Bignami e la «saldatura» tra islamismo e sinistra: quando lo Stato di diritto deve difendersi senza rinnegarsi

Bignami e la «saldatura» tra islamismo e sinistra: quando lo Stato di diritto deve difendersi senza rinnegarsi

LA DICHIARAZIONE DI BIGNAMI E IL PROBLEMA CHE VA OLTRE LA POLEMICA

Il 7 novembre 2026, intervenendo al convegno «Nessuna resti nascosta», organizzato da Fratelli d’Italia a Monfalcone, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami ha denunciato quella che definisce una «saldatura politica e di piazza» tra islamismo e sinistra. Il suo intervento si è collocato nel dibattito sulla proposta di limitare l’uso del velo integrale nei luoghi pubblici e nelle scuole. La dichiarazione, riportata da diverse testate, è un giudizio politico: non costituisce da sola la dimostrazione dell’esistenza di un’alleanza organica fra organizzazioni islamiste e partiti di sinistra.

La questione interessante, tuttavia, non si esaurisce nel decidere se Bignami abbia ragione o torto nella sua lettura della politica italiana. È capire che cosa accada quando movimenti nati da tradizioni culturali diverse, e talora incompatibili, trovano un linguaggio comune nella contestazione dell’ordine occidentale, della laicità istituzionale o dell’autorità dello Stato. E soprattutto domandarsi come debba reagire una democrazia costituzionale quando quelle convergenze passano dalla protesta alla proposta di modificare le regole della convivenza.

È un problema che ReImmigrazione.com ha già affrontato in due contributi del 7 novembre: «Lo Stato di diritto sta perdendo contro l’immigrazione irregolare: il paradosso delle regole che lo rendono vulnerabile» e «Lo Stato di diritto può essere sconfitto dalle libertà che garantisce? Islamismo politico, antagonismo e decolonialismo». Il presente articolo sviluppa un ulteriore passaggio. Non la semplice critica delle istituzioni, ma la possibilità che programmi e coalizioni legittimamente presenti nello spazio democratico perseguano trasformazioni che coinvolgono i principi sui quali quello spazio si fonda.

CONVERGENZA POLITICA NON SIGNIFICA IDENTITÀ IDEOLOGICA

La prima distinzione è indispensabile. L’Islam è una religione praticata da persone con convinzioni politiche molto diverse. L’islamismo politico identifica, invece, una pluralità di elaborazioni e movimenti che assegnano alla religione una funzione
nell’organizzazione del potere e della società: programmi, strumenti e obiettivi non coincidono necessariamente. La sinistra, a propria volta, non è un soggetto unitario; comprende tradizioni liberali, socialdemocratiche, socialiste, radicali e rivoluzionarie. Il decolonialismo rappresenta un insieme di prospettive critiche sui rapporti storici di dominio, non un sinonimo di islamismo.

Quando gruppi diversi sostengono la stessa manifestazione, prendono posizione su un conflitto internazionale o contestano una misura del Governo, può esistere una convergenza su quella specifica questione. Per parlare di saldatura politica in senso forte occorrerebbero invece elementi ulteriori: programmi condivisi, rapporti organizzativi, impegni reciproci e obiettivi verificabili. La coincidenza di uno slogan non basta.

La verifica deve riguardare il contenuto dei programmi e le condotte, non l’appartenenza religiosa o partitica.

LA CONTRADDIZIONE DEI DIRITTI NELLE ALLEANZE POLITICHE

Il possibile punto di frizione emerge sui principi fondamentali: eguaglianza tra uomini e donne, libertà di coscienza, diritto di cambiare religione o non professarne alcuna, autodeterminazione personale, pluralismo politico e prevalenza della legge civile nelle materie affidate all’ordinamento dello Stato. Sono conquiste costituzionali sulle quali non dovrebbe essere necessario stabilire appartenenze di parte.

Movimenti che rivendicano l’emancipazione individuale possono sostenere, su specifiche controversie, realtà portatrici di idee differenti sul rapporto tra autorità religiosa e libertà personale. Questo contrasto non prova automaticamente un progetto condiviso di compressione dei diritti. Impone però di verificare se le divergenze vengano affrontate, ignorate o rinviate per convenienza politica.

