Spagna, dopo la sanatoria l’emergenza Canarie: Sánchez raccoglie le conseguenze della sua politica migratoria?

Spagna, dopo la sanatoria l’emergenza Canarie: Sánchez raccoglie le conseguenze della sua politica migratoria?

L’EMERGENZA ALLE CANARIE E LA DOMANDA SULLA RESPONSABILITÀ POLITICA

Nelle prime sei giornate di novembre 2026, secondo i dati comunicati dal Governo delle Canarie, 4.587 persone sono arrivate nell’arcipelago a bordo di 49 imbarcazioni. Trentacinque di queste hanno raggiunto El Hierro, isola dalle risorse territoriali e amministrative
necessariamente limitate. La pressione sulle strutture sanitarie, sui trasporti e sull’accoglienza ha indotto il presidente regionale Fernando Clavijo a chiedere un intervento urgente del Governo centrale. Pedro Sánchez si è impegnato a convocare per martedì 10 novembre la Commissione interministeriale per l’immigrazione. La notizia è stata riportata l’8 novembre da Euronews e trova conferma nelle comunicazioni delle autorità regionali.

La fotografia dell’emergenza è chiara. Meno chiara, e politicamente più interessante, è la sua spiegazione. La Spagna ha adottato quest’anno una regolarizzazione straordinaria di vaste dimensioni. È legittimo domandarsi se quella scelta, indipendentemente dal suo perimetro giuridico, abbia contribuito ad alimentare all’estero la percezione di un Paese nel quale l’ingresso e la permanenza irregolari possono essere successivamente sanati. La responsabilità di un Governo non si misura soltanto attraverso il testo delle norme che approva, ma anche attraverso la credibilità e la prevedibilità dei segnali che trasmette.

Non sarebbe tuttavia corretto trasformare questa domanda in una conclusione già dimostrata. Gli arrivi registrati in novembre non provano, da soli, che la sanatoria li abbia causati. Proprio la distinzione fra dato, ipotesi e responsabilità politica consente una critica più rigorosa delle decisioni del Governo Sánchez.

CHE COSA HA REALMENTE PREVISTO LA SANATORIA SPAGNOLA

Il Governo spagnolo ha approvato il 14 aprile 2026, con il Real Decreto 316/2026, una procedura straordinaria di regolarizzazione. Le domande sono state presentate dal 16 aprile al 30 giugno. La misura era destinata, in sintesi, a stranieri presenti in Spagna prima del 1° gennaio 2026, compresi determinati richiedenti protezione
internazionale, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati dal provvedimento. Per la generalità degli interessati in situazione irregolare era richiesto di dimostrare una permanenza ininterrotta di almeno cinque mesi al momento della domanda, oltre all’assenza di precedenti penali e di minacce all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La data è decisiva. Chi arriva alle Canarie nel novembre 2026 non acquisisce, per questo solo fatto, la possibilità di accedere alla procedura straordinaria ormai chiusa. Non si può quindi sostenere che l’ultimo aumento degli sbarchi costituisca la conseguenza meccanica di un beneficio giuridico direttamente disponibile ai nuovi arrivati.

La dimensione dell’operazione resta comunque imponente. Il 2 luglio il Ministero spagnolo competente ha comunicato 1.174.978 richieste registrate alla chiusura dei termini, delle quali 609.737 già trattate a quella data. Si tratta di domande, non di altrettanti permessi definitivamente rilasciati. L’Amministrazione ha presentato la misura come uno strumento di emersione, sicurezza giuridica, lavoro e inclusione sociale. Ha inoltre comunicato effetti positivi
sull’affiliazione alla previdenza sociale, evidenziando l’inserimento occupazionale delle persone regolarizzate.

Questa è la tesi governativa e deve essere riportata correttamente. Ma anche una misura capace di favorire la regolarità lavorativa di persone già stabilmente presenti può sollevare un problema di coerenza delle politiche migratorie future.

