Lo Stato di diritto può essere sconfitto dalle libertà che garantisce? Islamismo politico, antagonismo e decol onialismo

Lo Stato di diritto può essere sconfitto dalle libertà che garantisce? Islamismo politico, antagonismo e decolonialismo

IL PARADOSSO NON SI FERMA ALLE FRONTIERE

Nell’articolo «Lo Stato di diritto sta perdendo contro l’immigrazione irregolare: il paradosso delle regole che lo rendono vulnerabile», pubblicato su ReImmigrazione.com il 7 novembre 2026, abbiamo posto una questione che va oltre la gestione dei flussi migratori. Un
ordinamento fondato su limiti al potere, diritti individuali e garanzie universali deve confrontarsi anche con condotte che violano sistematicamente le sue regole. Il problema non è che chi si trovi in una posizione irregolare conservi diritti fondamentali: questo costituisce una caratteristica essenziale dello Stato costituzionale. La domanda è se le istituzioni sappiano esercitare, senza
contraddirsi, anche l’altra funzione dell’ordinamento: rendere effettive le regole comuni.

Il medesimo interrogativo può essere trasferito dal piano
dell’immigrazione a quello delle idee e delle organizzazioni politiche. Che cosa accade quando le libertà di religione, di associazione, di manifestazione del pensiero e di partecipazione pubblica vengono invocate da movimenti che contestano i fondamenti della convivenza costituzionale? È possibile che la democrazia, proprio mentre garantisce il pluralismo, perda la capacità di difendere le condizioni che lo rendono praticabile? La provocazione è seria, ma la risposta non può essere automatica: criticare una democrazia non significa ancora minacciarla, e contestare l’Occidente non equivale a violare una legge.

TRE CORRENTI DIVERSE, UNA QUESTIONE COMUNE

ReImmigrazione.com ha già affrontato il decolonialismo, l’antagonismo radicale e alcune correnti dell’Islam politico, interrogandosi sulle possibili convergenze fra tradizioni ideologiche differenti. Occorre conservarne le distinzioni. Il decolonialismo comprende letture storiche e filosofiche delle persistenti gerarchie prodotte dal colonialismo; non coincide con il rifiuto della legalità democratica. L’antagonismo politico può assumere forme di dissenso anche radicali senza necessariamente superare la soglia dell’illegalità. L’Islam politico designa movimenti eterogenei che attribuiscono alla religione una funzione nell’organizzazione della società e dello Stato; non coincide con la fede islamica né con la popolazione musulmana.

Talune espressioni di queste correnti possono tuttavia incontrarsi nella critica dell’ordine occidentale. È un dato che deve essere accertato attraverso testi, programmi, alleanze e condotte specifiche, non dedotto dall’origine dei protagonisti, dalla loro religione o dalla partecipazione a una manifestazione. Nel precedente
approfondimento dedicato agli scritti di Youssef Siher abbiamo esaminato il ruolo assegnato all’Islam in una lettura anticoloniale della politica. Non ne deriva una prova generale di convergenza organizzativa fra islamismo e movimenti antagonisti. Proprio per questo l’indagine politica deve continuare a distinguere le idee dalla loro eventuale traduzione in programmi e comportamenti.

Il punto che unisce questa riflessione a quella sullo Stato di diritto è diverso. Un ordinamento democratico vive di regole che si applicano anche a chi non le condivide. La sua legittimazione non dipende dall’unanimità ideologica, bensì dalla possibilità di convivere e dissentire senza sottrarsi alle norme comuni. La tensione nasce quando la contestazione non chiede più di modificare una regola mediante gli strumenti della democrazia, ma pretende di disapplicarla
unilateralmente, di imporre ad altri una disciplina incompatibile con i diritti fondamentali oppure di ricorrere alla coercizione per sostituire l’autorità dell’ordinamento.

LA DEMOCRAZIA GARANTISCE ANCHE IL PROPRIO DISSENSO

La Costituzione italiana protegge la libertà religiosa, la
manifestazione del pensiero, l’associazione e la partecipazione politica. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela le medesime libertà agli articoli 9, 10 e 11. Esse non possono essere riservate a chi approva il Governo, la storia europea o l’identità culturale della maggioranza. Anche chi ritiene ingiusto l’assetto politico esistente può organizzarsi, argomentare, manifestare e proporne il cambiamento mediante mezzi leciti.

Qui risiede la prima forza dello Stato di diritto e,
contemporaneamente, la ragione del suo possibile paradosso.
L’ordinamento non esige adesione interiore alle proprie premesse per riconoscere diritti; riconosce diritti anche a chi le respinge. Questa scelta può essere sfruttata strategicamente da soggetti intenzionati a comprimere le libertà altrui, ma tale rischio non autorizza a presumere che ogni pensiero radicale sia una strategia eversiva. Se il sistema punisse la semplice ostilità culturale verso l’Occidente, finirebbe per perdere precisamente la libertà che dichiara di voler difendere.

Il problema cambia natura quando alla critica si sostituisce una pretesa di potere su altre persone. Una cosa è chiedere, nel confronto democratico, di modificare la legislazione; un’altra è imporre con intimidazioni regole religiose, ostacolare la libertà di coscienza, negare in concreto l’eguaglianza fra uomini e donne oppure rivendicare per gruppi organizzati un’autorità sottratta alla legge civile. Anche in questo caso servono fatti verificati: il pluralismo religioso non dimostra da solo l’esistenza di ordinamenti paralleli, così come la critica del colonialismo non prova un progetto di sovversione.