La libertà religiosa, tutelata dagli articoli 8 e 19 della
Costituzione, protegge anche l’espressione di convinzioni
profondamente differenti da quelle maggioritarie. Allo stesso tempo, nessuna tradizione religiosa può rivendicare, per il solo fatto di essere tale, il potere di rendere inapplicabili a terzi le norme imperative poste a tutela della dignità e dell’eguaglianza. Per questo occorre evitare tanto l’assimilazione dell’Islam a un progetto politico quanto la rinuncia a discutere pubblicamente le richieste concrete di chi attribuisce alla religione una funzione normativa.

IL PARADOSSO DELLO STATO DI DIRITTO

Qui ritorna il ragionamento già sviluppato su ReImmigrazione.com. Lo Stato di diritto riconosce libertà di riunione, associazione, culto, manifestazione del pensiero e partecipazione politica. Queste garanzie appartengono anche a chi contesta radicalmente l’assetto sociale e le istituzioni esistenti. È una delle caratteristiche che distinguono la democrazia costituzionale dai regimi che pretendono uniformità ideologica.

Ma un ordinamento può trovarsi davanti a una difficoltà strutturale quando soggetti che usufruiscono pienamente delle sue libertà intendano restringere, attraverso strumenti politici o pratiche sociali coercitive, le libertà altrui. Il rischio non risiede nell’espressione di idee sgradite: il dissenso, anche aspro e radicale, appartiene alla democrazia. Nasce quando una proposta concreta mira a sostituire l’eguaglianza giuridica con status differenti, a sottrarre persone alla protezione delle norme comuni o a legittimare intimidazioni e violenze.

Uno Stato che reagisse criminalizzando opinioni, appartenenze religiose o alleanze politiche soltanto perché controverse
rinnegherebbe il proprio fondamento. Uno Stato incapace di difendere le regole inderogabili quando sono materialmente violate
manifesterebbe, invece, un problema di effettività. La sfida consiste nel tenere insieme queste due esigenze, senza trasformare la sicurezza in arbitrio e senza ridurre la legalità a un insieme di principi privi di conseguenze.

LA LEZIONE DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA

Il rapporto fra pluralismo politico e protezione dell’ordine democratico non è una questione inedita. Nella sentenza della Grande Camera «Refah Partisi e altri contro Turchia», del 13 febbraio 2003, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato la compatibilità tra la libertà di associazione politica e un programma che, nel suo contesto e secondo le prove valutate, mirava a un assetto fondato sulla legge religiosa e sulla pluralità di sistemi giuridici.

La Corte non ha affermato che una confessione religiosa possa essere esclusa dalla vita pubblica. Ha valutato circostanze e programmi specifici, riconoscendo che la difesa dell’ordinamento democratico può giustificare misure previste dalla legge e proporzionate quando ricorrano i necessari presupposti. Richiamare quella pronuncia non significa poter applicare automaticamente il medesimo giudizio a partiti, associazioni o movimenti italiani: richiede, al contrario, un’istruttoria rigorosa e la distinzione tra convinzioni religiose, parole pubbliche e condotte concretamente accertate.

Anche gli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo esprimono il punto di equilibrio: protezione delle libertà fondamentali, con limiti legalmente previsti e necessari in una società democratica alle condizioni stabilite dalla Convenzione. La difesa della democrazia non è un’autorizzazione indeterminata a scegliere quali idee ammettere.

DALLE UNIVERSITÀ ALLA POLITICA: LE DOMANDE APERTE

Gli approfondimenti pubblicati da ReImmigrazione.com sul
decolonialismo, sull’antagonismo e sui linguaggi di contestazione dell’Occidente hanno mostrato come categorie teoriche nate in ambienti accademici possano essere riutilizzate nei movimenti e nelle controversie politiche. Ma anche in questo passaggio sono necessari riscontri specifici. Un autore critico del colonialismo non diventa per questo sostenitore di una teocrazia; un militante per i diritti dei palestinesi non condivide automaticamente il programma di ogni organizzazione che dichiari di difenderli; un elettore musulmano non può essere equiparato a un islamista.

L’interrogativo serio riguarda piuttosto il contenuto delle eventuali convergenze: che cosa viene chiesto concretamente alle istituzioni? Quali regole si vogliono cambiare? Le proposte rafforzano o limitano le libertà individuali? Le organizzazioni coinvolte accettano la reciproca libertà di dissenso, anche quando riguarda la religione, il ruolo delle donne o i rapporti familiari?

INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE: LA FORZA DELLE REGOLE COMUNI

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» non può trasformarsi in un test di ortodossia ideologica. L’integrazione non consiste nell’approvare il Governo, rinunciare a una religione o condividere una determinata interpretazione della storia occidentale. Significa, invece, costruire una relazione con la comunità nazionale nella quale gli obblighi giuridici siano conoscibili, individualmente verificabili e applicati nel rispetto della Costituzione.

Lavoro, lingua e rispetto delle regole restano indicatori della traiettoria individuale. Fra questi, il rispetto delle regole implica anche l’accettazione della loro obbligatorietà nelle relazioni sociali, indipendentemente dalle convinzioni personali. Una persona può contestare una legge e chiederne democraticamente la modifica; non può assumere che la propria appartenenza religiosa o politica la autorizzi a violare le disposizioni imperative o a imporre ad altri comportamenti contrari ai loro diritti.

La proposta di introdurre un dovere costituzionale di integrazione si colloca su questo terreno: non l’assimilazione culturale, ma la responsabilità giuridica verso regole comuni, accompagnata dalla disponibilità effettiva degli strumenti necessari per rispettarle. Le eventuali conseguenze sul soggiorno degli stranieri restano
subordinate a una base legale, a una valutazione individuale e ai limiti derivanti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione e dagli obblighi internazionali. E la partecipazione politica di cittadini italiani, qualunque sia la loro fede, non può essere confusa con una questione di allontanamento amministrativo.

L’intervento di Bignami può dunque servire come occasione per porre una domanda più esigente di quella contenuta nello scontro quotidiano tra maggioranza e opposizione: una democrazia è in grado di valutare con la medesima severità ogni programma che metta concretamente in discussione le libertà fondamentali, indipendentemente dalla parte politica che lo sostiene?

Difendere lo Stato di diritto senza rinnegarlo significa precisamente questo: non rinunciare al pluralismo, ma non rinunciare neppure alla forza delle regole che rendono possibile il pluralismo. La loro applicazione non può dipendere dalla religione delle persone, dal partito al quale si avvicinano o dalla convenienza delle alleanze. Deve dipendere dai fatti, dalla legge e dall’eguaglianza di tutti davanti a essa.

FONTI E RIFERIMENTI

Sky TG24, «Bignami: “Non consentiremo a sinistra di islamizzare Italia”», 7 novembre 2026:
https://tg24.sky.it/politica/video/2026/11/07/bignami-islamizzazione-sinistra-1138262 Il Goriziano, «Monfalcone, da Nessuna resti nascosta si alza il fronte di FdI contro la saldatura tra Sinistra e Islam politico», 7 novembre
2026: https://www.ilgoriziano.it/articolo/monfalcone-da-nessuna-resti-nascosta-si-alza-il-fronte-di-fdi-contro-la-saldatura-tra-sinistra-e-islam-politico-07-novembre-2026 Secolo d’Italia, «Laici sì, fessi no: FdI lancia da Monfalcone la sfida a velo, islamizzazione anti integrazione», 7 novembre 2026:
https://www.secoloditalia.it/2026/11/laici-si-fessi-no-fdi-lancia-da-monfalcone-la-sfida-a-velo-islamizzazione-anti-integrazione-e-alla-sinistra-finto-buonista/ Corte EDU, Grande Camera, Refah Partisi e altri c. Turchia, 13 febbraio 2003, ricorsi nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-60936
Costituzione italiana, articoli 2, 3, 8, 19, 21 e 49.
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 9, 10 e 11. ReImmigrazione.com, «Decolonialismo, Islam politico e nuove forme di influenza culturale», 25 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/25/decolonialismo-islam-politico-e-nuove-forme-di-influenza-culturale/ ReImmigrazione.com, «Movimento 17 ottobre, dagli scritti di Youssef Siher emerge il nodo politico: decolonialismo rivoluzionario e Islam politico», 25 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/25/movimento-17-ottobre-dagli-scritti-di-youssef-siher-emerge-il-nodo-politico-decolonialismo-rivoluzionario-e-islam-politico/ ReImmigrazione.com, «Lo Stato di diritto può essere sconfitto dalle libertà che garantisce? Islamismo politico, antagonismo e
decolonialismo», 7 novembre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/11/07/lo-stato-di-diritto-puo-essere-sconfitto-dalle-liberta-che-garantisce-islamismo-politico-antagonismo-e-decol-onialismo/

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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