sustain?
Ceuta is not located on the European continent. It is a Spanish city on the coast of North Africa, surrounded by Morocco and separated from mainland Spain by the Mediterranean Sea. Together with Melilla, it constitutes one of the European Union’s only land borders with Africa. Entry into Ceuta therefore means entry into Spanish territory and, legally and politically, an attempt to enter the European system.
In late July 2026, tens of thousands of people crossed from Morocco into Ceuta within a remarkably short period. The city’s reception system was overwhelmed, Spain deployed military and police personnel, and Prime Minister Pedro Sánchez described the episode as a violation of Spain’s territorial integrity. He blamed human-trafficking organizations for spreading a misleading interpretation of a Spanish Supreme Court ruling concerning immediate returns at the border.
Trafficking networks undoubtedly exist, and no serious migration policy can ignore them. They exploit desperation, circulate false promises and profit from irregular movement. But blaming “the mafias” does not answer the central political question.
Why was Spain suddenly perceived as the easiest gateway into Europe?
Reports from Morocco and international news agencies indicate that social-media videos and word of mouth played a significant role in mobilizing many of those who attempted the crossing. Rumors circulated that a recent Spanish court decision would prevent their immediate return and allow them to remain in Spanish territory. That interpretation appears to have been legally inaccurate: the ruling restricted certain summary removals but did not eliminate ordinary return procedures.
This distinction matters. If thousands of people moved after seeing videos and messages on Instagram and other platforms, then the government cannot simply assume that a sophisticated criminal organization directed the entire operation. The role of traffickers must be established through evidence. It cannot become a convenient explanation used to shield political leaders from scrutiny.
The broader context is Spain’s extraordinary regularization policy.
In 2026, the Sánchez government launched a large-scale process allowing substantial numbers of undocumented migrants already present in Spain to seek legal status and employment rights. More than one million applications were reportedly submitted, and by early July over 600,000 applicants had received temporary work authorization while their cases were being processed.
The Spanish government presents this policy as a pragmatic response to labor shortages, demographic decline and the presence of migrants who are already working in the country. Those arguments deserve serious consideration. A state has the right to regularize people who are genuinely integrated, employed and contributing to society.
But a government must also consider the external message produced by its decisions.
Migration policy is not communicated only through statutes, ministerial decrees or official press conferences. It is communicated through simplified messages travelling across borders:
“Spain is regularizing undocumented migrants.”
“Spain is more open than other European countries.”
“Once you enter, you may eventually obtain legal status.”
These messages may be incomplete or distorted. Yet they still influence expectations. In migration policy, perception can be as consequential as the formal content of the law.
Americans understand this phenomenon well. In every U.S. debate over border enforcement, humanitarian parole, asylum processing or legalization, policymakers argue not only about the immediate beneficiaries of a measure but also about the “signal” it may send to potential migrants abroad. The same principle applies in Europe.
A broad regularization does not automatically cause a specific border crossing. The evidence does not justify such a simplistic conclusion. But it is equally unrealistic to claim that a major amnesty has no effect on how a country is perceived beyond its borders.
Sánchez wanted Spain to present itself as the humane exception in an increasingly restrictive Europe. His government emphasized the economic value of immigration while neighboring countries tightened their policies.
That political choice carried consequences.
Spain became vulnerable to the perception that its border was more permeable, its enforcement less decisive and its future regularizations more likely. Whether that perception was accurate is almost secondary. Once it circulated through social media, it became operationally real.
This is why Sánchez bears political responsibility.
He did not organize the movement toward Ceuta. He did not invite any particular person to cross the border. But his government helped create the political environment in which Spain could be represented as Europe’s soft underbelly: the state most willing to tolerate irregular entry and legalize irregular residence afterward.
Now, after the border system was overwhelmed, Sánchez has rediscovered the language of sovereignty, territorial integrity and repatriation.
That reversal exposes the contradiction at the heart of his policy. A state cannot consistently weaken the deterrent effect of its immigration rules and then act surprised when people test its borders. Nor can it defend national sovereignty only after control has already broken down.
Europe needs something more credible than an endless cycle of mass arrivals, emergency deployments and periodic amnesties.
The proper alternative is neither indiscriminate exclusion nor unconditional permanence. It is the principle of Integration or ReImmigration.
Those who work, respect the law, learn the language and build a stable relationship with the host society should have a transparent path toward continued residence and integration. Those who do not qualify to remain, or whose applications are lawfully rejected, must be returned through orderly procedures that respect human dignity and judicial guarantees.
Regularization should reward demonstrated integration, not create the expectation that irregular entry will eventually be forgiven as a matter of political routine.
Sánchez is entitled to investigate and prosecute trafficking organizations. But he cannot use them as an alibi for the effects of his own policy.
The Ceuta crisis was not merely a failure of border surveillance. It was a failure of political coherence. Spain attempted to present itself simultaneously as Europe’s most welcoming destination and as a state capable of defending one of the continent’s most exposed borders.
It cannot credibly be both without strict conditions, effective enforcement and a clear distinction between those who integrate and those who must return.
Pedro Sánchez turned Spain into Europe’s soft underbelly. Blaming the mafias will not erase that responsibility.
Fabio Loscerbo, Attorney at Law Lobbyist registered in the European Union Transparency Register, No. 280782895721-36, in the field of Migration and Asylum ORCID:https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il titolo scelto da il manifesto è destinato a circolare: «Papa Leone: le persone prima dei confini». La frase è reale. Leone XIV, intervenendo il 22 agosto al Meeting di Rimini, ha affermato che «prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone». Ma trasformare queste parole nell’ennesima contrapposizione tra umanità e frontiere…
Per molti anni l’integrazione è stata trattata come una conseguenza quasi automatica del tempo trascorso nel territorio. Ma vivere a lungo in un Paese non significa necessariamente condividerne le regole, impararne la lingua o partecipare responsabilmente alla vita collettiva. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di riportare l’integrazione dal terreno delle dichiarazioni a quello dei…
Il 24 agosto il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha depositato una proposta di regolamento che aggiungerebbe una tariffa di 103.265 dollari alle domande H-1B soggette al tetto annuale. Il documento, pubblicato in anteprima dal Federal Register e destinato alla pubblicazione formale il 25 agosto, aprirà una consultazione di trenta giorni. La misura,…
L’economia spagnola cresce più rapidamente di molte altre economie europee e la popolazione straniera ha fornito un contributo effettivo all’aumento dell’occupazione, dei consumi e della produzione.
Il Banco de España ha stimato che, tra il 2022 e il 2024, la popolazione straniera abbia contribuito direttamente per una quota compresa tra 0,4 e 0,7 punti percentuali alla crescita media annua del PIL pro capite spagnolo, pari nello stesso periodo al 2,9 per cento. Anche per il 2026 la Commissione europea prevede per la Spagna una crescita robusta, sostenuta soprattutto dalla domanda interna e dall’occupazione.
Questi dati non devono essere negati. Devono essere interpretati.
Il problema nasce quando un fenomeno economico complesso viene trasformato in una verità politica assoluta: la Spagna cresce grazie agli immigrati, dunque più immigrazione significa necessariamente più crescita, più benessere e più progresso.
È questa semplificazione ad aver trasformato l’immigrazione in un dogma.
Non si discute più di quanti ingressi siano sostenibili, di quali persone il sistema produttivo abbia bisogno, della capacità delle città di garantire abitazioni, scuole e servizi, né della concreta volontà degli stranieri di integrarsi. Si assume semplicemente che ogni aumento della popolazione straniera sia positivo perché contribuisce al prodotto interno lordo.
Ma le persone non sono unità di PIL.
Quando il dato economico diventa propaganda
L’aumento della popolazione può sostenere il PIL complessivo perché aumenta il numero dei lavoratori, dei consumatori e dei contribuenti. Ciò non significa, però, che crescano automaticamente nella stessa misura la produttività, i salari reali, la disponibilità di abitazioni o la coesione sociale.
La stessa OCSE, pur riconoscendo l’elevata partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro spagnolo, rileva la permanenza di importanti divari strutturali. Gli stranieri sono spesso concentrati nei settori meno qualificati e più precari, mentre la vicinanza linguistica e culturale degli immigrati latinoamericani favorisce risultati che non possono essere automaticamente riprodotti in tutti gli altri Paesi europei.
Il punto, quindi, non è stabilire se gli immigrati lavorino o contribuiscano all’economia. Moltissimi lo fanno.
Il punto è comprendere se la crescita economica possa diventare l’argomento con cui si giustifica qualsiasi flusso, si minimizza la distinzione tra ingresso consentito e ingresso imposto con il fatto compiuto e si rinuncia a verificare l’integrazione.
La risposta deve essere negativa.
Uno Stato può avere bisogno di immigrazione e, nello stesso tempo, pretendere che chi entra rispetti le regole e dimostri la volontà di diventare parte della comunità.
Sánchez ha invece costruito una narrazione nella quale l’immigrazione non è più uno strumento da governare, ma una necessità assoluta dinanzi alla quale il confine diventa quasi un ostacolo economico.
La regolarizzazione e il messaggio inviato all’esterno
Nel 2026 il Governo spagnolo ha approvato una regolarizzazione straordinaria rivolta agli stranieri che potevano dimostrare di essere presenti in Spagna da almeno cinque mesi prima del 31 dicembre 2025, privi di precedenti penali e non pericolosi per l’ordine pubblico.
La regolarizzazione può avere una funzione legittima.
Una persona può essere entrata irregolarmente e, nonostante ciò, aver successivamente lavorato, rispettato le leggi, imparato la lingua, costruito relazioni familiari e sociali e dimostrato una reale adesione alla comunità nella quale vive.
L’irregolarità amministrativa iniziale non esclude l’integrazione.
Questo deve essere affermato con chiarezza, perché il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non identifica automaticamente l’irregolare con il soggetto da rimpatriare. Valuta il percorso concreto della persona.
Il problema della sanatoria spagnola non consiste dunque nell’aver riconosciuto che alcuni irregolari possono essere integrati.
Consiste nell’aver trasformato una valutazione che dovrebbe essere individuale e sostanziale in un messaggio collettivo e semplificato: la presenza protratta in Spagna può condurre, prima o poi, alla regolarizzazione.
Le norme prevedono condizioni, termini ed esclusioni. Ma nei Paesi di origine non circolano i testi integrali dei decreti. Circolano messaggi molto più semplici:
«La Spagna ha bisogno di immigrati».
«La Spagna concede i documenti agli irregolari».
«Chi riesce a entrare e a rimanere avrà una possibilità di essere regolarizzato».
La propaganda della crescita e la sanatoria hanno così finito per sostenersi reciprocamente.
La prima ha spiegato perché la Spagna avrebbe avuto bisogno di nuovi arrivi. La seconda ha mostrato che una presenza inizialmente irregolare poteva essere successivamente riconosciuta.
Ceuta: dove si trova la volontà di integrarsi?
La crisi di Ceuta mostra le conseguenze di questa narrazione.
Alla fine di luglio 2026, decine di migliaia di persone si sono mosse verso l’enclave spagnola dal territorio marocchino. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il movimento è stato alimentato dalle difficoltà economiche, dal passaparola sui social network e dalla falsa interpretazione di una pronuncia del Tribunal Supremo spagnolo, ritenuta erroneamente idonea a impedire il rimpatrio di chi fosse riuscito a raggiungere Ceuta via mare.
Il Governo Sánchez ha parlato di una violazione dell’integrità territoriale spagnola e ha attribuito alle mafie del traffico di persone la responsabilità di aver diffuso quelle informazioni.
Le organizzazioni criminali devono essere perseguite. Ma la loro eventuale attività non esaurisce il problema.
Se la mobilitazione è stata favorita anche da video, messaggi e imitazione collettiva, occorre domandarsi perché la promessa di poter entrare e rimanere in Spagna sia apparsa credibile a un numero così elevato di persone.
È qui che la narrazione economica incontra la realtà politica.
Nell’assalto alla frontiera di Ceuta non emerge un progetto ordinato di inserimento nella società spagnola. Non emerge la volontà di presentarsi alle autorità attraverso canali regolati, di accettare una selezione, di dimostrare requisiti lavorativi o di intraprendere un percorso verificabile di integrazione.
Emerge, sul piano oggettivo, il tentativo di superare collettivamente la frontiera attraverso il fatto compiuto, confidando nella difficoltà dello Stato di respingere o rimpatriare tutti gli arrivati.
Naturalmente non è possibile giudicare definitivamente la futura condotta di ogni singola persona sulla sola base del momento dell’ingresso. Alcuni potrebbero successivamente dimostrare una reale volontà di integrarsi.
Ma l’atto collettivo con cui si forza una frontiera non costituisce, di per sé, una manifestazione di volontà integrativa.
La domanda politica non può essere elusa: in quell’assalto, dove si vede la volontà di rispettare le regole della comunità nella quale si pretende di entrare?
L’integrazione non comincia dall’imposizione della propria presenza allo Stato ospitante.
Integrazione o ReImmigrazione: il vero criterio della permanenza
Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non divide il mondo tra immigrati regolari meritevoli di restare e immigrati irregolari destinati automaticamente al rimpatrio.
La distinzione è un’altra.
Si entra e si rimane se ci si integra. Se l’integrazione fallisce, scatta la ReImmigrazione.
L’ingresso regolare rappresenta la modalità ordinaria e corretta attraverso cui lo Stato governa i flussi. Ma non è sufficiente, da solo, a garantire la permanenza definitiva. Anche chi entra regolarmente può rifiutare le regole della comunità, vivere stabilmente ai margini della società o fallire ogni concreto percorso di integrazione.
Allo stesso modo, un ingresso irregolare non impedisce che la persona possa successivamente dimostrare di essersi integrata.
Un irregolare può lavorare, pagare le imposte, imparare la lingua, rispettare l’ordinamento, creare una famiglia, partecipare alla vita sociale e assumersi responsabilità verso la comunità. In questi casi lo Stato deve considerare il percorso effettivo realizzato e non limitarsi alla qualificazione amministrativa originaria.
Ciò che conta è l’integrazione sostanziale.
Essa richiede almeno il rispetto delle leggi, la conoscenza della lingua, la partecipazione lavorativa o sociale, l’adesione alle regole fondamentali della convivenza e la volontà di costruire il proprio futuro insieme alla comunità ospitante, non contro di essa.
La permanenza non può quindi dipendere soltanto dal tempo trascorso sul territorio.
Non basta riuscire a entrare. Non basta evitare il rimpatrio. Non basta attendere la sanatoria successiva.
Occorre integrarsi.
Quando questo percorso non viene intrapreso o fallisce, deve intervenire la ReImmigrazione, intesa come ritorno effettivo, organizzato, giuridicamente garantito e rispettoso della dignità della persona.
La ReImmigrazione non è la punizione automatica dell’ingresso irregolare. È la conseguenza del fallimento dell’integrazione.
Il limite del modello Sánchez
Sánchez ha progressivamente sostituito il criterio dell’integrazione con quello dell’utilità economica.
La presenza straniera viene considerata positiva perché aumenta il numero dei lavoratori, sostiene i consumi e contribuisce alla crescita. Ma il lavoro, pur essendo un elemento fondamentale, non coincide da solo con l’integrazione.
Una persona non è integrata semplicemente perché occupa un posto di lavoro.
L’integrazione riguarda anche il rispetto delle regole, la lingua, le relazioni sociali, la responsabilità individuale, la partecipazione alla comunità e l’accettazione dei suoi principi fondamentali.
Ridurre tutto alla crescita significa utilizzare gli immigrati come fattori produttivi e rinunciare a chiedere quale rapporto intendano costruire con la società ospitante.
È questa la fragilità del modello spagnolo.
Lo Stato dichiara di avere bisogno di manodopera. Tollera la formazione di una vasta area di irregolarità. Regolarizza successivamente una parte rilevante delle persone presenti. Infine, quando nuovi flussi interpretano questa politica come una possibilità di ingresso e permanenza, attribuisce ogni responsabilità alle mafie.
Ma le mafie possono sfruttare soltanto un messaggio che appare credibile.
Ed è stata la politica a renderlo credibile.
La crescita non può sostituire la sovranità
La crescita economica non autorizza uno Stato a rinunciare al governo delle proprie frontiere.
La sovranità migratoria non significa chiudere ogni ingresso. Significa stabilire chi può entrare, verificare chi si integra e rendere effettivo il ritorno di chi non ha diritto di rimanere o fallisce il percorso di integrazione.
La vera alternativa non è tra immigrazione e chiusura.
È tra un’immigrazione governata attraverso il principio di responsabilità e una presenza straniera considerata sempre positiva soltanto perché produce lavoro e PIL.
Nel primo modello, l’integrazione è una condizione della permanenza.
Nel secondo, la permanenza diventa progressivamente un fatto compiuto e l’integrazione viene presunta sulla base del semplice contributo economico.
Ceuta dimostra quanto sia pericolosa questa seconda impostazione.
Quando lo Stato comunica di aver bisogno di immigrazione, regolarizza periodicamente chi è già presente e incontra enormi difficoltà nell’eseguire i rimpatri, il confine perde la propria capacità deterrente.
La legge non viene più percepita come una regola stabile, ma come una fase provvisoria destinata a essere superata dal tempo o da una futura sanatoria.
Ceuta è il risultato politico del dogma
Non sarebbe corretto sostenere che la retorica della crescita abbia, da sola, causato la crisi di Ceuta.
Le cause immediate comprendono le condizioni economiche e sociali del Marocco, la diffusione di informazioni false, la decisione del Tribunal Supremo, il comportamento delle autorità di frontiera e l’eventuale attività delle reti criminali.
Ma è altrettanto scorretto fingere che la politica spagnola non abbia contribuito a creare il contesto nel quale quelle false promesse sono risultate credibili.
Sánchez ha trasformato l’immigrazione da questione politica da governare in dogma economico da celebrare.
Ha ripetuto che gli immigrati sono indispensabili alla crescita, ha promosso una vasta regolarizzazione e ha presentato la Spagna come l’alternativa aperta rispetto a un’Europa sempre più attenta al controllo dei flussi.
Ora pretende di separare la crisi di Ceuta da quella stessa narrazione.
Non è possibile.
Chi forza una frontiera non acquisisce per questo il diritto di restare. Chi è entrato irregolarmente non deve però essere giudicato per sempre soltanto sulla base di quell’ingresso: deve poter dimostrare, attraverso fatti concreti, la propria integrazione.
È questo l’equilibrio che Sánchez ha smarrito.
La propaganda della crescita ha aperto la strada a Ceuta perché ha cancellato il discrimine essenziale: non basta entrare, non basta lavorare, non basta restare abbastanza a lungo. Si rimane se ci si integra. Quando l’integrazione fallisce, deve scattare la ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID:https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Die Bundesregierung hat dem Bundestag am 17. August 2026 neue Zahlen zu Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen vorgelegt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 9.663 Abschiebungen vollzogen. Gleichzeitig verließen 9.276 Personen Deutschland über das Bund-Länder-Programm REAG/GARP freiwillig mit finanzieller Unterstützung. Hinzu kommt eine Zahl, die für die praktische Leistungsfähigkeit des Systems besonders aufschlussreich ist: 734 Abschiebungen wurden…
Israele ha scelto di sostituire rapidamente una parte decisiva della manodopera palestinese con lavoratori provenienti dall’estero. Dopo il 7 ottobre 2023, agricoltura, edilizia, assistenza e servizi hanno dovuto colmare un vuoto improvviso: oggi nel Paese si contano circa 250.000 lavoratori stranieri, regolari e irregolari, e il sistema si prepara ad arrivare a 330.000. Il problema…
In Australia, il partito che ha costruito una parte decisiva della propria crescita sulla promessa di ridurre l’immigrazione si è trovato a dover spiegare che cosa significhi davvero il numero simbolo della sua campagna. Il deputato di One Nation David Farley ha indicato un obiettivo di 130.000 unità di migrazione netta, aggiungendo però almeno altri…
Pedro Sánchez ha definito l’ingresso di massa avvenuto a Ceuta una «violazione dell’integrità territoriale» della Spagna e ha indicato nelle mafie del traffico di esseri umani le principali responsabili della crisi. È una spiegazione politicamente comoda, ma non sufficiente.
