Prima del CPR e prima della ReImmigrazione: il dovere costituzionale di integrazione

Il decreto emesso dal Tribunale di Trieste il 16 giugno 2026 nel procedimento R.G. 3304/2026 offre una riflessione che va ben oltre il tema del trattenimento amministrativo e dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. La decisione, infatti, pone una domanda fondamentale che riguarda il futuro delle politiche migratorie italiane: quando deve essere valutata l’integrazione di uno straniero che vive nel nostro Paese?

Nel caso esaminato dal Tribunale, il giudice ha attribuito rilevanza a una serie di elementi che descrivono il rapporto concreto tra il soggetto e la società italiana. La lunga permanenza sul territorio nazionale, l’esistenza di relazioni familiari, la presenza di figli regolarmente soggiornanti, la disponibilità di un’abitazione e il percorso lavorativo sono stati considerati fattori significativi nella valutazione della richiesta di convalida del trattenimento.

Si tratta di elementi che, a ben vedere, rappresentano indicatori di integrazione.

La questione centrale, tuttavia, non riguarda il modo in cui il giudice li ha valutati. Il vero interrogativo è un altro: perché tali aspetti vengono presi in considerazione soltanto quando una persona si trova già nel circuito dell’espulsione e del trattenimento amministrativo?

Per quale motivo lo Stato arriva a interrogarsi sul livello di integrazione di uno straniero soltanto quando deve decidere se privarlo della libertà personale all’interno di un CPR?

Questa domanda evidenzia una lacuna che precede il dibattito sui rimpatri, sui trattenimenti e persino sulla stessa ReImmigrazione.

Manca una definizione costituzionale dell’integrazione.

L’ordinamento italiano riconosce diritti fondamentali inviolabili e prevede doveri di solidarietà. Tuttavia, non esiste una disposizione costituzionale che qualifichi l’integrazione come un dovere giuridico dello straniero che intende stabilirsi in modo stabile e duraturo nel territorio della Repubblica.

Questa assenza produce conseguenze concrete.

Poiché il dovere di integrazione non trova un fondamento espresso nella Costituzione, il legislatore non dispone di una base sufficientemente chiara per costruire un sistema organico di valutazione dell’integrazione. Di conseguenza, il lavoro, la conoscenza della lingua italiana, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita della comunità nazionale e la costruzione di legami sociali e familiari rimangono spesso elementi privi di una misurazione sistematica e continuativa.

Il risultato è che tali fattori emergono soltanto nelle fasi finali del percorso migratorio, quando intervengono una procedura di espulsione, un trattenimento amministrativo o un giudizio davanti all’autorità giudiziaria.

Il caso di Trieste mostra chiaramente questa anomalia.

Il giudice si è trovato a valutare aspetti che avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di verifica molti anni prima. In assenza di un sistema pubblico di misurazione dell’integrazione, la valutazione del radicamento sociale viene rinviata fino al momento in cui si discute della legittimità del trattenimento.

È una situazione che produce inevitabili contraddizioni.

Da una parte si pretende di eseguire i rimpatri e di rendere effettive le espulsioni. Dall’altra non si è mai definito in modo chiaro quali siano gli standard minimi di integrazione richiesti per la permanenza nel territorio nazionale e non si è mai costruito un meccanismo stabile per verificarne il raggiungimento.

È proprio per questo motivo che il dibattito sulla ReImmigrazione non può limitarsi alla fase finale dell’allontanamento.

Prima della ReImmigrazione deve esistere l’integrazione.

E prima ancora deve esistere il dovere di integrazione.

Se la Costituzione affermasse espressamente che lo straniero che intende soggiornare stabilmente in Italia ha il dovere di perseguire un percorso di integrazione fondato sul lavoro, sulla conoscenza della lingua italiana e sul rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile, il legislatore potrebbe costruire un sistema coerente di verifica periodica di tali requisiti.

In un simile modello la permanenza sul territorio nazionale non sarebbe più valutata esclusivamente sulla base del decorso del tempo o della successione di titoli di soggiorno. Verrebbe invece misurata attraverso criteri oggettivi e verificabili.

A quel punto la ReImmigrazione cesserebbe di essere una semplice prospettiva teorica e diventerebbe la conseguenza logica di una valutazione già effettuata.

Chi dimostra di essersi integrato potrebbe consolidare la propria posizione giuridica.

Chi non raggiunge gli standard minimi richiesti, pur avendo avuto il tempo e le opportunità necessarie per farlo, potrebbe invece essere destinatario di percorsi di ReImmigrazione fondati su criteri previamente stabiliti e conosciuti.

In questo quadro anche il ruolo dei CPR cambierebbe profondamente.

Il trattenimento amministrativo non rappresenterebbe più il momento nel quale lo Stato si interroga per la prima volta sull’integrazione della persona. Costituirebbe invece l’ultima fase di un procedimento già completato, nel quale il livello di integrazione è stato verificato e valutato nel corso del tempo.

Il decreto del Tribunale di Trieste dimostra quindi che la questione fondamentale non riguarda soltanto i CPR.

Prima del CPR e prima della ReImmigrazione esiste un problema ancora più importante: l’assenza di un dovere costituzionale di integrazione capace di fornire il fondamento giuridico per una moderna politica migratoria fondata su regole chiare, criteri oggettivi e responsabilità reciproche.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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