Perché li chiamiamo centri di accoglienza e non di integrazione? Il caso Firenze e il nodo del sistema
LA CHIUSURA DI UNA COMUNITÀ E UNA DOMANDA CHE RIGUARDA L’INTERO SISTEMA
L’Opera Madonnina del Grappa di Firenze ha annunciato il 5 novembre 2026 la sospensione a tempo indeterminato dell’attività di una comunità destinata a minori stranieri non accompagnati. Il presidente, don Vincenzo Russo, ha spiegato che la struttura, nata per un’attività socioeducativa, si trova oggi ad affrontare situazioni caratterizzate anche da dipendenze e problematiche di salute mentale, che richiedono competenze sanitarie specifiche. Secondo quanto dichiarato dal sacerdote, le difficoltà erano state rappresentate alle istituzioni senza ottenere risposte ritenute adeguate. La vicenda riguarda la comunità don Giulio Facibeni di Rifredi e, secondo le notizie pubblicate, dieci ragazzi.
La vicenda non dimostra che ogni struttura sia inutile, né attribuisce ai minori la responsabilità delle loro difficoltà. Un disturbo psichico non è una scelta; una dipendenza richiede valutazioni e interventi sanitari, non giudizi sommari. Ma sarebbe altrettanto sbagliato esaurire la questione nell’ennesima richiesta di risorse, senza domandarsi quale funzione debbano svolgere le strutture, come debba essere organizzato il percorso successivo all’ingresso e quali risultati siano verificati con il denaro pubblico.
Il punto politico è precisamente questo: perché continuiamo a parlare prevalentemente di centri di accoglienza e molto meno di centri di integrazione? La protezione iniziale deve collegarsi a un progetto individuale, a responsabilità definite e a esiti misurabili.
ACCOGLIERE NON SIGNIFICA ANCORA INTEGRARE
Occorre anzitutto evitare un equivoco giuridico. Il nostro ordinamento conosce già il Sistema di Accoglienza e Integrazione, il SAI; non tutti i centri sono dunque denominati o organizzati soltanto come luoghi di ospitalità. Esistono, inoltre, differenze sostanziali fra prima accoglienza, strutture straordinarie e percorsi territoriali di inserimento. Per i minori stranieri non accompagnati l’articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede una disciplina specifica, fondata sulla protezione della minore età e sulla necessità di individuare strutture adeguate alle caratteristiche e ai bisogni del singolo minore.
È proprio questa precisazione a rendere più incisiva la domanda. Se l’integrazione compare già nella denominazione di una parte importante del sistema, che cosa intendiamo effettivamente misurare? L’ingresso in una struttura? Le giornate di ospitalità erogate? La frequenza di un corso? Oppure il progressivo raggiungimento dell’autonomia, la competenza linguistica, la partecipazione scolastica o formativa, la capacità di rispettare le regole e il rapporto costruito con la comunità nazionale?
Il Rapporto SAI 2025, presentato nel giugno 2026, offre alcuni elementi di valutazione. La rete ha accolto nell’anno 55.779 persone; i posti finanziati risultavano 44.209. Fra i 19.307 beneficiari usciti dal sistema, 11.895, pari al 61,6%, risultano nella voce «conclusione del percorso di accoglienza/inserimento socio-economico», mentre il 34,6% ha lasciato anticipatamente il progetto per propria decisione. Sono dati importanti, che smentiscono la rappresentazione di un sistema totalmente privo di risultati; ma non autorizzano neppure a considerare conclusa la questione della misurazione. La conclusione positiva del percorso non verifica automaticamente l’integrazione negli anni successivi.
Se il parametro principale è la prestazione erogata, rischiamo di conoscere perfettamente quanto costa una struttura e assai meno quale traiettoria abbiano costruito le persone che vi sono passate. Se il parametro è soltanto l’uscita amministrativa dal progetto, rischiamo di non sapere se l’autonomia sia durata, se la formazione abbia prodotto opportunità reali e se le difficoltà emerse siano state affrontate oppure semplicemente trasferite altrove.