Le organizzazioni criminali che lucrano sull’immigrazione irregolare esistono e devono essere contrastate. Tuttavia, attribuire loro l’intera responsabilità rischia di nascondere la questione centrale: quale messaggio ha trasmesso negli ultimi mesi la politica migratoria del Governo spagnolo?
La Spagna ha avviato un vasto programma di regolarizzazione destinato, secondo le stime diffuse, a interessare centinaia di migliaia di stranieri. Una scelta che può essere discussa sotto il profilo sociale, economico e amministrativo, ma che produce inevitabilmente anche un effetto comunicativo oltre i confini nazionali: chi riesce a entrare e a rimanere abbastanza a lungo può sperare, prima o poi, in una regolarizzazione.
Questo non significa sostenere che la sanatoria abbia materialmente organizzato gli ingressi a Ceuta. Significa, più semplicemente, riconoscere che le politiche pubbliche generano aspettative e che le aspettative influenzano i comportamenti migratori.
Le prime ricostruzioni giornalistiche descrivono infatti un movimento alimentato anche da video, indiscrezioni e passaparola sui social network. Molti giovani marocchini avrebbero creduto che una recente pronuncia giudiziaria spagnola impedisse i rimpatri immediati e consentisse loro di restare nel territorio europeo. Quella interpretazione sarebbe stata inesatta, ma si sarebbe diffusa rapidamente attraverso Instagram e altri canali digitali.
Anche alcuni media marocchini parlano di una voce propagatasi rapidamente, capace di mobilitare migliaia di persone. Se questa ricostruzione sarà confermata, il ruolo determinante delle mafie non potrà essere semplicemente presunto: dovrà essere provato.
Il punto politico resta comunque evidente. Un Paese che annuncia ampie regolarizzazioni, limita i respingimenti immediati e presenta la propria politica come più aperta rispetto a quella degli altri Stati europei può essere percepito, all’esterno, come la frontiera più permeabile dell’Unione.
Sánchez ha così trasformato la Spagna nel ventre molle d’Europa. Non perché ogni migrante conosca nel dettaglio le norme spagnole, ma perché nella comunicazione globale contano i messaggi semplificati: “in Spagna si entra”, “in Spagna non si viene respinti”, “in Spagna prima o poi arriva una sanatoria”.
Sono questi messaggi, veri o deformati che siano, a circolare sui telefoni e sui social network. Ed è ingenuo pensare che le decisioni assunte a Madrid non producano alcun effetto sulle partenze dal Nord Africa.
Ora Sánchez invoca la sovranità nazionale, schiera le forze armate e promette di accelerare i rimpatri. Ma la sovranità non può essere riscoperta soltanto quando la frontiera è già stata travolta. Deve essere esercitata attraverso una politica coerente, prevedibile e credibile.
L’Europa non può continuare ad alternare aperture straordinarie ed emergenze permanenti. Ogni sanatoria priva di una contestuale strategia di controllo, selezione e rimpatrio rischia di alimentare nuove aspettative e di trasferire le conseguenze delle decisioni nazionali su tutti gli altri Stati membri.
È precisamente per evitare questa oscillazione che serve il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione: integrazione effettiva, verificabile e stabile per chi rispetta le regole e partecipa alla comunità; ritorno organizzato e giuridicamente garantito per chi non possiede più i requisiti per restare.
Sánchez può certamente perseguire i trafficanti. Ma non può utilizzare le mafie come alibi per sottrarsi alla responsabilità politica delle proprie scelte. La crisi di Ceuta non dimostra soltanto che i confini possono essere violati. Dimostra che, quando uno Stato manda segnali contraddittori, prima o poi qualcuno li interpreta come un invito.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID:https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
I controlli tedeschi alla frontiera con la Polonia continuano a produrre conseguenze che vanno ben oltre il rapporto tra Berlino e Varsavia. La gestione dell’immigrazione irregolare e dei movimenti secondari sta infatti riportando al centro dell’Europa qualcosa che Schengen avrebbe dovuto progressivamente rendere eccezionale: il controllo delle frontiere interne. La questione merita di essere osservata…
A Comment on the Judgment of the Tribunal of Venice, Specialised Immigration Section, 31 July 2026, Case No. 23163/2024 Fabio Loscerbo Abstract The judgment delivered by the Tribunal of Venice on 31 July 2026 provides an important opportunity to examine complementary protection not only as an instrument safeguarding the fundamental rights of foreign nationals, but…
Il 24 agosto il Financial Times ha rivelato che, negli ultimi giorni del suo governo, Keir Starmer aveva valutato un piano per consentire ogni anno l’ingresso nel Regno Unito di fino a 100.000 giovani cittadini dell’Unione europea attraverso un regime reciproco di mobilità. Sul tavolo figurava anche l’accesso degli studenti europei alle tariffe universitarie riservate…
Il 14 luglio 2026, quando il dibattito pubblico italiano sembrava ancora sostanzialmente disinteressato alle conseguenze europee della regolarizzazione straordinaria promossa dal Governo spagnolo, ReImmigrazione.com aveva posto una questione precisa: può uno Stato membro adottare una misura di tale portata senza valutare adeguatamente gli effetti prodotti sull’intero spazio Schengen?
La domanda non era politica, né propagandistica. Era una domanda giuridica.
Avevo evidenziato che la regolarizzazione decisa dal Governo Sánchez non poteva essere considerata un fatto esclusivamente interno alla Spagna. In un’Unione europea fondata sull’assenza dei controlli sistematici alle frontiere interne e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ogni decisione nazionale capace di incidere sulla presenza e sulla mobilità di un numero eccezionalmente elevato di cittadini stranieri produce inevitabilmente conseguenze che superano i confini dello Stato che l’ha adottata.
Oggi quella riflessione acquista un significato ancora più concreto.
Secondo quanto riportato il 30 luglio da Nicolaporro.it, sulla base di notizie attribuite all’ANSA e a fonti di Palazzo Chigi, il Governo italiano starebbe valutando la sospensione di Schengen nei rapporti con la Spagna. Si tratta, allo stato, di un’indiscrezione che richiede conferme ufficiali e che non deve essere trasformata prematuramente in una decisione già assunta. Tuttavia, il solo fatto che una simile ipotesi sia entrata nel dibattito istituzionale dimostra la gravità della crisi di fiducia che si sta determinando.
La situazione di Ceuta rappresenta il detonatore immediato. Nelle ultime due settimane di luglio sarebbero giunte nell’enclave spagnola circa 1.500 persone, molte delle quali attraverso pericolosi tentativi di ingresso a nuoto dal territorio marocchino. Il presidente della città autonoma ha descritto una situazione di estrema gravità, con strutture sottoposte a una pressione difficilmente sostenibile.
Sarebbe però metodologicamente scorretto affermare che gli ingressi a Ceuta siano stati causati direttamente dalla regolarizzazione spagnola. Le dinamiche della frontiera ispano-marocchina sono complesse e dipendono anche dai rapporti diplomatici con Rabat, dall’attività delle organizzazioni criminali, dalle condizioni dei Paesi di origine e dalla capacità operativa delle autorità di frontiera.
Il punto politico e giuridico è un altro.
La regolarizzazione di massa, la difficoltà nel controllo della frontiera esterna e la crescente pressione sulle strutture di accoglienza concorrono a trasmettere la medesima immagine: quella di uno Stato che amplia considerevolmente le possibilità di permanenza mentre manifesta difficoltà nel governare gli ingressi e nel costruire un percorso credibile di integrazione.
È questa combinazione a mettere in discussione la fiducia degli altri Stati membri.
Schengen non è soltanto libertà di circolazione. È un sistema fondato sulla responsabilità reciproca. Ogni Stato rinuncia ai controlli ordinari alle proprie frontiere interne perché confida nel fatto che gli altri Stati proteggano efficacemente le frontiere esterne, controllino la regolarità della permanenza e adottino politiche migratorie compatibili con l’interesse comune europeo.
Quando quella fiducia viene meno, il sistema entra inevitabilmente in crisi.
Nel mio articolo del 14 luglio avevo richiamato il principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea. Tale principio impone agli Stati membri non soltanto di collaborare con le istituzioni europee, ma anche di astenersi dall’adozione di misure capaci di compromettere il conseguimento degli obiettivi comuni.
Avevo inoltre richiamato l’articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui la politica dell’immigrazione deve essere governata dalla solidarietà e dall’equa ripartizione delle responsabilità.
Ma la solidarietà non può operare in una sola direzione.
Non può essere invocata soltanto quando uno Stato chiede agli altri Paesi europei di condividere gli oneri dell’accoglienza. Solidarietà significa anche responsabilità preventiva: significa valutare le conseguenze europee delle proprie decisioni prima di adottarle.
Madrid conserva certamente un margine di autonomia nella disciplina dei titoli di soggiorno. Una regolarizzazione non è, di per sé, vietata dal diritto dell’Unione. Ma l’autonomia nazionale non può trasformarsi nel diritto di produrre conseguenze sovranazionali senza coordinamento, senza verifica e senza un’assunzione chiara di responsabilità.
Il vero errore del Governo Sánchez è aver confuso la regolarizzazione amministrativa con l’integrazione.
Attribuire un documento di soggiorno significa rendere regolare una posizione giuridica. Integrare significa verificare la conoscenza della lingua, l’autonomia lavorativa, il rispetto delle leggi, l’inserimento sociale, l’adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento e l’adempimento dei doveri connessi alla permanenza.
Sono due dimensioni diverse.
La Spagna ha scelto di regolarizzare prima e, forse, integrare dopo. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone esattamente il contrario: la stabilità della permanenza deve essere progressivamente collegata alla riuscita di un percorso di integrazione serio, verificabile e sottoposto a controlli periodici.
Chi si integra deve poter consolidare la propria permanenza.
Chi rifiuta sistematicamente tale percorso, pur non avendo titolo alla protezione internazionale o ad altre forme inderogabili di tutela, deve essere accompagnato verso la ReImmigrazione, attraverso strumenti giuridici effettivi e, ove possibile, programmi dignitosi di ritorno assistito.
La possibile reazione italiana conferma quindi ciò che ReImmigrazione.com aveva già denunciato: una politica migratoria nazionale priva di coordinamento europeo e di autentici criteri di integrazione può arrivare a compromettere il funzionamento di Schengen.
Il ripristino dei controlli interni, tuttavia, non può essere considerato la soluzione definitiva. Può rappresentare una misura temporanea di tutela, ma costituisce anche la certificazione del fallimento della politica comune europea.
La risposta strutturale deve venire dalla Commissione.
Occorre verificare la compatibilità della scelta spagnola con il principio di leale cooperazione, con la solidarietà tra Stati membri e con il corretto funzionamento dello spazio Schengen. Qualora emergessero violazioni del diritto dell’Unione, non dovrebbe essere esclusa l’attivazione della procedura d’infrazione prevista dall’articolo 258 TFUE.
Il 14 luglio avevo formulato questa richiesta quando il problema appariva ancora astratto.
Oggi Schengen entra apertamente nel dibattito.
L’Europa può continuare a rincorrere le emergenze oppure può finalmente riconoscere che la politica migratoria non può essere governata soltanto attraverso ingressi, regolarizzazioni e rimpatri. Tra l’ingresso e il rimpatrio esiste una fase decisiva: l’integrazione.
È lì che si determina il successo o il fallimento della permanenza.
Ed è lì che deve intervenire il diritto.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Per anni, nel dibattito pubblico bolognese, parlare insieme di immigrazione e sicurezza è stato considerato quasi un cedimento alla propaganda. L’amministrazione comunale ha preferito ricondurre la criminalità alla marginalità sociale, alla povertà, alle dipendenze, alla carenza di personale delle forze dell’ordine e alle responsabilità del Governo. Sono tutti fattori reali. Ma non esauriscono il problema.…
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Il 30 luglio 2026, migliaia di persone hanno raggiunto in massa Ceuta, enclave spagnola situata sulla costa nordafricana e parte della frontiera esterna dell’Unione europea. Gli ingressi sono avvenuti via mare, aggirando il frangiflutti del Tarajal, e attraverso il superamento delle barriere di confine. Le forze di sicurezza sono state sopraffatte, mentre le strutture di accoglienza della città hanno rapidamente raggiunto la saturazione.
◼️ Ceuta está al límite. El Faro de Ceuta le ofrece una selección de imágenes a modo de resumen de lo que ha pasado este jueves. Ceuta FronteraSur Inmigración
Le immagini non mostrano un normale flusso migratorio. Mostrano uno sfondamento collettivo della frontiera europea, con centinaia, forse migliaia, di persone che avanzano contemporaneamente mentre lo Stato perde, almeno temporaneamente, la capacità di controllare il proprio territorio.
L’enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, sta affrontando un’emergenza umanitaria e di sicurezza dopo che, nell’ultima settimana, almeno 1.500 migranti hanno raggiunto la città a nuoto provenendo dal Marocco. Centinaia di giovani, muniti di mute e gommoni, come mostrato dalle immagini dell’emittente regionale Faro TV. Ceuta, insieme a Melilla – un’altra città autonoma spagnola situata in Nord Africa – rappresenta l’unico confine terrestre dell’Unione Europea con l’Africa. Entrambe le città sono periodicamente interessate da un aumento dei tentativi di attraversamento da parte di migranti che cercano di raggiungere l’Europa. Video Reuters
Il presidente di Ceuta ha chiesto al Governo spagnolo di riconoscere una situazione di emergenza e di rafforzare drasticamente il dispositivo di sicurezza. Madrid ha respinto la possibilità di dichiarare formalmente l’emergenza nazionale, sostenendo che i flussi migratori non rientrino tra gli eventi contemplati dalla disciplina spagnola di protezione civile.
Il punto politico non può però essere eluso. Pedro Sánchez ha costruito la propria politica migratoria sull’idea che la Spagna abbia bisogno di immigrazione per sostenere la crescita economica, contrastare il declino demografico e finanziare lo Stato sociale. Nell’aprile 2026 il suo Governo ha quindi avviato una regolarizzazione straordinaria destinata, nelle previsioni iniziali, a circa mezzo milione di stranieri irregolarmente presenti nel Paese. Alla scadenza del termine, le domande presentate avevano superato il milione.
Formalmente, la sanatoria riguarda persone già presenti in Spagna prima del 1° gennaio 2026 e non attribuisce alcun diritto a chi entra oggi a Ceuta. Ma una politica migratoria non produce soltanto effetti giuridici: produce anche aspettative.
Quando uno Stato regolarizza in massa chi è entrato o rimasto irregolarmente, il messaggio percepito all’esterno rischia di essere molto semplice: l’irregolarità non è necessariamente il punto terminale del percorso migratorio, ma può diventare l’anticamera di una futura legalizzazione.
Non è possibile sostenere, senza ulteriori prove, che la sanatoria abbia provocato direttamente l’assalto del 30 luglio. Le cause immediate possono comprendere l’attività delle reti criminali, il comportamento delle autorità marocchine e la recente decisione della magistratura spagnola che ha limitato la possibilità dei respingimenti sommari. Ma è altrettanto irresponsabile negare che una regolarizzazione così ampia possa produrre un effetto di richiamo politico e psicologico.
La pressione su Ceuta, del resto, era già in crescita. Nei primi cinque mesi e mezzo del 2026 gli ingressi irregolari terrestri nell’enclave sarebbero aumentati del 215 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crisi non nasce quindi in una sola giornata: l’assalto rappresenta il punto di rottura di una pressione che si stava accumulando da mesi.
Sánchez ha voluto presentare la Spagna come il volto accogliente dell’Europa. Ma ha dimenticato che l’accoglienza, quando non è accompagnata dalla capacità di selezionare gli ingressi, respingere chi forza la frontiera e rimpatriare chi non ha diritto di restare, viene interpretata come debolezza.
Ceuta non è soltanto un problema spagnolo. È una frontiera dell’Unione europea. Ogni cedimento in quel punto comunica che l’Europa non controlla pienamente l’accesso al proprio territorio e che la determinazione collettiva può prevalere sulle barriere, sulla polizia e sulle regole.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte da una distinzione che Sánchez sembra ignorare. L’immigrazione regolare, selezionata e finalizzata a un percorso verificabile di integrazione può rappresentare una risorsa. L’ingresso irregolare di massa, invece, deve incontrare una risposta immediata: identificazione, esame rapido delle eventuali domande di protezione e rimpatrio effettivo di chi non possiede alcun titolo.
Regolarizzare oltre un milione di persone e, poche settimane dopo, mostrarsi incapaci di proteggere Ceuta significa trasmettere il peggiore dei segnali: l’Europa promette controllo, ma premia l’irregolarità e arretra quando la frontiera viene messa alla prova.
Le immagini di Ceuta dicono con chiarezza ciò che la retorica governativa tenta di nascondere: senza una frontiera effettiva, non esiste politica migratoria. Esiste soltanto la gestione tardiva delle conseguenze.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428
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Nelle ultime due settimane oltre 1.500 migranti avrebbero raggiunto Ceuta attraversando a nuoto il tratto di mare che separa il Marocco dall’enclave spagnola. Tra loro vi sono numerosi minori stranieri non accompagnati, mentre le strutture locali di accoglienza risultano sottoposte a una pressione ormai difficilmente sostenibile.
Non siamo più davanti a un episodio isolato, ma a una crisi che pone una domanda politica e giuridica precisa: la necessaria tutela dei minori può comportare, come conseguenza, la sostanziale abolizione della frontiera?
La risposta deve essere negativa.
La tutela del minore è un obbligo, non una politica migratoria
Un minore che raggiunge il territorio europeo deve essere soccorso, identificato e protetto. Su questo non possono esservi ambiguità. La condizione di vulnerabilità impone garanzie rafforzate, un’accoglienza adeguata e una valutazione individuale fondata sul suo superiore interesse.
Ma proprio la gravità di tali obblighi impedisce di trasformare la protezione dei minori in uno strumento generale di gestione dei flussi migratori.
Quando centinaia di ragazzi arrivano in pochi giorni all’interno di un territorio limitato, le strutture si saturano, gli operatori vengono sopraffatti e la protezione rischia di ridursi a una sistemazione materiale d’emergenza. Non basta collocare un minore in un centro per poter affermare che sia stato realmente tutelato.
La tutela richiede accertamento dell’età, identificazione, assistenza sanitaria e psicologica, istruzione, ricerca dei familiari, valutazione della situazione nel Paese d’origine e costruzione di un percorso individuale. Tutto ciò diventa inevitabilmente più difficile quando la capacità amministrativa viene travolta dagli ingressi.
La sentenza sulle riconsegne in mare
La situazione di Ceuta si inserisce inoltre in un quadro giuridico particolarmente delicato.
L’8 luglio 2026 il Tribunale Supremo spagnolo ha affermato che la legislazione vigente non consente le cosiddette “devoluciones en caliente” nei confronti dei migranti che tentano di entrare a nuoto a Ceuta o Melilla. Secondo la Corte, il regime speciale applicabile agli attraversamenti delle recinzioni terrestri non può essere automaticamente esteso agli ingressi via mare.
Si tratta di una decisione che tutela il diritto di ogni persona a un esame individuale della propria posizione. Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorare gli effetti che le differenze tra i diversi regimi giuridici possono produrre sulle rotte migratorie.
Quando il trattamento giuridico varia a seconda del punto o della modalità di attraversamento, esiste il rischio che i flussi si spostino verso il percorso considerato più favorevole. E se quel percorso consiste nel gettarsi in mare, la conseguenza paradossale è che una maggiore garanzia procedurale può essere accompagnata da un aumento del pericolo per la vita umana.
