Catania, 31 persone soccorse dalla Oyvon: ReImmigrazione non significa respingimento verso la Libia

Il 20 settembre 2026 la nave Oyvon di Medici Senza Frontiere ha soccorso 31 persone nel Mediterraneo centrale; tra loro, secondo quanto riferito dall’organizzazione, vi sono sei donne e dodici minori, nove dei quali non accompagnati, con una prevalenza di cittadini eritrei. Le autorità italiane hanno assegnato Catania come porto di sbarco. MSF ha inoltre riferito che, dopo il trasferimento delle persone sulla nave umanitaria, alcune motovedette sopraggiunte avrebbero raggiunto l’imbarcazione utilizzata per la traversata e l’avrebbero incendiata. È un fatto che impone di tenere distinti tre momenti che il dibattito pubblico tende invece a sovrapporre: il soccorso, l’accertamento della posizione individuale e l’eventuale ritorno.

Il soccorso in mare non attribuisce automaticamente un diritto permanente a restare in Italia, ma nemmeno consente di anticipare l’esito della procedura. Una volta raggiunto il territorio o comunque presa in carico dalle autorità competenti, ogni persona deve essere identificata, informata, sottoposta agli accertamenti previsti e messa nelle condizioni di far valere eventuali esigenze di protezione. Dal 12 giugno 2026 il nuovo sistema europeo prevede anche una fase preliminare di screening, nella quale vengono verificati identità, vulnerabilità, condizioni sanitarie e procedura applicabile. È precisamente qui che la gestione dell’ingresso deve trasformarsi da fatto materiale a posizione giuridica individuale.

La vicenda è particolarmente significativa perché la maggior parte delle persone soccorse sarebbe originaria dell’Eritrea e perché MSF ha espresso il timore di un possibile ritorno in Libia. Su questo punto il diritto italiano stabilisce un limite netto. L’articolo 19 del Testo unico sull’immigrazione vieta l’espulsione o il respingimento verso uno Stato nel quale la persona possa essere perseguitata e vieta altresì il trasferimento verso un Paese quando vi siano fondati motivi per ritenere che rischi tortura o trattamenti inumani o degradanti, imponendo di considerare anche l’esistenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Il ritorno, dunque, non è una scelta libera da vincoli: è un provvedimento giuridico che presuppone una
destinazione concretamente lecita.

Questo principio non deve essere letto come la negazione di qualsiasi politica dei rimpatri. Al contrario, rende i rimpatri più seri perché impedisce di confondere il controllo delle frontiere con una reazione indifferenziata all’arrivo. Uno Stato che vuole governare l’immigrazione deve essere capace di distinguere rapidamente chi ha titolo alla protezione, chi può accedere a una diversa forma di permanenza e chi, dopo un procedimento individuale e nel rispetto delle garanzie previste, non possiede i presupposti per restare. Solo nell’ultimo caso diventa necessario costruire un ritorno effettivo, verso un Paese nel quale esso sia giuridicamente e materialmente eseguibile.

È qui che il settimo pilastro del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» assume un significato concreto. La
ReImmigrazione non è un sinonimo elegante di respingimento, né un obiettivo quantitativo da applicare a una categoria di
persone.
È un possibile esito finale individualizzato della traiettoria: ingresso, definizione della posizione giuridica, permanenza quando consentita, disponibilità effettiva degli strumenti di integrazione, percorso personale, verifica degli esiti e, soltanto quando ne ricorrano le condizioni, ritorno. Saltare i passaggi intermedi significa cambiare natura al Paradigma e trasformarlo in qualcosa di diverso.

La presenza di dodici minori, nove dei quali non accompagnati secondo MSF, rafforza ulteriormente questa esigenza di
individualizzazione. La minore età non è un dettaglio amministrativo, ma modifica radicalmente la disciplina applicabile: impone protezione, presa in carico, nomina del tutore nei casi previsti e valutazione del superiore interesse. Per un minore non accompagnato il ritorno non può essere costruito come conseguenza automatica dell’ingresso irregolare; richiede una valutazione specifica delle condizioni familiari, della sicurezza della destinazione e della concreta rispondenza della soluzione al suo interesse. Ancora una volta, la categoria collettiva deve cedere il passo alla persona.

Il caso della Oyvon mostra quindi perché una politica migratoria rigorosa non può essere misurata soltanto dal numero degli
allontanamenti. Deve essere misurata anche dalla capacità di produrre decisioni individuali rapide, motivate e realmente eseguibili. Un provvedimento di ritorno destinato a rimanere sulla carta non governa nulla; un respingimento verso un luogo nel quale operano divieti giuridici espone invece lo Stato a responsabilità e contenzioso. La qualità del sistema si vede quando riesce a distinguere, decidere e poi eseguire ciò che il diritto consente.

Il punto, dunque, non è scegliere tra accoglienza senza limiti e ritorni senza garanzie. Il punto è costruire una sequenza ordinata nella quale ogni fase abbia una funzione e una responsabilità precise. L’ingresso apre l’accertamento, non predetermina la permanenza; la protezione si riconosce quando esistono i presupposti; l’integrazione deve essere concretamente resa possibile e successivamente verificata; la ReImmigrazione può intervenire alla fine, nei casi individuali nei quali la permanenza non sia giuridicamente giustificata e il ritorno sia consentito ed eseguibile. È questa distinzione che separa il governo dell’immigrazione dalla gestione emotiva dell’emergenza.

Fonti: Medici Senza Frontiere, comunicazione del 20 settembre 2026 sull’operazione della nave Oyvon; La Sicilia, 20 settembre 2026; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19; UNHCR Italia, informazioni sullo screening applicabile agli arrivi dal 12 giugno 2026.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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