IL CASO DI FIRENZE MOSTRA IL LIMITE DELLE STRUTTURE INDISTINTE
Una comunità socioeducativa non è una struttura terapeutica e un educatore non può essere chiamato a sostituire lo psichiatra, lo psicologo clinico o il servizio per le dipendenze. Il caso fiorentino richiama quindi, prima ancora della quantità di posti disponibili, la necessità di collocare ciascuna persona in un percorso appropriato. L’inadeguatezza non può essere imputata all’ente che segnala di non possedere strumenti professionali sufficienti per bisogni di natura diversa.
Il 6 novembre l’assessora regionale toscana alla sanità e alle politiche sociali, Monia Monni, ha annunciato il lavoro per una procedura di presa in carico dei minori da parte dei servizi di salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza e dei servizi per le dipendenze di Firenze. È una risposta riferita a un problema specifico; occorrerà valutarne l’attuazione e gli effetti. Resta, però, una questione ulteriore: una volta organizzato l’intervento sanitario necessario, quale percorso educativo e sociale deve accompagnare il ragazzo verso la maggiore età e, dopo di essa, verso una condizione di autonomia effettiva?
La distinzione fra cura e integrazione è essenziale. La persona vulnerabile ha diritto alle tutele previste dalla legge, ma la sua vulnerabilità non deve diventare la ragione per rinunciare a costruire un progetto. E quando la persona sia in grado di parteciparvi, il progetto deve essere serio, verificabile e fondato anche su impegni individuali. Non si può pretendere da un minore ciò che la sua età o la sua condizione clinica gli impediscono di realizzare; si può e si deve, invece, definire un percorso proporzionato alle capacità concrete e verificare se gli strumenti offerti vengano utilizzati.
DAL POSTO LETTO AL FASCICOLO DELL’INTEGRAZIONE
Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di superare una politica migratoria concentrata sull’ingresso e sulla mera permanenza documentale, trasformando l’integrazione in un processo individuale osservabile. I tre indicatori fondamentali sono lavoro, lingua e rispetto delle regole, senza ridurre l’esperienza personale a un punteggio meccanico e senza confondere la precarietà economica con il rifiuto dell’integrazione. L’Accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione e disciplinato dal D.P.R. n. 179 del 2011, potrebbe diventare, attraverso una riforma, uno strumento continuativo e non soltanto un adempimento iniziale.
Trasportata sul terreno delle strutture, questa impostazione suggerisce una diversa logica organizzativa. Al momento della presa in carico dovrebbero essere registrati bisogni, capacità iniziali e obiettivi proporzionati; durante il percorso dovrebbero essere documentate attività svolte, frequenza, progressi, ostacoli e condotte; alla conclusione dovrebbero essere valutati i risultati raggiunti e, ove possibile, la loro tenuta nel tempo. Per i minori si tratterebbe di un progetto educativo personalizzato, coordinato con i servizi competenti e rispettoso dell’interesse superiore del minore. Per gli adulti, nei limiti previsti dalla legge, il collegamento con obblighi individuali potrebbe assumere una rilevanza ulteriore.
Anche il finanziamento pubblico dovrebbe consentire di conoscere non soltanto il numero delle presenze e il costo giornaliero, ma la qualità del servizio, l’adeguatezza delle professionalità e gli esiti effettivi, valutati secondo criteri trasparenti. Sarebbe tuttavia un errore remunerare gli enti esclusivamente in funzione di risultati numerici: ciò potrebbe incentivare la selezione delle persone meno vulnerabili e penalizzare proprio chi richiede interventi più complessi. Misurare significa attribuire responsabilità correttamente, non produrre graduatorie ingannevoli.
La responsabilità individuale rimane, in ogni caso, un punto decisivo. Se la persona può concretamente partecipare a un percorso linguistico, formativo o educativo, occorre verificare se lo faccia e perché. Il fallimento dell’integrazione descrive un risultato; il rifiuto dell’integrazione descrive una condotta. Sono categorie differenti e non possono produrre automaticamente le medesime conseguenze, soprattutto quando si parla di minori o di persone con problemi di salute.