Non significa che le garanzie debbano essere eliminate. Significa che la politica non può limitarsi ad aspettare che i giudici intervengano sui singoli casi, senza costruire un sistema coerente di controllo della frontiera.
Una frontiera priva di controllo non protegge nessuno
Presentare il controllo delle frontiere come l’opposto della tutela umanitaria è un errore ideologico.
Una frontiera controllata consente di distinguere chi necessita effettivamente di protezione, chi ha diritto di chiedere asilo, chi può accedere attraverso canali regolari e chi, invece, non possiede alcun titolo per rimanere.
Una frontiera sostanzialmente aperta favorisce invece le reti criminali, incoraggia viaggi pericolosi e scarica sui territori di primo ingresso una responsabilità sproporzionata.
A Ceuta questa contraddizione appare in tutta la sua evidenza. I migranti rischiano di morire in mare; i minori vengono inseriti in strutture sovraffollate; le autorità locali chiedono aiuto; gli Stati europei discutono sulle competenze. Nel frattempo, manca una strategia capace di collegare la protezione individuale al governo complessivo del fenomeno.
Il minore deve essere protetto, ma la famiglia va ricercata
La condizione di minore straniero non accompagnato non dovrebbe determinare automaticamente una permanenza indefinita in Europa.
Dopo il soccorso e l’accoglienza immediata, occorre ricercare la famiglia, verificare le condizioni del Paese d’origine e valutare concretamente quale soluzione risponda al superiore interesse del ragazzo.
In alcuni casi, tale interesse potrà richiedere la permanenza nello Stato europeo. In altri potrà consistere nel ricongiungimento con i genitori o con altri familiari, anche attraverso programmi assistiti e controllati.
Affermare che ogni ricongiungimento nel Paese d’origine sia contrario alla tutela del minore significa confondere la protezione dell’infanzia con una presunzione assoluta secondo cui l’Europa sarebbe sempre e comunque l’unico luogo possibile nel quale crescere.
Non è così. Il superiore interesse del minore deve essere valutato individualmente e non utilizzato come formula astratta per neutralizzare qualsiasi politica di frontiera.
Integrazione o ReImmigrazione
Il caso di Ceuta conferma la necessità di superare tanto l’illusione dell’accoglienza senza limiti quanto la risposta meramente repressiva.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione parte da un principio semplice: chi entra e possiede i presupposti per rimanere deve essere inserito in un percorso serio, verificabile e misurabile di integrazione. Chi non possiede tali presupposti deve essere accompagnato verso il rimpatrio o verso un diverso progetto di vita nel Paese di origine.
Per i minori, questo metodo deve essere applicato con tutte le cautele imposte dalla loro vulnerabilità, ma senza rinunciare a una valutazione reale delle alternative.
Tutelare i minori non significa abolire la frontiera. Significa evitare che siano costretti a raggiungerla a nuoto, impedire che diventino strumenti nelle mani dei trafficanti e garantire loro una soluzione stabile, anziché una permanenza indefinita dentro un sistema emergenziale.
L’Europa deve tornare a governare le frontiere. Non per cancellare i diritti, ma per renderli concretamente esercitabili. Perché quando tutto viene qualificato come accoglienza, ma nessuno è più realmente accolto, a perdere sono prima di tutto le persone più vulnerabili.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428
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La decisione del Governo spagnolo di procedere a una regolarizzazione straordinaria di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul proprio territorio non può essere liquidata come una questione di politica interna. In uno spazio europeo caratterizzato dall’assenza di controlli alle frontiere interne e fondato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, una misura di questa portata è destinata a produrre effetti che travalicano inevitabilmente i confini nazionali. Madrid decide, ma le conseguenze sono destinate a interessare l’intera Unione europea.
Secondo i dati diffusi dal Governo spagnolo, le domande presentate nell’ambito della procedura di regolarizzazione hanno superato il milione, un numero largamente superiore alle previsioni iniziali. A tale dato si aggiunge la prospettiva di un significativo incremento dei ricongiungimenti familiari, che, secondo alcune stime riportate nel dibattito pubblico, potrebbe determinare un aumento considerevole della popolazione straniera regolarmente soggiornante. Al di là dell’esattezza delle proiezioni numeriche, è evidente che la questione non riguarda più soltanto la Spagna, ma investe direttamente il funzionamento della politica migratoria europea.
Sarebbe giuridicamente scorretto sostenere che una regolarizzazione sia, di per sé, vietata dal diritto dell’Unione. Gli Stati membri conservano infatti un margine di autonomia nella disciplina dei titoli di soggiorno e delle procedure di regolarizzazione. Tuttavia, tale autonomia non può essere letta come una competenza assoluta, svincolata dai principi fondamentali dei Trattati. L’immigrazione costituisce ormai un settore nel quale le competenze nazionali convivono con una politica comune europea, disciplinata dagli articoli 67, 79 e 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Proprio per questa ragione la questione non può essere affrontata esclusivamente sotto il profilo della legittimità interna della normativa spagnola. Occorre chiedersi se una regolarizzazione di dimensioni eccezionali, destinata a incidere indirettamente sull’intero spazio Schengen, sia compatibile con gli obblighi di leale cooperazione tra gli Stati membri e con gli obiettivi della politica comune dell’immigrazione.
L’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea impone agli Stati membri di collaborare lealmente con l’Unione e con gli altri Stati nell’attuazione degli obiettivi comuni, astenendosi da comportamenti idonei a comprometterne il conseguimento. Non si tratta di una disposizione meramente programmatica. La Corte di giustizia ha più volte affermato che il principio di leale cooperazione costituisce uno dei cardini dell’ordinamento europeo e impone agli Stati non soltanto obblighi positivi di collaborazione, ma anche obblighi negativi di non interferenza rispetto agli interessi comuni dell’Unione.
È quindi legittimo domandarsi se uno Stato membro possa adottare unilateralmente una regolarizzazione di massa senza alcuna preventiva forma di coordinamento con la Commissione europea e con gli altri partner europei, pur essendo perfettamente consapevole che gli effetti della misura non resteranno confinati entro il proprio territorio nazionale.
La questione assume un rilievo ancora maggiore se si considera il funzionamento dello spazio Schengen. Un permesso di soggiorno rilasciato dalla Spagna non attribuisce automaticamente il diritto di stabilirsi in qualsiasi altro Stato membro. Sarebbe inesatto sostenere il contrario. Tuttavia, il rilascio del titolo determina comunque l’ingresso del beneficiario nella categoria dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione europea, consentendo la circolazione nei limiti previsti dal diritto europeo e costituendo il primo passo verso forme di soggiorno sempre più stabili, compreso il possibile conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo.
In altre parole, la regolarizzazione produce inevitabilmente effetti che non possono essere considerati esclusivamente spagnoli. Essa modifica progressivamente la composizione della popolazione regolarmente residente nell’Unione e può incidere, nel medio e lungo periodo, sui sistemi di welfare, sul mercato del lavoro, sulle politiche di sicurezza, sulla mobilità intraeuropea e, più in generale, sulla tenuta dell’intero sistema Schengen.
Ed è proprio qui che emerge la principale criticità della scelta compiuta dal Governo Sánchez.
La procedura di regolarizzazione appare infatti costruita essenzialmente sulla presenza pregressa nel territorio spagnolo e sull’assenza di condizioni ostative di carattere penale o di sicurezza. Manca, invece, un autentico percorso di integrazione quale presupposto per il consolidamento del diritto al soggiorno.
La regolarizzazione documentale non coincide con l’integrazione sociale.
Un cittadino straniero può essere perfettamente regolare dal punto di vista amministrativo senza conoscere la lingua del Paese ospitante, senza aver acquisito un’effettiva autonomia lavorativa, senza aver sviluppato un reale inserimento sociale e senza aver maturato quella conoscenza dei valori fondamentali dell’ordinamento democratico che costituisce il presupposto di una convivenza stabile.
L’integrazione non dovrebbe essere considerata una conseguenza eventuale della regolarizzazione. Dovrebbe rappresentarne una condizione essenziale.
Un sistema realmente orientato alla stabilità sociale avrebbe potuto prevedere un primo titolo temporaneo subordinato alla frequenza obbligatoria di corsi linguistici e civici, alla dimostrazione dell’effettivo inserimento lavorativo, alla disponibilità di un alloggio adeguato, al rispetto degli obblighi scolastici dei figli minori e alla verifica periodica dei progressi raggiunti. Solo all’esito positivo di tale percorso avrebbe dovuto consolidarsi il diritto a un soggiorno stabile e, successivamente, l’accesso agli ulteriori istituti previsti dall’ordinamento, compreso il ricongiungimento familiare.
La scelta spagnola sembra invece seguire una logica inversa: prima la regolarizzazione, poi – eventualmente – l’integrazione.
È un’impostazione che rischia di confondere due concetti profondamente diversi.
Regolarizzare significa attribuire uno status giuridico.
Integrare significa costruire una relazione stabile tra individuo, comunità e ordinamento.
Le due dimensioni non coincidono e non possono essere considerate automaticamente sovrapponibili.
Questa riflessione conduce inevitabilmente a un ulteriore interrogativo.
L’articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che la politica dell’Unione in materia di immigrazione deve essere governata dal principio della solidarietà e dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.
Normalmente tale principio viene invocato dagli Stati di primo ingresso per ottenere una maggiore condivisione degli oneri migratori.
Ma la solidarietà non può funzionare in una sola direzione.
Non può significare che uno Stato decida autonomamente di ampliare in misura straordinaria la platea dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e, successivamente, ritenga che le eventuali conseguenze della propria scelta debbano essere assorbite dall’intero sistema europeo.
Solidarietà significa anche responsabilità.
Responsabilità significa valutare preventivamente l’impatto delle proprie decisioni sugli altri Stati membri.
Ed è proprio questa valutazione che sembra essere mancata.
Naturalmente, allo stato attuale, non esistono elementi sufficienti per affermare che la Spagna abbia certamente violato il diritto dell’Unione europea. Una simile conclusione richiederebbe un’istruttoria approfondita da parte della Commissione europea e, se del caso, il successivo controllo della Corte di giustizia.
Ma proprio qui si colloca il punto centrale della questione.
La Commissione europea non dovrebbe limitarsi a osservare.
Dovrebbe aprire una verifica formale sulla compatibilità della regolarizzazione spagnola con il principio di leale cooperazione, con gli obiettivi della politica comune dell’immigrazione, con il principio di solidarietà tra gli Stati membri e con il corretto funzionamento dello spazio Schengen.
Non si tratterebbe di anticipare un giudizio di illegittimità.
Si tratterebbe semplicemente di esercitare il ruolo che i Trattati attribuiscono alla Commissione quale custode del diritto dell’Unione.
Se da tale verifica dovessero emergere violazioni degli obblighi derivanti dai Trattati o dal diritto derivato dell’Unione, la Commissione avrebbe il dovere di attivare la procedura prevista dall’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Diversamente, si consoliderebbe un precedente destinato ad avere conseguenze ben oltre il caso spagnolo.
Ogni Stato membro potrebbe decidere autonomamente regolarizzazioni di massa, confidando sul fatto che gli effetti prodotti sul resto dell’Unione non siano mai oggetto di un reale controllo europeo.
Una simile prospettiva rischierebbe di trasformare la politica comune dell’immigrazione in una semplice somma di decisioni nazionali, svuotando progressivamente di significato gli stessi principi di solidarietà, leale cooperazione e fiducia reciproca che costituiscono il fondamento dell’Unione europea.
Per questo motivo il problema non riguarda soltanto la Spagna.
Riguarda il futuro della governance europea dell’immigrazione.
E la domanda che oggi la Commissione europea non può più evitare è una sola:
la regolarizzazione di massa decisa dalla Spagna è pienamente compatibile con il diritto dell’Unione oppure è giunto il momento di valutarne formalmente la conformità attraverso una procedura d’infrazione?
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428
La Spagna ha scelto di procedere con una regolarizzazione straordinaria di dimensioni senza precedenti, trasformando una decisione formalmente nazionale in un problema politico destinato a riguardare l’intera Unione europea.
I numeri impongono di abbandonare ogni prudenza retorica. Il Governo spagnolo aveva inizialmente stimato circa 500.000 potenziali beneficiari. Alla chiusura del termine risultano invece presentate 1.174.978 domande, più del doppio rispetto alle previsioni iniziali. Il Governo di Madrid ha subordinato la procedura essenzialmente alla presenza in Spagna prima del 1° gennaio 2026, alla permanenza continuativa per almeno cinque mesi e all’assenza di precedenti penali o di minacce per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A questo dato già enorme si aggiunge l’effetto potenziale dei successivi ricongiungimenti familiari. Secondo le fonti della dirigenza dell’immigrazione richiamate dal Sindacato Professionale di Polizia, il numero complessivo degli stranieri regolarizzati potrebbe arrivare fino a tre milioni di persone. Non si tratta, dunque, di un risultato già definitivamente accertato, ma di una proiezione che evidenzia la portata moltiplicatrice dell’operazione decisa dal Governo Sánchez.
Il punto politico non è negare il valore dell’unità familiare. Il ricongiungimento costituisce un istituto riconosciuto dal diritto dell’Unione europea e dagli ordinamenti nazionali. La questione è un’altra: può uno Stato membro regolarizzare in pochi mesi oltre un milione di persone, aprendo potenzialmente la strada a una platea molto più ampia di familiari, senza subordinare il consolidamento del soggiorno a un autentico e verificabile percorso di integrazione?
La risposta, sul piano politico, dovrebbe essere negativa.
Regolarizzare non significa integrare
La Spagna sembra confondere la regolarità documentale con l’integrazione sostanziale. Ottenere un permesso di soggiorno significa uscire dall’irregolarità amministrativa; non significa automaticamente conoscere la lingua, condividere le regole fondamentali della società ospitante, disporre di un’occupazione stabile, avere un’abitazione adeguata o essere realmente inseriti nel tessuto civile e produttivo del Paese.
La procedura straordinaria richiede condizioni minime di permanenza e controlli relativi alla sicurezza, ma non risulta costruita attorno a un vero patto di integrazione. Non viene posto al centro un percorso progressivo, misurabile e obbligatorio fondato sulla conoscenza linguistica, sull’autonomia economica, sull’educazione civica, sulla frequenza scolastica dei minori e sul rispetto concreto dei principi dell’ordinamento europeo.
Questa omissione non è marginale. È il cuore del problema.
La regolarizzazione di massa, quando non è accompagnata da una capacità altrettanto straordinaria di assorbimento sociale, abitativo, scolastico e lavorativo, rischia di limitarsi a trasformare un’irregolarità amministrativa in una regolarità meramente formale. Il documento viene rilasciato; l’integrazione, invece, viene rinviata a un futuro incerto.
Gli stessi responsabili dell’immigrazione richiamati dalla stampa spagnola hanno segnalato il rischio di frodi nei ricongiungimenti, di pressione sui servizi pubblici e di un rapporto squilibrato tra il numero delle persone interessate, i tempi della procedura e la concreta capacità di assorbimento dello Stato.
Madrid decide, ma le conseguenze riguardano l’Europa
È vero che un permesso di soggiorno rilasciato dalla Spagna non attribuisce automaticamente il diritto di stabilirsi o lavorare liberamente in qualsiasi altro Stato membro. Sarebbe giuridicamente scorretto sostenere il contrario.
Tuttavia, è altrettanto vero che la Spagna appartiene allo spazio Schengen e che i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti possono circolare per brevi periodi all’interno dell’area alle condizioni previste dalla disciplina europea. Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo, inoltre, può maturare l’accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, subordinatamente ai requisiti economici, assicurativi e agli eventuali criteri di integrazione previsti. Tale status apre forme più ampie di mobilità verso gli altri Stati membri.
Il problema, pertanto, non consiste in un trasferimento automatico e immediato di milioni di persone dalla Spagna agli altri Paesi europei. Il problema è più profondo: una regolarizzazione di queste dimensioni modifica progressivamente la composizione della popolazione legalmente residente nell’Unione, amplia nel tempo i diritti alla mobilità e produce inevitabili effetti sulle politiche comuni in materia di sicurezza, lavoro, welfare, cittadinanza e ricongiungimento familiare.
Schengen si fonda sulla fiducia reciproca. Ogni Stato rinuncia ai controlli sistematici alle frontiere interne perché presume che gli altri Stati membri esercitino responsabilmente il controllo degli ingressi, dei soggiorni e delle successive stabilizzazioni.
Quando uno Stato procede a una regolarizzazione di massa, gli effetti politici della decisione non possono essere considerati esclusivamente nazionali. La Spagna esercita la propria competenza, ma utilizza un sistema europeo fondato sulla condivisione delle conseguenze.
Madrid decide. Schengen assorbe.
Il ricongiungimento familiare non può diventare un moltiplicatore incontrollato
La normativa spagnola impone al richiedente il ricongiungimento di dimostrare la disponibilità di risorse economiche: per un nucleo di due persone è richiesto un reddito mensile pari al 150% dell’IPREM, con un incremento del 50% per ogni ulteriore familiare. È un requisito reale, che deve essere correttamente ricordato.
Ma il reddito non coincide con l’integrazione.
La disponibilità di risorse economiche non garantisce la conoscenza della lingua, l’adesione alle regole della convivenza, la partecipazione civica, l’effettiva autonomia del familiare ricongiunto o la capacità del territorio di fornire alloggi, scuole e servizi sanitari.
Il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di richiedere ai cittadini di Paesi terzi il rispetto di misure di integrazione nell’ambito del ricongiungimento familiare. La disciplina europea, dunque, non impedisce di costruire un sistema più rigoroso. Consente, al contrario, di subordinare il percorso a condizioni proporzionate e individualizzate, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto all’unità familiare.
La scelta della Spagna appare invece orientata a privilegiare il numero delle regolarizzazioni rispetto alla qualità dell’integrazione.
La regolarizzazione avrebbe dovuto essere condizionata
Una politica responsabile avrebbe dovuto prevedere una procedura graduale.
Il primo titolo avrebbe potuto essere temporaneo, accompagnato dall’obbligo di partecipare a corsi linguistici e civici, dalla verifica dell’effettiva attività lavorativa, dal controllo dell’adeguatezza abitativa e dal rispetto degli obblighi scolastici relativi ai figli minori.
Il rinnovo avrebbe dovuto dipendere dalla dimostrazione di progressi concreti. Il successivo ricongiungimento familiare avrebbe dovuto essere autorizzato soltanto dopo la verifica della capacità economica e sociale del richiedente di accogliere stabilmente i familiari, senza trasferire integralmente i costi dell’operazione sui servizi pubblici.
In presenza di frodi documentali, rapporti familiari simulati, gravi condotte antisociali o rifiuto ingiustificato dei percorsi di integrazione, l’ordinamento avrebbe dovuto prevedere conseguenze amministrative chiare, proporzionate e rispettose delle garanzie individuali.
Non sarebbe stata una negazione dei diritti. Sarebbe stata una politica migratoria seria.
L’Unione europea non può continuare a tacere
L’Europa non può pretendere di costruire una politica comune dell’immigrazione lasciando contemporaneamente che ogni Stato membro decida unilateralmente regolarizzazioni di massa potenzialmente destinate a produrre conseguenze sull’intero spazio europeo.
Occorre un meccanismo europeo di consultazione preventiva per le sanatorie superiori a determinate soglie. Occorre una valutazione dell’impatto sui sistemi sociali e sulla mobilità interna. Occorrono standard minimi comuni di integrazione per il mantenimento e il consolidamento del soggiorno.
Soprattutto, occorre riaffermare un principio ormai sistematicamente rimosso dal dibattito pubblico: il soggiorno regolare non può essere soltanto un diritto riconosciuto dallo Stato, ma deve implicare anche un dovere verificabile di integrazione da parte dello straniero.
La Spagna ha scelto la strada più semplice: regolarizzare oggi e rinviare a domani il problema dell’integrazione.
