Quando si parla di Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), il dibattito pubblico italiano tende spesso a concentrarsi sulla loro opportunità politica o sulla loro compatibilità con la tutela dei diritti fondamentali. Più raramente ci si interroga sulla loro funzione all’interno dei sistemi migratori adottati dagli altri Paesi occidentali.
Eppure una prospettiva comparata può aiutare a comprendere meglio il ruolo che queste strutture svolgono nelle moderne politiche migratorie.
Contrariamente a quanto talvolta si pensa, i CPR non rappresentano una peculiarità italiana. Strutture analoghe esistono nella maggior parte delle democrazie occidentali.
La Francia dispone dei Centres de Rétention Administrative (CRA), destinati al trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione e strettamente collegati all’attività della Police aux Frontières.
La Spagna utilizza i Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), strutture che svolgono una funzione sostanzialmente analoga a quella dei CPR italiani.
Nel Regno Unito operano gli Immigration Removal Centres (IRC), inseriti in un sistema che comprende una vera e propria struttura specializzata per l’esecuzione delle decisioni in materia migratoria, l’Immigration Enforcement.
La Germania dispone di centri di trattenimento organizzati prevalentemente a livello dei singoli Länder, mentre i Paesi Bassi, il Belgio e il Canada utilizzano modelli amministrativi simili, seppur caratterizzati da differenti modalità organizzative.
Negli Stati Uniti, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) gestisce una vasta rete di centri di detenzione amministrativa per immigrati irregolari. L’Australia, infine, ha sviluppato uno dei sistemi più rigorosi e strutturati al mondo, fondato sul collegamento tra controllo delle frontiere, trattenimento amministrativo ed esecuzione dei provvedimenti di allontanamento.
Il dato che emerge dal confronto internazionale è chiaro: praticamente tutti gli Stati che intendono esercitare un controllo effettivo sull’immigrazione dispongono di strutture destinate al trattenimento amministrativo degli stranieri destinatari di provvedimenti di allontanamento.
La vera differenza non riguarda quindi l’esistenza di tali strutture, bensì il modo in cui esse vengono inserite all’interno del sistema complessivo.
In molti Paesi il trattenimento amministrativo rappresenta soltanto uno degli strumenti a disposizione dell’autorità pubblica. Ad esso si affiancano corpi specializzati, procedure dedicate e sistemi organizzativi concepiti per garantire la concreta esecuzione delle decisioni adottate dalle autorità competenti.
In Italia, invece, il dibattito sui CPR tende spesso a trasformare queste strutture nel centro della discussione, quasi fossero il problema principale della politica migratoria.
Dal punto di vista del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questa impostazione rischia però di essere fuorviante.
Il CPR non rappresenta infatti il cuore del sistema. Né può essere interpretato come uno strumento punitivo.
La punizione appartiene al diritto penale e presuppone la commissione di un reato. Il trattenimento amministrativo nei CPR risponde invece a una logica completamente diversa.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il CPR costituisce l’ultimo passaggio di un procedimento amministrativo già concluso. Non è una sanzione per chi non si integra, ma lo strumento che rende effettiva una decisione adottata dall’autorità competente quando vengono meno i presupposti che giustificano la permanenza nel territorio dello Stato.
In questa prospettiva il centro del sistema non è il CPR, ma l’integrazione.
L’obiettivo principale delle politiche migratorie dovrebbe essere quello di favorire percorsi di integrazione fondati su lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla vita della comunità nazionale.
Quando questo percorso ha successo, la permanenza dello straniero trova una giustificazione sempre più solida.
Quando invece il processo di integrazione fallisce in modo grave e permanente, oppure vengono meno i requisiti richiesti dall’ordinamento, entra in gioco la fase della ReImmigrazione.
Il trattenimento amministrativo rappresenta quindi non la causa, ma la conseguenza di una decisione già maturata a monte.
Per questa ragione il confronto internazionale dovrebbe spostarsi da una domanda spesso ideologica — se i CPR debbano esistere — a una domanda più concreta: quale ruolo devono svolgere all’interno di una politica migratoria coerente?
L’esperienza di Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Australia dimostra che nessun sistema di controllo dell’immigrazione può fare affidamento esclusivamente su procedure amministrative o su strumenti di integrazione. Ogni ordinamento prevede anche meccanismi destinati a dare effettività alle decisioni di allontanamento.
La vera sfida consiste nel trovare un equilibrio tra integrazione e capacità di esecuzione delle decisioni amministrative.
Da questa prospettiva il CPR non appare come un’eccezione italiana né come una misura punitiva. Esso rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali uno Stato cerca di rendere effettive le proprie decisioni quando il percorso di integrazione si è concluso negativamente o quando i presupposti giuridici della permanenza sono venuti meno.
La questione fondamentale, dunque, non è se i CPR debbano esistere. La vera domanda è se essi siano inseriti all’interno di un sistema coerente che metta al centro l’integrazione e consideri la ReImmigrazione come conseguenza del suo fallimento.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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