Da Padova a Catania, la Sharia e il rischio di una giustizia parallela: quando la libertà religiosa incontra il potere delle comunità
LA QUESTIONE NON È SOLTANTO SE ESISTA UN TRIBUNALE ISLAMICO
La discussione pubblica sull’arbitrato islamico in Italia ha ormai superato la vicenda della Camera Arbitrale Islamica Italiana costituita a Padova. Il 6 novembre 2026, a Catania, il Centro di Studi islamici Imam al-Māzary e la Comunità Islamica di Sicilia hanno annunciato un incontro nella Moschea della Misericordia, dedicato al rapporto tra Sharī’ah, interpretazione del diritto islamico e ordinamento italiano. Tra i temi figurava espressamente la possibilità di ricorrere a un arbitrato volontario ispirato a principi islamici.
Occorre essere precisi: quell’incontro non equivale all’istituzione di un tribunale islamico a Catania. Non sono emersi, nella documentazione pubblica esaminata, un atto costitutivo di un nuovo organismo arbitrale, la nomina di arbitri o un collegamento organizzativo formalizzato con l’associazione padovana. Gli organizzatori
dell’appuntamento siciliano hanno, anzi, presentato il confronto come un approfondimento delle forme di mediazione consensuale consentite dal diritto italiano. Trasformare questa iniziativa in una presunta seconda giurisdizione religiosa significherebbe sostituire l’analisi dei fatti con una conclusione non dimostrata.
Ma sarebbe ugualmente superficiale ridurre l’intera discussione a un equivoco linguistico. Il problema giuridico esiste e ha già un documento sul quale può essere studiato: il regolamento arbitrale reso pubblico dalla Camera Arbitrale Islamica Italiana di Padova, associazione costituita il 3 marzo 2026. La domanda non è se una comunità religiosa possa discutere delle proprie tradizioni normative, facoltà pacificamente protetta dalla libertà religiosa. La domanda è se e a quali condizioni quelle tradizioni possano produrre effetti sui rapporti civili, e soprattutto se la scelta di sottoporvisi resti davvero libera per ogni persona interessata.
IL REGOLAMENTO DI PADOVA E IL CONFINE DELL’AUTONOMIA PRIVATA
Il codice di procedura civile ammette l’arbitrato per controversie aventi a oggetto diritti disponibili. L’articolo 806 ne individua il perimetro; l’articolo 822 consente alle parti, nella convenzione arbitrale o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio, di indicare le norme o la legge straniera applicabile alla
controversia. Il medesimo articolo stabilisce che gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti abbiano disposto, con qualsiasi espressione, che decidano secondo equità. Sono spazi di autonomia negoziale previsti dalla legge dello Stato, non una delega ad amministrare una giurisdizione confessionale separata.
Nel regolamento padovano, tuttavia, tre previsioni meritano un esame puntuale. L’articolo 3, comma 5, stabilisce che, nelle decisioni secondo diritto, gli arbitri applichino precetti del diritto islamico comuni alle nazioni islamiche; quando le parti condividano la cittadinanza di uno Stato che incorpora il diritto islamico, richiama l’interpretazione adottata in quel Paese, riservando al diritto italiano le questioni non disciplinate dal diritto islamico. Una formulazione del genere solleva interrogativi sulla determinatezza del rinvio, sull’identificazione della disciplina effettivamente applicabile e sulla compatibilità con i limiti inderogabili
dell’ordinamento italiano.
L’articolo 3, comma 3, dispone inoltre che le controversie inferiori a 5.000 euro siano sempre decise secondo equità; il comma 4 impone in tal caso di considerare i principi ispiratori del diritto islamico. Il problema, già evidenziato in un precedente contributo di
ReImmigrazione.com, è comprendere se il rinvio al regolamento valga come scelta delle parti sufficientemente consapevole e specifica rispetto all’equità, alla luce dell’articolo 822 c.p.c. Non basta affermare che l’arbitrato è volontario: occorre stabilire quale informazione venga ricevuta prima di accettarne le regole e quali effetti giuridici discendano concretamente dall’adesione.