LA LEGGE DICE UNA COSA. IL MESSAGGIO PUBBLICO PUÒ DIRNE UN’ALTRA

Una decisione di regolarizzazione ha due dimensioni: quella normativa, che definisce beneficiari e condizioni, e quella comunicativa, che contribuisce a costruire aspettative. Nella prima dimensione il confine temporale del 1° gennaio 2026 è preciso. Nella seconda non è scontato che lo stesso confine venga conosciuto, compreso o
considerato definitivo da chi, in altri Paesi, valuta la possibilità di raggiungere l’Europa.

Qui si colloca la questione dell’eventuale «effetto di richiamo». Non significa affermare che ogni persona partita dall’Africa occidentale conosca il decreto spagnolo, né che le reti dei trafficanti abbiano effettivamente utilizzato la sanatoria come argomento per incentivare le partenze. Per dimostrarlo occorrerebbero testimonianze
verificabili, ricerche sulle motivazioni delle partenze, analisi delle reti di intermediazione e confronti attendibili fra periodi e rotte. Senza tali elementi siamo davanti a un’ipotesi politica, non a una causalità accertata.

L’ipotesi, però, non è irrilevante. Quando uno Stato adotta un provvedimento straordinario, deve interrogarsi anche sulla possibilità che esso alimenti aspettative di analoghe decisioni future. La questione non è se il Governo spagnolo abbia voluto invitare nuovi ingressi irregolari, intenzione che non risulta provata. È se abbia valutato e governato con sufficiente attenzione l’effetto di percezione che una regolarizzazione tanto ampia può produrre oltre il territorio nazionale.

Questa differenza è essenziale per individuare una responsabilità politica senza confonderla con un’affermazione causale indimostrata.

IL DATO CHE IMPEDISCE LE SPIEGAZIONI SEMPLICISTICHE

Esiste un altro elemento da considerare. I dati del Ministero dell’Interno, ricostruiti fino al 31 ottobre 2026, indicano 13.327 arrivi alle Canarie nell’anno, il 5,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. La forte accelerazione dell’ultima parte di ottobre e dei primi giorni di novembre è dunque reale, ma non autorizza a descrivere tutti i mesi successivi alla sanatoria come una crescita continua e uniforme degli ingressi.

Le rotte migratorie sono influenzate anche dalle condizioni
meteorologiche dell’Atlantico, dall’attività dei trafficanti, dalle condizioni nei Paesi di origine e di transito, dalla cooperazione con gli Stati africani e dai controlli di frontiera. Le traversate autunnali possono intensificarsi quando il mare offre finestre di navigazione più favorevoli. Inoltre, l’itinerario verso le Canarie è pericoloso: la salvaguardia della vita umana in mare resta un obbligo che non può essere subordinato alla controversia politica sulle sanatorie.

Questi fattori non cancellano la responsabilità del Governo spagnolo. Impediscono, piuttosto, di attribuirgli in via esclusiva ogni singolo arrivo. La responsabilità istituzionale va cercata nelle decisioni controllabili: programmazione, coerenza normativa, collaborazione internazionale, capacità amministrativa e chiarezza degli indirizzi politici.

SCHENGEN: UNA SCELTA NAZIONALE CON RILEVANZA EUROPEA

Una regolarizzazione spagnola non attribuisce automaticamente il diritto di stabilirsi o lavorare in qualsiasi altro Paese dell’Unione. Le autorizzazioni al soggiorno restano soggette alle regole
applicabili e non equivalgono alla libertà di circolazione e residenza propria dei cittadini europei. Tuttavia, in uno spazio nel quale l’assenza ordinaria di controlli alle frontiere interne costituisce una scelta strutturale, le politiche di ingresso e di permanenza di uno Stato membro producono interessi e preoccupazioni che non si esauriscono nei suoi confini.

ReImmigrazione.com aveva già affrontato il caso spagnolo nell’articolo del 27 aprile 2026 sulla sanatoria tra logica eccezionale e crisi del criterio, tornando poi sul tema durante l’estate, in relazione alle tensioni su Schengen e a Ceuta. Il punto di fondo era che una regolarizzazione straordinaria può trattare situazioni amministrative esistenti, ma non sostituisce una politica capace di definire in anticipo le condizioni dell’ingresso, della permanenza e
dell’integrazione.

