Ventitré egiziani rimpatriati, ma dietro il charter c’è il vero problema: senza accordi con i Paesi d’orig ine le espulsioni restano sulla carta

Il rimpatrio al Cairo di ventitré cittadini egiziani, eseguito il 28 agosto attraverso un volo charter organizzato dall’Italia nell’ambito delle operazioni coordinate da Frontex, potrebbe essere letto come una delle tante notizie che periodicamente accompagnano il dibattito sull’immigrazione irregolare: un certo numero di persone raggiunge il territorio nazionale senza avere successivamente titolo per rimanervi, viene adottato un provvedimento di allontanamento e, dopo il trattenimento o le procedure previste dall’ordinamento, viene organizzato il ritorno nel Paese di origine. Eppure, proprio perché questa volta il rimpatrio è stato effettivamente eseguito, la vicenda consente di mettere a fuoco una questione assai più importante dei ventitré posti occupati sul charter diretto al Cairo: uno Stato può approvare tutte le norme sull’espulsione che vuole, ma senza la collaborazione dei Paesi di origine una parte consistente di quelle decisioni è destinata a rimanere sulla carta.

Secondo quanto riferito da Italpress, diciannove dei cittadini egiziani rimpatriati erano trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri, mentre gli altri quattro erano destinatari di provvedimenti adottati dalle Questure di Milano, Varese e Messina. L’operazione è stata realizzata con la collaborazione delle autorità egiziane e nell’ambito delle attività coordinate da Frontex. Particolarmente significativo è il caso dello straniero espulso dalla Questura di Messina, arrivato a Lampedusa il 7 luglio 2026 e indicato come il primo soggetto al quale, dopo la conclusione della fase
giurisdizionale, è stata applicata la nuova procedura accelerata di asilo e rimpatrio alla frontiera prevista dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

È proprio la presenza contemporanea di Italia, Egitto e Frontex a rendere questa operazione interessante. Il rimpatrio effettivo, infatti, non coincide con l’adozione del decreto amministrativo che dispone l’allontanamento. Tra la decisione secondo cui uno straniero non ha più titolo per rimanere e il momento nel quale quella persona lascia materialmente il territorio nazionale esiste una catena molto più complessa: occorre determinarne l’identità, accertarne la cittadinanza, ottenere quando necessario i documenti di viaggio, assicurare che il Paese di origine riconosca il proprio cittadino e ne accetti la riammissione, organizzare il trasferimento e garantire che l’intera operazione si svolga nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

È precisamente su questa catena che per molti anni si è misurata una delle maggiori debolezze delle politiche europee di rimpatrio. Un provvedimento di espulsione è un atto dello Stato italiano; la riammissione è invece necessariamente una relazione tra almeno due Stati. Il Parlamento può modificare il Testo unico sull’immigrazione, aumentare i periodi di trattenimento o intervenire sulle procedure, ma nessuna disposizione italiana può obbligare unilateralmente l’Egitto, la Tunisia, il Marocco o qualsiasi altro Stato terzo a identificare tempestivamente una persona, rilasciarne i documenti e accettarne materialmente il ritorno.

Per questa ragione il rapporto con l’Egitto assume una rilevanza che supera ampiamente il charter del 28 agosto. Nel marzo 2024 l’Unione europea e l’Egitto hanno costruito un Partenariato strategico e globale nel quale migrazione e mobilità costituiscono uno dei sei pilastri della cooperazione. La dichiarazione congiunta comprende espressamente gestione delle frontiere, contrasto al traffico di migranti, percorsi di mobilità legale e cooperazione in materia di ritorno, riammissione e reintegrazione. Non siamo quindi davanti a una collaborazione occasionale nata per organizzare un singolo volo, ma a una relazione politica nella quale la gestione delle migrazioni è diventata parte integrante dei rapporti tra Bruxelles e Il Cairo.

