L’entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti per l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, rappresenta uno dei più importanti interventi legislativi degli ultimi anni in materia di immigrazione. Il nuovo quadro normativo interviene in maniera significativa sulla disciplina delle procedure di frontiera, dei trattenimenti, delle misure alternative alla detenzione amministrativa, dei meccanismi di identificazione e delle procedure accelerate, con l’obiettivo dichiarato di rendere maggiormente efficiente la gestione dei flussi migratori e l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento.
La riforma, tuttavia, pone una questione che rischia di essere sottovalutata. Se il legislatore europeo e quello nazionale stanno progressivamente affinando gli strumenti destinati a regolare l’ingresso, il trattenimento e il rimpatrio degli stranieri, rimane aperto il problema relativo ai criteri attraverso i quali valutare il percorso concretamente realizzato dalla persona all’interno della società ospitante. In altri termini, mentre il Patto europeo costruisce procedure sempre più dettagliate per stabilire chi possa entrare e chi debba essere allontanato, continua a mancare una riflessione altrettanto approfondita sui parametri attraverso i quali accertare il grado di integrazione raggiunto da coloro che vivono stabilmente nel territorio dell’Unione.
Da questo punto di vista il decreto emesso dal Tribunale di Trieste il 16 giugno 2026 assume un interesse che va ben oltre la vicenda processuale oggetto del giudizio. Formalmente il provvedimento riguarda la mancata convalida del trattenimento di un richiedente protezione complementare presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo. Sostanzialmente, però, la decisione affronta una questione destinata ad assumere un ruolo centrale nell’evoluzione futura del diritto dell’immigrazione: il rapporto tra integrazione, rischio di fuga e limitazione della libertà personale.
La pronuncia si colloca temporalmente a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 100/2026 e costituisce una delle prime applicazioni giudiziali delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore. In particolare, il Tribunale è chiamato a confrontarsi con il nuovo art. 5-sexies del d.lgs. n. 142/2015, disposizione che disciplina il rischio di fuga nell’ambito delle procedure di protezione internazionale e che impone una valutazione individuale e concreta della posizione del richiedente.
È proprio nell’applicazione di questa norma che emerge l’aspetto più interessante del decreto.
Il giudice afferma infatti che la semplice assenza di un passaporto valido non è sufficiente per dimostrare la sussistenza del rischio di fuga. Tale conclusione non viene raggiunta attraverso un ragionamento astratto, ma mediante un’approfondita analisi della situazione personale dell’interessato. Il Tribunale prende in considerazione la presenza di figli regolarmente soggiornanti in Italia, la disponibilità di una sistemazione abitativa certa, l’esistenza di una rete familiare stabile, i rapporti mantenuti nel corso degli anni e la concreta possibilità di rintracciare il richiedente attraverso tali relazioni familiari.
Si tratta di un passaggio che merita particolare attenzione perché gli elementi valorizzati dal Tribunale coincidono in larga misura con quelli che la giurisprudenza utilizza tradizionalmente nell’ambito della protezione complementare per accertare il radicamento sociale della persona. La disponibilità di un’abitazione, l’esistenza di rapporti familiari significativi, la durata della permanenza sul territorio nazionale, l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo e la stabilità delle relazioni personali costituiscono infatti gli indicatori attraverso i quali viene normalmente valutata la tutela della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione del Tribunale di Trieste mostra dunque come tali indicatori stiano progressivamente uscendo dall’ambito esclusivo della protezione complementare per assumere rilevanza anche in altri settori del diritto dell’immigrazione. Gli stessi elementi che consentono di valutare la proporzionalità di un allontanamento vengono infatti utilizzati per stabilire se esistano i presupposti necessari per limitare la libertà personale attraverso il trattenimento amministrativo.
Questa evoluzione appare particolarmente significativa perché evidenzia l’emersione di un possibile criterio unificante all’interno del sistema. Per molti anni il dibattito sull’immigrazione si è concentrato prevalentemente sull’opposizione tra accoglienza e controllo dei flussi, tra inclusione e rimpatrio, tra tutela dei diritti fondamentali ed esigenze di sicurezza pubblica. Il decreto di Trieste suggerisce invece una prospettiva diversa, fondata sulla possibilità di valutare la posizione dello straniero attraverso indicatori oggettivi di integrazione.
L’elemento centrale non diventa più soltanto la regolarità amministrativa del soggiorno né la mera esistenza di un provvedimento di espulsione. Acquista invece rilievo il percorso concretamente sviluppato dalla persona nel territorio nazionale. La famiglia, l’abitazione, il lavoro, la durata della permanenza, le relazioni sociali e il rispetto delle regole della comunità cessano di essere elementi meramente descrittivi e assumono una funzione giuridica autonoma, incidendo direttamente sulla valutazione del rischio di fuga, sulla proporzionalità delle misure restrittive e, più in generale, sulla posizione giuridica dello straniero.
Sotto questo profilo il decreto assume un valore che travalica il singolo procedimento.
La decisione dimostra infatti che il nuovo sistema costruito dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo potrebbe rendere sempre più necessaria la definizione di criteri capaci di misurare l’integrazione. Quanto più si rafforzano gli strumenti destinati a garantire l’effettività dei rimpatri, tanto più diventa indispensabile distinguere le situazioni nelle quali la persona mantiene un legame debole con il territorio da quelle caratterizzate da un radicamento profondo e consolidato.
È proprio qui che emerge il collegamento con la protezione complementare.
La giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 ha progressivamente elaborato una serie di parametri che consentono di valutare il grado di integrazione raggiunto da una persona. Tali parametri non si fondano sull’origine nazionale, sull’etnia o sull’appartenenza religiosa dello straniero, ma su elementi oggettivi e verificabili quali il lavoro, la stabilità abitativa, i rapporti familiari, la partecipazione alla vita sociale e il rispetto delle regole della comunità ospitante.
Da questa prospettiva la protezione complementare può essere considerata il principale laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Mentre il Patto europeo costruisce gli strumenti procedurali per la gestione degli ingressi e dei rimpatri, la giurisprudenza sulla protezione complementare sta progressivamente elaborando gli strumenti concettuali necessari per misurare l’integrazione. Il decreto del Tribunale di Trieste dimostra che tali strumenti stanno iniziando ad espandersi ben oltre il perimetro della protezione complementare, influenzando anche la disciplina del trattenimento amministrativo e del rischio di fuga.
La vera novità della decisione non risiede pertanto nella mancata convalida del trattenimento, ma nel metodo utilizzato per giungere a tale conclusione. Il giudice non si limita a verificare la posizione amministrativa dello straniero, ma analizza il suo grado di radicamento all’interno della società italiana. In tal modo l’integrazione cessa di essere una formula politica o una semplice aspirazione delle politiche pubbliche e si trasforma progressivamente in una categoria giuridica suscettibile di accertamento, misurazione e valutazione.
Se il Patto europeo rappresenta il tentativo di costruire una disciplina comune dell’ingresso e dell’allontanamento degli stranieri, il decreto del Tribunale di Trieste suggerisce che il futuro del diritto dell’immigrazione potrebbe dipendere sempre più dalla capacità di individuare criteri oggettivi attraverso i quali valutare il livello di integrazione raggiunto dalla persona. Ed è proprio in questo spazio che la protezione complementare appare destinata a svolgere un ruolo sempre più centrale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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