Trento, il TAR impone 15 giorni sull’accoglienza: l’Asimmetria Relazionale comincia dal dovere di decidere

Il TAR di Trento ha imposto all’Amministrazione di completare entro quindici giorni l’istruttoria sulle richieste di accesso alle misure di accoglienza presentate da sei donne richiedenti protezione internazionale, prive di un alloggio stabile e in condizioni di indigenza. Le istanze risalgono ai mesi scorsi; secondo le ricostruzioni pubblicate il 16 e il 17 settembre 2026 dal Corriere del Trentino e da L’Adige, le interessate provengono da Marocco, Turchia ed El Salvador e avevano trovato soltanto una sistemazione temporanea nel dormitorio femminile Saluga. Il giudice amministrativo non ha dichiarato automaticamente il loro diritto a un posto: ha ordinato al Commissariato del Governo e al Ministero dell’Interno di concludere celermente la verifica dei requisiti, senza lasciare le domande sospese in una lista d’attesa priva di una decisione.

È una distinzione giuridica essenziale. Il limite dei posti disponibili può costituire un dato reale dell’organizzazione dell’accoglienza, ma la scarsità delle risorse non trasforma il silenzio amministrativo in una risposta. L’Avvocatura dello Stato ha richiamato il protocollo provinciale del 2026, la capacità ricettiva effettiva e le priorità previste dal sistema; il TAR, proprio senza negare in astratto la rilevanza di questi elementi, ha imposto che siano tradotti in un’istruttoria individuale e in una determinazione verificabile. Il punto, dunque, non è sostituire il giudice all’amministrazione, ma obbligare l’amministrazione ad esercitare la responsabilità che l’ordinamento le attribuisce.

Il decreto legislativo n. 142 del 2015 disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e inserisce questa materia in un procedimento amministrativo nel quale situazione personale, condizioni materiali e vulnerabilità devono poter essere conosciute e valutate. Una politica rigorosa dell’immigrazione ha bisogno di decisioni, non di zone grigie. Se i requisiti sussistono, l’accesso alle misure deve essere governato secondo la legge e le priorità applicabili; se non sussistono, occorre un provvedimento che renda comprensibile la ragione dell’esclusione e consenta il controllo giurisdizionale.

È precisamente qui che il caso di Trento incontra la Teoria dell’Asimmetria Relazionale dell’Integrazione. L’integrazione è una relazione tra persona e istituzioni, ma le responsabilità dei due soggetti non sono simmetriche in ogni fase. Chi chiede di entrare in un percorso regolato dall’ordinamento può essere chiamato a rispettare obblighi, utilizzare gli strumenti disponibili, apprendere la lingua, inserirsi nel lavoro, osservare le regole e costruire autonomia; tuttavia non gli si può imputare il mancato utilizzo di uno strumento quando l’autorità che ne controlla l’accesso non ha ancora deciso se renderlo disponibile.

Questo principio non significa che l’amministrazione sia sempre responsabile né che la persona straniera sia sempre giustificata. L’asimmetria non è una teoria dell’esonero dalla
responsabilità individuale: è un metodo per attribuire correttamente la responsabilità a chi, in quel determinato passaggio, possiede il potere giuridico e materiale di agire.
Se i posti sono esauriti, se esistono priorità normative o se mancano i requisiti, tali circostanze devono entrare nella valutazione. Ma devono essere accertate, motivate e riferite alla posizione concreta, perché soltanto così divengono elementi giuridicamente verificabili.

L’accoglienza, inoltre, non coincide con l’integrazione. Ne costituisce, per chi ne ha diritto, una delle condizioni iniziali che rendono possibile il passaggio dall’ingresso alla permanenza e dalla permanenza a un percorso individuale leggibile. Non si può misurare seriamente una traiettoria quando la persona rimane bloccata nella fase precedente per l’assenza di una decisione
amministrativa.
Senza un quadro minimo definito diventano più difficili l’accesso ai servizi, la formazione, la ricerca di un lavoro regolare e la costruzione dell’autonomia che, invece, dovranno essere valutate nel tempo.

Per questo il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» richiede che ogni fase lasci una traccia amministrativa precisa: data della domanda, condizioni personali, strumenti offerti, tempi di accesso, eventuali indisponibilità, adempimenti richiesti, condotte della persona, risultati raggiunti. La traiettoria non può essere ricostruita retroattivamente soltanto quando emerge un
problema.
Deve diventare un fascicolo progressivo nel quale sia possibile distinguere ciò che dipende dall’individuo da ciò che dipende dall’istituzione.

Una simile impostazione serve anche allo Stato. Il buon andamento dell’amministrazione, richiamato dall’articolo 97 della Costituzione, non è un principio ornamentale e non coincide con la semplice espansione delle prestazioni pubbliche. Significa anche capacità di decidere tempestivamente, utilizzare le risorse secondo criteri conoscibili, selezionare le priorità e rendere controllabili le scelte. Un’amministrazione che decide è più forte di un’amministrazione che rinvia indefinitamente, perché può chiedere con maggiore legittimità alla persona di assumersi a sua volta le proprie responsabilità.

Il caso trentino mostra quindi perché la sequenza ingresso, permanenza, disponibilità effettiva degli strumenti, percorso individuale, misurazione e possibile esito finale non possa essere spezzata. Prima di giudicare il risultato di un percorso bisogna sapere se quel percorso è stato realmente aperto e quali possibilità concrete sono state offerte. Solo dopo questa verifica si può distinguere una traiettoria positiva da una negativa e, quando l’ordinamento lo consente e sono esaurite le garanzie dovute, anche considerare il ritorno come possibile esito individuale.
L’Integrazione o la ReImmigrazione diventano categorie giuridicamente serie soltanto quando nessuna responsabilità viene attribuita per presunzione e ogni passaggio è
verificabile.

Fonti: Corriere del Trentino, 16 settembre 2026; L’Adige, 17 settembre 2026; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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