Merz: chi rifiuta i valori fondamentali della Germania deve andarsene. E in Italia il dovere di integrazione?
LA RESPONSABILITÀ STORICA COME PRINCIPIO DELLA CONVIVENZA
Il 6 novembre 2026, durante un incontro a Berlino con i medagliati tedeschi dei Giochi Maccabiah, il cancelliere Friedrich Merz ha richiamato un principio che pone una questione ben più ampia della polemica sull’immigrazione: chi decide di stabilirsi in un Paese può considerarsi estraneo ai valori costituzionali sui quali si fonda la comunità che lo accoglie?
L’occasione era significativa. Un allenatore di pallacanestro aveva raccontato al cancelliere che alcuni sportivi ebrei temono di indossare in pubblico le giacche della propria squadra, contrassegnate dalla Stella di David. Merz ha richiamato la responsabilità storica della Germania per la Shoah e ha affermato che essa riguarda anche coloro che arrivano da Paesi islamici; chi non la rispetta, ha aggiunto, deve lasciare la Germania.
La dichiarazione è documentata dall’agenzia DPA e dalle cronache tedesche. Non equivale, tuttavia, all’annuncio di una nuova norma che disponga automaticamente l’espulsione degli immigrati musulmani che esprimano opinioni controverse. È un’affermazione politica, da distinguere dalle fattispecie che la legislazione vigente collega concretamente alla perdita del diritto di soggiorno.
Questa distinzione non ne riduce il significato. Al contrario, permette di coglierne il nodo: la memoria storica, il rifiuto dell’antisemitismo e la dignità umana sono per la Germania componenti dell’identità costituzionale, non semplici preferenze culturali facoltative.
L’EPISODIO DELLE GIACCHE MACCABI: LA LIBERTÀ CHE NON SI RIESCE A ESERCITARE
La paura di mostrare un simbolo ebraico per strada rappresenta il dato più concreto dell’episodio. Una libertà può essere riconosciuta dalla legge e diventare ugualmente difficile da esercitare se la minaccia o l’intimidazione impongono comportamenti di rinuncia. Lo Stato deve quindi difendere l’effettivo esercizio della libertà religiosa e della sicurezza personale, non soltanto proclamarle nei propri testi normativi.
Questo problema riguarda ogni forma di antisemitismo,
indipendentemente dalla provenienza dell’autore: può manifestarsi nella destra radicale, nell’estremismo politico, in ambienti islamisti o altrove. Attribuirlo indistintamente ai musulmani sarebbe un errore descrittivo e giuridico. La responsabilità per minacce, violenze, istigazione all’odio o discriminazioni deve essere individuale.
È proprio l’universalità della regola a renderla costituzionale. Lo Stato non chiede a una persona di abbandonare la propria fede. Le chiede di rispettare la libertà e la dignità di persone che possono professarne un’altra.
LA GERMANIA POSSIEDE GIÀ UNA DISCIPLINA CHE COLLEGA INTEGRAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI
Il confronto non deve fermarsi alle parole di Merz. Con la riforma del diritto della cittadinanza entrata in vigore nel 2024, la Germania ha inserito tra le condizioni per la naturalizzazione il riconoscimento della particolare responsabilità storica tedesca derivante dalla dittatura nazionalsocialista e dalle sue conseguenze, in particolare la protezione della vita ebraica e la convivenza pacifica fra i popoli. La disciplina è contenuta nel § 10 dello
Staatsangehörigkeitsgesetz, mentre il § 11 regola anche le cause ostative alla naturalizzazione, comprese quelle collegate alla falsità delle dichiarazioni di adesione ai principi richiesti.
Il sistema è quindi capace, almeno per l’acquisto della cittadinanza, di attribuire una rilevanza giuridica esplicita a un elemento della storia costituzionale nazionale. Non si tratta semplicemente di verificare il reddito, il lavoro o il livello linguistico.
