Protezione complementare e integrazione dopo il decreto-legge n. 20/2023. La protezione complementare come laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Osservazioni a margine del decreto del Tribunale di Bologna del 12 giugno 2026 (R.G. n. 10943/2024)

Abstract

Il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento R.G. n. 10943/2024 rappresenta una delle più significative elaborazioni giurisprudenziali successive alla riforma introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023 in materia di protezione complementare. La decisione affronta il problema interpretativo derivante dall’abrogazione del riferimento espresso alla tutela della vita privata e familiare contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, affermando che gli obblighi costituzionali e convenzionali continuano a costituire il fondamento della tutela riconosciuta allo straniero. La pronuncia attribuisce al grado di integrazione un ruolo centrale nel giudizio comparativo richiesto dall’art. 10, terzo comma, della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale impostazione conferma come la protezione complementare rappresenti oggi il principale laboratorio giuridico nel quale il criterio dell’integrazione viene utilizzato quale parametro di valutazione della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.

Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento iscritto al R.G. n. 10943/2024 si colloca tra le decisioni maggiormente rilevanti nel processo di ricostruzione della disciplina della protezione complementare successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023. L’interesse della pronuncia non risiede esclusivamente nell’accoglimento della domanda, bensì nell’ampiezza della motivazione, che affronta in maniera sistematica il rapporto tra legislazione ordinaria, principi costituzionali e obblighi convenzionali, proponendo una lettura dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 coerente con il diritto d’asilo costituzionale e con la tutela della vita privata e familiare riconosciuta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda processuale presenta un elemento di particolare interesse. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, chiedendo al Collegio di pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di protezione complementare. Tale scelta processuale ha consentito al Tribunale di concentrare integralmente la propria attenzione sull’interpretazione dell’art. 19 del Testo unico immigrazione, senza che l’analisi risultasse condizionata dalla verifica dei presupposti richiesti per le forme maggiori di protezione internazionale. La decisione assume pertanto un valore che trascende il singolo caso concreto, offrendo una ricostruzione organica della funzione attualmente svolta dalla protezione complementare nell’ordinamento italiano.

Muovendo dalla disciplina vigente, il Tribunale osserva come l’intervento normativo del 2023 abbia certamente modificato il testo dell’art. 19, ma non abbia inciso sul nucleo essenziale degli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dalla disposizione. La soppressione del riferimento espresso alla tutela della vita privata e familiare non determina, secondo il Collegio, l’eliminazione della relativa protezione, la quale continua a trovare fondamento negli obblighi derivanti dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nell’art. 10, terzo comma, della Costituzione e nell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ne deriva che il giudice è comunque tenuto a verificare se l’allontanamento dello straniero determini una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona, attraverso un giudizio comparativo che tenga conto tanto della situazione nel Paese di origine quanto del percorso di vita sviluppato nel territorio italiano.

La motivazione richiama diffusamente la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadendo che il giudizio comparativo costituisce il cuore della protezione complementare. In tale prospettiva assumono rilievo elementi quali l’attività lavorativa, la continuità reddituale, la formazione professionale, la conoscenza della lingua italiana, la stabilità abitativa, la rete di relazioni personali, l’assenza di condotte penalmente rilevanti e, più in generale, ogni indice idoneo a dimostrare il progressivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Tali elementi non vengono considerati semplici circostanze fattuali, ma assumono la funzione di indicatori giuridicamente rilevanti ai fini della valutazione della proporzionalità dell’allontanamento.

La decisione consente una riflessione che va oltre il caso esaminato. Per molti anni l’integrazione è stata prevalentemente qualificata quale obiettivo delle politiche migratorie ovvero quale elemento di fatto suscettibile di incidere sull’esercizio della discrezionalità amministrativa. L’impostazione seguita dal Tribunale di Bologna conferma invece una diversa evoluzione. L’integrazione tende progressivamente ad assumere la natura di categoria giuridica, destinata ad operare quale parametro di valutazione della legittimità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. La tutela non deriva dalla mera presenza sul territorio nazionale, ma dall’accertamento dell’effettività del percorso di inserimento realizzato all’interno della comunità ospitante.

È proprio sotto questo profilo che la pronuncia assume un significato che supera il perimetro della singola controversia. Da tempo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” sostiene che la protezione complementare costituisca il primo laboratorio giuridico nel quale l’ordinamento italiano attribuisce all’integrazione un’efficacia direttamente rilevante ai fini della permanenza dello straniero. Il decreto del Tribunale di Bologna sembra confermare tale impostazione. Il giudice, infatti, non tutela la permanenza dello straniero quale conseguenza automatica della sua presenza nel territorio nazionale, ma verifica se il percorso di integrazione concretamente realizzato abbia determinato un livello di radicamento tale da rendere l’allontanamento incompatibile con gli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato. L’integrazione diviene così un criterio giuridico di valutazione e non soltanto un obiettivo politico o amministrativo.

In questa prospettiva, la protezione complementare anticipa un modello di governo delle migrazioni fondato sulla valutazione individuale della posizione dello straniero. L’elemento centrale non è rappresentato dall’appartenenza ad una determinata categoria, bensì dalla verifica dell’effettivo percorso di inserimento nella comunità nazionale. Proprio in tale caratteristica risiede il collegamento sistematico con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il quale non propone una contrapposizione rispetto all’attuale assetto normativo, ma sviluppa in termini generali un criterio che la giurisprudenza già oggi applica nell’ambito della protezione complementare. Se l’integrazione rappresenta il presupposto che può rendere sproporzionato l’allontanamento dello straniero, ne consegue che il suo accertamento assume inevitabilmente una funzione decisiva nella disciplina della permanenza. La protezione complementare dimostra, pertanto, come il diritto dell’immigrazione stia progressivamente evolvendo verso un sistema nel quale il grado di integrazione costituisce uno dei principali parametri di valutazione delle singole posizioni giuridiche.

L’interesse del decreto del Tribunale di Bologna risiede dunque non soltanto nella soluzione adottata nel caso concreto, ma soprattutto nella capacità di evidenziare come il diritto positivo contenga già gli strumenti necessari per valorizzare il principio dell’integrazione quale criterio ordinante della disciplina migratoria. In tale prospettiva, la protezione complementare si conferma il terreno nel quale tale principio trova oggi la propria più avanzata elaborazione giurisprudenziale, offrendo le basi teoriche per una riflessione più ampia sul futuro equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali, integrazione e permanenza dello straniero nel territorio della Repubblica.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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