LA FINALITÀ DELLA SPESA PUBBLICA E LA RESPONSABILITÀ DELLE DECISIONI
È legittimo domandare quale risultato ottenga la collettività dalle risorse impiegate nell’accoglienza. Non è invece rigoroso rispondere che tutto il denaro sia sprecato senza distinguere tipologie di strutture, finalità, destinatari ed esiti. L’obbligo di protezione può giustificare una spesa anche quando non sia immediatamente misurabile in termini di autonomia economica. Ciò non esonera tuttavia le amministrazioni dall’obbligo di controllare l’adeguatezza dei servizi e di rendere verificabili gli obiettivi delle politiche di
integrazione.
La vicenda di Firenze rivela un rischio istituzionale concreto: quando l’accoglienza diventa il contenitore di bisogni educativi, sanitari e sociali molto diversi, senza una chiara attribuzione delle competenze, può finire per non garantire pienamente nessuna delle funzioni che le vengono assegnate. Aprire una porta non equivale a costruire un futuro; gestire una permanenza non equivale a governarne il percorso.
Nel Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», la ReImmigrazione non è una sanzione generica da applicare alle persone fragili, né riguarda automaticamente i minori accolti. È l’eventuale esito giuridico individuale di un percorso, nei casi e con le garanzie consentiti dall’ordinamento. Il centro di questa proposta rimane l’integrazione: una politica che stabilisce condizioni, offre strumenti, verifica comportamenti e assume decisioni motivate.
Per questo la domanda iniziale non si risolve sostituendo una parola sull’insegna. Un centro può chiamarsi «di integrazione» e continuare a limitarsi all’ospitalità; oppure può chiamarsi «di accoglienza» e realizzare un percorso formativo serio. Ciò che conta è la funzione concreta e la sua verifica.
Il caso dell’Opera Madonnina del Grappa dovrebbe dunque indurre a una domanda più esigente di quella, pur legittima, relativa al numero dei posti disponibili: quali persone stiamo accompagnando, con quali competenze, verso quali obiettivi e con quali responsabilità? È su questa risposta, non sulla denominazione delle strutture, che si misura la capacità di passare dall’emergenza al governo
dell’immigrazione.
FONTI E RIFERIMENTI
Firenzedintorni, 5 novembre 2026, «Opera Madonnina del Grappa, sospesa l’accoglienza ai minori stranieri»:
https://www.firenzedintorni.it/it/articolo/50089/opera-madonnina-del-grappa-sospesa-laccoglienza-ai-minori-stranieri-don-vincenzo-chiediamo-il-cambiamento-di-questo-sistema.html Firenzedintorni, 6 novembre 2026, «Chiusura della Comunità Facibeni»:
https://www.firenzedintorni.it/it/articolo/50093/chiusura-della-comunita-facibeni-lallarme-della-madonnina-del-grappa-sullaccoglienza-dei-minori-lente-di-rifredi-rinuncia-alla-gestione-di-dieci-ragazzini-stranieri-sistema-inadeguato-e-risorse-insufficienti-per-gestire-dipendenze-e-fragilita-mentali.html Regione Toscana, dichiarazioni dell’assessora Monia Monni del 6 novembre 2026, riportate da AgenSalute:
https://agensalute.it/2026/11/06/minori-stranieri-non-accompagnati-toscana-ass-monni-ascoltiamo-lappello-don-russo/ Ministero dell’Interno, «Il sistema di accoglienza»:
https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/il-sistema-di-accoglienza D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19:
https://www.normattiva.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/CONSOLIDATED Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, «Presentato il Rapporto SAI 2025», 17 giugno 2026:
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4794/t/139/Presentato-il-Rapporto-SAI-2025-la-rete-di-accoglienza-si-consolida D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, articolo 4-bis; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179. Avv. Fabio Loscerbo, «Integrazione o ReImmigrazione: governare l’immigrazione oltre l’emergenza», conferenze dell’11 settembre e del 10 ottobre 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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