Anche le dimensioni finanziarie del rapporto aiutano a comprenderne la portata. Il pacchetto europeo collegato al partenariato con l’Egitto per il periodo 2024-2027 vale complessivamente 7,4 miliardi di euro tra assistenza macrofinanziaria, investimenti e sovvenzioni; nell’ambito di queste ultime, 200 milioni di euro sono destinati alla gestione della migrazione. Una cooperazione di questa dimensione deve però essere valutata sulla base dei risultati concretamente prodotti, perché finanziare il controllo delle frontiere o sottoscrivere dichiarazioni sulla riammissione ha senso soltanto se, quando un cittadino di uno Stato partner non possiede il diritto di rimanere nell’Unione e sono definitivamente concluse le procedure previste dall’ordinamento, esiste realmente la possibilità di riportarlo nel proprio Paese.

È qui che entra in gioco anche Frontex, il cui ruolo nella politica europea dei rimpatri è destinato a diventare sempre più importante. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può fornire agli Stati membri assistenza tecnica e operativa nelle operazioni di ritorno e svolgere funzioni che consentono di trasformare una pluralità di procedure nazionali in una capacità operativa europea. Questo non significa trasferire a Frontex la decisione su chi debba essere espulso, che continua a dipendere dalle autorità competenti e dalle procedure previste dal diritto applicabile; significa piuttosto riconoscere che, una volta adottata legittimamente una decisione di rimpatrio, l’Unione deve possedere anche gli strumenti organizzativi necessari per renderla effettiva.

Il caso egiziano consente quindi di osservare una sorta di
architettura del rimpatrio: lo Stato membro decide sulla posizione individuale dello straniero; le garanzie amministrative e
giurisdizionali verificano la legittimità di quella decisione; il Paese di origine collabora all’identificazione e alla riammissione; Frontex può sostenere l’organizzazione operativa del ritorno. Quando questi elementi funzionano insieme, l’espulsione può trasformarsi da disposizione contenuta in un provvedimento amministrativo in un ritorno realmente eseguito. Quando uno di essi viene meno, aumenta invece la distanza tra il numero delle decisioni adottate e quello delle persone effettivamente rimpatriate.

Ed è proprio questa distanza che dovrebbe interessare maggiormente la politica. Discutere soltanto se servano norme più severe rischia infatti di affrontare una parte del problema ignorandone un’altra altrettanto importante. L’effettività dei rimpatri è anche una questione di politica estera. Occorre costruire relazioni stabili con i Paesi di origine, negoziare procedure di identificazione
sufficientemente rapide, rendere funzionanti gli accordi di
riammissione e utilizzare il peso diplomatico, commerciale e finanziario dell’Unione europea affinché la cooperazione migratoria non rimanga confinata alle dichiarazioni diplomatiche.

Questo non significa, naturalmente, che la cooperazione con i Paesi terzi possa trasformarsi in una scorciatoia rispetto alle garanzie individuali. Il diritto al ricorso, il principio di non-refoulement, la protezione internazionale, la tutela della vita familiare, l’interesse superiore del minore e il controllo sulla legittimità dei provvedimenti rimangono limiti essenziali dello Stato di diritto. Ma proprio per questo occorre distinguere con maggiore chiarezza due momenti: prima bisogna stabilire correttamente chi abbia diritto di rimanere; una volta definitivamente accertato che quel diritto non esiste, lo Stato deve essere realmente capace di eseguire la decisione adottata.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova qui uno dei propri passaggi fondamentali. Una politica migratoria ordinata non può costruire un sistema nel quale l’ingresso irregolare, seguito dal rigetto definitivo della domanda di protezione o dall’adozione di un provvedimento di espulsione, finisca comunque per trasformarsi di fatto in una permanenza indefinita soltanto perché il ritorno non è materialmente organizzabile. Allo stesso tempo, la ReImmigrazione non può essere ridotta alla semplice invocazione di più espulsioni: se vuole diventare politica pubblica concreta, deve necessariamente comprendere una diplomazia delle riammissioni, accordi funzionanti con gli Stati di origine e una capacità europea di organizzazione dei ritorni.

I ventitré cittadini egiziani riportati al Cairo rappresentano numericamente una piccola operazione rispetto alle dimensioni complessive dell’immigrazione irregolare europea. Ma proprio quel charter rende visibile un principio molto più grande.

Rimpatriare non significa soltanto decidere che qualcuno debba partire. Significa costruire le condizioni giuridiche, diplomatiche e operative perché quella decisione possa essere realmente eseguita.

Se l’Europa vuole rendere credibile la propria politica migratoria, è probabilmente da questa distinzione che deve ripartire.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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