A Rossano Sasso una domanda: è possibile applicare la Remigrazione nell’ordinamento italiano?

Ho letto con attenzione il post pubblicato da Rossano Sasso e credo che esso ponga una questione che merita di essere affrontata con particolare attenzione, soprattutto perché negli ultimi mesi il termine “remigrazione” è entrato con crescente frequenza nel dibattito politico italiano.

Proprio per questo motivo vorrei rivolgere una domanda che considero preliminare rispetto a qualsiasi valutazione politica sul tema.

È davvero possibile applicare la Remigrazione nell’ordinamento italiano?

La domanda può apparire provocatoria, ma in realtà è strettamente giuridica.

Molto spesso, infatti, il dibattito pubblico tende a utilizzare il termine Remigrazione senza interrogarsi sulle sue origini, sui suoi presupposti teorici e, soprattutto, sulla sua compatibilità con il sistema costituzionale italiano ed europeo.

La Remigration, così come si è sviluppata nel dibattito politico tedesco e nei movimenti identitari europei, non nasce come una teoria dell’integrazione. Il suo punto di partenza è rappresentato dal ritorno nei Paesi di origine di quote più o meno ampie della popolazione immigrata e, in alcune formulazioni, anche di soggetti appartenenti a successive generazioni di origine immigrata. Il centro della riflessione è il ritorno. L’attenzione si concentra prevalentemente sulla riduzione della presenza immigrata all’interno della comunità nazionale.

Il problema che si pone immediatamente in un ordinamento come quello italiano riguarda però il criterio attraverso il quale tale obiettivo dovrebbe essere perseguito.

L’ordinamento costituzionale italiano non conosce valutazioni collettive delle persone fondate sull’origine nazionale, etnica o culturale. Al contrario, l’intero sistema giuridico è costruito attorno alla valutazione individuale delle situazioni soggettive.

La protezione internazionale viene valutata individualmente.

La protezione complementare viene valutata individualmente.

L’espulsione amministrativa viene valutata individualmente.

La pericolosità sociale viene valutata individualmente.

Perfino le limitazioni della libertà personale devono essere giustificate sulla base di circostanze individuali e non di appartenenze collettive.

È proprio questo elemento che, a mio avviso, rende estremamente difficile immaginare una trasposizione della Remigration tedesca all’interno del sistema giuridico italiano.

Ed è esattamente da questa constatazione che nasce il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione.

A differenza della Remigration, esso non prende come punto di partenza il ritorno. Prende come punto di partenza l’integrazione.

La domanda fondamentale non è chi debba lasciare il territorio nazionale.

La domanda fondamentale è come uno Stato possa stabilire se una persona si sia realmente integrata all’interno della comunità che la ospita.

In questa prospettiva, il criterio decisivo non diventa l’origine della persona, ma il suo percorso individuale.

Ciò che assume rilievo non è il Paese nel quale una persona è nata, ma il livello di integrazione concretamente raggiunto attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua italiana, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita della comunità e la condivisione dei principi fondamentali dell’ordinamento.

È proprio questa impostazione che consente al paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione di collocarsi all’interno del quadro costituzionale italiano ed europeo.

Ogni valutazione deve infatti essere individualizzata.

Ogni decisione deve essere fondata sulla situazione concreta della singola persona.

Ogni conseguenza giuridica deve derivare da un accertamento specifico e non dall’appartenenza a una determinata categoria.

Per questa ragione ritengo che il dibattito sulla remigrazione debba essere accompagnato da una riflessione ulteriore.

Prima ancora di discutere se la Remigrazione sia opportuna o meno, occorre chiedersi se essa sia concretamente applicabile all’interno di un ordinamento fondato sulla tutela dei diritti individuali e sulla valutazione individualizzata delle situazioni soggettive.

È una domanda che, a mio avviso, meriterebbe una risposta chiara.

Perché proprio da tale risposta potrebbe emergere la differenza tra una teoria del ritorno sviluppatasi in un determinato contesto politico e culturale e un paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione costruito per operare all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano.

Forse è proprio da qui che dovrebbe partire il dibattito.

Non dalla domanda su chi debba essere oggetto di remigrazione, ma dalla domanda se la Remigrazione, così come è stata teorizzata, possa realmente trovare applicazione nel nostro sistema giuridico.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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