Un charter partito da Lipsia/Halle ha riportato a Kabul 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. L’operazione, conclusa il 25 agosto 2026 e ricostruita dalla testata pubblica regionale BR24, ha coinvolto sei Länder. Il Ministero federale dell’Interno ha precisato che la maggioranza dei rimpatriati era stata condannata per reati gravi, tra cui violenze sessuali e lesioni personali; gli altri, secondo la formulazione ufficiale, erano comunque già comparsi in procedimenti penali.
La differenza tra “la maggioranza” e “tutti” non è un dettaglio. Cinque uomini provenienti dalla Baviera risultavano condannati; altri cinque trasferiti dal Baden-Württemberg avevano riportato pene detentive, come conferma il Governo del Land. Per gli altri casi, le informazioni pubbliche sono meno analitiche. Il volo può essere collettivo nella logistica, ma non può esserlo nei presupposti giuridici: ventitré posti sullo stesso aereo devono corrispondere a ventitré posizioni individualmente eseguibili.
Il ministro Alexander Dobrindt ha rivendicato l’interesse della società all’allontanamento degli autori di reati e ha ricordato che chi non possiede un diritto di soggiorno deve attendersi l’esecuzione del ritorno. Il principio è legittimo, ma non è autosufficiente. Il paragrafo 58 della legge tedesca sul soggiorno consente la deportazione quando l’obbligo di lasciare il territorio è esecutivo, il termine per la partenza volontaria non è stato concesso o è scaduto e l’uscita spontanea non è garantita, oppure quando ragioni di sicurezza richiedono il controllo dell’operazione. Le autorità dei Länder individuano i casi; il Ministero federale organizza il charter e la Bundespolizei ne cura l’esecuzione.
Resta però il limite decisivo. Il paragrafo 60 vieta il rimpatrio verso un Paese nel quale la persona rischi persecuzione, un danno grave, un trattamento contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo o un pericolo concreto e rilevante per vita, libertà o integrità. Le condanne per reati particolarmente gravi possono escludere o restringere alcune forme di protezione come rifugiato, ma la stessa norma conserva gli altri divieti di allontanamento. Il reato commesso in Germania pesa sulla permanenza; non risponde da solo alla domanda su ciò che attende quella specifica persona a Kabul.
La contraddizione istituzionale è evidente. Berlino non riconosce i talebani come governo legittimo dell’Afghanistan, ma ha concluso intese tecniche con le autorità di fatto per rendere possibili fino a tre voli mensili. La cooperazione operativa non equivale al riconoscimento diplomatico, tuttavia produce conseguenze concrete: identificazione dei rimpatriati, documenti di viaggio, consegna alle autorità locali e possibilità effettiva di controllarne la sorte dopo l’arrivo. Più il partner è un regime che la Germania rifiuta di riconoscere, maggiore deve essere la trasparenza sulle garanzie ottenute.
Sul piano dei risultati, il Governo può indicare un dato reale: con questo volo sono saliti a 228 gli uomini afghani rimpatriati durante la legislatura. È enforcement, non un annuncio. Ma il numero dei posti occupati non misura da solo la qualità giuridica dell’operazione. Servono dati aggregati sui titoli esecutivi, sulle condanne definitive, sugli eventuali ostacoli esaminati e sul monitoraggio successivo al ritorno, senza esporre le identità personali. Altrimenti l’effettività si trasforma in contabilità e il controllo democratico si ferma alla pista dell’aeroporto.
Un ordinamento credibile deve poter allontanare chi non ha più titolo a restare e, a maggior ragione, chi abbia gravemente violato le regole della comunità ospitante. L’integrazione non sostituisce il permesso di soggiorno e non neutralizza automaticamente esigenze concrete di sicurezza. Ma anche quando la permanenza non è più giustificabile, l’espulsione rimane un procedimento amministrativo distinto dalla pena: richiede competenza, proporzionalità, decisione individuale e verifica del rischio nel Paese di destinazione.
La forza dello Stato non si dimostra riempiendo un charter, ma potendo spiegare la legittimità di ciascun posto occupato. Il ritorno verso l’Afghanistan può essere eseguito soltanto quando l’obbligo di partenza è definitivo e nessun divieto di rimpatrio resiste all’esame individuale. Se Berlino vuole trasformare i voli per Kabul in una pratica regolare, deve rendere altrettanto regolare ciò che oggi resta opaco: il controllo prima della partenza, la responsabilità nei rapporti con i talebani e la verifica dopo l’atterraggio.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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