Danimarca, cittadinanza e idee antidemocratiche: può lo Stato verificare l’integrazione senza giudicare le opinioni?
LA DANIMARCA INTERROGA LA CITTADINANZA: UNA VERIFICA ANCORA DA DEFINIRE
Il Governo danese vuole esaminare la possibilità di sottoporre chi richiede la cittadinanza a verifiche sugli orientamenti
antidemocratici. È una scelta politica che tocca un problema più profondo dei consueti requisiti di residenza, lavoro e conoscenza della lingua: può uno Stato considerare compiuto il percorso di integrazione di una persona che rifiuti i principi sui quali si fonda la sua democrazia? E, soprattutto, attraverso quali strumenti può accertarlo senza trasformarsi in un giudice delle convinzioni private?
Il 23 ottobre 2026 il Ministero danese dell’Immigrazione e
dell’Integrazione ha comunicato che il gruppo di esperti incaricato di valutare la praticabilità della proposta terminerà il proprio lavoro più tardi del previsto. Il presidente Henrik Thomassen ha indicato la metà di marzo 2027, anziché la fine del 2026, a causa dell’ampiezza e della complessità dell’esame. Non è stato quindi introdotto un nuovo requisito di cittadinanza: siamo ancora nella fase di studio tecnico e giuridico.
La distinzione è essenziale. L’annuncio del Governo descrive un orientamento politico; il mandato degli esperti descrive le questioni da approfondire; nessuno dei due può essere presentato come una disciplina già entrata in vigore. Ma la portata del confronto è significativa proprio perché sposta l’attenzione dalla sola posizione amministrativa della persona al rapporto che essa intende costruire con la comunità costituzionale.
CHE COSA VUOLE VERIFICARE IL GOVERNO
Il 5 ottobre 2026 il Ministero aveva spiegato di voler realizzare, se giuridicamente e tecnicamente possibile, uno strumento di screening degli aspiranti cittadini rispetto a espressioni e orientamenti contrari alle libertà fondamentali. Il Governo ha richiamato il principio secondo cui la naturalizzazione rappresenta un atto di particolare fiducia verso chi si inserisce stabilmente nella comunità nazionale. Fra i valori indicati compaiono libertà, uguaglianza e rispetto delle persone.
Il gruppo di lavoro non nasce nell’ottobre 2026: era stato istituito il 9 settembre 2025. Il suo mandato ufficiale prevede di definire eventuali parametri di valutazione e di stabilire come applicarli nel rispetto del diritto, anche considerando l’utilizzo di materiali reperibili sulle piattaforme digitali. Il documento menziona, come questioni da esaminare e non come criteri già approvati,
dichiarazioni, immagini, simboli, adesioni a gruppi e perfino manifestazioni di consenso online. Chiede inoltre di valutare problemi di identificazione della persona, attendibilità dei dati,
contraddittorio, riservatezza e compatibilità con i diritti
fondamentali.
Sono dettagli che impediscono una lettura superficiale. Lo Stato non sta semplicemente proponendo un ulteriore esame di educazione civica. Sta studiando se sia possibile ricavare, da espressioni e
comportamenti, elementi affidabili sul rapporto dell’aspirante cittadino con l’ordinamento democratico. Il rischio, evidente nello stesso mandato, è che un accertamento sulle condotte si trasformi in una valutazione ideologica delle persone.
TRA OBBLIGO DI RISPETTARE LA LEGGE E LIBERTÀ DI CONTESTARLA
Un ordinamento democratico può esigere che tutti rispettino la legge. Può vietare violenze, minacce, discriminazioni illecite, imposizioni nei confronti delle donne o condotte lesive della libertà religiosa. Può reagire all’istigazione penalmente rilevante, al terrorismo e ai tentativi coercitivi di sottrarre persone alle garanzie comuni. Sono comportamenti osservabili, da qualificare individualmente alla luce di fattispecie determinate.
Altra cosa è pretendere un consenso interiore all’intera cultura politica del Paese. Criticare il Governo, proporre modifiche costituzionali, dissentire da determinati orientamenti sociali o professare convinzioni religiose impopolari non equivale di per sé a violare l’ordinamento. Anche opinioni radicali possono ricadere nella libertà di manifestazione del pensiero, finché non ricorrano i presupposti legali per limitarle. La democrazia difende se stessa anche tutelando la possibilità di discuterne le scelte.
