Il dibattito europeo sull’immigrazione continua a essere dominato da una convinzione tanto diffusa quanto discutibile: che il rafforzamento delle procedure di rimpatrio costituisca la principale risposta alla crisi migratoria. Ogni nuova riforma promette di aumentare l’efficacia degli allontanamenti, di accelerare le procedure e di rafforzare il controllo delle frontiere esterne. Il Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo si inserisce pienamente in questa impostazione, così come la recente proposta di Regolamento europeo sui rimpatri.
Eppure, osservando le statistiche ufficiali dell’Unione europea, emerge una realtà molto più complessa.
Secondo i dati Eurostat, nel 2025 gli Stati membri hanno emesso 492.175 ordini di lasciare il territorio dell’Unione europea, ma soltanto 132.660 cittadini di Paesi terzi sono stati effettivamente rimpatriati verso uno Stato extra-UE. In altri termini, poco più di un provvedimento di allontanamento su quattro ha trovato concreta esecuzione. Anche nel quarto trimestre del 2025 il rapporto appare sostanzialmente immutato: 117.545 ordini di lasciare il territorio dell’Unione a fronte di 33.860 rimpatri effettivi. Le stesse statistiche individuano tra le principali nazionalità interessate cittadini algerini, marocchini, tunisini, afghani e turchi. Si tratta di dati ufficiali che descrivono un fenomeno strutturale e non episodico.
La stessa dinamica emerge lungo la rotta della Manica.
Nel corso del 2026 oltre 10.000 persone hanno attraversato irregolarmente il Canale della Manica, mentre il meccanismo di riammissione concordato tra Regno Unito e Francia ha riguardato poco più di 1.000 persone. Anche in questo caso il rapporto tra ingressi irregolari e allontanamenti effettivi evidenzia una sproporzione significativa.
Naturalmente questi dati non autorizzano ad affermare che le politiche di rimpatrio siano inutili. I rimpatri costituiscono uno strumento essenziale dello Stato di diritto. Un ordinamento che non sia in grado di dare esecuzione ai propri provvedimenti amministrativi finisce inevitabilmente per indebolire la propria credibilità.
Il problema, tuttavia, è un altro.
L’errore metodologico dell’attuale modello europeo consiste nell’aver progressivamente trasformato il rimpatrio nel principale indicatore di efficacia della politica migratoria.
Questa impostazione presenta almeno tre criticità.
La prima è di natura strutturale.
Il rimpatrio rappresenta la fase finale del fenomeno migratorio. Esso interviene quando il rapporto tra lo straniero e lo Stato è già entrato in crisi. Affidare prevalentemente al rimpatrio il governo dell’immigrazione significa intervenire quando il problema si è già manifestato, anziché costruire strumenti capaci di prevenirlo.
La seconda criticità riguarda la natura stessa del diritto dell’immigrazione.
L’ordinamento europeo disciplina con grande precisione il momento dell’ingresso: procedure di frontiera, identificazione, registrazione delle domande di asilo, screening, trattenimento e redistribuzione.
Disciplina con crescente dettaglio anche il momento dell’uscita: decisioni di rimpatrio, riconoscimento reciproco dei provvedimenti, cooperazione con i Paesi di origine, nuovi Return Hubs.
Manca invece una disciplina altrettanto organica della fase intermedia, cioè della permanenza.
Ed è proprio durante la permanenza che si costruisce o si interrompe il percorso di integrazione.
La terza criticità è di carattere statistico.
L’Unione europea dispone di sistemi estremamente sofisticati per misurare gli ingressi irregolari, le domande di protezione internazionale, i permessi di soggiorno, gli ordini di allontanamento e i rimpatri eseguiti.
Non dispone invece di un sistema comune di indicatori capace di misurare il livello di integrazione delle persone che soggiornano regolarmente nel territorio dell’Unione.
Questa assenza non costituisce soltanto un limite conoscitivo.
Costituisce un limite giuridico.
Nel diritto contemporaneo ciò che non viene misurato difficilmente può essere governato.
È significativo che il dibattito politico europeo discuta quotidianamente di quote, rimpatri, redistribuzione e controllo delle frontiere, mentre continui a mancare una definizione normativa dell’integrazione come rapporto giuridico.
L’integrazione continua ad essere evocata come valore politico, come obiettivo sociale o come principio generale.
Non viene però qualificata come situazione giuridica caratterizzata da diritti, doveri e criteri oggettivi di verifica.
È proprio questa lacuna che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” intende colmare.
La vera innovazione non consiste nel sostituire il rimpatrio con altri strumenti, né nel negarne la funzione.
Consiste nel modificare il punto di osservazione.
Il governo dell’immigrazione non può essere costruito esclusivamente sull’alternativa tra ingresso e allontanamento.
Occorre disciplinare ciò che avviene nel tempo compreso tra questi due momenti.
La permanenza deve diventare un rapporto giuridico fondato su responsabilità reciproca.
Lo Stato garantisce tutela dei diritti fondamentali, accesso ai servizi essenziali e possibilità di partecipazione alla vita economica e sociale.
Lo straniero assume, contestualmente, obblighi di integrazione, rispetto dell’ordinamento, adesione ai principi costituzionali e partecipazione effettiva alla comunità nazionale.
Solo un sistema fondato su criteri oggettivi e verificabili consente di distinguere chi realizza un autentico percorso di integrazione da chi, pur beneficiando della permanenza, rifiuta sistematicamente gli obblighi che essa comporta.
Da questa prospettiva il rimpatrio torna ad assumere la sua corretta funzione giuridica.
Non rappresenta più il principale strumento di governo dell’immigrazione.
Diventa l’extrema ratio di un sistema che ha già definito, misurato e verificato il rapporto tra individuo e comunità ospitante.
Forse il limite dell’attuale modello europeo non consiste nella scarsa efficacia dei rimpatri.
Il limite è più profondo.
L’Europa continua a misurare con precisione chi entra e chi esce dal proprio territorio.
Non ha ancora imparato a misurare, in modo giuridicamente rilevante, chi si integra.
Ed è proprio questa la differenza tra una politica che rincorre l’immigrazione e una politica che, finalmente, inizia a governarla.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9848-4558

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