L’entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, attuativo di una parte rilevante del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ha riacceso il dibattito sul ruolo dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio all’interno del sistema migratorio italiano ed europeo. Le nuove disposizioni rafforzano gli strumenti di identificazione, trattenimento e rimpatrio, attribuendo particolare importanza alla gestione delle situazioni nelle quali l’autorità ritiene sussistente un rischio di fuga o una concreta difficoltà nell’esecuzione dell’allontanamento. Il legislatore europeo e quello nazionale sembrano dunque muoversi nella direzione di una crescente efficienza delle procedure di controllo e rimpatrio.
Tuttavia, proprio mentre il sistema perfeziona i propri strumenti esecutivi, emerge con sempre maggiore evidenza una questione che rischia di rimanere irrisolta. Se il diritto dell’immigrazione dispone oggi di regole sempre più dettagliate per stabilire chi possa essere trattenuto, chi possa essere rimpatriato e quali procedure debbano essere seguite per raggiungere tali obiettivi, molto meno sviluppata appare la riflessione relativa ai criteri attraverso i quali valutare il grado di integrazione raggiunto dalla persona all’interno della società ospitante. È una lacuna che il Patto europeo non affronta in maniera organica e che continua ad essere colmata prevalentemente dall’elaborazione giurisprudenziale.
Da questo punto di vista il decreto emesso dal Tribunale di Trieste il 16 giugno 2026 assume un interesse che va ben oltre la vicenda concreta oggetto del giudizio. Formalmente il provvedimento riguarda la richiesta di convalida del trattenimento di un richiedente protezione complementare presso il CPR di Gradisca d’Isonzo. Sostanzialmente, però, la decisione affronta un tema destinato ad assumere un’importanza crescente negli anni a venire: il rapporto tra radicamento sociale, rischio di fuga e limitazione della libertà personale.
La pronuncia appare particolarmente significativa perché costituisce una delle prime applicazioni giudiziali delle nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 100/2026. Il Tribunale è chiamato ad interpretare il nuovo sistema e, in particolare, a verificare se sussistano concretamente i presupposti per il trattenimento. Ciò che colpisce nella motivazione non è tanto la conclusione raggiunta, quanto il percorso argomentativo utilizzato dal giudice per arrivarvi.
Nel valutare il rischio di fuga, infatti, il Tribunale non si limita ad esaminare la posizione amministrativa della persona né si concentra esclusivamente sulla documentazione identificativa disponibile. Al contrario, la decisione attribuisce rilievo ad una serie di elementi che normalmente vengono associati al concetto di integrazione sociale. La presenza di figli regolarmente soggiornanti in Italia, la disponibilità di un’abitazione certa, l’esistenza di una rete familiare stabile, il mantenimento di rapporti affettivi significativi e la possibilità di reperire agevolmente l’interessato attraverso tali relazioni diventano fattori determinanti per escludere la necessità del trattenimento.
Questo passaggio merita particolare attenzione perché rivela una trasformazione che sta interessando il diritto dell’immigrazione contemporaneo. Per molti anni il dibattito sui CPR si è sviluppato quasi esclusivamente attorno a due questioni: la tutela della libertà personale e l’effettività dei rimpatri. Il decreto del Tribunale di Trieste suggerisce invece che esista un terzo elemento destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale: il grado di radicamento della persona nel territorio dello Stato.
È infatti difficile non osservare come gli elementi valorizzati dal giudice coincidano con quelli che la giurisprudenza utilizza da tempo nell’ambito della protezione complementare. La disponibilità di un’abitazione, l’esistenza di relazioni familiari stabili, la durata della permanenza sul territorio nazionale, l’inserimento lavorativo e sociale e la partecipazione alla vita della comunità costituiscono gli indicatori attraverso i quali viene normalmente accertata la tutela della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione del Tribunale di Trieste dimostra quindi che tali indicatori non operano più soltanto nell’ambito della protezione complementare. Gli stessi elementi che consentono di valutare la proporzionalità di un allontanamento vengono oggi utilizzati per verificare se una persona debba essere privata della libertà personale in vista di un possibile rimpatrio. In altre parole, il concetto di integrazione tende progressivamente ad assumere rilevanza anche nel settore del trattenimento amministrativo.
Questa evoluzione consente di individuare quello che potrebbe essere definito il limite strutturale dei CPR.
Un Centro di Permanenza per il Rimpatrio può certamente costituire uno strumento efficace per garantire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Può assicurare la disponibilità della persona alle procedure di identificazione e può impedire che essa si sottragga alle autorità durante la fase esecutiva. Tuttavia, il CPR interviene necessariamente nella fase finale del percorso migratorio. Esso presuppone che sia già stata assunta una decisione sulla permanenza o sull’allontanamento della persona.
Ciò che il CPR non è in grado di fare è rispondere alla domanda preliminare: sulla base di quali criteri debba essere valutata la posizione dello straniero all’interno della società ospitante.
È proprio qui che emerge la centralità del tema dell’integrazione.
Quanto più il sistema europeo rafforza gli strumenti destinati al trattenimento e al rimpatrio, tanto più diventa necessario individuare parametri oggettivi attraverso i quali distinguere chi abbia sviluppato un effettivo percorso di radicamento sociale da chi non lo abbia fatto. Senza tali criteri il rischio è quello di costruire un sistema estremamente sofisticato sul piano procedurale ma privo di un adeguato criterio sostanziale di valutazione.
La giurisprudenza sulla protezione complementare sta progressivamente colmando questa lacuna. Attraverso l’elaborazione dei concetti di vita privata, radicamento territoriale e integrazione sociale, i Tribunali stanno costruendo un insieme di indicatori suscettibili di accertamento probatorio e di valutazione giudiziale. Lavoro, abitazione, famiglia, relazioni sociali, durata della permanenza e rispetto delle regole della comunità diventano così elementi misurabili e verificabili.
Da questa prospettiva la protezione complementare appare come il principale laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Mentre il Patto europeo disciplina le procedure di ingresso, trattenimento e rimpatrio, la giurisprudenza sta progressivamente elaborando gli strumenti necessari per misurare l’integrazione. Il punto centrale non è più rappresentato dall’origine della persona né dalla sua appartenenza nazionale, ma dal percorso concretamente realizzato all’interno della società ospitante.
Il decreto del Tribunale di Trieste del 16 giugno 2026 assume pertanto un significato che trascende il singolo caso concreto. La decisione dimostra che il futuro del diritto dell’immigrazione non dipenderà soltanto dalla capacità degli Stati di controllare gli ingressi o di eseguire i rimpatri, ma anche dalla capacità dell’ordinamento di sviluppare criteri giuridici oggettivi attraverso i quali misurare l’integrazione. In assenza di tali criteri, i CPR rischiano di rimanere strumenti efficienti sul piano esecutivo ma incapaci di offrire una risposta al problema fondamentale che il Patto europeo lascia ancora aperto: stabilire, attraverso parametri verificabili e giuridicamente rilevanti, chi abbia costruito un effettivo percorso di integrazione e chi, invece, debba essere avviato verso un percorso di ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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