Diverso è il tema dell’espulsione. L’Aufenthaltsgesetz, soprattutto ai §§ 53 e 54, disciplina l’allontanamento attraverso una valutazione del pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, degli interessi contrapposti e di circostanze individuali, comprese determinate condotte estremiste o di incitamento all’odio. Non basta trasporre meccanicamente una condizione per diventare cittadino in una causa di espulsione di chi si trova legalmente sul territorio. Restano inoltre applicabili i limiti costituzionali, europei e internazionali, inclusi i divieti di respingimento e le protezioni della vita privata e familiare.
La cittadinanza tedesca già acquisita non viene meno perché una persona dissente da una ricostruzione storica. Né un’appartenenza religiosa può sostituire l’accertamento concreto di una condotta giuridicamente rilevante. Questa è la differenza tra un principio di integrazione e un controllo ideologico generalizzato.
L’ITALIA: DIRITTI, DOVERI E UN’INTEGRAZIONE ANCORA FRAMMENTATA
La domanda più interessante, per l’Italia, non è se debba importare integralmente una specifica disposizione tedesca. È se il nostro ordinamento abbia definito in maniera sufficientemente organica il rapporto tra permanenza dello straniero, integrazione e rispetto dei principi fondamentali della Repubblica.
La Costituzione tutela la persona e il pluralismo. L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; l’articolo 3 pone l’eguaglianza quale principio fondamentale; gli articoli 8, 19 e 21 proteggono libertà confessionale e manifestazione del pensiero. Non esiste tuttavia una disposizione che stabilisca espressamente, con questa formula, un dovere costituzionale dello straniero di integrazione.
La legislazione ordinaria conosce già strumenti specifici. L’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione e il D.P.R. 179/2011 regolano l’Accordo di integrazione, con impegni relativi alla conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali dell’ordinamento. Ma lo strumento non è diventato il criterio ordinatore dell’intera permanenza, né consente di ricostruire sempre il rapporto fra opportunità offerte, partecipazione dell’interessato e risultati conseguiti nel tempo.
È su questo terreno che si colloca il sesto pilastro del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», illustrato nelle conferenze dell’11 settembre e del 10 ottobre 2026: attribuire al dovere di integrazione un riconoscimento costituzionale e svilupparlo mediante una normativa attuativa capace di rendere conoscibili gli obblighi, verificabili i percorsi e individuabili le rispettive responsabilità.
NON ADERIRE A UN’IDEOLOGIA, MA RISPETTARE LE REGOLE DELLA CONVIVENZA
La proposta non può tradursi in un obbligo di condividere ogni valutazione storica o politica delle istituzioni. Nessuno Stato liberale può pretendere l’uniformità delle coscienze. La libertà di pensiero protegge anche interpretazioni critiche, scomode e
minoritarie. Una riforma costituzionalmente sostenibile deve ancorarsi al rispetto di norme e diritti, non alla presunta conformità culturale delle persone.
Il contrasto all’antisemitismo rende evidente questa esigenza. È legittimo discutere le politiche dello Stato di Israele, sostenere il popolo palestinese e criticare governi e decisioni internazionali. Diverso è minacciare persone ebree per la loro identità, negare loro l’esercizio di libertà fondamentali, incitare alla violenza o esercitare coercizione nei loro confronti. Sono condotte e situazioni giuridicamente distinguibili, che non devono essere confuse.
La stessa logica deve applicarsi ai diritti delle donne, alla libertà religiosa, al rifiuto dei matrimoni forzati, al rispetto dell’ordine pubblico e alle altre regole fondamentali. Un ordinamento pluralista può riconoscere tradizioni differenti, ma non può tollerare che l’appartenenza comunitaria diventi un titolo per comprimere i diritti di qualcuno.
L’integrazione, quindi, non si misura soltanto dal fatto di avere un lavoro o di conoscere la lingua. Quegli indicatori sono importanti, ma il rispetto delle regole assume una funzione essenziale, soprattutto quando la condotta personale interferisce con la libertà degli altri.