Ma l’integrazione rinviata non scompare. Si trasforma in segregazione abitativa, marginalità lavorativa, pressione sui servizi, conflitto culturale e sfiducia dei cittadini verso le istituzioni.
La tenuta di Schengen non dipende soltanto dalla sorveglianza delle frontiere esterne. Dipende dalla responsabilità con cui ciascuno Stato membro decide chi può restare, a quali condizioni e attraverso quale percorso di integrazione.
Con questa regolarizzazione, la Spagna non sta semplicemente amministrando la propria immigrazione. Sta assumendo una decisione le cui conseguenze potranno essere progressivamente condivise con tutti gli altri Paesi europei.
Ed è proprio questo il punto che Bruxelles non può più ignorare.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428
L’approvazione della regolarizzazione straordinaria di circa un milione di immigrati irregolari da parte della Spagna rappresenta una delle più importanti decisioni europee in materia migratoria degli ultimi anni. Secondo i sostenitori della misura, essa consentirà di far emergere il lavoro sommerso, rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e offrire una prospettiva di legalità a persone che già vivono stabilmente nel territorio spagnolo.
Si tratta di obiettivi certamente legittimi. Tuttavia, la scelta del Governo spagnolo pone una questione che riguarda non soltanto Madrid, ma l’intera Unione europea.
Lo spazio Schengen è fondato sulla libera circolazione delle persone. Ciò significa che una decisione adottata da un singolo Stato membro non produce effetti esclusivamente nazionali. Il rilascio di un titolo di soggiorno da parte della Spagna consente infatti al suo titolare di circolare, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, anche negli altri Paesi dell’area Schengen.
È proprio questo il punto che dovrebbe far riflettere.
Una regolarizzazione di tali dimensioni non può essere considerata una scelta che interessa soltanto lo Stato che la adotta. Le sue conseguenze si estendono inevitabilmente all’intero sistema europeo di libera circolazione.
Per questa ragione, il vero problema non è la regolarizzazione in sé.
Il vero problema è che essa non sembra essere accompagnata da un percorso giuridicamente vincolante di integrazione.
Una politica migratoria moderna non dovrebbe limitarsi a trasformare una posizione irregolare in una posizione regolare. Dovrebbe anche stabilire quali siano gli obblighi che accompagnano tale riconoscimento. La conoscenza della lingua del Paese ospitante, il rispetto delle regole della convivenza civile, la partecipazione al mercato del lavoro, il rispetto dei valori costituzionali e l’assenza di comportamenti incompatibili con la permanenza dovrebbero costituire elementi oggettivi di un percorso verificabile nel tempo.
In assenza di tali strumenti, la regolarizzazione rischia di ridursi ad una mera sanatoria amministrativa.
L’errore, quindi, non consiste nell’aver scelto la strada della regolarizzazione. L’errore consiste nell’aver rinunciato a collegarla ad un sistema di misurazione dell’integrazione.
Il dibattito europeo si è concentrato quasi esclusivamente sul controllo delle frontiere, sulla redistribuzione dei richiedenti asilo e sull’efficacia dei rimpatri. La vicenda spagnola dimostra invece che anche le politiche di regolarizzazione possono produrre effetti europei e, proprio per questo, non possono essere lasciate esclusivamente alla discrezionalità dei singoli Stati senza un quadro comune di responsabilità.
Se una persona regolarizzata in uno Stato membro acquisisce la possibilità di circolare nello spazio Schengen, è interesse di tutti gli Stati europei sapere secondo quali criteri quella permanenza sia stata consolidata.
È su questo terreno che l’Unione europea continua a mostrare un vuoto normativo.
L’Europa disciplina gli ingressi, le procedure di asilo, i controlli alle frontiere e la cooperazione tra gli Stati. Non dispone invece di un sistema comune capace di misurare il livello di integrazione delle persone che ottengono il diritto a soggiornare stabilmente nel territorio europeo.
Ed è proprio qui che dovrebbe svilupparsi il futuro dibattito sulle politiche migratorie.
Una regolarizzazione dovrebbe rappresentare l’inizio di un percorso, non il suo punto di arrivo. Il riconoscimento della legalità della permanenza dovrebbe essere accompagnato da un accordo di integrazione fondato su criteri oggettivi e verificabili, il cui esito possa incidere anche sul consolidamento del diritto a rimanere nel territorio dell’Unione.
La sanatoria spagnola dimostra, ancora una volta, che l’Europa continua a discutere di come trasformare gli immigrati irregolari in immigrati regolari. Manca però una riflessione altrettanto seria su come trasformare una presenza regolare in una integrazione effettiva.
Senza questo passaggio, ogni regolarizzazione rischia di risolvere un problema amministrativo nazionale, trasferendo però all’intera area Schengen le conseguenze di una integrazione che nessuno ha realmente misurato.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
España e Italia comparten un mismo marco europeo de protección de los derechos fundamentales. Ambos Estados están vinculados por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto de la vida privada y familiar. Sin embargo, la evolución reciente de la jurisprudencia italiana ha dado lugar a un modelo singular de protección complementaria en el que el grado de integración del extranjero adquiere una relevancia jurídica autónoma. Este trabajo analiza dicha evolución y se pregunta si la experiencia italiana puede ofrecer elementos útiles para el desarrollo futuro del Derecho español de extranjería.
En los últimos años el Derecho de inmigración europeo ha experimentado profundas transformaciones. Más allá del control de fronteras o de las políticas de retorno, ha surgido una cuestión de creciente importancia jurídica: ¿qué valor debe atribuirse a la integración del extranjero cuando se decide sobre su permanencia en el territorio del Estado?
Italia y España parten de una base común.
Ambos ordenamientos deben respetar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y garantizar que cualquier decisión de expulsión sea compatible con el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Sin embargo, los instrumentos jurídicos utilizados por ambos países presentan diferencias relevantes.
En España, la normativa de extranjería contempla diversas formas de regularización y autorizaciones de residencia, entre ellas las distintas modalidades de arraigo, que permiten reconocer determinadas situaciones de integración social, familiar o laboral dentro del procedimiento administrativo.
Italia ha seguido una evolución diferente.
A través del artículo 19 del Decreto Legislativo n.º 286/1998 y de la reciente jurisprudencia de los tribunales especializados de Bolonia y Florencia, la protección complementaria ha evolucionado hacia un verdadero mecanismo jurisdiccional de tutela de la integración.
Los jueces italianos ya no examinan únicamente los riesgos existentes en el país de origen.
También analizan si la expulsión destruiría de forma desproporcionada una vida privada ya construida en Italia.
Para ello valoran elementos objetivamente verificables: empleo estable, cotizaciones sociales, formación profesional, conocimiento del idioma, vivienda, relaciones familiares, vínculos sociales, autonomía económica y respeto del ordenamiento jurídico.
La integración deja así de ser un simple objetivo de política migratoria.
Se convierte en un hecho jurídicamente relevante.
Éste constituye, probablemente, el aspecto más innovador de la experiencia italiana.
Mientras que otros ordenamientos europeos protegen la vida privada mediante la aplicación general del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o mediante distintas figuras administrativas, la jurisprudencia italiana está construyendo un modelo sistemático en el que la integración forma parte del núcleo mismo de la protección complementaria.
Desde esta perspectiva, la protección complementaria italiana puede entenderse como el laboratorio jurídico del paradigma «Integración o ReInmigración».
Este paradigma no propone expulsiones colectivas ni medidas automáticas.
Su fundamento es estrictamente jurídico.
Cuanto mayor sea la integración efectiva demostrada por una persona, mayor será la justificación jurídica de su permanencia. Cuando dicha integración no exista y tampoco concurran obstáculos constitucionales, convencionales o humanitarios, el eventual retorno al país de origen podrá ser objeto de una valoración estrictamente individualizada.
La experiencia italiana demuestra que la integración puede ser medida mediante criterios objetivos y sometida al control del juez.
El empleo, la estabilidad económica, la formación, la vivienda y las relaciones sociales dejan de ser simples circunstancias personales para convertirse en elementos probatorios que permiten valorar la proporcionalidad de una decisión de expulsión.
La cuestión que se plantea para el Derecho español no consiste en reproducir literalmente el modelo italiano.
La verdadera pregunta es otra.
¿Podría la integración adquirir también en España una función jurídica autónoma, capaz de influir directamente en la legitimidad de la permanencia del extranjero?
La experiencia italiana demuestra que ello puede realizarse respetando plenamente el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el principio de proporcionalidad y las garantías propias del Estado de Derecho.
Por ello, el modelo italiano merece ser considerado no solo como una evolución del Derecho nacional, sino como una posible referencia para el futuro desarrollo del Derecho europeo de extranjería.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.
On August 21, 2026, a federal judge in Manhattan vacated the State Department policy that had suspended immigrant visa issuance for nationals of 75 countries. The ruling did not declare that the federal government is powerless to control legal immigration, nor did it deny that Washington may legitimately consider self-sufficiency, fiscal impact, security, or compliance…
Dal 22 agosto la Malesia ha trasferito interamente online le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri attraverso il Foreign Workers Centralised Management System, il FWCMS. Il Ministero delle Risorse Umane ha presentato la misura come un intervento di semplificazione e trasparenza: niente più deposito manuale o accessi ripetuti agli uffici, tempi più prevedibili e un…
Il caso spagnolo impone una riflessione che l’Europa continua a rinviare. Non basta più discutere di arrivi, sbarchi, accoglienza, respingimenti o regolarizzazioni. La vera questione è un’altra: che cosa accade quando uno Stato consente la permanenza sul proprio territorio senza disporre di strumenti seri, continui e verificabili per misurare l’integrazione?
La Spagna è oggi uno dei principali laboratori europei del fenomeno migratorio. Secondo i dati OCSE, nel 2024 il Paese ha ricevuto circa 368.000 nuovi immigrati su base permanente o di lungo periodo. Parallelamente, le rotte irregolari verso il territorio spagnolo, in particolare quelle marittime, hanno continuato a rappresentare una questione strutturale della politica migratoria nazionale ed europea.
È vero che nel 2025 gli arrivi irregolari risultano diminuiti rispetto all’anno precedente, ma il dato non elimina il problema politico e giuridico di fondo. La questione non è soltanto quante persone arrivano. La questione è che cosa accade dopo l’arrivo, durante la permanenza, nei territori, nei quartieri, nelle aree urbane e costiere dove l’immigrazione non governata diventa visibile nella forma della marginalità amministrativa, del lavoro informale e dell’esclusione sociale.
Le cronache spagnole hanno più volte documentato sbarchi lungo le coste, anche in aree balneari, e il tema è entrato stabilmente nel dibattito pubblico. Allo stesso modo, a Barcellona il fenomeno dei “manteros”, venditori ambulanti spesso collegati a percorsi migratori irregolari o precari, è stato raccontato non solo come problema di ordine pubblico, ma anche come effetto di una condizione di invisibilità giuridica e di difficoltà di accesso al lavoro regolare.
Questo punto è decisivo. Sarebbe scorretto affermare che ogni problema di degrado sia automaticamente causato dall’immigrazione. Ma sarebbe altrettanto ideologico negare che una gestione migratoria priva di verifica successiva produca inevitabilmente sacche di marginalità, irregolarità e conflitto sociale.
La stessa scelta del Governo spagnolo di procedere verso una regolarizzazione ampia di circa 500.000 persone conferma che il problema esiste. Una regolarizzazione di massa non nasce nel vuoto: nasce quando lo Stato prende atto che una parte rilevante della popolazione straniera vive già sul territorio, ma fuori da una piena cornice ordinamentale. È una risposta politica possibile, ma non risolve da sola il nodo della misurazione dell’integrazione.
Il punto non è criminalizzare lo straniero. Il punto è prendere atto che un ordinamento serio deve sapere chi entra, chi resta, come vive, se lavora, se rispetta le regole, se partecipa alla vita della comunità, se conosce la lingua, se adempie ai doveri minimi di convivenza civile. Senza questa valutazione, l’immigrazione diventa un fatto puramente quantitativo: si contano gli arrivi, si contano i permessi, si contano gli sbarchi, ma non si misura la traiettoria individuale della persona.
È qui che il modello europeo mostra il proprio limite. L’integrazione è stata spesso trattata come una parola morale, non come un istituto giuridico. Si è parlato di inclusione, accoglienza, multiculturalismo, lavoro, cittadinanza, ma raramente si è costruito un sistema capace di verificare nel tempo se la permanenza dello straniero sia effettivamente compatibile con l’interesse della comunità nazionale.
La Spagna, da questo punto di vista, non rappresenta un’eccezione. Rappresenta un avvertimento. Quando l’immigrazione viene amministrata solo nella fase dell’ingresso e non nella fase della permanenza, lo Stato perde progressivamente capacità di governo. Il territorio diventa il luogo in cui emergono le contraddizioni che il diritto non ha saputo prevenire.
Per questo il futuro delle politiche migratorie europee non può ridursi all’alternativa sterile tra accoglienza indiscriminata e rimpatrio impossibile. Occorre introdurre un principio più chiaro: la permanenza deve essere condizionata a un percorso verificabile di integrazione. Chi si integra deve essere stabilizzato, tutelato e valorizzato. Chi rifiuta stabilmente l’integrazione, viola le regole della convivenza o permane in condizioni di irregolarità strutturale deve essere accompagnato verso un percorso ordinato di ReImmigrazione.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce esattamente da questa esigenza. Non propone una deportazione di massa, né una risposta emotiva al fenomeno migratorio. Propone una politica giuridica della permanenza: individuale, misurabile, proporzionata, fondata su diritti e doveri.
Il caso spagnolo dimostra che il problema non è soltanto quanta immigrazione uno Stato sia disposto ad accogliere. Il problema è quale immigrazione uno Stato sia in grado di governare. E senza integrazione misurabile, nessuna politica migratoria può dirsi realmente governata.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo. ORCID:https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Alice Weidel alza la posta. Se AfD arrivasse al governo federale, la Germania dovrebbe essere pronta a uscire da Schengen. Lo ha ribadito nel Sommerinterview della ZDF del 23 agosto. È una posizione radicale, certamente. Ma sarebbe troppo comodo liquidarla come l’ennesima provocazione della destra tedesca. Il problema sollevato da Weidel esiste indipendentemente da Weidel:…
Il Giappone sta cambiando il proprio approccio all’immigrazione mentre cresce il numero degli stranieri residenti. Il Governo Takaichi ha scelto una formula significativa per descrivere la direzione intrapresa: costruire una “società di coesistenza ordinata con gli stranieri”, rafforzando contemporaneamente gli strumenti di integrazione e quelli di controllo. È proprio questa contemporaneità a rendere interessante l’esperienza…
Il fermo amministrativo di 45 giorni e la multa di 7.500 euro disposti nei confronti della Sea-Watch 5 riaprono una questione che va oltre il singolo provvedimento. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sostiene che la nave, battente bandiera tedesca, abbia violato gli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso e ribadisce che la gestione in…
Per anni la Spagna è stata raccontata come il modello europeo dell’integrazione “senza conflitti”. Un Paese capace di assorbire immigrazione di massa senza le tensioni sociali viste in Francia, Belgio o Svezia. Oggi quella narrazione sta iniziando a crollare.
Le recenti manifestazioni di Madrid contro il governo Sánchez hanno dimostrato che anche in Spagna il tema immigrazione è ormai diventato uno dei principali terreni di scontro politico e culturale. Non si tratta più soltanto di dibattito economico o umanitario. La questione riguarda sicurezza, identità, integrazione, seconde generazioni e tenuta sociale delle grandi città europee.
Per molto tempo l’establishment europeo ha sostenuto che bastasse l’accoglienza formale per creare integrazione reale. Ma la realtà che emerge in molti quartieri europei racconta qualcosa di diverso. Crescono tensioni sociali, disagio urbano, frammentazione culturale e sfiducia verso istituzioni percepite come incapaci di governare il fenomeno migratorio.
Anche in Spagna iniziano ad emergere parole e concetti che fino a pochi anni fa erano considerati impronunciabili. Il dibattito si sta radicalizzando e il consenso verso le politiche migratorie tradizionali appare sempre più fragile.
Il punto centrale è che l’integrazione non può essere automatica. Non basta entrare in un territorio per diventare parte di una comunità nazionale. L’integrazione richiede lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, adesione ai valori fondamentali del Paese ospitante.
Quando questo processo fallisce, il problema non scompare semplicemente ignorandolo. Ed è proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume una dimensione sempre più europea.
La Spagna rappresenta probabilmente uno dei segnali più evidenti di un cambiamento politico ormai in corso in tutta Europa: l’epoca dell’immigrazione percepita come fenomeno inevitabile e incontestabile sta finendo. E i governi europei dovranno decidere se continuare a difendere modelli che mostrano crescenti criticità oppure affrontare apertamente il tema della integrazione reale e delle conseguenze del suo fallimento.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Para el público español, el paradigma «Integración o ReImmigrazione» debe leerse ante todo como una categoría jurídica, no como una consigna política. Conviene precisarlo desde el inicio: ReImmigrazione es un brand, un concepto jurídico-sistemático que no se traduce y que no debe confundirse con otras nociones de remigración presentes en el debate europeo.
Este paradigma describe una lógica ya plenamente operativa en el derecho italiano y europeo: la permanencia en el territorio está condicionada a la integración efectiva; cuando esta no se produce, el retorno se convierte en el resultado jurídicamente coherente del sistema.
La sentencia dictada por el Tribunale di Bologna el 5 de diciembre de 2025 (R.G. número 923/2025) permite explicar con claridad esta arquitectura a través de la aplicación de la protección complementaria.
La protección complementaria: una garantía jurídica, no una regularización
En el ordenamiento italiano, la protección complementaria no equivale a una regularización extraordinaria ni a una medida de gracia administrativa. Se trata de una figura jurídica directamente vinculada al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al respeto de la vida privada y familiar.
El juez debe valorar si la expulsión del extranjero supondría una injerencia desproporcionada en una vida privada y social ya consolidada en el Estado de acogida. Por ello, la protección complementaria actúa después del proceso de integración, no antes.
La sentencia es clara en este punto: no es la protección la que genera integración, sino la integración la que justifica la protección.
La integración como criterio jurídico de ponderación
Desde una perspectiva comprensible para el jurista español, el razonamiento judicial se articula en torno a un juicio de proporcionalidad. La integración se evalúa mediante elementos objetivos: empleo estable, autonomía económica, inserción social, vínculos familiares regulares, respeto del orden público.
Estos elementos configuran un umbral jurídico. Cuando se alcanza, el poder del Estado para ejecutar el retorno queda limitado. Cuando no se alcanza, dicho límite simplemente no existe.
Esta es precisamente la síntesis del paradigma «Integración o ReImmigrazione».
ReImmigrazione y remigración: una distinción necesaria
En el debate público europeo —también en España— el término remigración se utiliza a menudo de forma imprecisa, a veces para describir políticas de retorno masivas o automáticas. Tales enfoques resultan hoy difícilmente compatibles con un sistema basado en la valoración individual, la proporcionalidad y la tutela de los derechos fundamentales.
La ReImmigrazione, en cambio, responde a una lógica distinta. No es colectiva ni ideológica. Designa el resultado jurídico normal cuando no concurren los requisitos de integración que legitiman la permanencia.
Protección complementaria y ReImmigrazione no son conceptos opuestos: son dos salidas posibles dentro de un mismo sistema, activadas por situaciones fácticas diferentes.
Un modelo relevante para el debate español
La sentencia del Tribunal de Bolonia muestra que es posible superar la falsa dicotomía entre regularización permanente y expulsión indiscriminada. El derecho italiano, tal como lo interpreta la jurisdicción, se basa en un modelo exigente pero ordenado: derechos condicionados, responsabilidad individual y decisión caso por caso.
