Bardella vuole fermare l’immigrazione cambiando la Costituzione: la Francia prepara la svolta

La Francia sta portando il dibattito sull’immigrazione su un terreno che supera ormai la successione delle leggi ordinarie, delle misure emergenziali e degli interventi amministrativi adottati per rispondere alle crisi del momento. Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, ha indicato nell’immigrazione «la più grande sfida» che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi decenni e ha rilanciato la proposta di un referendum attraverso il quale modificare la Costituzione francese, introducendo principi destinati a incidere stabilmente sulla politica migratoria, sulla disciplina degli ingressi e sulla capacità dello Stato di limitare la permanenza degli stranieri.

Al di là del giudizio politico sul Rassemblement National, è proprio questo passaggio a meritare attenzione. Quando una forza che aspira concretamente a governare uno dei principali Paesi europei sostiene che le regole sull’immigrazione debbano essere ricondotte addirittura al livello costituzionale, significa che il fenomeno migratorio non viene più percepito come una questione settoriale, affidata esclusivamente alla legislazione sull’ingresso e sul soggiorno, ma come uno dei problemi destinati a incidere sulla stessa configurazione futura della comunità nazionale.

La proposta francese si inserisce in un quadro europeo che sta cambiando rapidamente. La Danimarca ha consolidato una politica restrittiva anche sotto governi socialdemocratici; la Germania è attraversata da una crescita molto significativa delle forze che chiedono un controllo più severo dell’immigrazione; il Regno Unito continua a confrontarsi con la pressione politica esercitata da Reform UK; alcuni Stati dell’Unione stanno lavorando alla costruzione dei return hub in Paesi terzi. Considerati insieme, questi fenomeni indicano che il dibattito europeo non riguarda più soltanto la gestione degli arrivi, ma investe progressivamente la domanda su quale potere debba avere lo Stato nel determinare chi entra, chi rimane e a quali condizioni la permanenza possa stabilizzarsi.

È su questo terreno che la proposta di Bardella diventa particolarmente interessante anche per l’Italia.

Non perché il modello francese debba essere importato, né perché ogni proposta di costituzionalizzazione della politica migratoria debba essere necessariamente condivisa. Al contrario, modificare una Costituzione per rispondere a un problema politico contingente richiede una cautela ancora maggiore rispetto all’approvazione di una legge ordinaria. Le Costituzioni non dovrebbero inseguire gli eventi né trasformarsi in strumenti attraverso i quali una maggioranza temporanea cristallizza le proprie preferenze politiche. La loro funzione consiste nel definire principi destinati a sopravvivere alle maggioranze e a fornire l’architettura fondamentale entro la quale il legislatore possa successivamente operare.

Proprio per questo, tuttavia, la questione posta dalla Francia non può essere liquidata come una semplice radicalizzazione del discorso anti-immigrazione.

Se l’immigrazione è ormai un fenomeno strutturale, se modifica progressivamente la composizione demografica della popolazione, se produce effetti sul mercato del lavoro, sulla scuola, sul welfare e sulla configurazione delle comunità locali, allora è legittimo interrogarsi sulla possibilità che anche il rapporto tra immigrazione, permanenza e integrazione trovi un fondamento più alto all’interno dell’ordinamento.

Ed è qui che la proposta francese incontra, per contrasto, il sesto pilastro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: il dovere di integrazione in Costituzione.

La differenza è sostanziale.

La prospettiva che emerge dal dibattito francese tende a utilizzare il livello costituzionale soprattutto per rafforzare la capacità dello Stato di limitare l’immigrazione. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone invece di utilizzare il livello costituzionale per definire il rapporto giuridico che deve instaurarsi tra la persona straniera stabilmente soggiornante e la comunità nella quale essa vive.

Non si tratterebbe, dunque, di inserire nella Costituzione una clausola contro l’immigrazione. Si tratterebbe di riconoscere che l’integrazione costituisce un dovere collegato alla permanenza, complementare ai diritti che l’ordinamento riconosce allo straniero.

Questa distinzione è decisiva.

Il diritto italiano ed europeo hanno costruito nel corso dei decenni un sistema articolato di garanzie nei confronti dello straniero: tutela della vita privata e familiare, divieto di discriminazione, diritto di asilo, protezione contro il respingimento verso Paesi nei quali la persona rischierebbe persecuzioni o trattamenti inumani, garanzie procedimentali rispetto alle decisioni amministrative. È un patrimonio giuridico che deve essere preservato.

Ma l’evoluzione del fenomeno migratorio rende ormai necessario sviluppare con la stessa precisione anche l’altro lato del rapporto.

Una persona che decide di stabilire la propria vita in Italia non entra soltanto in un mercato del lavoro. Entra in una comunità politica organizzata intorno a una Costituzione, a una lingua, a un sistema di regole e a principi fondamentali che definiscono la convivenza.

