Il 30 luglio 2026, il manifesto ha raccontato il caso di un richiedente asilo sottoposto alla nuova procedura di frontiera e all’obbligo di permanere presso il centro di Villa Sikania, in provincia di Agrigento. Il Tribunale di Palermo ha sospeso la misura, ritenendo che essa incidesse direttamente sulla libertà personale o, comunque, sulla libertà di movimento dell’interessato.
La vicenda arriva poche settimane dopo il 12 giugno 2026, data dalla quale sono divenuti applicabili gli atti principali del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Proprio per consentirne l’attuazione, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge n. 100 del 2026, introducendo nuove disposizioni sulle procedure di frontiera, sul trattenimento e sulle misure alternative.
Il caso di Palermo non dimostra che controllare le frontiere sia illegittimo. Dimostra qualcosa di diverso e politicamente più grave: una procedura accelerata, se applicata da un’amministrazione impreparata, produce provvedimenti fragili, contenzioso immediato e infine la liberazione delle persone che si intendeva sottoporre al controllo.
Secondo la ricostruzione pubblicata dall’ASGI, nel procedimento sarebbero emerse contestazioni sull’informazione fornita al richiedente, sulla valutazione della sua eventuale vulnerabilità e sulla legittimità dell’obbligo di dimora disposto dall’autorità amministrativa. Il Tribunale ha rilevato che la misura incide in modo significativo sulla libertà dell’interessato e richiede pertanto una tutela giurisdizionale effettiva.
Il Patto europeo affida allo screening il compito di identificare le persone, effettuare i controlli di sicurezza e sanitari, individuare le vulnerabilità e indirizzare ciascun caso verso la procedura corretta, di asilo oppure di rimpatrio. Non si tratta, dunque, di una semplice compilazione di moduli: è il momento nel quale si decide il percorso giuridico della persona appena entrata nell’Unione.
Per svolgere seriamente queste funzioni serve una vera Polizia dell’Immigrazione.
Non basta aumentare il numero degli agenti impiegati negli hotspot o affidare nuovi compiti alle Questure già sovraccariche. Occorre una struttura specializzata, con personale formato nel diritto dell’asilo e dell’immigrazione, interpreti, accesso immediato alle banche dati europee e capacità di coordinamento con Commissioni territoriali, prefetture, autorità giudiziarie e uffici incaricati dei rimpatri.
Una Polizia dell’Immigrazione non dovrebbe sostituirsi al giudice né decidere arbitrariamente chi abbia diritto alla protezione. Dovrebbe, invece, garantire che l’identificazione sia corretta, che le notifiche siano complete, che le vulnerabilità siano realmente accertate, che le posizioni giuridiche vengano ricostruite prima di adottare misure restrittive e che i provvedimenti legittimi siano poi effettivamente eseguiti.
La fermezza non consiste nel firmare rapidamente un ordine di trattenimento o un obbligo di dimora. Consiste nel costruire un provvedimento capace di superare il controllo del giudice.
Quando l’amministrazione opera in modo frettoloso, le garanzie vengono violate e il provvedimento cade. Il risultato è doppiamente negativo: si comprimono illegittimamente i diritti della persona e, nello stesso tempo, si rende inefficace la politica di controllo dell’immigrazione.
Il nuovo Patto europeo pretende procedure rapide, ma la rapidità richiede maggiore specializzazione, non minore accuratezza. Lo screening deve distinguere chi necessita di protezione, chi presenta elementi di vulnerabilità e chi, non avendo diritto alla permanenza, deve essere avviato senza ritardi al rimpatrio.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione presuppone uno Stato capace di decidere. Chi ha diritto di restare deve essere inserito in un percorso di integrazione verificabile. Chi non ha titolo deve essere rimpatriato. Ma entrambe le decisioni devono poggiare su accertamenti seri, atti legittimi e responsabilità amministrative chiaramente individuate.
Senza una Polizia dell’Immigrazione specializzata, il Patto rischia di trasformarsi in una sequenza di procedure accelerate soltanto sulla carta. E ogni provvedimento annullato dimostrerà non l’impossibilità di governare l’immigrazione, ma l’incapacità dello Stato di dotarsi degli strumenti necessari per farlo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36, in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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