Per questo le parole «idee antidemocratiche» non bastano, da sole, a definire un criterio amministrativo. Una verifica dovrebbe precisare quali fatti siano rilevanti, perché lo siano, quale prova sia necessaria, come distinguere una dichiarazione ironica da un’adesione effettiva, e quale peso attribuire a messaggi pubblicati molti anni prima. Occorre distinguere una posizione religiosa personale dall’intenzione di imporre a terzi un sistema di regole alternativo; l’aspirazione a cambiare democraticamente una legge dalla volontà di eluderla o di imporne la disapplicazione mediante coercizione.
Il nodo riguarda dunque il metodo prima ancora dell’obiettivo: senza criteri predeterminati e possibilità di contestazione, una valutazione sull’integrazione rischia di risolversi in un giudizio sulle opinioni che un’amministrazione reputa accettabili.
CITTADINANZA E SOGGIORNO NON SONO LA STESSA COSA
Il confronto danese riguarda la naturalizzazione, non l’espulsione generalizzata di residenti che esprimano idee controverse. La distinzione deve rimanere netta. L’acquisto della cittadinanza modifica il rapporto giuridico tra persona e Stato; il mantenimento del soggiorno, l’accesso alla protezione e l’esercizio delle libertà fondamentali seguono regole diverse. Non è possibile trasferire automaticamente a queste situazioni una futura disciplina concepita per gli aspiranti cittadini.
Lo stesso vale per l’Italia. La legge 5 febbraio 1992, n. 91 disciplina l’acquisto della cittadinanza e distingue ipotesi differenti; per la concessione per residenza l’articolo 9 prevede un provvedimento individuale. Il sistema conosce già requisiti
linguistici per le categorie soggette alla relativa disciplina e valutazioni pertinenti ai presupposti della naturalizzazione. Ma un nuovo filtro rivolto indistintamente alle «idee» richiederebbe una specifica base normativa e un rigoroso confronto con gli articoli 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, oltre che con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La cittadinanza non può essere trattata come un premio per la conformità culturale. Nello stesso tempo, la sua attribuzione solleva legittimamente domande sulla qualità del legame costruito con la Repubblica. È precisamente in questo spazio, fra status giuridico e condotte individuali, che occorre elaborare un modello serio di integrazione verificabile.
IL PARADIGMA «INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE»: DOVERI PRIMA DELLA CITTADINANZA
ReImmigrazione.com ha sviluppato nelle conferenze dell’11 settembre e del 10 ottobre 2026 una proposta che non attende il momento della naturalizzazione per porre la questione delle responsabilità. Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» individua nel rapporto tra ingresso, permanenza, verifica e stabilizzazione il terreno sul quale costruire una politica migratoria complessiva.
Il terzo pilastro impone di considerare il migrante come soggetto giuridico individuale: non una nazionalità, una confessione religiosa o una categoria demografica, ma una persona che costruisce un percorso verificabile. Il sesto propone di attribuire rilevanza costituzionale al dovere di integrazione, da definire attraverso una riforma e non da presentare come obbligo costituzionale specifico già esistente.
L’impostazione danese solleva così una domanda interessante anche per l’Italia: è sufficiente conoscere la lingua e possedere un impiego per ritenere consolidato un rapporto di integrazione, oppure bisogna verificare anche il rispetto dei diritti fondamentali e delle regole comuni? Nel Paradigma la risposta non consiste in un esame della fedeltà ideologica, ma in una valutazione di comportamenti, obblighi legalmente previsti, autonomia e partecipazione, utilizzando indicatori determinati e una procedura individuale.
L’Accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 offre già un punto di partenza normativo. La proposta è trasformarlo in uno strumento continuativo che registri formazione linguistica e civica, impegni assunti, risultati e condotte concretamente rilevanti. Lo Stato deve documentare le opportunità rese accessibili; la persona deve rispondere dell’uso che ne fa quando le condizioni lo consentano. La responsabilità non può essere presunta sulla base di una fede religiosa, di un’origine familiare o di una singola opinione isolata.