La resolución de 5 de diciembre de 2025 (R.G. número 923/2025) confirma que el paradigma «Integración o ReImmigrazione» no es una construcción teórica, sino una realidad ya inscrita en la práctica judicial. El derecho no se limita a constatar la presencia en el territorio, sino que examina si esa presencia ha adquirido una consistencia jurídica.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado – Italia Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
The large-scale regularisation initiative announced in Spain, which according to publicly cited estimates could affect around 500,000 undocumented migrants, represents a measure of exceptional scope. It is not a routine administrative adjustment, but a structural intervention capable of producing effects well beyond Spain’s national legal order.
From a UK perspective, the quantitative dimension is decisive. Regularising a population of this size is comparable to granting legal status to a city the size of Liverpool or Bristol. The initiative has emerged in the context of a legislative process supported by civil society actors, who themselves estimate approximately 500,000 potential beneficiaries, as indicated in their public communications available at https://regularizacionya.com. This figure defines the legal and systemic relevance of the measure.
The core issue is not Spain’s political right to regularise migrants. Under European Union law, immigration status remains primarily a national competence. The problem lies in the technical design of the regularisation itself. As presented, the measure does not appear to impose binding integration conditions, either as a prerequisite for regularisation or as an obligation following the grant of legal status.
No enforceable requirements relating to stable employment, language proficiency, civic participation or a structured integration pathway are foreseen. Legal residence is granted largely on the basis of physical presence. From a legal standpoint, this converts the residence permit into a purely administrative recognition, detached from any substantive integration project.
For a British audience, the implications become clearer when considering how the Schengen system operates. Although the UK is no longer part of the European Union or the Schengen Area, it is directly affected by developments within it. Under Article 21 of the Schengen Implementing Convention, a residence permit issued by one Schengen State automatically allows its holder to travel freely for short stays throughout the Schengen Area. This effect is automatic and not subject to control by other states.
As a result, a national mass regularisation produces cross-border effects by design. When residence permits are issued without integration requirements, they effectively function as mobility documents, granting access to a large part of continental Europe. Individuals regularised in Spain acquire the legal capacity to circulate across multiple EU states, even though no meaningful integration has been required in the issuing country.
This creates a structural imbalance. The decision is taken at national level, but the consequences are borne collectively. Other Schengen States must absorb the indirect effects of a policy over which they had no influence. From a governance perspective, this raises issues of accountability and systemic coherence.
European migration law has traditionally sought to mitigate this risk by linking legal stability to integration. Enhanced residence statuses are built on duration, stability and the possibility for states to require integration measures. The underlying logic mirrors principles familiar to the UK legal system: rights are accompanied by duties, and legal certainty depends on compliance with clearly defined conditions.
Spain’s regularisation initiative departs from this logic. By removing integration as a legal condition, it introduces a model of unconditional regularisation. This approach stands in contrast to the paradigm of “Integration or Return”, which treats lawful stay as conditional upon demonstrable integration. In this framework, integration is not symbolic or aspirational; it is the legal justification for remaining. Where integration does not occur, return is not punitive but consistent with a rules-based system.
The absence of integration requirements has broader implications. It weakens the function of legal status as a tool for social cohesion, shifts the burden of non-integration onto other jurisdictions, and undermines mutual trust within shared mobility frameworks. For the UK, which places strong emphasis on border control, legal certainty and conditional residence, this model highlights the structural weaknesses of a system where national decisions generate supranational consequences without corresponding obligations.
In the context of ongoing European efforts to reinforce migration governance and system sustainability, a mass regularisation without integration conditions appears misaligned with the broader trajectory of European policy. It prioritises administrative inclusion over legal responsibility.
In conclusion, Spain’s mass regularisation does not raise a question of formal legality, but of systemic coherence. Regularising approximately 500,000 individuals without binding integration requirements empties legal status of its substantive purpose and transforms it into a de facto mobility instrument. Without integration, regularisation does not produce stability. It creates a critical precedent for the Schengen Area, with implications that extend beyond the European Union and are of clear interest to the United Kingdom.
Fabio Loscerbo Attorney at Law (Italy) Registered EU Transparency Lobbyist ID 280782895721-36
La regularización anunciada en España, que según las estimaciones públicamente difundidas podría afectar a alrededor de quinientas mil personas en situación administrativa irregular, constituye una medida de alcance excepcional. No se trata de un simple ajuste administrativo ni de una respuesta coyuntural, sino de una intervención estructural que, por su dimensión, está llamada a producir efectos que trascienden el marco estrictamente nacional.
El dato cuantitativo es central para cualquier análisis jurídico serio. Una regularización de esta magnitud altera de forma significativa el estatuto jurídico de una población comparable a la de una gran ciudad española. La iniciativa se inscribe en el contexto de una Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, cuyos promotores han estimado en torno a 500.000 el número de potenciales beneficiarios, como se indica en sus comunicaciones públicas disponibles en https://regularizacionya.com. Este elemento no es accesorio: define la naturaleza y el impacto sistémico de la medida.
El debate no debe centrarse en la legitimidad política de la regularización. En el marco del derecho de la Unión Europea, la concesión de autorizaciones de residencia sigue siendo, en principio, competencia de los Estados miembros. La cuestión verdaderamente relevante es la configuración técnica y jurídica de la regularización propuesta. Según la información disponible, la medida se articula fundamentalmente sobre el criterio de la presencia en territorio español, sin exigir condiciones sustantivas de integración, ni como requisito previo ni como obligación posterior a la obtención del permiso de residencia.
No se prevén exigencias jurídicamente vinculantes en materia de inserción laboral estable, conocimiento de la lengua, integración cívica o participación en un itinerario de integración verificable. El permiso de residencia se concibe así como un acto de reconocimiento administrativo, desvinculado de cualquier proyecto estructurado de integración. Desde un punto de vista jurídico, esta opción rompe el equilibrio clásico entre derechos y deberes que caracteriza a los sistemas de inmigración ordenada.
Esta ruptura adquiere una especial relevancia en el contexto del espacio Schengen. Conforme al artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, accesible a través de EUR-Lex en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02), el titular de un permiso de residencia expedido por un Estado miembro puede circular libremente por los demás Estados Schengen para estancias de corta duración. Este efecto es automático y no está sujeto a control discrecional por parte de los otros Estados.
De ello se desprende que una regularización nacional de carácter masivo produce efectos transnacionales inmediatos. Cuando el permiso de residencia se concede sin condiciones de integración, pasa a funcionar, en la práctica, como un título de movilidad europea. Personas regularizadas en España adquieren así la capacidad jurídica de circular por el conjunto del espacio Schengen, aunque no se haya exigido ninguna integración real en el Estado que concede el título.
Se genera así una asimetría estructural. La decisión es nacional, pero las consecuencias son europeas. Los demás Estados miembros soportan indirectamente los efectos de una regularización en cuya definición no han participado y cuyos criterios no controlan. En un espacio basado en la confianza mutua, esta disociación entre competencia y responsabilidad plantea un problema sistémico evidente.
El derecho de la Unión Europea ha tratado históricamente de evitar este tipo de desequilibrios vinculando los estatutos de residencia más estables a requisitos materiales. La residencia de larga duración, el reagrupamiento familiar y otros estatutos reforzados se construyen sobre la base de la estabilidad, la duración y la posibilidad de exigir medidas de integración. La lógica subyacente es clara: la regularidad del estatus debe corresponderse con un grado mínimo de integración efectiva.
La regularización española, tal como está planteada, se sitúa en una lógica distinta. No condiciona, no selecciona y no estructura la integración. En este sentido, entra en contradicción directa con el paradigma “Integración o ReInmigración”. En este modelo, la permanencia legal nunca es incondicional. La integración constituye el fundamento jurídico y social que legitima la estabilidad. Cuando la integración no se produce, el retorno no es una sanción, sino la consecuencia coherente de un sistema basado en reglas.
Una regularización sin obligaciones de integración vacía el permiso de residencia de su función ordenadora. No genera responsabilidad ni cohesión social, y desplaza los efectos de la no integración al nivel europeo. El espacio Schengen se ve así expuesto a dinámicas que no pueden corregirse a posteriori mediante instrumentos jurídicos ordinarios.
Desde la perspectiva de la evolución actual del marco europeo en materia de migración y asilo, orientado hacia un refuerzo de la responsabilidad de los Estados y de la sostenibilidad de los sistemas, una regularización masiva carente de condiciones de integración aparece estructuralmente desalineada.
En conclusión, la regularización española no plantea un problema de legalidad formal, sino una cuestión de coherencia técnica y sistémica. Regularizar a unas 500.000 personas sin exigir integración transforma el permiso de residencia en un simple salvoconducto europeo. Sin integración, la regularización no produce estabilidad; crea un precedente crítico para el conjunto del espacio Schengen.
Fabio Loscerbo Abogado (Italia) Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
La decisión dictada el 23 de enero de 2026 por la Corte d’Appello di Bologna, mediante la cual se rechazó la convalidación del internamiento en un centro de permanencia para la repatriación, ofrece un punto de partida particularmente útil para explicar una distinción que, en el debate europeo, suele ser objeto de confusión. Se trata de la diferencia entre el paradigma jurídico italiano denominado «Integrazione o ReImmigrazione» y la noción de «remigración», cada vez más presente en el discurso político contemporáneo.
Esta resolución no debe interpretarse como una toma de posición ideológica en materia migratoria ni como una negación del poder del Estado para controlar los flujos migratorios. Su relevancia reside en que refleja de manera clara el funcionamiento del marco jurídico actualmente vigente en Europa, un marco en el que el derecho de extranjería se encuentra estrechamente vinculado al derecho constitucional y al sistema de protección de los derechos fundamentales.
En los ordenamientos jurídicos continentales, y de manera significativa en el italiano, las medidas de control migratorio no pueden concebirse al margen de las garantías constitucionales ni de la Convenio Europeo de Derechos Humanos. El internamiento administrativo constituye una injerencia grave en la libertad personal y, como tal, solo puede justificarse cuando concurren motivos concretos, actuales y proporcionados. Del mismo modo, la vida privada y familiar exige una ponderación real entre el interés público y la situación individual de la persona afectada.
La decisión del Tribunal de Apelación de Bolonia se inscribe plenamente en esta lógica. El tribunal no cuestiona la legitimidad abstracta de la repatriación ni la facultad del Estado de adoptar medidas de control. Lo que examina es si, en el momento concreto en que se pretendía mantener el internamiento, existían todavía los presupuestos jurídicos necesarios para una medida tan restrictiva. La antigüedad de las condenas penales, el cumplimiento íntegro de la pena, la ausencia de una peligrosidad actual y la existencia de vínculos familiares y laborales estables condujeron a la conclusión de que la privación de libertad ya no resultaba compatible con los estándares jurídicos aplicables.
Es precisamente en este punto donde adquiere sentido el concepto de ReImmigrazione. Este término no alude a una expulsión colectiva ni a una política de retorno indiscriminado. Se trata de una categoría jurídica condicionada, plenamente integrada en el orden constitucional vigente. La integración, en este paradigma, no es un valor retórico ni una apreciación subjetiva, sino una situación jurídicamente relevante, evaluada a partir de elementos objetivos como el trabajo efectivo, la estabilidad familiar, la inserción social y la ausencia de una amenaza actual para el orden público.
Cuando estos elementos concurren, el ordenamiento jurídico los protege. Cuando no existen o desaparecen, el mismo ordenamiento prevé la posibilidad del retorno como consecuencia legal. La ReImmigrazione designa, por tanto, el resultado de una valoración individual negativa, realizada conforme a los principios de proporcionalidad y de respeto de los derechos fundamentales. No se trata de una sanción ideológica, sino de un efecto jurídico ligado a la falta de integración constatada en un caso concreto.
La noción de remigración, tal como aparece en determinadas propuestas políticas recientes —entre ellas la iniciativa legislativa italiana titulada «Remigrazione e Riconquista»—, se sitúa en un plano distinto. En ese contexto, la remigración se concibe como un instrumento estructural de gestión de los flujos migratorios, integrado en un proyecto normativo global que aspira a redefinir el sistema en su conjunto, reduciendo el peso de la valoración individual en favor de criterios generales predeterminados. Más allá de cualquier juicio político, este enfoque presupone una modificación sustancial del equilibrio actualmente impuesto por las constituciones nacionales y por el derecho europeo de los derechos humanos.
Para el público español, esta distinción resulta particularmente relevante. El paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» no equivale a una política de expulsión masiva ni supone una ruptura con el Estado de Derecho. Al contrario, responde a una concepción clásica del derecho público europeo, en la que la potestad del Estado se ejerce dentro de límites constitucionales estrictos y toda medida restrictiva debe estar vinculada a la situación concreta de la persona afectada.
La decisión del Tribunal de Apelación de Bolonia muestra con claridad cómo opera este sistema en la práctica. Ni la permanencia en el territorio ni el retorno son automáticos. Ambos constituyen resultados jurídicamente condicionados, determinados por las circunstancias individuales y por las garantías constitucionales y convencionales vigentes.
Desde esta perspectiva, ReImmigrazione no es un eslogan ni un concepto ideológico alternativo a la remigración, sino una categoría jurídica autónoma, propia del derecho vigente. Confundir ambos términos implica desconocer la estructura normativa del derecho europeo de extranjería y proyectar sobre él categorías que pertenecen, en realidad, al terreno de la reforma política del sistema.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado – Colegio de Abogados de Bolonia Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
La régularisation annoncée en Espagne, qui selon les estimations publiquement avancées pourrait concerner environ cinq cent mille personnes en situation irrégulière, constitue une mesure d’une ampleur exceptionnelle. Il ne s’agit pas d’un simple ajustement administratif, mais d’une intervention structurelle dont les effets dépassent largement le cadre national espagnol et touchent directement l’ensemble de l’espace Schengen.
L’élément quantitatif est central. Une régularisation de cette dimension modifie en profondeur le statut juridique d’une population équivalente à celle d’une grande ville européenne. La mesure s’inscrit dans le cadre d’une initiative législative portée par la société civile, dont les promoteurs estiment eux-mêmes à environ 500.000 le nombre potentiel de bénéficiaires, comme indiqué dans leurs communications officielles accessibles sur le site https://regularizacionya.com. Ce chiffre, largement repris dans le débat public, constitue le point de départ indispensable de toute analyse juridique sérieuse.
La question ne porte pas sur la légitimité politique de la régularisation. En droit de l’Union européenne, la délivrance des titres de séjour relève, en principe, de la compétence des États membres. Le problème réside dans la configuration technique de la mesure. La régularisation envisagée apparaît fondée presque exclusivement sur la présence sur le territoire, sans qu’aucune condition substantielle d’intégration ne soit exigée, ni comme condition d’accès au statut légal, ni comme obligation ultérieure.
Aucune exigence juridiquement contraignante relative à l’insertion professionnelle durable, à la maîtrise linguistique, à l’intégration civique ou à un parcours d’intégration vérifiable dans le temps ne semble prévue. Le titre de séjour devient ainsi un acte de reconnaissance administrative, détaché de tout projet d’intégration structuré. D’un point de vue juridique, cette approche rompt le lien traditionnel entre régularisation et responsabilité.
Cette rupture prend une dimension particulière dans le cadre de Schengen. Conformément à l’article 21 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, le titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre peut circuler librement pour des séjours de courte durée dans les autres États Schengen. Cet effet est automatique et ne dépend pas de l’appréciation des autres États.
Il en résulte qu’une régularisation nationale massive produit des effets transnationaux immédiats. Lorsqu’un titre de séjour est accordé sans conditions d’intégration, il fonctionne de facto comme un titre de mobilité européenne. Des personnes régularisées en Espagne acquièrent ainsi un droit de circulation dans l’ensemble de l’espace Schengen, alors même qu’aucun processus d’intégration réel n’a été exigé dans l’État qui a délivré le titre.
Cette situation crée une asymétrie structurelle. La décision est nationale, mais les conséquences sont européennes. Les autres États membres supportent les effets indirects d’une régularisation à laquelle ils n’ont pas participé et dont ils ne maîtrisent ni les critères ni les conditions. Dans un espace fondé sur la confiance mutuelle, cette dissociation entre compétence et responsabilité pose un problème systémique.
Le droit de l’Union a pourtant toujours cherché à maintenir un équilibre entre droits et devoirs. Les directives européennes en matière d’immigration légale ne construisent pas les statuts renforcés sur la seule présence, mais sur un parcours. Le statut de résident de longue durée, comme le regroupement familial, repose sur la stabilité, la durée et la possibilité pour les États d’exiger des mesures d’intégration. Cette logique vise précisément à éviter que le titre de séjour ne soit réduit à un simple instrument formel.
La régularisation espagnole, telle qu’elle est conçue, s’inscrit à l’opposé de cette logique. Elle ne conditionne pas, ne sélectionne pas, ne structure pas l’intégration. En cela, elle entre en contradiction directe avec le paradigme « Intégration ou Réimmigration ». Dans ce modèle, le séjour légal n’est jamais inconditionnel. L’intégration constitue le fondement juridique et social de la stabilisation. À défaut d’intégration, le retour n’est pas une sanction, mais la conséquence cohérente d’un système fondé sur des règles.
En l’absence de toute exigence d’intégration, la régularisation perd sa fonction ordonnatrice. Elle ne construit ni cohésion sociale ni responsabilité individuelle. Elle transfère, en revanche, les effets de la non-intégration à l’échelle européenne, en exposant l’espace Schengen à des dynamiques qu’il n’a pas les moyens de corriger a posteriori.
À la lumière de l’évolution actuelle du cadre européen en matière de migration et d’asile, orientée vers un renforcement de la responsabilité des États membres et de la soutenabilité des systèmes, une régularisation massive dépourvue de conditions d’intégration apparaît structurellement désalignée.
En conclusion, la régularisation espagnole ne soulève pas une question de légalité formelle, mais une question de cohérence juridique et systémique. Régulariser environ 500.000 personnes sans exiger d’intégration revient à vider le titre de séjour de sa substance et à le transformer en simple laissez-passer européen. Sans intégration, la régularisation ne produit pas de stabilité. Elle crée un précédent critique pour l’espace Schengen.
Fabio Loscerbo Avocat (Italie) Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne ID 280782895721-36
Spain has recently announced a large-scale regularization initiative that, according to publicly available estimates, could affect approximately 500,000 undocumented migrants currently residing in the country. From a U.S. perspective, this measure should not be understood as a routine immigration adjustment, but rather as a structural intervention with consequences that extend well beyond Spain’s national borders.
The scale of the regularization is central to the analysis. A measure involving half a million people is not administratively neutral. It reshapes the legal status of a population equivalent to that of a mid-sized American city. The initiative has emerged in the context of a legislative process promoted by civil society organizations, which explicitly identify around 500,000 potential beneficiaries, as indicated in their official communications available at https://regularizacionya.com.
The critical issue is not Spain’s political decision to regularize undocumented migrants. Under European Union law, the granting of residence permits remains largely within the competence of individual Member States. The real problem lies in the technical design of the regularization itself. As currently presented, the measure does not appear to require any meaningful conditions of integration, either as a prerequisite for access to legal status or as a mandatory obligation following regularization.
No binding requirements related to stable employment, language proficiency, civic integration, or measurable social anchoring are built into the scheme. Legal status is granted primarily on the basis of physical presence. From a legal standpoint, this transforms the residence permit into a purely administrative act of recognition, detached from any structured integration process.
For an American audience, the implications become clearer when one understands how the European Schengen system works. Unlike the United States, where immigration status is federal and mobility across states is internal, Europe operates through a hybrid system. While residence permits are issued nationally, their effects are transnational. Under Article 21 of the Schengen Implementing Convention, holders of a valid residence permit issued by one Schengen state may circulate freely for short stays across the entire Schengen Area. This legal effect is automatic and does not require authorization from other states.
As a result, a mass regularization carried out by a single country produces spillover effects across the whole European space. When legal status is granted without integration requirements, the residence permit effectively becomes a mobility document, not an integration tool. Individuals regularized in Spain gain lawful access to circulate across multiple European countries, even though no substantive integration has occurred in the issuing state.