Per questa ragione, il riconoscimento di un dovere costituzionale di integrazione consentirebbe di superare la concezione dell’integrazione come semplice aspirazione politica o come attività amministrativa eventuale, affidata a progetti territoriali disomogenei e spesso dipendente dalla disponibilità delle risorse del momento.

L’integrazione diventerebbe un principio dell’ordinamento.

Questo non significherebbe imporre un’assimilazione culturale né pretendere che lo straniero rinunci alla propria identità personale, religiosa o familiare. Uno Stato costituzionale liberale non può chiedere uniformità culturale. Può però pretendere qualcosa di diverso e molto più preciso: conoscenza della lingua, rispetto delle regole, adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento e partecipazione responsabile alla comunità.

In questo senso, il sesto pilastro non può essere separato dal secondo, che individua lavoro, lingua e rispetto delle regole come indicatori verificabili dell’integrazione. Il principio costituzionale fornirebbe il fondamento; la legislazione ordinaria dovrebbe successivamente tradurlo in strumenti concreti, proporzionati e verificabili.

La questione è particolarmente importante perché una politica fondata esclusivamente sulla restrizione degli ingressi non risolve il problema della popolazione straniera già stabilmente presente.

Anche ipotizzando una drastica riduzione dell’immigrazione futura, milioni di cittadini stranieri continuerebbero a vivere nei Paesi europei. Molti vi resteranno definitivamente. I loro figli cresceranno nelle scuole europee, entreranno nel mercato del lavoro, formeranno famiglie e, in molti casi, acquisiranno la cittadinanza.

Una politica migratoria che si occupasse soltanto di impedire nuovi ingressi lascerebbe quindi irrisolta la questione forse più importante: come costruire una comunità sufficientemente coesa tra persone che hanno origini differenti ma condividono stabilmente lo stesso ordinamento.

È questa la ragione per cui la costituzionalizzazione dell’immigrazione può seguire due strade profondamente differenti.

La prima consiste nel costituzionalizzare la chiusura: utilizzare la norma fondamentale per rafforzare la capacità dello Stato di impedire l’ingresso o limitare determinati diritti.

La seconda consiste nel costituzionalizzare l’integrazione: affermare che la permanenza stabile dello straniero comporta non soltanto diritti, ma anche una responsabilità nei confronti della comunità che lo accoglie.

È questa seconda strada che appare più coerente con un ordinamento costituzionale fondato contemporaneamente sulla dignità della persona e sui doveri di solidarietà.

La Costituzione italiana, del resto, possiede già gli strumenti concettuali attraverso i quali costruire questa impostazione. L’articolo 2 non si limita al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, ma richiede contestualmente l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’articolo 3 costruisce l’uguaglianza non soltanto come divieto di discriminazione, ma come compito della Repubblica volto a rendere effettiva la partecipazione alla vita collettiva. L’articolo 10 disciplina espressamente la condizione giuridica dello straniero nel quadro del diritto internazionale.

L’introduzione esplicita del dovere di integrazione non dovrebbe quindi rappresentare una rottura con questa architettura. Potrebbe costituirne uno sviluppo coerente, adeguato alla trasformazione demografica e sociale che l’Italia sta vivendo.

Naturalmente, un principio di questo genere dovrebbe essere costruito con estrema precisione. Non potrebbe diventare una clausola indeterminata attraverso la quale l’amministrazione giudica arbitrariamente quanto una persona sia “italiana”. L’integrazione dovrebbe essere collegata a parametri oggettivi, individuali, proporzionati e controllabili dal giudice. Proprio per questo il paradigma rifiuta criteri identitari o etnici e insiste invece su elementi verificabili.

Il confronto con la Francia diventa allora particolarmente istruttivo.

Bardella pone una questione reale: l’immigrazione è ormai sufficientemente importante da interrogare persino il livello costituzionale degli ordinamenti europei. Ma la risposta non deve necessariamente consistere nel costituzionalizzare la paura dell’immigrazione.

Può consistere nel costituzionalizzare la responsabilità dell’integrazione.

Sarebbe un cambiamento molto più profondo, perché consentirebbe di uscire dall’alternanza sterile tra governi che ampliano gli ingressi e governi che promettono di ridurli, costruendo invece una regola destinata a operare indipendentemente dalla maggioranza politica del momento.

Chi arriva deve trovare uno Stato capace di riconoscere e tutelare i suoi diritti.

Chi sceglie di rimanere stabilmente deve, nello stesso tempo, assumersi la responsabilità giuridica di entrare progressivamente nella comunità.

E lo Stato deve finalmente dotarsi degli strumenti necessari per verificare entrambi.

Se il dibattito francese segnala che l’immigrazione sta arrivando alle porte delle Costituzioni europee, la vera questione dei prossimi anni sarà quindi decidere che cosa vogliamo scrivere dentro quelle Costituzioni.

Non soltanto come fermare chi arriva.

Ma quale rapporto vogliamo costruire con chi resta.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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