La terza previsione è, sotto il profilo sociale, forse la più significativa. L’articolo 30, comma 4, prevede che il collegio, su istanza di parte, possa autorizzare la trasmissione del lodo ad associazioni culturali islamiche operanti nel territorio di domicilio della parte soccombente. Consente inoltre di autorizzarne la pubblicazione in bollettini e periodici, a cura e spese della parte soccombente; se questa non provvede, la parte favorita può procedere e chiedere il rimborso delle spese.
Non vi è prova, allo stato delle informazioni pubbliche esaminate, che tale meccanismo sia stato applicato né che abbia prodotto
condizionamenti nei confronti di qualcuno. Tuttavia, la clausola pone un quesito autonomo rispetto alla legittimità formale della decisione: perché attribuire rilevanza, nella circolazione di un lodo fra privati, alle associazioni religiose del territorio nel quale vive chi ha perso la controversia? In quale rapporto si collocano la
trasparenza del procedimento, la riservatezza delle parti, la protezione dei dati personali e il rischio di esposizione
reputazionale davanti alla comunità di appartenenza?
IL POTERE COMUNITARIO PUÒ ESISTERE ANCHE SENZA UN GIUDICE PARALLELO
È qui che la vicenda incontra la riflessione sviluppata da
ReImmigrazione.com sulla vulnerabilità dello Stato di diritto. L’ordinamento costituzionale garantisce la libertà di religione, di associazione e di autonomia privata; proprio tali libertà consentono anche a soggetti portatori di tradizioni normative differenti di organizzarsi e utilizzare strumenti negoziali riconosciuti dalla legislazione civile. Il paradosso si manifesta quando la libertà formale di aderire a una procedura rischia di convivere con vincoli sociali che rendono difficile rifiutarla, contestarla o sottrarsi alla sua esecuzione.
Non occorre ipotizzare tribunali clandestini. Una decisione privata può acquistare un peso significativo attraverso rapporti familiari, reti economiche, reputazione e autorità comunitarie. Si tratta di una possibilità che richiede riscontri concreti, non di un comportamento che possa essere presunto a carico delle comunità musulmane. Ma è precisamente l’oggetto che un’indagine seria dovrebbe verificare: il consenso è libero e informato? Una donna, un giovane o un soggetto economicamente dipendente potrebbero rifiutare la procedura senza subire conseguenze sociali? L’interessato conserva, anche nella pratica, la possibilità di rivolgersi ai giudici italiani e di far valere le garanzie che l’ordinamento riconosce?
Queste domande assumono significato particolare nelle controversie che coinvolgono diritti indisponibili o profili familiari sottratti all’autonomia arbitrale. Non possono essere introdotti, attraverso il richiamo a una tradizione religiosa, poteri di ripudio,
discriminazioni tra coniugi o limitazioni dei diritti fondamentali che la legge italiana non ammette. Il pluralismo delle convinzioni religiose non comporta una pluralità di ordinamenti sovrani
applicabili alle persone in ragione della loro appartenenza
confessionale.
LA LEZIONE DELLA CORTE EUROPEA E LA DISTINZIONE TRA CULTURA E DIRITTO
La giurisprudenza europea aiuta a precisare questa distinzione. Nella sentenza Refah Partisi e altri contro Turchia del 2003, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato un progetto politico di pluralismo giuridico su base religiosa e la sua incompatibilità con la concezione democratica dell’ordinamento. Non è una sentenza che dichiari vietato qualsiasi arbitrato privato richiamante valori confessionali: riguarda un progetto politico di organizzazione di sistemi giuridici distinti in base alla religione.
Nella sentenza Molla Sali contro Grecia del 2018, la Grande Camera ha invece affrontato l’applicazione della legge religiosa in una controversia successoria, rilevando una violazione del divieto di discriminazione in relazione alla tutela patrimoniale. L’appartenenza confessionale non può diventare un criterio che privi automaticamente la persona delle garanzie offerte dal diritto comune. La libertà religiosa protegge anche la libertà di non soggiacere a regole confessionali che l’individuo non abbia scelto validamente.