IL PARADOSSO DELLO STATO DI DIRITTO
Negli ultimi articoli di ReImmigrazione.com abbiamo affrontato il problema di uno Stato di diritto che deve difendere le proprie regole senza rinunciare alle garanzie che ne costituiscono la ragione d’essere. Il caso danese ne offre una nuova applicazione. Una democrazia può ritenere necessario impedire che il percorso verso la cittadinanza diventi indifferente rispetto al rifiuto delle libertà fondamentali. Ma, se per ottenere questo risultato introduce controlli indistinti sul pensiero delle persone, rischia di contraddire proprio quei principi che intende proteggere.
L’alternativa non è fra rinunciare a ogni verifica e autorizzare una selezione ideologica. È costruire criteri giuridici capaci di riconoscere la differenza tra comportamenti incompatibili con le regole della convivenza e opinioni legittimamente espresse.
L’effettività dello Stato consiste nella capacità di accertare e decidere, non nel pretendere uniformità intellettuale.
La prudenza metodologica non indebolisce la richiesta di integrazione: la rende applicabile. Più un obbligo è determinato, più può essere conosciuto, rispettato, verificato e, nei casi consentiti, collegato a conseguenze proporzionate. Più il criterio è vago, più espone l’amministrazione all’arbitrio e il sistema alla contestazione.
CONCLUSIONI
Il lavoro degli esperti danesi è atteso per la metà di marzo 2027. Solo allora sarà possibile valutare le soluzioni suggerite e gli eventuali passaggi normativi successivi. Presentare oggi la Danimarca come uno Stato che abbia già introdotto un test sulle opinioni sarebbe inesatto.
Rimane però aperta una questione di portata europea: quali
responsabilità può esigere la comunità nazionale da chi chiede di entrarne stabilmente a far parte? Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di rispondere attraverso un dovere di integrazione definito dalla legge, verifiche individuali e conseguenze giuridicamente consentite. La prova decisiva sarà evitare che la difesa della democrazia diventi un giudizio sulla coscienza. Lo Stato può pretendere il rispetto delle regole comuni; non deve pretendere che ogni persona pensi allo stesso modo.
FONTI E RIFERIMENTI
Ministero danese dell’Immigrazione e dell’Integrazione,
«Ekspertgruppen for screening af statsborgerskabsansøgere bliver forsinket», 23 ottobre 2026:
https://uim.dk/nyhedsarkiv/2026/oktober/ekspertgruppen-for-screening-af-statsborgerskabsansoegere-bliver-forsinket/ Ministero danese, «Regeringen vil indføre screeningsmodel for ansøgere til dansk statsborgerskab», 5 ottobre 2026:
https://uim.dk/nyhedsarkiv/2026/oktober/regeringen-vil-indfoere-screeningsmodel-for-ansoegere-til-dansk-statsborgerskab-og-genfremsaetter-tidligere-svm-lovforslag-om-statsborgerskab Ministero danese, «Ekspertgruppe skal undersøge mulighederne for at screene ansøgere om dansk statsborgerskab», 9 settembre 2025:
https://uim.dk/nyhedsarkiv/2025/september/ekspertgruppe-skal-undersoege-mulighederne-for-at-screene-ansoegere-om-dansk-statsborgerskab/ Ministero danese, mandato ufficiale del gruppo di esperti:
https://uim.dk/media/ymra030l/kommissorium-for-ekspertgruppen-for-statsborgerskabsansoegere.pdf Folketing, interrogazioni S 96 e S 97 dell’8 ottobre 2026 e risposte del 16 ottobre:
https://www.ft.dk/samling/20261/spoergsmaal/S96/svar/2242336/index.htm ; https://www.ft.dk/samling/20261/spoergsmaal/S97/svar/2242339/index.htm Legge 5 febbraio 1992, n. 91:
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=092G0162&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-15 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4-bis; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179; Costituzione, artt. 2, 3, 19, 21.
ReImmigrazione.com, «Il rapporto con la Repubblica non comincia il giorno della cittadinanza», 26 settembre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/09/26/il-rapporto-con-la-repubblica-non-comincia-il-giorno-della-cittadinanza/ ReImmigrazione.com, «Lo Stato di diritto può essere sconfitto dalle libertà che garantisce?», 7 novembre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/11/07/lo-stato-di-diritto-puo-essere-sconfitto-dalle-liberta-che-garantisce-islamismo-politico-antagonismo-e-decol-onialismo/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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