This creates a structural asymmetry. The decision to regularize is national, but the consequences are European. Other Member States bear the indirect effects of a legal status they did not grant and whose conditions they did not define. From a systems perspective, this resembles a federal externality problem: one jurisdiction adopts a policy whose downstream effects are borne by others.
European immigration law has traditionally attempted to mitigate this risk by linking enhanced legal status to integration. EU directives on long-term residence and family reunification explicitly allow states to require integration measures as a condition for accessing more secure rights. The underlying logic is simple: legal stability must be earned through social participation and compliance with shared rules.
Spain’s regularization initiative departs from this logic. By severing the link between legal status and integration, it introduces a model of unconditional regularization. This approach stands in direct contrast to the paradigm of “Integration or Return,” which frames lawful stay as conditional. Under this model, integration is not symbolic or optional; it is the legal and social justification for remaining. Where integration does not occur, return is not punitive, but coherent with the rule-based structure of migration governance.
The absence of integration requirements has long-term consequences. It weakens the credibility of legal status as a tool for social cohesion, shifts integration costs onto other jurisdictions, and undermines trust between states operating within a shared mobility framework. In practical terms, it risks turning regularization into a shortcut to continental mobility rather than a pathway to stable inclusion.
From a comparative standpoint, this would be equivalent to a U.S. state granting a legal status that automatically confers rights across the entire federal system, without any federal coordination or integration benchmarks. The European Union, much like a federal system, depends on shared responsibility and mutual trust. Policies that disrupt this balance raise systemic concerns.
In conclusion, Spain’s mass regularization does not pose a problem of legal authority, but of legal coherence. Regularizing approximately 500,000 people without binding integration conditions empties legal status of its substantive function and converts it into a de facto mobility instrument. For the Schengen system, this represents a critical precedent. Without integration, regularization does not produce stability; it exports uncertainty across borders.
Fabio Loscerbo Attorney at Law (Italy) Registered EU Transparency Lobbyist ID 280782895721-36
La sanatoria annunciata in Spagna, che secondo le stime pubblicamente richiamate potrebbe interessare circa cinquecentomila persone presenti irregolarmente sul territorio nazionale, rappresenta una misura di portata eccezionale che impone un’analisi sul piano strettamente tecnico-giuridico. Il dato quantitativo, per dimensioni e impatto, esclude che si tratti di un intervento amministrativo ordinario e rende necessario valutarne gli effetti sistemici, in particolare in relazione allo spazio europeo di libera circolazione.
La misura si inserisce nel contesto della Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, sostenuta da una vasta mobilitazione e accompagnata da una stima dei potenziali beneficiari pari a circa 500.000 persone, come indicato nelle comunicazioni ufficiali dei promotori dell’iniziativa, disponibili sul sito https://regularizacionya.com. È su questo dato, espressamente richiamato nel dibattito pubblico, che si fonda la valutazione tecnica della sanatoria.
Il profilo critico non riguarda la legittimità della scelta politica di procedere a una regolarizzazione, che rientra nella competenza sovrana dello Stato membro, bensì l’impostazione giuridica della misura. Dalle informazioni disponibili emerge che la sanatoria è concepita come regolarizzazione generalizzata fondata essenzialmente sulla presenza sul territorio, senza che siano previsti requisiti sostanziali di integrazione né come condizione di accesso né come obbligo successivo al rilascio del titolo di soggiorno. Non risultano, infatti, vincoli giuridicamente strutturati legati all’inserimento lavorativo stabile, alla conoscenza linguistica, alla partecipazione civica o a un percorso di integrazione verificabile nel tempo.
In termini giuridici, il permesso di soggiorno viene così ridotto a un atto di emersione amministrativa, privo di una funzione ordinante sul piano sociale. La regolarizzazione, anziché rappresentare l’esito o l’avvio di un percorso di integrazione, si configura come un riconoscimento incondizionato della permanenza. Questo scollamento costituisce il nodo centrale della criticità, perché priva la misura di qualsiasi meccanismo di responsabilizzazione.
Il problema assume immediatamente una dimensione europea se collocato nel quadro normativo di Schengen. L’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, consultabile su EUR-Lex all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02), prevede che il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro possa circolare negli altri Stati Schengen per soggiorni di breve durata. Si tratta di un effetto automatico del sistema, non subordinato a valutazioni discrezionali degli altri Stati.
Ne consegue che una sanatoria nazionale di massa, soprattutto se priva di condizioni sostanziali, produce inevitabilmente effetti sovranazionali. Il titolo di soggiorno rilasciato senza un progetto di integrazione reale diventa, di fatto, un titolo di mobilità europea. In questo modo, una decisione assunta a livello nazionale incide direttamente sull’equilibrio complessivo dello spazio Schengen, pur in assenza di un coordinamento preventivo e senza che gli altri Stati membri possano incidere sulle condizioni di rilascio.
Questa impostazione risulta difficilmente compatibile con l’evoluzione del diritto dell’Unione in materia di immigrazione legale. Le direttive europee non costruiscono i diritti rafforzati sulla mera presenza, ma su requisiti sostanziali e su un percorso. La Direttiva 2003/109/CE sullo status dei soggiornanti di lungo periodo, disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0109, consente agli Stati membri di subordinare l’accesso allo status a condizioni di integrazione. Analogamente, la Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, consultabile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0086, riconosce espressamente la possibilità di prevedere misure di integrazione come elemento di equilibrio tra diritti e doveri.
La sanatoria spagnola, per come è stata impostata, si colloca in una logica opposta. Non integra, non seleziona, non condiziona. In questo senso entra in conflitto diretto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, nel quale la permanenza regolare non è mai incondizionata. L’integrazione costituisce il presupposto che legittima la stabilizzazione; in mancanza di integrazione, l’esito coerente è il ritorno. La regolarizzazione senza obblighi, al contrario, rinuncia a governare il fenomeno e accetta che la presenza regolare sia svincolata da qualsiasi progetto di inserimento.
Questo scarto concettuale produce un effetto sistemico rilevante. Regolarizzare circa 500.000 persone senza richiedere integrazione significa rinunciare a esercitare una funzione di governo del fenomeno migratorio e trasferire indirettamente sugli altri Stati membri le conseguenze di una mancata integrazione. Il titolo di soggiorno diventa così uno strumento neutro, privo di contenuto sostanziale, che consente la circolazione nello spazio UE senza che vi sia stato alcun investimento sull’integrazione nel Paese che lo ha rilasciato.
Alla luce dell’evoluzione in corso del quadro europeo in materia di migrazione e asilo, orientato al rafforzamento dei meccanismi di responsabilità e sostenibilità dei sistemi nazionali, una sanatoria di massa priva di condizioni di integrazione appare strutturalmente disallineata rispetto alla direzione del diritto dell’Unione.
In conclusione, la sanatoria spagnola non pone un problema di legittimità formale, ma solleva una questione di coerenza tecnica e sistemica. Regolarizzare senza integrare significa svuotare il titolo di soggiorno della sua funzione ordinante e trasformarlo in un semplice lasciapassare europeo. È questo il nodo giuridico centrale: senza integrazione, la regolarizzazione non costruisce stabilità, ma apre una frattura nel sistema Schengen, ponendo un precedente critico che l’Unione non può permettersi di ignorare.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Soy el abogado Fabio Loscerbo, abogado italiano especializado en derecho de extranjería e inmigración.
En este podcast abordamos la cuestión migratoria desde una perspectiva jurídica e institucional, con el objetivo de devolver el debate al terreno del derecho público, de la soberanía del Estado y de la efectividad de las decisiones jurídicas, superando enfoques exclusivamente económicos o asistenciales.
El paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” surge precisamente de esta necesidad. Conviene aclarar desde el inicio que este paradigma no debe confundirse con la noción de “remigración” utilizada en algunos debates políticos europeos. ReImmigrazione no es un término traducido, ni una categoría ideológica. Se trata de un concepto jurídico-institucional, elaborado dentro de un marco respetuoso del Estado de Derecho, de las garantías procedimentales y del control judicial.
En el marco del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la integración constituye el presupuesto que legitima la permanencia del extranjero en el territorio del Estado. Pero dicha integración no se reduce a la mera inserción laboral o a la utilidad económica. Implica el respeto del ordenamiento jurídico, de las reglas fundamentales de convivencia y de la autoridad del Estado. Cuando este proceso de integración no se produce, ReImmigrazione designa un retorno jurídicamente estructurado, individualizado y conforme a las garantías propias del Estado de Derecho.
Uno de los principales déficits estructurales que se observan hoy en Europa es la ausencia de una auténtica policía de inmigración. La gestión migratoria se confía en gran medida a órganos administrativos competentes para la tramitación de expedientes y la emisión de actos, pero que carecen de medios adecuados para ejercer un control efectivo del territorio y garantizar la ejecución real de las decisiones de retorno.
Desde esta perspectiva, el análisis del modelo estadounidense, y en particular del papel desempeñado por la Immigration and Customs Enforcement (ICE), resulta especialmente relevante. En los Estados Unidos, el control de la inmigración se concibe como una función integrada en el sistema de seguridad interior del Estado y se confía a una agencia federal de policía, dotada de competencias operativas, cadena de mando clara y sujeta al control de los tribunales.
El hecho ocurrido en Minneapolis el 24 de enero de 2026, que ha recibido una amplia cobertura mediática, debe ser interpretado dentro de este marco institucional. La valoración de las conductas individuales corresponde legítimamente a la autoridad judicial. Sin embargo, desde un punto de vista sistémico, el episodio recuerda un principio esencial: el control de la inmigración es una función pública del Estado, y no puede reducirse a una actividad meramente administrativa ni ser deslegitimada en su conjunto a partir de casos individuales.
En el debate europeo, esta dimensión institucional suele quedar en segundo plano. Se enfatizan las políticas de acogida y de inclusión, mientras se descuida la cuestión de la efectividad del Derecho. El resultado es un sistema en el que las normas existen formalmente, pero su aplicación práctica resulta incompleta o ineficaz, con consecuencias negativas tanto para la autoridad del Estado como para la credibilidad de las propias políticas de integración.
El paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” se basa en una premisa jurídica clara: sin ejecución efectiva, el Derecho pierde su fuerza normativa. La integración no es únicamente un proceso social, sino una relación jurídica entre el individuo y el Estado, que genera derechos, pero también obligaciones. Cuando esa relación no se consolida, el Estado debe disponer de los instrumentos institucionales necesarios para actuar.
Desde esta óptica, la existencia de una policía de inmigración especializada no constituye una opción política contingente, sino una exigencia institucional. El ejemplo de la ICE demuestra que una estructura de este tipo puede operar dentro de un Estado de Derecho, bajo control judicial y con respeto de las garantías, al tiempo que asegura la aplicación efectiva de las decisiones en materia migratoria.
La cuestión que se plantea hoy a España, a Italia y al conjunto de Europa es, por tanto, de naturaleza institucional: continuar gestionando la inmigración como un fenómeno puramente administrativo, o dotarse de los instrumentos necesarios para garantizar la efectividad real de las decisiones jurídicas que regulan el fenómeno migratorio.
Esta es precisamente la reflexión que propone el paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Buenos días. Soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione.
Desde la perspectiva española, la política migratoria de la Unión Europea se percibe cada vez más como un sistema lleno de instrumentos, pero carente de decisiones claras. No se trata de una falta de normas ni de recursos, sino de un problema mucho más profundo: la Unión Europea ha promovido la integración sin haber decidido previamente, de forma clara y exigible, quién tiene derecho a permanecer.
La Unión Europea optó por hablar de integración antes de afrontar la cuestión de la permanencia. Ha invertido en programas, fondos, planes de acción y mecanismos de seguimiento, evitando sin embargo la decisión política fundamental que todo sistema migratorio necesita: vincular la integración efectiva al derecho a quedarse y el fracaso de la integración a la obligación de regresar.
Como consecuencia, la integración en Europa se ha convertido en un proceso indefinido, sin un punto final claro y sin consecuencias reales. Una vez que una persona entra en el sistema de integración, la permanencia tiende a consolidarse con el paso del tiempo, independientemente de los resultados alcanzados. Esta dinámica no es un efecto colateral, sino una característica estructural del modelo europeo.
El informe de la OCDE sobre migración internacional, utilizado de forma habitual por las instituciones europeas, refleja con claridad esta lógica. La integración se presenta principalmente como una herramienta económica, destinada a cubrir déficits del mercado laboral, sostener los sistemas de bienestar y compensar el envejecimiento demográfico. La migración se concibe como un recurso funcional, no como una cuestión de pertenencia política y social.
Lo que falta en este enfoque es responsabilidad. La integración se mide, se financia y se acompaña, pero no se impone como condición para la permanencia. No existe un momento decisivo en el que se reconozca que el proceso de integración ha fracasado y que, por tanto, debe extraerse una consecuencia clara.
Aquí es donde el paradigma Integrazione o ReImmigrazione cuestiona directamente el modelo europeo. En este paradigma, la integración no es simbólica ni automática. Es una obligación sustancial que incluye el aprendizaje del idioma, el respeto efectivo del ordenamiento jurídico, la autonomía económica y la aceptación de las normas básicas de convivencia. Y, sobre todo, implica una alternativa real: si la integración no se produce, la permanencia no puede justificarse.
Las instituciones europeas han separado de manera deliberada la integración de las políticas de retorno. El retorno se trata como una cuestión técnica y residual, limitada a situaciones de irregularidad formal o a la denegación del asilo. Nunca se plantea como el resultado normal de un proceso de integración fallido. Esta separación permite evitar el reconocimiento del fracaso y aplazar indefinidamente la toma de decisiones.
El resultado es un sistema sin límites, sin umbrales y sin credibilidad. La integración se vuelve permanente, mientras la cohesión social se debilita. La responsabilidad se diluye en los procedimientos y la confianza ciudadana se erosiona al percibirse que las reglas existen, pero rara vez generan consecuencias reales.
Desde un punto de vista español, esta deriva afecta directamente al Estado de derecho. Sin decisiones no hay autoridad. Sin consecuencias, las normas pierden su sentido. Una política migratoria que exige integración, pero renuncia a decidir, termina perdiendo legitimidad.
El paradigma Integrazione o ReImmigrazione devuelve al centro lo que el modelo europeo ha eliminado: la decisión. No rechaza la integración, sino que le devuelve su significado. La integración pasa a ser un objetivo que debe alcanzarse, no una mera intención. La ReImmigrazione no es un castigo ni un juicio moral, sino un elemento estructural de un sistema migratorio serio, coherente y basado en reglas.
Mientras la Unión Europea siga integrando sin decidir quién puede quedarse, seguirá atrapada en la gestión administrativa y la evasión política. El informe de la OCDE no resuelve esta contradicción, pero la hace visible. Gestionar sin decidir no es gobernar.
Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por escuchar Integrazione o ReImmigrazione. Si estos temas te interesan, sigue el podcast para los próximos episodios. Hasta la próxima.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «Integrazione o ReImmigrazione». Soy Fabio Loscerbo, abogado italiano especializado en derecho de extranjería e inmigración.
Hoy quiero explicar por qué una reciente decisión judicial dictada en Italia merece la atención del público español. Se trata de un decreto emitido el 30 de diciembre de 2025 por el Tribunal Ordinario de Florencia, relativo a la llamada protección complementaria. No es una resolución mediática ni ideológica. Precisamente por eso es importante.
En el debate europeo sobre inmigración se ha consolidado en los últimos años una confusión peligrosa: la idea de que toda forma de protección jurídica implica necesariamente un derecho a permanecer de manera indefinida en el territorio. Esta confusión debilita al Estado, erosiona la confianza de los ciudadanos y hace políticamente inestable cualquier política migratoria. La decisión del Tribunal de Florencia ofrece una respuesta clara y jurídicamente sólida a esta deriva.
El tribunal recuerda un principio fundamental: la protección complementaria no es una amnistía humanitaria general ni un mecanismo automático de regularización. Existe únicamente para evitar que una medida de expulsión provoque una vulneración desproporcionada del derecho a la vida privada. Se trata, por tanto, de una garantía jurídica excepcional, no de una regla general.
Lo que hace especialmente relevante esta resolución para un público español es el método seguido por el juez. El tribunal rechaza cualquier automatismo. La mera permanencia en el territorio, el transcurso del tiempo o la duración del procedimiento no bastan por sí solos. La protección solo se concede cuando la persona interesada ha demostrado, mediante hechos concretos y verificables, que ha construido una vida real en la sociedad de acogida. La integración no se presume; debe acreditarse.
Este razonamiento se apoya en el principio de proporcionalidad, bien conocido en el derecho español y en la jurisprudencia europea. El tribunal no niega el derecho del Estado a ejecutar las expulsiones, sino que exige que ese poder se ejerza dentro de los límites del Estado de Derecho. La protección complementaria se configura así como una excepción justificada, no como un obstáculo sistemático a la aplicación de la ley.
Es precisamente aquí donde esta decisión se conecta con el paradigma de la ReImmigración. La ReImmigración no supone negar la protección ni relativizar los derechos fundamentales. Se basa en una lógica de coherencia jurídica y social: la integración es un proceso real que implica obligaciones y comportamientos, no una simple situación administrativa. Cuando la integración es efectiva, el derecho protege. Cuando no lo es, se restablece la legitimidad del retorno al país de origen.
Un sistema que protege de manera indiscriminada termina perdiendo toda capacidad de expulsión. Un sistema que protege de forma selectiva, en cambio, refuerza tanto su humanidad como su autoridad. Eso es exactamente lo que demuestra el Tribunal de Florencia. Al aplicar la protección complementaria con rigor, el juez no debilita la soberanía del Estado; la consolida.
Para España, donde la gestión de los flujos migratorios plantea crecientes desafíos jurídicos y políticos, esta decisión ofrece una lección clara. El control de la inmigración y la protección de los derechos no son objetivos contradictorios. Son dos elementos inseparables de un mismo orden jurídico equilibrado. Sin retornos efectivos, la integración pierde sentido. Sin protección jurídica, el Estado pierde legitimidad.
Esta resolución nos recuerda que el verdadero Estado de Derecho no es ni permisivo ni arbitrario. Establece límites claros. Protege a quienes se integran de forma real. Y exige el retorno de quienes no lo hacen. Esa es, en esencia, la lógica de Integrazione o ReImmigrazione.
Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast «Integrazione o ReImmigrazione». Soy Fabio Loscerbo.
En los últimos meses se ha abierto en Europa un debate relevante en torno a la aplicación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto de la vida privada y familiar. Este debate ha sido impulsado por una iniciativa política promovida por Italia y Dinamarca, a la que se han sumado otros Estados europeos. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, conviene aclarar la naturaleza de esta iniciativa, que a menudo es presentada de forma simplificada o distorsionada.
No se trata de una reforma formal del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni de una renuncia al sistema europeo de protección de los derechos fundamentales. Se trata, más bien, de una toma de posición política conjunta que cuestiona la interpretación actualmente dominante del artículo 8 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en los casos de expulsión de extranjeros condenados por delitos graves. El problema planteado no es ideológico, sino estructural: el equilibrio entre derechos individuales y seguridad pública.
Con el paso del tiempo, el artículo 8 del CEDH ha pasado de ser una garantía frente a injerencias arbitrarias del Estado a convertirse, en la práctica, en un obstáculo casi automático para la ejecución de medidas de expulsión. Los vínculos familiares y el arraigo social adquieren un peso decisivo incluso cuando coexisten con conductas delictivas graves y reiteradas. Para muchos Estados, esta evolución ha generado una tensión creciente entre la soberanía formal en materia de control migratorio y la capacidad real de hacer cumplir sus decisiones.
Italia y Dinamarca no cuestionan la legitimidad de la protección de la vida privada y familiar. Lo que ponen en discusión es su aplicación automática, desvinculada de una valoración concreta de la responsabilidad individual y de la peligrosidad social. El objetivo de la iniciativa es restablecer un equilibrio razonable que preserve tanto la seguridad colectiva como la credibilidad del propio sistema de derechos humanos.