Sul piano italiano, il 15 ottobre 2026, rispondendo al Senato all’interrogazione n. 3-02846, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ribadito che gli strumenti privati di composizione delle controversie sono ammissibili entro i limiti dei diritti disponibili, delle norme imperative, dell’ordine pubblico e dei principi
costituzionali. La questione non si risolve quindi con una
contrapposizione fra diritto italiano e religione islamica, ma con la concreta verifica del rispetto dei limiti che l’ordinamento applica a chiunque.
DALL’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE AL RICONOSCIMENTO DELLE REGOLE COMUNI
Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» attribuisce rilievo al rispetto delle regole come indicatore dell’integrazione e propone di riconoscere costituzionalmente un dovere di integrazione. Questo non significa esigere l’abbandono delle credenze o delle pratiche religiose. Significa distinguere la libertà di vivere secondo la propria fede dalla pretesa che l’appartenenza religiosa possa prevalere sui diritti individuali garantiti dalla Costituzione.
La sfida, per lo Stato, è rendere effettiva questa distinzione. Non basta affermare che l’ordinamento repubblicano è superiore a qualsiasi regolamento privato se, in contesti concreti, una persona non riesce a esercitare liberamente la facoltà di scegliere, dissentire, uscire da un’associazione o ricorrere alla tutela civile. E non basta evocare genericamente il rischio di islamizzazione senza dimostrare come operino gli eventuali meccanismi di pressione, chi li eserciti e quali diritti risultino compromessi.
Padova fornisce disposizioni scritte da esaminare; Catania documenta un dibattito pubblico, non la nascita di un secondo tribunale islamico. Tenere distinti questi fatti non indebolisce la riflessione: la rende più precisa. Il punto davvero delicato è la possibile distanza fra il primato formale della legge dello Stato e la forza effettiva di sistemi di regolazione sociale che operano dentro le comunità. Difendere lo Stato di diritto significa garantire entrambe le libertà: quella di professare una religione e quella, altrettanto fondamentale, di non essere sottoposti a obblighi comunitari incompatibili con l’ordinamento costituzionale.
FONTI E RIFERIMENTI
Camera Arbitrale Islamica Italiana, Atto costitutivo del 3 marzo 2026: https://www.arbitratoislamico.it/atto-costitutivo
Camera Arbitrale Islamica Italiana, Regolamento arbitrale, artt. 3, 8 e 30: https://www.arbitratoislamico.it/regolamento-arbitrale Dieci Media Catania, «Catania, alla Moschea di Piazza Cutelli un incontro per fare chiarezza su Sharī’ah e Legge Islamica»:
https://catania.dieci.media/evento/catania-alla-moschea-di-piazza-cutelli-un-incontro-per-fare-chiarezza-su-shariah-e-legge-islamica/ Codice di procedura civile, artt. 806 e 822:
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-viii/capo-iv/art822.html Senato della Repubblica, seduta n. 467 del 15 ottobre 2026,
interrogazione 3-02846:
https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislative/procedure?documentoId=56551 Corte EDU, Refah Partisi e altri c. Turchia, Grande Camera, 13 febbraio 2003: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-60936
Corte EDU, Molla Sali c. Grecia, Grande Camera, 19 dicembre 2018: https://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-188985
ReImmigrazione.com, «Padova, Camera arbitrale islamica: l’arbitrato privato non può trasformarsi in giustizia parallela», 9 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/09/padova-camera-arbitrale-islamica-larbitrato-privato-non-puo-trasformarsi-in-giustizia-parallela/ ReImmigrazione.com, «Padova, arbitrato islamico: sotto 5.000 euro l’equità è automatica, ma l’integrazione richiede regole comprese e condivise», 23 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/23/padova-arbitrato-islamico-sotto-5-000-euro-lequita-e-automatica-ma-lintegrazione-richiede-regole-comprese-e-condivise/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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