Il caso delle Canarie offre oggi un aggiornamento concreto di quella riflessione: dopo una scelta normativa di grande rilievo, il Governo è chiamato a gestire un picco di arrivi che richiede nuove riunioni d’urgenza, risorse supplementari e un coordinamento immediato con gli enti territoriali. Non si tratta di sostenere che la riunione del 10 novembre dimostri il fallimento della sanatoria. Si tratta di domandarsi se le due politiche — emersione dell’irregolarità pregressa e gestione credibile dei nuovi ingressi — siano state inserite in una strategia riconoscibile e coerente.

DALLA SANATORIA ALLA PERMANENZA CONDIZIONATA

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di spostare l’asse del governo migratorio dalle risposte eccezionali ai criteri ordinari e verificabili. Non basta decidere, a posteriori, quante posizioni irregolari possono essere sanate. Occorre chiarire, a partire dall’ingresso, quali condizioni accompagnano la permanenza, quali strumenti di integrazione sono disponibili, quali comportamenti siano richiesti e come debba essere valutato il percorso individuale, nei limiti delle garanzie costituzionali ed europee.

Il primo pilastro, la permanenza condizionata, si collega direttamente a questo problema. Una disciplina prevedibile deve evitare che il confine fra irregolarità e stabilizzazione venga percepito come affidato prevalentemente all’attesa di futuri interventi straordinari. Il lavoro è un elemento importante, ma non esaurisce l’integrazione: lingua, rispetto delle regole, autonomia e rapporto con la comunità nazionale completano una valutazione che non può ridursi a un’unica circostanza amministrativa.

La questione posta dalle Canarie non è quindi soltanto quante imbarcazioni siano arrivate in una settimana. È quale idea della permanenza lo Stato trasmetta, con le proprie norme e con la propria condotta politica, a chi è già sul territorio e a chi valuta di raggiungerlo.

Sánchez dovrà rispondere politicamente della coerenza fra la regolarizzazione approvata in primavera e la capacità di governare gli ingressi successivi. Il nesso causale fra sanatoria e nuova ondata deve ancora essere dimostrato; la domanda sulla credibilità del sistema migratorio, invece, può e deve essere posta già oggi. Uno Stato non governa l’immigrazione soltanto quando convoca una commissione nell’emergenza: la governa quando le regole dell’ingresso e della permanenza risultano comprensibili, stabili, applicabili e credibili nel tempo.

FONTI E RIFERIMENTI

Euronews, «Crisi migranti alle Canarie, Sánchez convoca d’urgenza la Commissione immigrazione», 8 novembre 2026:
https://it.euronews.com/2026/11/08/crisi-migranti-alle-canarie-sanchez-convoca-durgenza-la-commissione-immigrazione Governo delle Canarie, comunicazioni sull’emergenza di El Hierro e sui dati degli arrivi, novembre 2026:
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/2026/11/page/2/ Governo di Spagna, «Proceso de regularización migratoria
extraordinaria: plazos y requisitos», 21 aprile 2026:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2026/proceso-regularizacion-migratoria.aspx Governo di Spagna, «El plazo de presentación para la regularización extraordinaria concluye con 1.174.978 solicitudes recibidas», 2 luglio
2026: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2026/020726-balance-regularizacion-extraordinaria.aspx Frontera Sur, dati sugli arrivi alle Canarie al 31 ottobre 2026, su dati del Ministero dell’Interno spagnolo:
https://fronterasur.es/en/canary-islands/
ReImmigrazione.com, «La sanatoria spagnola di Sánchez tra logica eccezionale e crisi del criterio: l’integrazione verificabile come paradigma alternativo», 27 aprile 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/04/27/la-sanatoria-spagnola-di-sanchez-tra-logica-eccezionale-e-crisi-del-criterio-lintegrazione-verificabile-come-paradigma-alternativo/

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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