En este contexto, la experiencia italiana ofrece un punto de referencia especialmente interesante. En Italia, la protección de los derechos fundamentales relacionados con la vida privada y familiar se articula principalmente a través de una figura específica del derecho de extranjería conocida como protección complementaria. A diferencia de una aplicación abstracta del artículo 8 a nivel supranacional, la protección complementaria se basa en una valoración judicial individualizada y concreta.
El juez italiano debe examinar si el retorno al país de origen implicaría una violación grave de los derechos fundamentales de la persona. Sin embargo, este análisis no puede separarse de la evaluación del comportamiento del interesado y, en particular, de su eventual peligrosidad social. Los vínculos familiares no operan como un impedimento automático a la expulsión, sino que se integran en una valoración global en la que la integración se entiende en un sentido sustancial, y no meramente formal o temporal.
Este enfoque permite proteger los derechos fundamentales sin convertirlos en un mecanismo de inmunidad frente a la expulsión. Mantiene la relación entre derechos y responsabilidades y evita que la protección se perciba como un factor de impunidad.
Desde esta perspectiva, la idea de delimitar el ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH resulta jurídicamente razonable. No obstante, dicha delimitación no debería traducirse en una restricción abstracta del derecho al respeto de la vida privada y familiar. Una solución más coherente consiste en reubicar funcionalmente esta protección dentro de marcos nacionales estructurados, capaces de realizar un verdadero ejercicio de ponderación. El modelo italiano de protección complementaria muestra cómo esta operación puede llevarse a cabo de forma equilibrada.
Una eventual armonización europea inspirada en este modelo reduciría la necesidad de una intervención correctora ex post del Tribunal de Estrasburgo y reforzaría el papel de los tribunales nacionales, sin debilitar los estándares de protección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, devolvería a los Estados un margen de apreciación real en los casos que afectan gravemente al orden público.
Es en este punto donde el concepto de ReImmigración adquiere pleno sentido. La ReImmigración no niega la integración, sino que la completa. La integración no es un derecho incondicional, sino el resultado de un pacto jurídico y social. Cuando este pacto se rompe de manera grave y reiterada, también se debilita la base sustantiva del derecho a permanecer en el territorio.
La protección complementaria se convierte así en el espacio jurídico adecuado para realizar esta valoración. Permite mantener la protección cuando está justificada y admitir el retorno cuando las condiciones fundamentales de la convivencia han sido seriamente vulneradas. Para el público español, este debate no resulta ajeno, ya que refleja tensiones conocidas entre derechos fundamentales, control migratorio y seguridad pública.
El modelo italiano demuestra que estos elementos no son necesariamente incompatibles. La iniciativa promovida por Italia y Dinamarca no debe interpretarse como un retroceso en la protección de los derechos humanos, sino como una invitación a una aplicación más madura y responsable de los mismos en el contexto europeo. En este marco, la ReImmigración se presenta como un principio orientado a preservar tanto la seguridad colectiva como la legitimidad del sistema de derechos.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist ID 280782895721-36
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración. Mi nombre es Fabio Loscerbo, soy abogado en Italia, y en este episodio quiero abordar un tema central en el debate actual sobre inmigración: la relación entre la protección complementaria y la ReInmigración, a la luz de las decisiones más recientes de los tribunales italianos.
En los últimos años se ha difundido la idea de que la protección complementaria representa un derecho automático a permanecer en Italia, casi un atajo frente a las políticas de retorno. Esta narrativa es incorrecta. Y no lo digo por razones ideológicas, sino jurídicas. No encuentra respaldo ni en la ley vigente ni en la jurisprudencia más reciente.
La protección complementaria, regulada actualmente por el artículo 19 del Texto Único de Inmigración, tras las modificaciones introducidas por el Decreto-ley número 20 de 2023, no es una forma de protección fácil ni generalizada. Es una tutela residual, aplicable únicamente cuando la expulsión de una persona extranjera implicaría una violación de las obligaciones constitucionales o internacionales del Estado italiano, en particular del derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Aquí surge un punto fundamental. La protección no se basa en afirmaciones abstractas, sino en hechos concretos. Los tribunales exigen la prueba de un arraigo real en el país de acogida. Trabajo regular, ingresos lícitos, estabilidad habitacional, relaciones sociales y respeto de las normas. En una palabra: integración real.
Una decisión reciente del Tribunal de Bolonia lo deja muy claro. La protección complementaria fue reconocida no porque la persona estuviera simplemente presente en Italia, sino porque demostró, incluso en un período relativamente breve, una integración efectiva en el tejido social y económico del país, sin generar alarma social ni violar las reglas fundamentales de la convivencia civil.
Este aspecto es clave también para comprender el significado del paradigma Integración o ReInmigración. La protección complementaria no es una alternativa a la ReInmigración. Al contrario, la confirma desde un punto de vista jurídico. Funciona como un filtro. Quien se integra de verdad permanece. Quien no se integra, o quien viola sistemáticamente las normas, sale del sistema.
La jurisprudencia es muy clara también en este punto. No existe obligación alguna para el Estado de garantizar bienestar económico o mejores condiciones de vida a quienes no han construido un verdadero proceso de integración. Y no existe un derecho absoluto a no ser expulsado. Cada caso requiere una ponderación seria y concreta entre los derechos individuales y los intereses públicos, como la seguridad y el orden público.
Desde esta perspectiva, la integración no es un eslogan político ni una fórmula vacía. Es un criterio jurídico. Es una responsabilidad individual. Y es la condición que legitima la permanencia en el territorio nacional.
La ReInmigración, por tanto, no es una medida punitiva ni ideológica. Es la consecuencia natural del incumplimiento de ese pacto implícito que vincula derechos y deberes. Sin integración real, la protección no puede sostenerse. Y sin reglas claras, no puede existir un sistema creíble de gestión de la inmigración.
El derecho, cuando se aplica sin hipocresías, demuestra que sabe distinguir. Sabe proteger a quienes construyen. Y sabe apartar a quienes rechazan las reglas. Esta es precisamente la lógica del paradigma Integración o ReInmigración.
Gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Fabio Loscerbo. Hasta el próximo episodio de Integración o ReInmigración.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración. Mi nombre es Fabio Loscerbo. Soy abogado y lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, y en este espacio analizamos, sin eslóganes ni simplificaciones, las grandes cuestiones relacionadas con la inmigración, el derecho de asilo y la solidez de nuestras sociedades. Hoy hablamos de desarraigo social, del derecho de asilo europeo y de la responsabilidad, partiendo de un debate que ha surgido recientemente en los Estados Unidos y cruzándolo con la reforma en curso del sistema de asilo de la Unión Europea.
Desarraigo social, asilo europeo y responsabilidad: por qué sin integración no hay futuro
En los últimos meses, en el debate estratégico estadounidense ha surgido con creciente claridad un concepto que Europa todavía evita nombrar abiertamente: el riesgo de un desarraigo profundo de las sociedades europeas. No se trata de folclore, tradiciones o símbolos culturales, sino de la solidez de los vínculos jurídicos, cívicos y culturales que hacen posible una comunidad política estable. Es una mirada externa y, precisamente por ello, menos condicionada por el lenguaje tranquilizador que domina gran parte del debate europeo sobre inmigración.
Esta reflexión llega en un momento decisivo, cuando la Unión Europea intenta reformar su sistema de asilo a través del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Es justamente aquí donde se cruzan estas dos trayectorias. Por un lado, un diagnóstico geopolítico que advierte del riesgo de fragmentación social. Por otro, una respuesta normativa centrada en procedimientos, plazos y mecanismos de redistribución, que evita cuidadosamente la pregunta central: ¿qué ocurre cuando el asilo no conduce a una integración real?
El problema no es el asilo en sí. El problema es un sistema que, con el tiempo, ha separado la protección de la responsabilidad. En Europa se sigue hablando de acogida, de inclusión y de solidaridad, pero cada vez se habla menos de obligaciones. Sin embargo, todo ordenamiento jurídico serio se basa en un principio elemental: no hay derechos sin deberes, ni beneficios sin consecuencias.
Cuando en los Estados Unidos se habla de “borrado civilizatorio”, no se pretende negar la legitimidad de los flujos migratorios ni el deber de proteger a quienes huyen de guerras y persecuciones. Se pone de relieve un riesgo político preciso: el de sociedades que ya no son capaces de exigir una adhesión efectiva a sus reglas fundamentales. Una sociedad que renuncia a exigir integración deja de ser una comunidad y se convierte en un simple espacio administrado.
Es aquí donde la reforma europea del derecho de asilo revela sus principales ambigüedades. El nuevo marco normativo promete eficiencia y rapidez, pero deja sin respuesta una cuestión esencial: ¿qué proyecto concreto de integración acompaña estas reformas? ¿Qué se exige realmente a quienes obtienen una forma de protección? Y, sobre todo, ¿qué sucede cuando esas exigencias no se cumplen?
La integración se trata con demasiada frecuencia como un valor moral o una narración. En realidad, la integración es —o debería ser— una obligación jurídica y social. El trabajo lícito, el conocimiento de la lengua, el respeto de las normas y la adhesión a los principios fundamentales del ordenamiento no son premios que se conceden, sino condiciones que legitiman la permanencia. Sin este marco, el asilo corre el riesgo de transformarse de instrumento de protección en factor de desintegración social.
En este espacio debe entenderse el paradigma Integración o ReInmigración. No como una alternativa brutal al derecho de asilo, sino como su evolución necesaria. Protección e integración deben avanzar juntas. Cuando esto no ocurre, la ReInmigración no es un castigo, sino la consecuencia ordenada y racional del incumplimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia.
Sin consecuencias, las obligaciones pierden sentido. Sin ReInmigración, la integración se convierte en una palabra vacía. Este es el núcleo del problema que Europa sigue evitando nombrar, mientras observadores externos lo identifican con cada vez mayor claridad.
Europa se encuentra hoy ante una elección que no es solo normativa, sino también civil y política. Puede seguir reformando procedimientos sin afrontar sus efectos sociales a largo plazo, o puede reconocer que el derecho de asilo, para seguir siendo legítimo y sostenible, debe integrarse en un marco claro de responsabilidad recíproca. Sin integración real, no hay futuro, ni para quienes llegan ni para las sociedades que acogen.
Con esto concluye este episodio de Integración o ReInmigración. Gracias por escucharnos. Pueden profundizar en estos temas en el sitio www.reimmigrazione.com. Mi nombre es Fabio Loscerbo y les espero en el próximo episodio.
Hoy analizamos un punto de inflexión en el debate internacional sobre las políticas migratorias. Con la publicación de la nueva National Security Strategy de los Estados Unidos en noviembre de 2025, Washington declara de manera contundente que la era de la migración masiva ha terminado. No se trata de un eslogan político; es un cambio estratégico, geopolítico y cultural que afecta a todo Occidente, y por supuesto también a Europa y al mundo hispanohablante.
La frase central del documento estadounidense es clara y directa: «A quién admite un país dentro de sus fronteras definirá inevitablemente el futuro de esa nación.» Durante años, este principio esencial de soberanía fue desplazado por la idea de que la movilidad humana podía ser ilimitada y que cualquier sociedad podía absorber flujos continuos sin consecuencias. La realidad ha demostrado lo contrario.
La estrategia estadounidense dedica un pasaje particularmente severo a Europa. Advierte sobre un riesgo de “borrado civilizatorio”, un concepto fuerte que describe la combinación de declive demográfico, políticas migratorias sin criterios y pérdida de cohesión cultural. Se trata de una lectura que, más allá de su dureza, refleja fenómenos visibles en muchas ciudades europeas: comunidades paralelas, tensiones sociales crecientes y sistemas de integración cada vez más frágiles.
Es precisamente en este contexto donde cobra sentido el paradigma “Integración o ReInmigración”. No es un eslogan, sino un marco conceptual diseñado para abordar un problema que durante demasiado tiempo se ha tratado en Europa desde una perspectiva ideológica y no pragmática. En este paradigma, la integración no es un deseo abstracto ni un trámite administrativo: es un contrato social basado en obligaciones verificables. Aprender el idioma, trabajar legalmente, respetar las normas, demostrar voluntad real de participar en la sociedad: estos son requisitos indispensables. Cuando no se cumplen, la re-inmigración —el retorno jurídico, ordenado y digno al país de origen— se convierte en la consecuencia lógica.
La re-inmigración, entendida de este modo, no es una sanción ni un acto hostil. Es un instrumento que protege a la sociedad de acogida y también a los migrantes que sí desean integrarse plenamente. Los países europeos, especialmente aquellos con sistemas sociales exigidos y con fuertes presiones demográficas, ya no pueden basar sus políticas migratorias en la improvisación o en la esperanza de que la integración ocurra espontáneamente.
La estrategia estadounidense introduce otro elemento clave: la migración es una cuestión de seguridad nacional. Esta seguridad no se limita a las fronteras o a las amenazas externas; incluye la cohesión cultural, la estabilidad institucional y la capacidad del Estado para mantener la confianza de sus ciudadanos. Sin estas bases, ningún proceso de integración puede prosperar.
El enfoque “Integración o ReInmigración” coincide con esta nueva visión internacional. Combina apertura y responsabilidad. Aquellos que desean integrarse deben contar con apoyo y herramientas. Quienes rechazan las reglas fundamentales deben seguir un camino de retorno claro, previsible y respetuoso. Se trata de restablecer un equilibrio entre humanidad, estabilidad social y soberanía.
La declaración estadounidense de que la era de la migración masiva ha concluido no es una advertencia alarmista. Es un diagnóstico de la realidad global. Los países que se adapten con rapidez a los nuevos desafíos demográficos y culturales mantendrán su cohesión. Los que permanezcan anclados en modelos del pasado enfrentarán tensiones crecientes.
Europa, y en particular países como España, se encuentran ahora ante una elección. Continuar con políticas migratorias desordenadas y reactivas, o adoptar un paradigma que articule integración, responsabilidad y preservación de la identidad cultural. “Integración o ReInmigración” no divide: ordena. Permite que la migración sea un fenómeno gestionable, sostenible y positivo.
Este podcast quiere dejar claro un mensaje: la integración es una oportunidad para quienes la buscan sinceramente. La re-inmigración es la conclusión lógica cuando esa integración no ocurre. Solo de este modo la migración puede convertirse en un elemento estable y constructivo en nuestras sociedades occidentales.
Hola a todos, soy el abogado Fabio Loscerbo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de “Integración o ReInmigración”. Hoy quiero abordar un tema que ha ganado mucha visibilidad en el debate público italiano: la contraposición entre lo que muchos llaman “remigración” y lo que, en realidad, debería ser un auténtico paradigma, un modelo estructural capaz de orientar todo el sistema migratorio. El punto de partida es sencillo: cada vez que un extranjero comete un delito en Italia, en las redes sociales aparece el mismo eslogan —“cárcel y luego remigración”. Suena contundente, pero es jurídicamente incorrecto y políticamente vacío. Y precisamente porque el tema es complejo, merece una explicación más allá de los eslóganes.
El primer malentendido se refiere a los migrantes irregulares. Muchos hablan de “remigración” como si fuera una medida adicional, una herramienta nueva, una solución que la ley hubiera olvidado. Pero la legislación italiana ya establece que todo extranjero en situación irregular debe abandonar el territorio. No hay un vacío normativo, no falta ningún instrumento. La irregularidad no genera un derecho a permanecer, y la comisión de un delito no cambia nada sustancial. Por eso, cuando se invoca la “remigración” para personas que ya están obligadas a salir del país, el debate se aleja de la realidad y se convierte en pura retórica.
La cuestión verdadera —jurídica y políticamente— se plantea respecto a los migrantes regulares que cometen un delito. Aquí la Constitución italiana desempeña un papel decisivo. Nuestro sistema se basa en el principio de que la pena debe tener una función de rehabilitación. Pensar que una condena penal conduce automáticamente a la expulsión es incompatible con ese fundamento constitucional. Si una persona cumple su condena y demuestra un camino serio de reinserción —a través del trabajo, del respeto a la ley y de relaciones sociales estables—, entonces una expulsión automática no solo sería injusta, sino contraria a la finalidad misma del sistema penal.
En este punto entra en juego el paradigma Integración o ReInmigración. Durante décadas, Italia valoró la permanencia del extranjero casi exclusivamente a través del trabajo, como si la integración social y cultural fuera secundaria u opcional. Este enfoque ya no funciona. El trabajo es importante, pero no basta para definir la pertenencia a una comunidad. Una política migratoria moderna necesita expectativas claras y responsabilidades recíprocas. Por eso, Integración o ReInmigración se basa en tres pilares esenciales: el trabajo como herramienta de responsabilidad, la lengua como medio de participación y comprensión, y el respeto de la ley como criterio fundamental de convivencia.
Cuando estos pilares están presentes, la permanencia tiene una base sólida. Cuando faltan, la ReInmigración se convierte en la consecuencia natural —no un castigo, no una reacción automática, sino la conclusión lógica de un camino de integración que no se ha cumplido. El punto no es expulsar a quien se equivoca, sino afirmar que permanecer en un país requiere compromiso, participación y respeto por el pacto social que sostiene la comunidad.
Este paradigma también permite desmontar las reacciones emocionales que dominan las redes sociales. La seguridad no se construye con frases llamativas, sino con estructura, previsibilidad y reglas claras. “Remigración” puede funcionar como lema, pero no puede servir como base de una política migratoria. En cambio, Integración o ReInmigración sí es un modelo real: establece criterios, define responsabilidades y estructura la relación entre el Estado y el extranjero de manera moderna y coherente.
La pregunta central deja de ser: “¿qué hacemos después de un delito?”. La pregunta se transforma en: “¿qué exigimos antes de que ocurra?”. Este cambio de perspectiva es fundamental. Evita que el sistema sea puramente reactivo y lo convierte en un marco preventivo y constructivo. Alinea seguridad y principios constitucionales. Convierte el debate migratorio de una reacción emocional en una decisión de política pública.
Gracias por escuchar este episodio de “Integración o ReInmigración”. Si desean profundizar más, pueden leer el artículo más reciente en reimmigrazione.com, donde analizo los límites de los eslóganes y explico por qué este paradigma puede representar un cambio decisivo en la política migratoria italiana. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Bienvenido a un nuevo episodio de Integración o ReInmigración. Hoy partimos de lo que está ocurriendo en Francia, porque los datos publicados en los últimos días no son solo una noticia del momento: son una fotografía clara de lo que sucede cuando un país deja de exigir integración, deja de transmitir sus valores y deja de afirmar, con claridad y firmeza, que la ley del Estado está por encima de cualquier pertenencia religiosa o cultural.
Según una encuesta que ha generado un fuerte debate, un porcentaje significativo de jóvenes musulmanes franceses considera que la Sharía es más importante que las leyes de la República. Más allá de las disputas metodológicas sobre estos datos, la tendencia es evidente: una parte de la segunda generación no reconoce plenamente la autoridad del Estado. No se trata de un problema religioso ni étnico. Es el resultado de una integración fallida.
Durante años, Francia creyó que la igualdad formal era suficiente para construir un sentido de pertenencia. Creyó que evitar hablar de identidad impediría los conflictos. Creyó que la integración sería un proceso natural, espontáneo, automático. Pero la integración no ocurre por sí sola. La integración debe ser dirigida, exigida y verificada. Y el Estado debe tener el valor de afirmar que ciertos valores no son negociables: la primacía de la ley democrática, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad personal y la separación entre la ley religiosa y la ley civil.
Cuando el Estado retrocede en estos principios, alguien más ocupa ese espacio: muchas veces los grupos radicales, muchas veces los líderes religiosos más intransigentes, muchas veces modelos identitarios alternativos que ofrecen certezas donde el Estado solo ofrece silencio.
