Negli ultimi anni il dibattito europeo sull’immigrazione ha subito una profonda trasformazione. Se, in una prima fase, il confronto si concentrava prevalentemente sull’accoglienza e sulla tutela dei diritti fondamentali dei migranti, oggi l’attenzione politica si è progressivamente spostata verso il controllo delle frontiere, l’effettività dei rimpatri e, più recentemente, verso il concetto di remigrazione. Tale termine, inizialmente confinato ad alcuni ambienti politici e accademici, è ormai entrato stabilmente nel lessico pubblico di numerosi Stati europei, diventando oggetto di confronto anche all’interno dei principali mezzi di informazione.
Questo mutamento testimonia una crisi più profonda delle politiche migratorie europee. Quando un concetto fino a pochi anni fa marginale diventa oggetto di dibattito istituzionale, significa che gli strumenti tradizionali sono percepiti come insufficienti. Tuttavia, proprio mentre cresce l’attenzione verso la remigrazione, emerge una lacuna teorica che continua ad accompagnare l’intero diritto dell’immigrazione europeo: l’assenza di una teoria giuridica dell’integrazione.
L’ordinamento dell’Unione europea disciplina con crescente precisione il momento dell’ingresso nel territorio degli Stati membri. Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo rafforza le procedure di frontiera, ridefinisce i meccanismi di identificazione, accelera l’esame delle domande di protezione internazionale e tenta di rendere più efficaci le procedure di rimpatrio. Parallelamente, i singoli ordinamenti nazionali continuano a sviluppare strumenti di controllo dell’immigrazione irregolare e della permanenza illegittima.
L’intero sistema, tuttavia, presenta una caratteristica comune: concentra la propria attenzione prevalentemente sul momento iniziale e su quello finale del fenomeno migratorio.
Da un lato vi è l’ingresso.
Dall’altro vi è il rimpatrio.
Tra questi due estremi esiste però una fase ben più lunga e decisiva: la permanenza.
È proprio in questa fase che il diritto europeo appare sorprendentemente incompleto.
L’integrazione costituisce uno degli obiettivi dichiarati di numerose politiche europee e nazionali, ma raramente viene qualificata come categoria giuridica autonoma. Nella maggior parte dei casi essa viene descritta come finalità politica, come valore sociale o come obiettivo amministrativo, senza che vengano individuati criteri normativi capaci di definirne il contenuto giuridico.
In altri termini, il legislatore europeo disciplina dettagliatamente le condizioni per entrare e le condizioni per essere allontanati, ma dedica un’attenzione assai minore alla definizione del rapporto giuridico che si instaura tra lo straniero regolarmente soggiornante e lo Stato ospitante.
È proprio questa omissione a costituire, probabilmente, il principale limite dell’attuale modello europeo.
Ogni rapporto giuridico stabile presuppone infatti diritti e obblighi reciproci.
Nel diritto del lavoro esistono obblighi del datore e del lavoratore.
Nel diritto di famiglia esistono doveri reciproci tra i coniugi.
Nel diritto societario esistono obblighi di amministratori e soci.
Nel diritto dell’immigrazione, invece, la permanenza tende ancora ad essere descritta prevalentemente come uno status amministrativo, anziché come un rapporto giuridico dinamico fondato sulla responsabilità reciproca.
Questa impostazione produce conseguenze rilevanti.
Quando l’integrazione non viene definita attraverso parametri giuridicamente verificabili, il dibattito pubblico tende inevitabilmente a spostarsi su categorie politiche o sociologiche. Si discute di multiculturalismo, assimilazione, sicurezza, identità nazionale, inclusione sociale o remigrazione, ma manca una struttura normativa che consenta di valutare, in maniera oggettiva, il percorso compiuto dal singolo individuo.
È proprio in questo spazio teorico che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La sua originalità non consiste nell’introdurre un nuovo strumento di allontanamento, bensì nel proporre una diversa qualificazione giuridica della permanenza.
La permanenza non costituisce un diritto incondizionato né una semplice concessione amministrativa. Essa rappresenta un rapporto giuridico continuativo, nel quale lo Stato garantisce diritti fondamentali, opportunità di inserimento e tutela della dignità della persona, mentre il cittadino straniero assume specifici doveri di integrazione, rispetto dell’ordinamento, partecipazione alla vita civile e adesione ai principi fondamentali della comunità costituzionale.
In tale prospettiva, la ReImmigrazione non rappresenta l’equivalente giuridico della remigrazione.
Quest’ultima individua prevalentemente un esito: l’allontanamento.
La ReImmigrazione, invece, individua un metodo.
Prima vengono definiti gli obblighi di integrazione.
Successivamente tali obblighi vengono misurati attraverso indicatori oggettivi.
Solo in presenza di un persistente e significativo mancato adempimento può porsi il problema della permanenza nel territorio dello Stato.
Il punto centrale, dunque, non è l’espulsione.
Il punto centrale è la costruzione di un diritto dell’integrazione.
Solo un sistema fondato su criteri verificabili consente infatti di superare l’attuale contrapposizione ideologica tra accoglienza incondizionata e remigrazione indiscriminata.
L’una rischia di trasformare la permanenza in un diritto sostanzialmente automatico.
L’altra rischia di prescindere dalla valutazione individuale del percorso concretamente svolto dalla persona.
Una teoria giuridica dell’integrazione permette invece di riportare il fenomeno migratorio entro la logica propria dello Stato di diritto: ogni decisione relativa alla permanenza deve fondarsi su criteri predeterminati, verificabili, proporzionati e individualizzati.
In questa prospettiva, il futuro del diritto europeo dell’immigrazione non dipenderà esclusivamente dall’efficacia dei controlli alle frontiere o dall’aumento dei rimpatri.
Dipenderà soprattutto dalla capacità di costruire una disciplina della permanenza che attribuisca all’integrazione un contenuto giuridico preciso.
Finché tale passaggio non verrà compiuto, il dibattito europeo continuerà ad oscillare tra esigenze di sicurezza e istanze di accoglienza, senza affrontare la questione fondamentale: quale rapporto giuridico deve legare lo straniero allo Stato durante tutta la durata della sua permanenza?
La vera innovazione non consiste nel discutere di remigrazione.
La vera innovazione consiste nel riconoscere che il diritto europeo dell’immigrazione è ancora privo del suo pilastro fondamentale: una teoria giuridica dell’integrazione capace di trasformare la permanenza da semplice status amministrativo a rapporto giuridico fondato su responsabilità reciproca, verificabilità e rispetto dei principi costituzionali.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9848-4558

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