QUANDO LA DIFESA DELLA DEMOCRAZIA È GIURIDICAMENTE POSSIBILE

Lo Stato costituzionale europeo non è necessariamente inerme. Il riferimento più significativo è la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 febbraio 2003, Refah Partisi e altri c. Turchia. La Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione, nelle circostanze concrete di quel caso, lo scioglimento di un partito politico i cui progetti comprendevano una pluralità di sistemi giuridici fondata sull’appartenenza religiosa e un assetto ritenuto inconciliabile con i principi democratici. La decisione non autorizza a sciogliere associazioni per semplici opinioni sgradite. Richiede, al contrario, una valutazione rigorosa dei programmi, delle condotte, della concretezza del rischio e della proporzionalità dell’intervento.

Questa giurisprudenza mostra che fra libertà illimitata e repressione preventiva esiste uno spazio propriamente giuridico: la democrazia può difendere le condizioni del pluralismo utilizzando le proprie leggi. Anche l’articolo 17 della Convenzione, relativo al divieto dell’abuso del diritto, impedisce di invocare la Convenzione per perseguire la distruzione dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti. Non è però una clausola generale con la quale mettere a tacere ogni critica radicale. Il suo significato va ricondotto a situazioni specifiche e ai criteri rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.

Il paradosso, allora, non consiste semplicemente nel fatto che esistano troppe garanzie. Consiste nella possibilità che uno Stato sappia formulare i propri principi ma non riesca a individuare, documentare e affrontare le condotte che li rendono ineffettivi. Al tempo stesso, la difesa delle regole si trasforma in una sconfitta dello Stato di diritto se pretende di sostituire gli accertamenti individuali con sospetti collettivi o di limitare i diritti senza una base legale proporzionata. Entrambi gli esiti rappresentano forme differenti di cedimento istituzionale.

INTEGRAZIONE, APPARTENENZA E PRIMATO DELLE REGOLE COMUNI

Qui il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» trova un terreno ulteriore di elaborazione. Il suo riferimento al rispetto delle regole non deve essere interpretato come obbligo di approvare una cultura dominante. Nessuno può essere considerato non integrato perché musulmano, perché decoloniale, perché socialista rivoluzionario o perché critico delle istituzioni. La libertà di dissenso appartiene allo stesso ordinamento al quale si chiede di conformarsi.

Al contrario, l’adesione pratica agli obblighi giuridici
legittimamente previsti può essere osservata senza interrogare le convinzioni interiori. Il rispetto della libertà religiosa altrui, della parità tra donne e uomini, dell’autonomia personale e della legge comune costituisce una condizione di convivenza, non un certificato di assimilazione culturale. Nel progetto di riforma che propone il dovere costituzionale di integrazione, la responsabilità individuale deve dunque avere contenuti determinati, verificabili e compatibili con le libertà fondamentali.

Il tema investe inoltre l’intera comunità nazionale e non soltanto gli stranieri. Un cittadino italiano che sostenga idee radicali mantiene pieni diritti politici nei limiti dell’ordinamento; la sua
cittadinanza non può essere trattata come provvisoria per le sue convinzioni. Per lo straniero, le eventuali conseguenze sulla permanenza richiedono autonome basi normative e il rispetto dei vincoli costituzionali ed europei. Non esiste una scorciatoia che trasformi il dissenso ideologico in presupposto automatico di allontanamento.

L’interrogativo iniziale acquista così un significato diverso da quello di una contrapposizione fra Occidente e Islam, o fra destra e sinistra. Uno Stato può essere minacciato da comportamenti che sfruttano le sue libertà per limitarle ad altri; può però
compromettere se stesso anche quando, nel tentativo di difendersi, rinuncia alle proprie garanzie. La vera misura della sua forza è la capacità di distinguere le due situazioni e di agire conseguentemente.

La sfida non è chiedere allo Stato di diritto di diventare meno rispettoso del diritto. È chiedergli di essere più capace di applicarlo: libertà effettiva per chi dissente, regole comuni per tutti, responsabilità individuali accertate e conseguenze giuridiche realmente eseguibili quando ne ricorrono i presupposti. Se perde una di queste dimensioni, il sistema costituzionale rischia di diventare o impotente o arbitrario. Ed entrambe le possibilità rappresentano una sua sconfitta.

FONTI E RIFERIMENTI

ReImmigrazione.com, «Lo Stato di diritto sta perdendo contro l’immigrazione irregolare: il paradosso delle regole che lo rendono vulnerabile», 7 novembre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/11/07/lo-stato-di-diritto-sta-perdendo-contro-limmigrazione-irregolare-il-paradosso-delle-regole-che-lo-rendono-vulnerabile/ ReImmigrazione.com, «Decolonialismo, Islam politico e nuove forme di influenza culturale», 25 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/25/decolonialismo-islam-politico-e-nuove-forme-di-influenza-culturale/ ReImmigrazione.com, «Movimento 17 ottobre, dagli scritti di Youssef Siher emerge il nodo politico: decolonialismo rivoluzionario e Islam politico», 25 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/25/movimento-17-ottobre-dagli-scritti-di-youssef-siher-emerge-il-nodo-politico-decolonialismo-rivoluzionario-e-islam-politico/ ReImmigrazione.com, «Dall’anticolonialismo all’antagonismo islamista: o serve un nuovo termine, l’antagonismo decoloniale?», 24 ottobre
2026: https://reimmigrazione.com/2026/10/24/dallanticolonialismo-allantagonismo-islamista-o-serve-un-nuovo-termine-lantagonismo-decoloniale-una-riflessione-aperta/ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Refah Partisi (The Welfare Party) e altri c. Turchia, 13 febbraio 2003, ricorsi nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98:
https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-60936
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 9, 10, 11 e 17. Trattato sull’Unione europea, articolo 2:
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/art_2/oj
Costituzione della Repubblica italiana, articoli 2, 3, 8, 19, 21 e 49.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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