El punto central es simple: no puede existir un vacío cultural. Si el Estado no construye integración, alguien más construye pertenencia. Y esa pertenencia no siempre es compatible con los valores occidentales.
Lo que está ocurriendo en Francia es, por tanto, una advertencia para toda Europa — incluida Italia. Porque las dinámicas de las segundas generaciones son similares en todas partes. El conflicto identitario es el mismo. Y la elección es inevitable: o la integración es real, o aumenta la distancia entre los grupos sociales.
Aquí es donde el paradigma Integración o ReInmigración se vuelve necesario. No como un eslogan, sino como una regla. Quien vive en un país europeo debe integrarse en tres pilares esenciales: trabajo, lengua y respeto de las normas. Estos elementos no son opcionales: son el requisito mínimo para formar parte de una comunidad nacional. Y el Estado debe aplicar este principio de manera coherente. Quien se integra, se queda. Quien no se integra, regresa a su país. No como castigo, sino por lógica, por orden público y por respeto mutuo.
El caso francés demuestra exactamente esto: cuando la integración se convierte en algo opcional, tarde o temprano surgen sistemas paralelos que viven bajo sus propias reglas. Y cuando las reglas difieren, ya no existe una sola sociedad: existen dos. Y no pueden convivir pacíficamente durante mucho tiempo.
Italia todavía tiene tiempo de evitar ese escenario. Pero debe tomar la decisión correcta ahora: exigir integración, medirla, hacerla cumplir y actuar cuando no exista.
Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Integración o ReInmigración. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguiremos hablando, con claridad y sin filtros, de aquello que las políticas migratorias ya no pueden permitirse ignorar.
Bienvenido a un nuevo episodio del podcast “Integración o ReInmigración”. Hoy analizamos un acontecimiento que marca un punto de inflexión en el debate internacional sobre la gestión de los flujos migratorios. Nos referimos a la declaración pública en la que Donald J. Trump afirmó que “solo la Reverse Migration puede resolver la situación”. Una frase que ha recorrido el mundo y que merece ser examinada con atención, porque no se trata de un comentario impulsivo ni de una simple provocación. Es una orientación política que ya está influyendo en la conversación global.
Lo primero que debemos aclarar es que el concepto de Reverse Migration no nace como una provocación. Describe un marco estratégico preciso: intervenir no solo en las entradas futuras, sino también en el conjunto de la población extranjera que ya reside en el país. Este enfoque rompe con la lógica tradicional de las políticas migratorias occidentales. Durante décadas, la atención se ha centrado en los criterios de entrada, en los visados y en el control de fronteras. Lo que casi nunca se ha abordado es la cuestión de lo que ocurre después, cuando la persona ya forma parte del sistema social y económico del país de acogida.
La declaración de Trump coloca en primer plano una idea que muchos gobiernos occidentales han tratado con prudencia: la permanencia del extranjero no es automática. Depende de tres factores. El primero es la utilidad social, es decir, la capacidad de aportar de manera positiva a la comunidad. El segundo es la compatibilidad cultural, que se refiere a la adhesión a los valores fundamentales de la sociedad que recibe. El tercero es la seguridad, porque ningún sistema puede tolerar la presencia de individuos que representan un riesgo real para el orden público. Estos tres pilares están definiendo la nueva etapa del debate migratorio.
Lo más relevante es que este planteamiento no se limita a quienes desean entrar en Estados Unidos. También afecta a quienes ya se encuentran dentro. Aquí se abre una ruptura clara respecto al modelo estadounidense tradicional, basado en la idea de que la migración es un proceso prácticamente irreversible. La perspectiva cambia: la migración se convierte en un proceso condicionado, revisable y, cuando es necesario, revocable. Es un concepto que Europa ha empezado a explorar en los últimos años, especialmente en el debate sobre la protección complementaria, pero que nunca antes se había formulado con tanta claridad.
El mensaje estadounidense afirma algo muy sencillo: sin integración real, no puede existir una permanencia estable. Y cuando la integración no se produce, la solución no es mirar hacia otro lado, sino recurrir a la Reverse Migration. En este sentido, la declaración de Trump representa una confirmación internacional de lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo: la integración no puede ser opcional; es un deber. Y la ReInmigración no es una medida excepcional, sino un componente estructural del modelo.
Este giro en Estados Unidos tendrá consecuencias también para Europa. Es probable que en los próximos meses veamos una revisión de los paradigmas culturales y jurídicos que han orientado las políticas migratorias durante décadas. La presión demográfica, la cuestión de la seguridad y la creciente distancia entre las políticas y la realidad están obligando a los sistemas jurídicos a redefinir las condiciones básicas de la convivencia social. No se trata de cerrar las puertas, sino de establecer criterios claros y verificables que permitan distinguir entre quienes se integran y fortalecen la comunidad y quienes rechazan sus reglas fundamentales.
La afirmación “Only Reverse Migration” transmite un mensaje contundente: el viejo modelo ya no funciona y ha comenzado una nueva etapa. Una etapa en la que integración y permanencia se vuelven inseparables y en la que el retorno regulado pasa a ser una parte esencial de la gobernanza migratoria. Esto no significa debilitar los derechos fundamentales, sino establecer un marco en el que derechos y deberes estén equilibrados de manera responsable. Es una dirección que Italia y Europa deberán evaluar con mucha atención, porque el contexto internacional está cambiando rápidamente.
Gracias por escuchar este nuevo episodio de “Integración o ReInmigración”. Seguiremos analizando los desarrollos en Estados Unidos y su impacto en el debate europeo, porque lo que ocurre hoy al otro lado del Atlántico suele anticipar las tendencias que llegan a nosotros mañana. Hasta la próxima.
Título: El laboratorio italiano: cómo la protección complementaria demuestra la validez del paradigma “Integración o ReInmigración”
Bienvenido a un nuevo episodio del pódcast “Integración o ReInmigración”. Hoy quiero compartir una reflexión que nace directamente de la jurisprudencia italiana más reciente. En particular, una decisión del Tribunal de Bolonia muestra, con precisión quirúrgica y sin ninguna carga ideológica, por qué nuestro paradigma se está convirtiendo en el punto de referencia necesario para gestionar la inmigración con seriedad, responsabilidad y respeto por las normas.
El núcleo del asunto es muy sencillo: Italia ya dispone de un mecanismo jurídico capaz de distinguir, de manera equilibrada y objetiva, entre quienes realmente están integrándose en la sociedad y quienes no muestran ninguna intención de hacerlo. Este mecanismo se llama protección complementaria. Y es precisamente esta forma de protección —a menudo ignorada en el debate público— la que demuestra cómo un ordenamiento puede garantizar derechos fundamentales sin renunciar a evaluar, con criterios concretos, quién merece permanecer en el país.
La decisión de Bolonia lo deja muy claro. El juez no se limita a analizar si existe un riesgo generalizado en el país de origen. Evalúa la vida construida en Italia: el trabajo, las relaciones sociales, la estabilidad familiar, la integración escolar de los hijos, la vivienda y la conducta personal. No existe un derecho automático a quedarse. No existe ninguna presunción. Existe un principio mucho más serio: el derecho a permanecer en Italia cuando la vida privada y familiar en el territorio es auténtica, estable y objetivamente verificable.
Este enfoque coincide exactamente con lo que propone “Integración o ReInmigración”: quien participa en la comunidad se queda; quien no se integra regresa a su país de origen. Sin discriminación. Sin indulgencias injustificadas. Solo responsabilidad.
En el caso examinado por el tribunal, la persona extranjera tenía un empleo estable, hijos escolarizados, un contrato de alquiler, ningún antecedente penal, una esposa empleada y una vida construida paso a paso en Italia. Obligarle a regresar habría roto una red de relaciones profundamente arraigada. Y, de hecho, el Tribunal reconoció la protección complementaria precisamente por este radicamiento demostrado. Pero —y esto es esencial— la decisión no premia la pasividad. Premia el esfuerzo.
Por eso la protección complementaria es el laboratorio perfecto: no obliga a Italia a tolerar a quienes no respetan las reglas y, al mismo tiempo, protege a quienes han construido aquí su identidad social. Es una solución equilibrada que muchos países europeos aún no han conseguido. La jurisprudencia italiana, en cambio, ya está marcando el camino: sin eslóganes, sin extremismos, aplicando la ley y la Constitución.
Hoy, más que nunca, este enfoque debería considerarse un modelo a nivel europeo. Porque si la inmigración seguirá aumentando —y seguirá—, la única respuesta seria es un sistema capaz de seleccionar en función de la integración, no de la emergencia. La protección complementaria demuestra que esto es posible. Es un mecanismo que ya funciona y que permite distinguir con claridad entre quienes aportan a la sociedad y quienes no.
Y por eso, una vez más, emerge con fuerza la centralidad del paradigma “Integración o ReInmigración”: una visión simple y concreta que recompensa el esfuerzo personal, promueve la responsabilidad y devuelve dignidad tanto al Estado como a las personas que eligen construir su vida en Italia.
Gracias por escuchar este episodio. Nos encontramos en el próximo capítulo del pódcast “Integración o ReInmigración”.
Título: El tabú de la seguridad: cómo el antirracismo impide que Italia gobierne la inmigración
Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración. En esta ocasión quiero explicar una dinámica que está marcando profundamente el debate italiano sobre inmigración, y que también es importante para quienes nos escuchan desde otros países. No se trata solo de estadísticas o de política. Se trata de cómo, en Italia, el tema de la seguridad suele desaparecer del debate público porque se traslada inmediatamente al terreno moral.
En Italia ocurre algo muy claro: cuando alguien intenta hablar de la relación entre inmigración y seguridad, la conversación rara vez se mantiene en los hechos o en los datos reales. Se convierte enseguida en un juicio sobre las intenciones del que habla. La pregunta deja de ser “¿cuáles son los problemas?” y pasa a ser “¿por qué estás hablando de esto?”. Así, la seguridad deja de ser una cuestión normal de política pública y se convierte en un tema sospechoso, casi prohibido.
En los últimos meses esta dinámica ha vuelto a ser muy visible. Diversas intervenciones en los medios han insistido en la idea de que las preocupaciones sobre la seguridad están exageradas, distorsionadas o basadas en prejuicios culturales. Pero este enfoque tiene un efecto claro: hace imposible abordar lo que realmente está ocurriendo en el territorio. Los problemas de los municipios, las tensiones sociales, las dificultades de algunos barrios… todo queda relegado a un segundo plano. El problema deja de ser la realidad. El problema pasa a ser quién se atreve a describirla.
Para el público internacional esto puede parecer extraño, pero es exactamente lo que está ocurriendo. Italia no está rechazando la inmigración. Está atrapada en una especie de parálisis. Una parte del debate público teme que hablar de seguridad signifique automáticamente criminalizar a los inmigrantes. Y esta confusión genera un daño enorme: el análisis se interpreta como hostilidad, y la responsabilidad se interpreta como prejuicio.
Las consecuencias son muy concretas. Si el Estado no puede hablar abiertamente de los problemas, no puede resolverlos. No puede distinguir entre quienes se integran y quienes no. No puede intervenir en las zonas donde la integración está fallando. Y, sobre todo, no puede mantener un equilibrio claro entre derechos y deberes.
Aquí es donde entra en juego el paradigma “Integración o ReInmigración”. No es un eslogan político. No es una postura ideológica. Es un método de gobierno. Significa que quien llega a Italia debe seguir un camino claro, medible y verificable. Un camino basado en el trabajo, el aprendizaje del idioma y el respeto de las normas. Cuando este camino funciona, la permanencia es natural. Cuando no funciona, la permanencia no puede convertirse en un derecho automático.
La ReInmigración no es un castigo. Es la consecuencia lógica de un sistema que quiere ser coherente y creíble. Un sistema que evalúa, distingue y decide. Un sistema que no tiene miedo de hablar de seguridad solo porque alguien pueda acusar a otros de racismo.
Hoy Italia no dice “no” a la inmigración. Dice “no” a la idea de que no se pueda hablar de ella. Dice “no” a que las categorías morales sustituyan el análisis de los hechos. Y busca construir un modelo que coloque nuevamente la realidad en el centro del debate.
El paradigma “Integración o ReInmigración” nació para esto. Sirve para devolver la seguridad al terreno de la política pública. Sirve para que el Estado pueda gobernar de verdad los flujos migratorios. Y sirve para crear un equilibrio sostenible, basado en derechos y responsabilidades, no en silencios y temores.
Soy el abogado Fabio Loscerbo, y te invito a leer más análisis y contenidos en www.reimmigrazione.com.
El enfrentamiento entre Musk y Open Society y el final del antiguo modelo migratorio: por qué necesitamos un nuevo paradigma
En estos días hemos asistido a otro enfrentamiento mediático en torno al tema de la migración. Esta vez los protagonistas son Elon Musk y las Open Society Foundations, con declaraciones duras, reacciones inmediatas y una avalancha de comentarios en las redes sociales. Pero lo verdaderamente importante no es la polémica en sí. Lo que realmente importa es lo que este choque revela, casi sin quererlo, sobre el estado del debate público y sobre la necesidad de abandonar definitivamente los modelos que hemos heredado en las últimas tres décadas.
Quiero dejarlo claro desde el principio: no tiene sentido transformar un desacuerdo entre un empresario global y una fundación internacional en una pelea entre bandos. Tampoco tiene sentido atacar a las fundaciones que han apoyado cierto enfoque migratorio. Y no es más útil presentar a Musk como si él, por sí solo, representara la solución a los problemas que hoy vemos en Europa y en el resto de Occidente. La cuestión real es que el paradigma que ha guiado las políticas migratorias en las últimas décadas ha llegado a su límite estructural. Es un modelo basado en la idea de que la movilidad es siempre positiva, de que la integración ocurre automáticamente y de que la sociedad puede absorber un cambio cultural rápido sin un plan, sin un método y, sobre todo, sin comprobar si el proceso realmente funciona.
La realidad actual es muy distinta. Tenemos barrios donde la distancia cultural se ha convertido en una barrera visible, sistemas escolares que luchan por garantizar un camino educativo uniforme, cárceles saturadas en muchas ciudades europeas donde la población extranjera supera la mitad de los internos, procedimientos de repatriación que siguen siendo prácticamente ineficaces y un tejido social que ya no soporta modelos de integración espontánea. Nada de esto es culpa de un solo actor, una sola fundación o un solo gobierno. Es el resultado colectivo de un paradigma construido más sobre la esperanza que sobre la responsabilidad, más sobre la ideología de la acogida ilimitada que sobre la construcción de un verdadero camino de inserción.
Aquí es donde surge el paradigma que presentamos en este podcast: integración o ReInmigración. Una visión que rechaza los extremos y recupera el principio fundamental de la responsabilidad personal e institucional. La integración no es un proceso espontáneo ni un derecho automático; es un compromiso recíproco. Quien llega a un país tiene el deber de respetar sus normas, aprender su idioma, contribuir a la vida cívica y reconocer los valores sobre los que se construye esa comunidad política. El Estado, a su vez, tiene el deber de verificar que este proceso ocurra realmente y de intervenir cuando no sucede. No con medidas punitivas, sino con vías de retorno serias, ordenadas y dignas hacia el país de origen.
Este nuevo paradigma no nace contra nadie. Nace contra el fracaso de las ideas que nos han guiado hasta ahora. Nace contra la superficialidad con la que hemos abordado un fenómeno demasiado grande para manejarlo con reacciones emocionales o con eslóganes tranquilizadores. Nace contra la retirada institucional que permitió que el sistema migratorio derivara hacia la ineficacia y la tensión social. Y, sobre todo, nace para construir un nuevo equilibrio basado en una integración real y medible, no en declaraciones simbólicas.
El enfrentamiento entre Musk y Open Society nos deja, en el fondo, una lección sencilla. La cuestión no es elegir entre actores privados que discuten entre sí. La verdadera elección es si queremos seguir repitiendo los errores del pasado o construir un nuevo paradigma basado en la responsabilidad, en la capacidad del Estado para gobernar los flujos y en la necesidad de proteger la cohesión social y la seguridad pública. Este mensaje no está dirigido a un solo país; concierne a todo Occidente. Concierne a Europa, a los Estados Unidos y a cualquier nación que se enfrenta al mismo problema fundamental: cómo mantener una sociedad abierta sin sacrificar la estabilidad, la legalidad y la identidad democrática.
Aquí es donde debemos empezar. Con lucidez, con rigor y sin miedo a reconocer que una época ha terminado y que otra está comenzando. Soy el abogado Fabio Loscerbo y te invito a profundizar en estos temas en www.reimmigrazione.com. Nos escuchamos en el próximo episodio de “Integración o ReInmigración”.
Buenos días y bienvenidos. Hoy quiero aclarar, de forma simple y directa, la diferencia entre remigración y ReInmigración, dos enfoques que a menudo se confunden pero que son profundamente distintos.
En los últimos meses, el término remigración ha vuelto al debate europeo, en parte gracias a contenidos difundidos en el ámbito identitario. Uno de los nombres más mencionados es el del activista austríaco Martin Sellner, quien ha contribuido a devolver al centro del debate público la idea del retorno como posible respuesta a las debilidades percibidas en los sistemas migratorios europeos. Su mención sirve únicamente para situar el debate en su contexto adecuado, sin intención polémica alguna.
La remigración se centra principalmente en las dinámicas culturales y en la capacidad de asimilación, tratando de responder a una demanda real de mayor orden y coherencia en la gestión de los flujos migratorios. Sin embargo, no aborda un punto crucial: la necesidad de superar el enfoque economicista que, durante los últimos treinta años, ha clasificado a las personas como “recursos” o “costes”, impidiendo la construcción de un modelo estable basado en la responsabilidad individual y en itinerarios verificables.
Precisamente aquí surge el paradigma “Integración o ReInmigración”.
La ReInmigración se basa en un marco jurídico-administrativo que valora criterios personales y medibles: conocimiento del idioma, integración laboral, respeto de las normas y participación ordenada en la vida comunitaria. Y la herramienta para evaluar estos aspectos ya existe: el acuerdo de integración. Lo fundamental es aplicarlo con seriedad, con indicadores claros y evaluaciones efectivas.
El segundo elemento se refiere al procedimiento administrativo. La protección complementaria constituye hoy un laboratorio avanzado: dentro de este procedimiento se evalúan el nivel de integración, la situación laboral, el conocimiento del idioma y el grado de arraigo en el territorio. Es un proceso que ya permite una valoración individual y concreta, y que puede ampliarse y uniformarse para convertirse en la base técnica del paradigma.
El tercer elemento tiene que ver con la aplicación práctica de la ReInmigración. También aquí, los instrumentos ya existen. En el procedimiento de protección complementaria, la persona extranjera deposita su pasaporte ante la autoridad competente durante toda la duración del procedimiento. Este detalle es fundamental: significa que, si al final de la evaluación la integración se considera insuficiente y no existen obstáculos jurídicos para el retorno, la administración ya dispone del documento necesario para ejecutar la decisión de manera ordenada, planificada y conforme a las garantías previstas. No se trata de una medida excepcional, sino del uso coherente de un mecanismo ya existente.
Un cuerpo policial especializado —regional o nacional— podría complementar este sistema, formado específicamente para ejecutar decisiones de ReInmigración como fase final de un procedimiento administrativo y no como una intervención de emergencia.
La remigración y la ReInmigración no son modelos en conflicto. Responden a preguntas diferentes. La remigración se enfoca principalmente en la dimensión cultural. La ReInmigración construye un proceso institucional que define cómo se mide la integración, qué procedimiento administrativo debe utilizarse y cómo se ejecutan las decisiones finales, utilizando plenamente los instrumentos ya presentes en el ordenamiento jurídico.
El futuro de Europa exige seriedad, coherencia y herramientas administrativas estables. Es en este espacio donde toma forma el paradigma de la integración responsable.
Soy el abogado Fabio Loscerbo y les invito a leer el análisis completo en www.reimmigrazione.com.