DA UNA DICHIARAZIONE POLITICA A UN SISTEMA DI RESPONSABILITÀ
La prospettiva italiana richiede qualcosa di più complesso di una formula sull’espulsione. Lo Stato dovrebbe indicare fin dall’ingresso gli impegni che possono essere legittimamente richiesti, assicurare un percorso civico e linguistico concretamente accessibile, documentare la partecipazione e prevedere verifiche proporzionate lungo il soggiorno. Soltanto dopo avere distinto difficoltà non imputabili dal rifiuto volontario di obblighi esigibili sarebbe possibile valutare le conseguenze stabilite dalla legge, sempre nel rispetto delle posizioni protette.
Questa impostazione riguarda anzitutto la responsabilità individuale. Non basta che le istituzioni offrano corsi o sottoscrivano accordi: quando una persona dispone realmente degli strumenti, è chiamata a utilizzarli e a rispettare gli obblighi previsti. La relazione non può essere unidirezionale. Al tempo stesso, la mancata condivisione di una convinzione non può automaticamente diventare prova di una violazione.
La specificità del Paradigma consiste nel collegare il dovere di integrazione all’intero sistema della permanenza: ingresso,
responsabilità personale, indicatori, Accordo di integrazione, valutazione della traiettoria individuale e decisioni effettive. La ReImmigrazione rappresenta una possibile conseguenza soltanto nei casi giuridicamente consentiti, mai un automatismo legato alla religione o all’origine.
LA QUESTIONE CHE MERZ PONE ANCHE ALL’ITALIA
Le parole del cancelliere tedesco impongono di interrogarsi sul rapporto fra appartenenza nazionale, diritti fondamentali e
responsabilità di chi arriva. La Germania ha tradotto una parte della propria memoria costituzionale in requisiti espressi per l’acquisto della cittadinanza. L’Italia deve valutare con strumenti propri se rendere il dovere di integrazione un principio costituzionale esplicito, quale contenuto attribuirgli e come assicurare che sia applicabile senza arbitri o discriminazioni.
La questione decisiva non è chiedere a tutti di pensarla allo stesso modo. È poter pretendere che nessuno, qualunque sia il suo credo, la sua provenienza o la sua posizione politica, trasformi il proprio dissenso in una violazione della libertà altrui.
Una politica migratoria non è completa quando si limita a regolare gli ingressi o a soddisfare un fabbisogno lavorativo. Deve anche chiarire il rapporto fra diritti, doveri e convivenza costituzionale. È su questo terreno che la proposta italiana del dovere di integrazione merita un confronto serio, giuridicamente rigoroso e distinto dalle semplificazioni identitarie.
FONTI E RIFERIMENTI
Bundeskanzleramt, discorso di Friedrich Merz per i medagliati Maccabiah, 6 novembre 2026:
https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzler-merz-anlaesslich-der-ehrung-der-medaillengewinnerinnen-und-medaillengewinner-der-maccabiah-2026-in-israel-am-6-november-2026-in-berlin-2460256 DPA, dichiarazioni aggiuntive del cancelliere e resoconto
dell’incontro, 6 novembre 2026:
https://www.onvista.de/news/2026/11-06-merz-historische-verantwortung-gilt-auch-fuer-einwanderer-0-10-26573538 Staatsangehörigkeitsgesetz, §§ 10 e 11:
https://www.gesetze-im-internet.de/stag/BJNR005830913.html
Aufenthaltsgesetz, §§ 53 e 54:
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html Bundesregierung, riforma del diritto di cittadinanza del 2024:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/modernisation-citizenship-law-2254382 Costituzione italiana, articoli 2, 3, 8, 19 e 21; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 4-bis; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179.
ReImmigrazione.com, «Immigrazione, non basta cambiare il lessico: il dovere di integrazione deve entrare in Costituzione», 16 agosto 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/08/16/immigrazione-non-basta-cambiare-il-lessico-il-dovere-di-integrazione-deve-entrare-in-costituzione/ ReImmigrazione.com, «Francia, la lotta al separatismo si estende all’estrema destra. La proposta italiana: il dovere costituzionale di integrazione per tutelare la libertà religiosa», 18 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/18/francia-la-lotta-al-separatismo-si-estende-allestrema-destra-la-proposta-italiana-il-dovere-costituzionale-di-integrazione-per-tutelare-la-liberta-religiosa/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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